N. 385 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 marzo 1991
N. 385 Ordinanza emessa il 28 marzo 1991 dal pretore di Ascoli Piceno nel procedimento civile vertente tra Mendicino Vittorio e l'I.N.P.S. ed altra Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori delle miniere, cave e torbiere - Riduzione del limite di eta' pensionabile - Non operativita' nei confronti dei lavoratori dipendenti da imprese che esercitino lavori di altro genere ma comunque in ambienti del sottosuolo - Ingiustificata disparita' di trattamento con incidenza sul diritto alla assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore. (Legge 3 gennaio 1960, n. 5, artt. 1 e 2). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.23 del 12-6-1991 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva; Ritenuto che l'ottica ispiratrice della legge 3 gennaio 1960, n. 5, e' incentrata su di un giudizio di valore avente come punto di riferimento la considerazione della esposizione a rischio della integrita' fisica del lavoratore collegato all'esercizio di attivita' di lavoro nel sottosuolo, in relazione alle particolari caratteristiche morfologiche di tale ambiente di lavoro; Ritenuto, tuttavia, che la stessa legge 3 gennaio 1960, n. 5, e' espressamente destinata ad operare in relazione alla ipotesi di quel particolare lavoro in ambienti di sottosuolo che e' dato dal lavoro in miniera, e che peraltro la stessa normativa, avente carattere speciale, non e' suscettibile di applicazione analogica ad ipotesi diverse, ancorche' affini; Ritenuto, peraltro, che la ipotesi in esame fa riferimento ad un tipo di lavoro nel sottosuolo che (secondo comune e notoria esperienza) presenta caratteristiche morfologiche ed ambientali del tutto omogenee con quelle considerate dalla predetta legge n. 5/1960, onde la circostanza che tale normativa speciale sia destinata ad operare solo con riferimento ad una specifica categoria di attivita' lavorativa svolta in ambienti di sottosuolo, delinea in re ipsa una situazione sperequativa e discriminatoria rispetto a categorie di attivita' lavorative affini, in quanto esposte al medesimo rischio ambientale specifico, indipendentemente dalla considerazione della diversita' del settore economico e merceologico della impresa datrice di lavoro, che non rileva sotto il profilo della quantita' e natra del rischio professionale gravante sul lavoratore; Ritenuto, pertanto, non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' sollevata dal patrocinio attoreo in riferimento agli artt. 1 e 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5 (in rapporto agli artt. 3 e 38 della Costituzione) laddove le norme predette escludono dalla tutela, dalle stesse prevista, i lavoratori dipendenti da imprese che comunque esercitino lavori in ambienti di sottosuolo;
Rimette tale questione al giudizio della Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ascoli Piceno, addi' 28 marzo 1991 Il pretore: CENTINARO 91C0695