N. 385 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 marzo 1991

                                N. 385
    Ordinanza emessa il 28 marzo 1991 dal pretore di Ascoli Piceno
 nel procedimento civile vertente tra Mendicino Vittorio e l'I.N.P.S.
 ed altra
 Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori delle miniere, cave e
    torbiere  -  Riduzione  del  limite  di  eta'  pensionabile  - Non
    operativita' nei confronti dei lavoratori  dipendenti  da  imprese
    che  esercitino lavori di altro genere ma comunque in ambienti del
    sottosuolo  -  Ingiustificata  disparita'   di   trattamento   con
    incidenza  sul  diritto  alla assicurazione di mezzi adeguati alle
    esigenze di vita del lavoratore.
 (Legge 3 gennaio 1960, n. 5, artt. 1 e 2).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.23 del 12-6-1991 )
                              IL PRETORE
    A scioglimento della riserva;
    Ritenuto che l'ottica ispiratrice della legge 3 gennaio  1960,  n.
 5,  e'  incentrata  su  di un giudizio di valore avente come punto di
 riferimento la  considerazione  della  esposizione  a  rischio  della
 integrita' fisica del lavoratore collegato all'esercizio di attivita'
 di   lavoro   nel   sottosuolo,   in   relazione   alle   particolari
 caratteristiche morfologiche di tale ambiente di lavoro;
    Ritenuto, tuttavia, che la stessa legge 3 gennaio 1960, n.  5,  e'
 espressamente  destinata ad operare in relazione alla ipotesi di quel
 particolare lavoro in ambienti di sottosuolo che e' dato  dal  lavoro
 in  miniera,  e  che  peraltro  la stessa normativa, avente carattere
 speciale, non e' suscettibile di applicazione  analogica  ad  ipotesi
 diverse, ancorche' affini;
   Ritenuto,  peraltro,  che  la ipotesi in esame fa riferimento ad un
 tipo  di  lavoro  nel  sottosuolo  che  (secondo  comune  e   notoria
 esperienza)  presenta  caratteristiche morfologiche ed ambientali del
 tutto omogenee con quelle considerate dalla predetta legge n. 5/1960,
 onde la circostanza che tale  normativa  speciale  sia  destinata  ad
 operare  solo con riferimento ad una specifica categoria di attivita'
 lavorativa svolta in ambienti di sottosuolo, delinea in re  ipsa  una
 situazione  sperequativa  e  discriminatoria  rispetto a categorie di
 attivita' lavorative affini, in quanto esposte  al  medesimo  rischio
 ambientale  specifico,  indipendentemente  dalla considerazione della
 diversita' del settore economico e merceologico della impresa datrice
 di lavoro, che non rileva sotto il profilo della  quantita'  e  natra
 del rischio professionale gravante sul lavoratore;
    Ritenuto,  pertanto,  non manifestamente infondata la questione di
 costituzionalita' sollevata dal  patrocinio  attoreo  in  riferimento
 agli  artt.  1 e 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5 (in rapporto agli
 artt. 3 e 38 della Costituzione) laddove le norme predette  escludono
 dalla  tutela,  dalle  stesse  prevista,  i  lavoratori dipendenti da
 imprese che comunque esercitino lavori in ambienti di sottosuolo;
   Rimette tale questione al giudizio della Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Ascoli Piceno, addi' 28 marzo 1991
                         Il pretore: CENTINARO

 91C0695