N. 378 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 1991
N. 378 Ordinanza emessa il 31 gennaio 1991 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto nel procedimento civile vertente tra Pupin Dante e Comune di Venezia Regione Veneto - Esercizio del noleggio da banchina con conducente per il trasporto di persone con natanti a motore (taxi acquei) nella laguna di Venezia - Esclusione del rinnovo dell'autorizzazione dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' del titolare - Irrazionalita' della presunzione assoluta di inidoneita' fisica dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', atteso che la idoneita' stessa sarebbe pur sempre accertabile mediante visite mediche periodiche (prescritte fino a tale eta' ogni anno) - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli esercenti il servizio di piazza con autovettura, per i quali non e' stabilito un limite massimo di eta' - Incidenza sul diritto all'esercizio libero di un'attivita' economica e sul diritto di proprieta'. (Legge regione Veneto 8 maggio 1980, n. 47, art. 13, ultimo comma). (Cost., artt. 3, 4, 41, primo comma, e 42).(GU n.23 del 12-6-1991 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2448/89 proposto da Pupin Dante rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea e Giancarlo Mel, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Venezia, San Marco 5017/A, come da mandato a margine del ricorso, contro il comune di Venezia, in persona del sindaco pro- tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Gidoni e M. Maddalena Morino, con elezione di domicilio presso la civica avvocatura nella sede municipale, come da mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio, per l'annullamento: 1) del provvedimento dell'Assessore delegato ai trasporti e servizi pubblici del comune di Venezia 6 ottobre 1989, n. 6263, con cui e' stata comunicata la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di taxi acqueo di cui il ricorrente e' titolare; 2) all'art. 13 del regolamento comunale attuativo della norma di cui dell'art. 13, ultimo comma, della legge regionale n. 47/1980. Visto il ricorso, notificato il 26 ottobre 1989 e depositato presso la segreteria il 3 novembre 1989 con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Venezia, depositato il 4 novembre 1989; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 1991 - relatore il consigliere Lorenzo Stevanato - gli avvocati Salvagno in sostituzione dell'avv. Mel per il ricorrente e Manfren in sostituzione dell'avv. Gidoni per il comune residente. Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Il ricorrente espone di essere titolare dell'autorizzazione comunale per l'esercizio del noleggio da banchina con conducente per il trasporto di persone con natanti a motore (taxi acquei) nella laguna di Venezia. L'art. 13 del regolamento comunale che disciplina detto servizio e l'art. 13, ultimo comma, della l.r.v. n. 47 del 1980 fissano la decadenza delle relative autorizzazioni al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' del titolare. Avverso l'impugnato provvedimento assessorile del 6 ottobre 1989, n. 6263, con cui si comunica che l'autorizzazione rilasciata al ricorrente e' scaduta per il raggiungimento dell'eta' massima e lo si invita a restituire il relativo documento, viene dedotto il seguente unico ed articolato motivo: Violazione di legge; eccesso di potere per illogicita' e travisamento dei fatti; disparita' di trattamento; difetto di motivazione; incompetenza. La legge prevede la revoca dell'autorizzazione unicamente quando vengano meno i requisiti di idoneita' psicofisica, ne' alcuna norma fissa tra i requisiti per la guida dei mezzi acquei in controversia un limite massimo di eta'. Anzi, la legge prevede che chi abbia superato il sessantacinquesimo anno di eta' sia soggetto ad una serie di accertamenti psicofisici, dal che si puo' dedurre che l'eta' non costituisce di per se' un limite alla validita' del titolo. L'impugnato provvedimento e' altresi' viziato da incompetenza, in quanto sulle vicende che interessano i titolari delle autorizzazioni la competenza spetta, ai sensi degli artt. 5 e 7 del regolamento, alla giunta, oppure al consiglio comunale per le vicende riguardanti le autorizzazioni in se' considerate. L'impugnato provvedimento viola altresi' l'art. 113 del testo unico n. 1740 del 1933, l'art. 79 del testo unico n. 393 del 1959 e l'art. 1 della legge n. 394/1974. Il ricorrente e' un lavoratore autonomo, cui viene impedito l'esercizio della propria attivita' lavorativa. La norma in controversia viola i principi sanciti dall'art. 4 della Costituzione e reca altresi' una disparita' di trattamento rispetto al trattamento spettante ai tassisti di piazza. L'amministrazione comunale intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza del gravame concludendo per la sua reiezione. D I R I T T O Il ricorrente ha impugnato l'atto con cui gli e' stata intimata la decadenza dall'autorizzazione, precedentemente rilasciatagli dal comune di Venezia, all'esercizio del servizio pubblico di noleggio da banchina con conducente per il trasporto di persone con natanti a motore di portata non superiore a venti persone; L'atto impugnato assume a proprio presupposto l'art. 13 del regolamento comunale di attuazione della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47, e l'art. 13 della legge regionale medesima: conseguentemente il ricorrente ha pure impugnato l'anzidetta norma regolamentare, approvata con deliberazione del consiglio comunale di Venezia 19 dicembre 1983, n. 1704, e con deliberazione della giunta regionale del Veneto 24 luglio 1984, n. 4168. Tale norma regolamentare, peraltro, reca un mero rinvio all'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 47/1980, il quale stabilisce che le autorizzazioni all'esercizio del servizio pubblico di noleggio da banchina con conducente, decadono al compimento, da parte del titolare, del sessantesimo anno d'eta', salvo il rinnovo "fino al compimento del sessantacinquesimo anno, previo accertamento annuale della idoneita' fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dalla autorita' sanitaria competente per territorio". In proposito, occorre premettere che il servizio pubblico in controversia e' disciplinato dalla legge regionale n. 47/1980 in termini non molto dissimili dalla regolamentazione contenuta nel vigente codice della navigazione (agli artt. 225 e 226) e nel regolamento per la navigazione interna, approvato con d.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, (artt. 58, 59, 129 e 134). Si tratta di un'attivita' che, pur essendo assoggettata a regolamentazione (perche' interessa la collettivita', essendo svolta a favore del pubblico che occasionalmente richiede tale servizio di trasporto), rientra nella generale capacita' e liberta' di attivita' economica dei privati (cfr. Corte costituzionale, sentenza 12 luglio 1967, n. 111). Per tale ragione essa e' svolta in regime di autorizzazione (anziche' di concessione come nel caso del servizio pubblico di trasporto di linea, ex art. 225 del codice della navigazione), entro limiti preordinati alla sicurezza del suo esercizio ed al suo corretto svolgimento. La legge regionale n. 47/1980, invero delega ai comuni i relativi poteri amministrativi (spettanti alla regione ai sensi dell'art. 97 del d.P.R. n. 616/1977), tra cui quello di stabilire annualmente il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate (art. 21), nonche' di disciplinare con apposito regolamento (art. 22) i requisiti e la durata (che non puo' essere superiore a cinque anni, salvo rinnovo: art. 12 e 13) e la formazione delle graduatorie degli aspiranti (art. 13). Tra le anzidette norme fissate legislativamente vi e' anche quella, oggetto di controversia, per cui le autorizzazioni decadono e non possono essere rinnovate al compimento del sessantacinquesimo anno d'eta' del titolare: la norma non e' ripresa dalla disciplina statale. La medesima norma, come si e' detto e' recata dal regolamento comunale adottato dal comune di Venezia. Passando all'esame del ricorso, i vari profili di eccesso di potere svolti con l'unico ed articolato mezzo di gravame sono tutti infondati per la semplice ragione che il regolamento comunale ed il provvedimento decadenziale impugnato sono vincolati all'osservanza della rigorosa disposizione contenuta nella legge regionale, per cui non e' nemmeno configurabile il vizio di eccesso di potere. E' pure infondata la dedotta violazione di legge (degli artt. 113, del testo unico n. 1740/1933, 79 del testo unico n. 393/1959 e 1 della legge n. 394/1974): invero, nel caso in controversia la norma da applicarsi e' quella specificamente prevista dall'art. 13, ultimo comma, della legge regionale n. 47/1980 che sulla decadenza per raggiunti limiti d'eta' e' inequivoca. Infine, anche il dedotto vizio di incompetenza del sindaco o dell'assessore delegato e' infondato: invero, ai sensi dell'art. 13 del regolamento comunale le autorizzazioni sono rinnovate dal sindaco, per cui non vi e' ragione di ritenere che non spetti al medesimo organo anche il potere di dichiararne la decadenza, quando sia accertato l'avveramento del presupposto, senza che occorrano (ed infatti non sono previste) particolari procedure. Esaurito l'esame delle censure dirette contro il provvedimento decadenziale e contro la norma regolamentare presupposta, il collegio ritiene di dover valutare, d'ufficio, se sussistano profili di incostituzionalita' della norma legislativa regionale, in relazione agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione ed alla violazione dei principi fondamentali della legislazione statale. Circa un eventuale contrasto con l'art. 3 della Costituzione, il collegio invero dubita della costituzionalita' della norma legislativa regionale, che si palesa illogica ed irragionevole e, quindi, in contrasto col postulato fondamentale recato dall'art. 3 della Costituzione. La norma legislativa regionale in controversia vuole evidentemente garantire, per ragioni di sicurezza, che i titolari delle autorizzazioni siano fisicamente idonei, tanto che li sottopone, dopo il compimento del sessantesimo anno d'eta', ad accertamenti sanitari annuali al cui esito positivo e' condizionato il rinnovo dell'autorizzazione. Senonche', la stessa norma fissa poi una sorta di presunzione assoluta di inidoneita' per gli ultrasessantacinquenni: infatti esclude la possibilita' del rinnovo dell'autorizzazione per coloro che abbiano compiuto i sessantacinque anni d'eta'. Ora, sembra al collegio che anche in quel caso sarebbe stato ragionevole e sufficiente sottoporre anch'essi ad accertamenti sanitari, mentre nell'attuale formulazione la norma non sembra realizzare la finalita' che l'ha ispirata e la sua applicazione produce sul piano pratico disparita' di trattamento. In particolare, si determina un'ingiustificata disparita' di trattamento tra soggetti in possesso dei requisiti di idoneita' fisica allo svolgimento del servizio, i quali, secondo che abbiano compiuto o meno i sessantacinque anni d'eta', devono abbandonare oppure possono proseguire l'attivita' medesima. Sotto altro profilo, si determina un'ingiustificata disparita' di trattamento con gli esercenti il servizio da piazza con autovetture, per i quali e' escluso, ai sensi della legge 14 agosto 1974, n. 394, un limite massimo d'eta', essendo la relativa esigenza garantita dalla loro sottoposizione ad accertamenti sanitari biennali. Sotto l'anzidetto profilo, e' altresi' ravvisabile la violazione di un principio fondamentale della legislazione statale di settore, principio desumibile dalle norme del codice della navigazione e del regolamento della navigazione interna, che non recano alcun limite d'eta' per le controverse autorizzazioni. Infine, il collegio dubita pure che la norma legislativa regionale in controversia si ponga in contrasto con l'art. 41, primo comma, della Costituzione in quanto determina un impedimento al libero svolgimento di un'attivita' economica privata: impedimento non giustificato ne' in relazione al secondo comma dello stesso art. 41, ne' dalla necessita' di tutelare beni oggetto di altre norme costituzionali (in particolare, si tratterebbe nel caso della sicurezza delle persone e della navigazione) poiche' l'idoneita' psicofisica degli esercenti la controversa attivita' e' comunque garantita dalla loro sottoposizione ad accertamenti sanitari annuali.
P. Q. M. Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 13, ultimo comma, della legge regionale del Veneto 8 maggio 1980, n. 47, nella parte in cui esclude che l'autorizzazione possa essere rinnovata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno d'eta' del titolare; Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente della giunta regionale del Veneto e sia comunicata al presidente del consiglio regionale del Veneto. Cosi' deciso in Venezia, in camera di consiglio il 31 gennaio 1991. Il presidente f.f.: (firma illeggibile) L'estensore: (firma illeggibile) Il segretario: (firma illeggibile) 91C0687