N. 31 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 27 maggio 1991
N. 31 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 27 maggio 1991 (della regione Liguria) Procedimento amministrativo - Obbligo delle regioni di inviare elementi utili alla identificazione dei procedimenti oggetto delle rispettive competenze rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 19 e 20 della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e fissazione del termine entro cui le stesse debbono far pervenire osservazioni e proposte agli schemi di regolamento inviati (scaduto il quale "ogni amministrazione sara' ritenuta consenziente") - Indebita invasione della sfera di competenza regionale - Violazione del principio di ragionevolezza. (Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, in data 14 marzo 1991). (Cost., artt. 117 e 118).(GU n.24 del 19-6-1991 )
Ricorso per conflitto di attribuzione della regione Liguria in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale, a cio' autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 2157 del 9 maggio 1991, rappresentato e difeso per mandato in calce del presente atto dall'avv. Giuseppe Petrocelli, del Servizio legale regionale con domicilio eletto in Roma, via XX Settembre, 1, presso lo studio dell'avv. Giampaolo Zanchini, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, per l'annullamento della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, n. 72741/7463 in data 14 marzo 1991, avente ad oggetto: "legge 7 agosto 1990, n. 241 - Procedimento amministrativo - articoli 19 e 20". F A T T O Con telefax n. 39682496 in data 18 marzo 1991, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha inviato a tutte le regioni la nota n. 72741/7463 del 14 marzo 1991, e relativi allegati, avente ad oggetto: "legge 7 agosto 1990, n. 241 - Procedimento amministrativo - articoli 19 e 20". Mediante il suddetto atto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso tre schemi di regolamento per l'applicazione degli articoli 19 e 20 della legge n. 241, onde determinare, rispettivamente, "i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato puo' essere intrapreso su denuncia dell'interessato all'amministrazione competente" (art. 19), nonche' i casi in cui "la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso,.. .. .. si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato" (art. 20). Tuttavia, la citata circolare, nella parte in cui obbliga le regioni ad "inviare elementi utili alla identificazione dei procedimenti oggetto delle rispettive competenze" rientranti nell'ambito in applicazione dei citati articoli 19 e 20 e fissa un termine entro cui far pervenire osservazioni e proposte agli schemi di regolamento inviati (scaduto il quale "ogni Amministrazione sara' ritenuta consenziente"), risulta invasiva delle competenze regionali costituzionalmente tutelate per i seguenti motivi in D I R I T T O Violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione e dell'art. 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'impugnata circolare manifesta chiaramente che la Presidenza del Consiglio ha annoverato anche le regioni tra i soggetti passivi, destinatari dei regolamenti governativi di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990, ritenendo di poter identificare ed inserire in quei regolamenti anche gli atti ed i procedimenti rientranti nella sfera regionale. In altre parole, lo Stato si sarebbe arrogato il diritto di regolamentare - nella materia de qua - anche i procedimenti di competenza regionale, sia pur con la "collaborazione" delle regioni chiamate solo a "fornire elementi utili" alla identificazione dei procedimenti di propria competenza. Ognun vede come tale impostazione appaia gravemente lesiva dell'autonomia regionale, giacche' non tiene in alcun conto che le disposizioni di legge n. 241 costituiscono per le regioni a statuto ordinario mere norme di principio, secondo l'esplicito dettato dell'art. 29, che cosi' recita: "Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento". Appare evidente pertanto che la materia "procedimento amministrativo" dovra' essere regolamentata totalmente dalle regioni, con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali ricavabili dalla legge n. 241, e che spetta a queste ultime determinare autonomamente, per i procedimenti di propria competenza, i casi di cui alla fattispecie previste degli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990, e senza alcuna possibilita' da parte statale di porre a carico delle regioni ne' un obbligo collaborativo (l'invio di elementi volti all'identificazione dei procedimenti di competenza regionale), ne' un obbligo di pronunciarsi circa gli schemi di regolamento inviati, estranei agli interessi di pertinenza regionale. In altre parole, la normazione statale e la normazione regionale debbono procedere - nella materia de qua - in parallelo e senza reciproche interferenze, in modo tale che sia consentita alla regione la piena esplicazione della propria autonomia legislativa ed organizzativa in tema di procedimento, assicurata dall'art. 29 della legge n. 241/1990. Violazione del principio di ragionevolezza. Sotto ulteriore profilo, va rilevato come non sussista alcun comprensibile interesse a che compaiano nei medesimi elenchi le attivita' di altre amministrazioni di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990, atteso che le regioni, come s'e' detto, procedono in piena autonomia a determinare sia le attivita' alle quali puo' darsi inizio subito dopo la denuncia ex art. 19 della legge n. 241/1990, sia le attivita' cui puo' darsi inizio decorso il prescritto termine ex art. 20 della legge n. 241/1990. Pertanto, risulta del tutto irragionevole la pretesa statale di costringere le regioni ad identificare e far pervenire i procedimenti oggetto della propria competenza, cosi' come previsto dall'impugnata circolare.
Per le suesposte considerazioni, si chiede che l'Eccellentissima Corte costituzionale dichiari invasiva - e, per l'effetto, annulli - la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui in epigrafe. Si deposita: deliberazione della giunta regionale n. 2157 del 9 maggio 1991 di autorizzazione alla proposizione del presente conflitto; copia della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 72741/7463 in data 14 marzo 1991 e relativo telefax n. 39682496 in data 18 marzo 1991. Genova-Roma, 14 maggio 1991 AVV. GIAN PAOLO ZANCHINI - AVV. GIUSEPPE PETROCELLI 91C0691