N. 378 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 1991

                                N. 378
 Ordinanza emessa il 31  gennaio  1991  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  per  il  Veneto nel procedimento civile vertente tra Pupin
 Dante e Comune di Venezia Regione Veneto - Esercizio del noleggio  da
 banchina  con  conducente  per  il trasporto di persone con natanti a
 motore (taxi acquei) nella laguna di Venezia - Esclusione del rinnovo
 dell'autorizzazione dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di
 eta' del titolare -  Irrazionalita'  della  presunzione  assoluta  di
 inidoneita'  fisica dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di
 eta', atteso che la idoneita' stessa sarebbe pur  sempre  accertabile
 mediante  visite mediche periodiche (prescritte fino a tale eta' ogni
 anno)  -  Ingiustificata  disparita'  di  trattamento  rispetto  agli
 esercenti  il  servizio di piazza con autovettura, per i quali non e'
 stabilito   un  limite  massimo  di  eta'  -  Incidenza  sul  diritto
 all'esercizio libero di  un'attivita'  economica  e  sul  diritto  di
 proprieta'.
 (Legge regione Veneto 8 maggio 1980, n. 47, art. 13, ultimo comma).
 (Cost., artt. 3, 4, 41, primo comma, e 42).
(GU n.23 del 12-6-1991 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  2448/89
 proposto da Pupin Dante rappresentato e difeso dagli avvocati  Andrea
 e  Giancarlo  Mel,  con  elezione di domicilio presso lo studio degli
 stessi in Venezia, San Marco 5017/A, come da mandato  a  margine  del
 ricorso,  contro  il  comune  di Venezia, in persona del sindaco pro-
 tempore rappresentato e difeso dagli  avvocati  Giulio  Gidoni  e  M.
 Maddalena   Morino,  con  elezione  di  domicilio  presso  la  civica
 avvocatura nella sede municipale, come da mandato a margine dell'atto
 di costituzione in giudizio, per l'annullamento:
      1) del provvedimento  dell'Assessore  delegato  ai  trasporti  e
 servizi  pubblici  del comune di Venezia 6 ottobre 1989, n. 6263, con
 cui   e'   stata   comunicata   la   decadenza    dell'autorizzazione
 all'esercizio  del  servizio  di  taxi acqueo di cui il ricorrente e'
 titolare;
      2) all'art. 13 del regolamento comunale attuativo della norma di
 cui dell'art. 13, ultimo comma, della legge regionale n. 47/1980.
    Visto il ricorso, notificato  il  26  ottobre  1989  e  depositato
 presso la segreteria il 3 novembre 1989 con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio del comune di Venezia,
 depositato il 4 novembre 1989;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi alla pubblica udienza del 31  gennaio  1991  -  relatore  il
 consigliere Lorenzo Stevanato - gli avvocati Salvagno in sostituzione
 dell'avv.  Mel  per il ricorrente e Manfren in sostituzione dell'avv.
 Gidoni per il comune residente.
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Il  ricorrente  espone  di  essere  titolare   dell'autorizzazione
 comunale  per l'esercizio del noleggio da banchina con conducente per
 il trasporto di persone con natanti  a  motore  (taxi  acquei)  nella
 laguna di Venezia.
    L'art. 13 del regolamento comunale che disciplina detto servizio e
 l'art.  13,  ultimo  comma,  della  l.r.v.  n. 47 del 1980 fissano la
 decadenza   delle   relative   autorizzazioni   al   compimento   del
 sessantacinquesimo anno di eta' del titolare.
    Avverso  l'impugnato provvedimento assessorile del 6 ottobre 1989,
 n. 6263, con cui  si  comunica  che  l'autorizzazione  rilasciata  al
 ricorrente e' scaduta per il raggiungimento dell'eta' massima e lo si
 invita  a restituire il relativo documento, viene dedotto il seguente
 unico ed articolato motivo:
    Violazione  di  legge;  eccesso  di  potere  per   illogicita'   e
 travisamento   dei  fatti;  disparita'  di  trattamento;  difetto  di
 motivazione; incompetenza.
    La legge prevede la revoca dell'autorizzazione  unicamente  quando
 vengano  meno  i requisiti di idoneita' psicofisica, ne' alcuna norma
 fissa tra i requisiti per la guida dei mezzi acquei  in  controversia
 un limite massimo di eta'.
    Anzi,    la    legge   prevede   che   chi   abbia   superato   il
 sessantacinquesimo  anno  di  eta'  sia  soggetto  ad  una  serie  di
 accertamenti  psicofisici,  dal  che  si  puo' dedurre che l'eta' non
 costituisce di per se' un limite alla validita' del titolo.
    L'impugnato provvedimento e' altresi' viziato da incompetenza,  in
 quanto  sulle vicende che interessano i titolari delle autorizzazioni
 la competenza spetta, ai sensi degli artt. 5  e  7  del  regolamento,
 alla  giunta, oppure al consiglio comunale per le vicende riguardanti
 le autorizzazioni in se' considerate.
    L'impugnato provvedimento viola  altresi'  l'art.  113  del  testo
 unico  n.  1740 del 1933, l'art. 79 del testo unico n. 393 del 1959 e
 l'art. 1 della legge n. 394/1974.
    Il ricorrente  e'  un  lavoratore  autonomo,  cui  viene  impedito
 l'esercizio della propria attivita' lavorativa.
    La  norma  in  controversia  viola  i principi sanciti dall'art. 4
 della Costituzione e reca  altresi'  una  disparita'  di  trattamento
 rispetto al trattamento spettante ai tassisti di piazza.
    L'amministrazione  comunale intimata, costituitasi in giudizio, ha
 contestato  la  fondatezza  del  gravame  concludendo  per   la   sua
 reiezione.
                             D I R I T T O
    Il ricorrente ha impugnato l'atto con cui gli e' stata intimata la
 decadenza   dall'autorizzazione,  precedentemente  rilasciatagli  dal
 comune di Venezia, all'esercizio del servizio pubblico di noleggio da
 banchina con conducente per il trasporto di  persone  con  natanti  a
 motore di portata non superiore a venti persone;
    L'atto  impugnato  assume  a  proprio  presupposto  l'art.  13 del
 regolamento comunale di attuazione della  legge  regionale  8  maggio
 1980,   n.   47,   e   l'art.  13  della  legge  regionale  medesima:
 conseguentemente il ricorrente ha pure  impugnato  l'anzidetta  norma
 regolamentare,  approvata con deliberazione del consiglio comunale di
 Venezia 19 dicembre 1983, n. 1704, e con deliberazione  della  giunta
 regionale del Veneto 24 luglio 1984, n. 4168.
    Tale norma regolamentare, peraltro, reca un mero rinvio all'ultimo
 comma  dell'art.  13  della  legge  regionale  n.  47/1980,  il quale
 stabilisce che le autorizzazioni all'esercizio del servizio  pubblico
 di  noleggio  da  banchina con conducente, decadono al compimento, da
 parte del titolare, del sessantesimo anno d'eta',  salvo  il  rinnovo
 "fino  al compimento del sessantacinquesimo anno, previo accertamento
 annuale della  idoneita'  fisica  per  l'espletamento  del  servizio,
 effettuato dalla autorita' sanitaria competente per territorio".
    In  proposito,  occorre  premettere  che  il  servizio pubblico in
 controversia e' disciplinato dalla  legge  regionale  n.  47/1980  in
 termini  non  molto  dissimili  dalla  regolamentazione contenuta nel
 vigente codice della  navigazione  (agli  artt.  225  e  226)  e  nel
 regolamento  per  la  navigazione  interna,  approvato  con d.P.R. 28
 giugno 1949, n. 631, (artt. 58, 59, 129 e 134).
    Si  tratta  di  un'attivita'  che,  pur  essendo  assoggettata   a
 regolamentazione  (perche' interessa la collettivita', essendo svolta
 a favore del pubblico che occasionalmente richiede tale  servizio  di
 trasporto),  rientra nella generale capacita' e liberta' di attivita'
 economica dei privati (cfr. Corte costituzionale, sentenza 12  luglio
 1967, n. 111).
    Per  tale  ragione  essa  e'  svolta  in  regime di autorizzazione
 (anziche' di concessione come  nel  caso  del  servizio  pubblico  di
 trasporto  di linea, ex art. 225 del codice della navigazione), entro
 limiti preordinati  alla  sicurezza  del  suo  esercizio  ed  al  suo
 corretto svolgimento.
    La  legge regionale n. 47/1980, invero delega ai comuni i relativi
 poteri amministrativi (spettanti alla regione ai sensi  dell'art.  97
 del  d.P.R.  n. 616/1977), tra cui quello di stabilire annualmente il
 numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate  (art.
 21),  nonche'  di  disciplinare  con apposito regolamento (art. 22) i
 requisiti e la durata (che non puo' essere superiore a  cinque  anni,
 salvo  rinnovo: art. 12 e 13) e la formazione delle graduatorie degli
 aspiranti (art. 13).
    Tra le  anzidette  norme  fissate  legislativamente  vi  e'  anche
 quella, oggetto di controversia, per cui le autorizzazioni decadono e
 non  possono  essere  rinnovate  al compimento del sessantacinquesimo
 anno d'eta' del titolare: la norma non e'  ripresa  dalla  disciplina
 statale.
    La  medesima  norma,  come  si  e' detto e' recata dal regolamento
 comunale adottato dal comune di Venezia.
    Passando all'esame del ricorso,  i  vari  profili  di  eccesso  di
 potere  svolti  con l'unico ed articolato mezzo di gravame sono tutti
 infondati per la semplice ragione che il regolamento comunale  ed  il
 provvedimento  decadenziale  impugnato  sono vincolati all'osservanza
 della rigorosa disposizione contenuta nella legge regionale, per  cui
 non e' nemmeno configurabile il vizio di eccesso di potere.
    E' pure infondata la dedotta violazione di legge (degli artt. 113,
 del  testo  unico  n.  1740/1933,  79 del testo unico n. 393/1959 e 1
 della legge n. 394/1974): invero, nel caso in controversia  la  norma
 da  applicarsi e' quella specificamente prevista dall'art. 13, ultimo
 comma, della legge regionale  n.  47/1980  che  sulla  decadenza  per
 raggiunti limiti d'eta' e' inequivoca.
    Infine,  anche  il  dedotto  vizio  di  incompetenza del sindaco o
 dell'assessore delegato e' infondato: invero, ai sensi  dell'art.  13
 del   regolamento  comunale  le  autorizzazioni  sono  rinnovate  dal
 sindaco, per cui non vi e' ragione di  ritenere  che  non  spetti  al
 medesimo  organo  anche il potere di dichiararne la decadenza, quando
 sia accertato l'avveramento del presupposto, senza che occorrano  (ed
 infatti non sono previste) particolari procedure.
    Esaurito  l'esame  delle  censure  dirette contro il provvedimento
 decadenziale e contro la norma regolamentare presupposta, il collegio
 ritiene di  dover  valutare,  d'ufficio,  se  sussistano  profili  di
 incostituzionalita'  della  norma legislativa regionale, in relazione
 agli artt. 3, 41 e 42  della  Costituzione  ed  alla  violazione  dei
 principi fondamentali della legislazione statale.
    Circa  un  eventuale contrasto con l'art. 3 della Costituzione, il
 collegio  invero   dubita   della   costituzionalita'   della   norma
 legislativa  regionale,  che  si  palesa illogica ed irragionevole e,
 quindi, in contrasto col postulato fondamentale  recato  dall'art.  3
 della Costituzione.
    La norma legislativa regionale in controversia vuole evidentemente
 garantire,   per   ragioni   di   sicurezza,  che  i  titolari  delle
 autorizzazioni siano fisicamente idonei, tanto che li sottopone, dopo
 il compimento del sessantesimo anno d'eta', ad accertamenti  sanitari
 annuali   al   cui   esito   positivo   e'  condizionato  il  rinnovo
 dell'autorizzazione.
    Senonche',  la  stessa  norma  fissa  poi una sorta di presunzione
 assoluta  di  inidoneita'  per  gli  ultrasessantacinquenni:  infatti
 esclude  la  possibilita'  del rinnovo dell'autorizzazione per coloro
 che abbiano compiuto i sessantacinque anni d'eta'.
    Ora, sembra al collegio che  anche  in  quel  caso  sarebbe  stato
 ragionevole   e  sufficiente  sottoporre  anch'essi  ad  accertamenti
 sanitari,  mentre  nell'attuale  formulazione  la  norma  non  sembra
 realizzare  la  finalita'  che  l'ha  ispirata  e la sua applicazione
 produce sul piano pratico disparita' di trattamento.
    In  particolare,  si  determina  un'ingiustificata  disparita'  di
 trattamento  tra  soggetti  in  possesso  dei  requisiti di idoneita'
 fisica allo svolgimento del servizio, i quali,  secondo  che  abbiano
 compiuto  o  meno  i  sessantacinque  anni d'eta', devono abbandonare
 oppure possono proseguire l'attivita' medesima.
    Sotto altro profilo, si determina un'ingiustificata disparita'  di
 trattamento  con gli esercenti il servizio da piazza con autovetture,
 per i quali e' escluso, ai sensi della legge 14 agosto 1974, n.  394,
 un  limite  massimo  d'eta',  essendo  la relativa esigenza garantita
 dalla loro sottoposizione ad accertamenti sanitari biennali.
    Sotto l'anzidetto profilo, e' altresi' ravvisabile  la  violazione
 di  un  principio fondamentale della legislazione statale di settore,
 principio desumibile dalle norme del codice della navigazione  e  del
 regolamento  della  navigazione  interna, che non recano alcun limite
 d'eta' per le controverse autorizzazioni.
    Infine, il collegio dubita pure che la norma legislativa regionale
 in controversia si ponga in contrasto con  l'art.  41,  primo  comma,
 della  Costituzione  in  quanto  determina  un  impedimento al libero
 svolgimento  di  un'attivita'  economica  privata:  impedimento   non
 giustificato  ne' in relazione al secondo comma dello stesso art. 41,
 ne'  dalla  necessita'  di  tutelare  beni  oggetto  di  altre  norme
 costituzionali   (in  particolare,  si  tratterebbe  nel  caso  della
 sicurezza delle persone  e  della  navigazione)  poiche'  l'idoneita'
 psicofisica  degli  esercenti  la  controversa  attivita' e' comunque
 garantita dalla loro sottoposizione ad accertamenti sanitari annuali.
                               P. Q. M.
    Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 costituzionalita'  dell'art.  13, ultimo comma, della legge regionale
 del Veneto 8 maggio 1980, n. 47,  nella  parte  in  cui  esclude  che
 l'autorizzazione  possa  essere  rinnovata  dopo  il  compimento  del
 sessantacinquesimo anno d'eta' del titolare;
    Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa  ed  al  presidente  della  giunta
 regionale del Veneto e sia comunicata  al  presidente  del  consiglio
 regionale del Veneto.
      Cosi'  deciso  in  Venezia, in camera di consiglio il 31 gennaio
 1991.
                Il presidente f.f.: (firma illeggibile)
   L'estensore: (firma illeggibile)
                                    Il segretario: (firma illeggibile)
 91C0687