N. 364 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 1990- 14 maggio 1991
N. 364 Ordinanza emessa il 12 dicembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 maggio 1991) dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Gigli Carletto ed altro Processo penale - Richiesta di udienza preliminare - Ritenuta evidenza della prova da parte del g.i.p. - Lamentata impossibilita' per tale giudice di promuovere, d'ufficio, il giudizio immediato - Disciplina discriminata rispetto alla possibilita' di rigetto della richiesta del p.m. per tale giudizio - Irragionevole violazione del principio di buon andamento della p.a., in particolare, dell'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di soggezione del giudice alla sola legge. (C.P.P. 1988, art. 417). (Cost., artt. 2, 3, 97 e 101).(GU n.22 del 5-6-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letta la richiesta del p.m., pervenuta il 12 dicembre 1990, di rinvio a giudizio ex artt. 416 e segg. del nuovo c.p.p., cioe' in senso tecnico finalizzato alla udienza preliminare, premesso che in detta sede ed in detto contesto il p.m. ha autenticamente esercitato ex art. 405 del c.p.p. l'azione penale nei confronti della persona sottoposta alle indagini preliminari, che quindi si e' trasformata in autentico imputato; dovendosi a tal punto, sulla base della lettura degli atti processuali, sollevare d'ufficio (iussu iudicis) questione di legittimita' costituzionale dell'art. 418 (fissazione dell'udienaza preliminare) laddove prevede la stessa come atto dovuto-meccanismo incoercibile inderogabile senza consentire al giudicante alcuna forma di effettivo controllo giurisdizionale sulla scelta del rito, scelta effettuata dal p.m., magistrato a tutti gli effetti facenti parte dell'ordinamento giudiziario e non funzionario della p.a. inquadrato nel potere esecutivo, tuttavia non giudicante ma requirente, in violazione dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione ("i giudici sono soggetti soltanto alla legge"), mentre nella specie soggiacciono ad altra autorita' giudiziaria ordinaria, pur nell'autonomia (ovvia e lapalissiana) della decisione nel merito; poiche' l'eccesso di disponibilita' del processo accusatorio (l'attuale) pregiudica la terzieta' del giudice vincolandolo ad un rito che egli puo' non condividere come nella concreta fattispecie, ove la prova al contrario e' da ritenersi evidente ex art. 455, n. 1, del nuovo c.p.p., e fra l'altro, ove il processo non fosse stato gia' parzialmente istruito con il vecchio rito, uno degli attuali imputati e' gia' stato interrogato sul fatto (v. ff. 139-142 del 22 febbraio 1989 interrogatorio del Fontanella da parte della p.g. e quindi ben avrebbe potuto essere interrogato ex novo formalmente (stavolta da parte del p.m.) e lo stesso si sarebbe potuto fare nei confronti dell'attuale coimputato Gigli; Poiche' l'evidenza si riscontra oggettivamente dalla stessa dettagliata analiticita' dei fatti come descritti in sede di rapporto della p.g. e di allegato p.v. di constatazione, ragion per cui la scelta del giudizio immediatato sembra essere ben piu' conferente al caso in esame che non quella della udienza preliminare, che dovrebbe non intasarsi qualitativamente e quantitativamente, ed essere non punto di passaggio obbligato verso il dibattimento (con il che diverrebbe inutile) bensi' filtro selettore di deflazione dibattimentale; Poiche' oltretutto il giudizio immediato si traduce in un meccanismo di sfoltimento insieme con gli altri procedimenti speciali, di per se' raccordabile e raccordato, con riferimento alle valutazioni del p.m. in ordine al modus procedendi, al giudizio direttissimo, ragion per cui ove l'organo della pubblica accusa rinuncia alla pretesa del giudizio direttissimo (stante la mancanza, ritenuta, della condizione di evidenza probatoria) residua pur sempre il giudizio immediato ove le indagini possono essere compiute nello spazio di gg. 90 (si rifletta sulle rispettive date: 21 febbraio 1990 iscrizione del procedimento nel registro notizie di reato - 6 dicembre 1990 chiusura delle indagini preliminari); Poiche' il detto rito si colloca a meta' strada fra giudizio direttissimo e procedimento ordinario; Essendo la questione rilevante nel corrente giudizio, stante le sopradette argomentazioni in fatto e diritto; Poiche' del resto solo in astratto il rito immediato si colloca sullo stesso piano dell'istruzione sommaria di cui al vecchio rito (stante la comune "evidenza della prova") mentre in concreto vige al riguardo la differenza che nell'istruzione sommaria il passaggio alla fase del dibattimento era rimesso all'esclusiva volonta' discrezionale del p.m. tramite richiesta di citazione a giudizio cui faceva seguito, come atto dovuto, il decreto di citazione a giudizio emesso dal presidente del tribunale) laddove nell'attuale procedura occorre l'esplicita statuizione del g.i.p. in forma di decreto, non automatico ma fondato su una valutazione-delibazione da parte del giudice circa la accoglibilita' o meno della richiesta (v. art. 455 stesso cod.; o accoglimento o restituzione degli atti al p.m. nell'ipotesi di rigetto); Poiche' l'incongruenza dell'art. 417 risiede anche nella disparita' di trattamento con il detto art. 455, e quindi mentre il g.i.p. puo' rigettare il giudizio immediato trovasi invece vincolato al rito orginario, con violazione quindi degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione (sul buon andamento della p.a. - amministrazione della giustizia e sull'organizzazione dei pubblici uffici, violato dall'intasamento dei processi);
P. Q. M. Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara la non manifesta infondatezza, nella concreta fattispecie, della questione di legittimita' costituzionale, rilevata d'ufficio e non manifestamente infondata, dell'art. 417 del nuovo c.p.p. nella parte in cui rendendo la fissazione dell'udienza preliminare da parte del g.i.p. atto dovuto a fronte di richiesta del p.m. ex art. 416, introduce disparita' di trattamento con l'art. 455 stesso cod. che consente al g.i.p. il rigetto della richiesta del p.m. di giudizio immediato, interdicendo altresi' il 417 al giudicante ogni forma di controllo sulla scelta del rito da parte della a.g. requirente e vincolandolo anzi alla trattazione del rito- procedimento ordinario anche laddove si riscontri l'oggettiva evidenza della prova per il rinvio a giudizio di cui all'art. 453, n. 1, stesso cod., non potendo il presente giudizio essere definito indipendentemente dalla presente questione di legittimita' costituzionale; il tutto in violazione degli artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, della Costituzione per le specifiche causali di cui in narrativa; Dispone l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale; Sospende il corrente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa (imputati, difensori, parte offesa) ed al p.m. nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento. Ancona, addi' 12 dicembre 1990 Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO 91C0673