N. 386 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1986- 23 maggio 1991
N. 386 Ordinanza emessa il 29 novembre 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 maggio 1991) dalla comissione tributaria di primo grado di Como sui ricorsi riuniti proposti da Corbetta Leopoldo ed altra contro l'intendenza di finanza di Como. Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. - Riliquidazione della imposta sulla buonuscita, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986, a decorrere dal 1º gennaio 1980 - Onere a pena di decadenza di presentare l'istanza di riliquidazione entro il termine di diciotto mesi dal versamento - Ingiustificato deteriore trattamento dei soggetti che hanno percepito l'indennita' di buonuscita prima di tale data - Incidenza sul diritto di difesa del menzionato effetto preclusivo - Violazione del principio della capacita' contributiva. (Legge 26 settembre 1985, n. 482, artt. 4 e 5; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, 13 e 14). (Cost., artt. 3, 24 e 53).(GU n.23 del 12-6-1991 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO RITENUTO IN FATTO che con ricorso 12 ottobre 1984 Corbetta Leopoldo chiedeva disporsi il rimborso dell'imposta versata in relazione all'indennita' di anzianita' percepita dalla S.I.P. in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro (30 settembre 1977), assumendo che l'istanza alla locale intendenza del 29 giugno 1984 era rimasta senza effetto; che con ricorso 17 gennaio 1986 Gobbi Ottavia chiedeva disporsi il rimborso dell'imposta trattenuta dall'E.N.P.A.S. sull'indennita' di buonuscita erogata alla cessazione del rapporto d'impiego pubblico quale dipendente statale (l'istanza proposta all'intendenza era restata senza effetto); che all'udienza di discussione la commissione si riservava di decidere; che i due ricorsi - involgendo la soluzione di analoghe questioni - possono essere riuniti ex art. 34 del d.P.R. n. 636; CONSIDERATO IN DIRITTO che nel corso del giudizio il legislatore ha modificato la disciplina normativa in tema di tassazione dell'indennita' in questione con la legge 26 settembre 1985, n. 482, e la Corte costituzionale - con la sentenza 27 giugno 1986, n. 178 - ha ritenuto la natura reddituale dell'indennita', respingendo le eccezioni sollevate; che i ricorsi vanno conseguentemente esaminati alla luce di tali provvedimenti; che l'art. 4, primo comma, condizionando la riliquidazione dell'indennita' all'osservanza del termine di diciotto mesi di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 602, introduce una palese disparita' di trattamento tra coloro che hanno percepito l'indennita' fino al 31 dicembre 1979 e coloro che l'hanno percepita successivamente; che per questi ultimi, infatti, a norma del successivo art. 5 "e' in ogni caso riliquidata...... l'imposta dovuta sull'indennita' e le altre somme percepite a decorrere dal 1º gennaio 1980", indipendentemente, dunque, dalla tempestiva presentazione dell'istanza: v. in tal senso circ. min. 2/8/040 del 5 febbraio 1986 della direzione generale imposte dirette; che la data del 1º gennaio 1980 e' stata fissata al solo fine di contenere l'ammontare delle somme da restituire (il piu' breve termine previsto nel disegno di legge fu esteso, poi, alla data anzidetta nel corso della discussione parlamentare); che l'art. 5, nella parte in cui esclude dalla riliquidazione i soggetti che hanno percepito l'indennita' prima del 1º gennaio 1980 sembra violare sia l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata disparita' di trattamento tra lavoratori, sia l'art. 24 della Costituzione, giacche' nei confronti dei predetti soggetti risulta gravemente ridotta - se non esclusa - la possibilita' di agire in giudizio; che in ogni caso, ove la questione sollevata dovesse essere ritenuta inammissibile o infondata, assumerebbe rilievo la questione di legittimita' dell'art. 4, primo comma, e dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 nonche' degli artt. 12, 13 e 14 del d.P.R. n. 597 (testo originario): a) dei primi, perche' "essendo inteso il disposto dell'impugnato art. 38 d.P.R. n. 602/1973 a finalita' restitutoria, circoscritta agli ambiti connessi all'obbligo di versamento" (v. ord. 19 novembre 1985, n. 305, della Corte), l'efficacia preclusiva della mancata presentazione dell'istanza ex art. 38 incide gravemente sul diritto di difesa del lavoratore - sostituito d'imposta, nonostante la dedotta insussistenza - totale o parziale - dell'obbligazione tributaria, cosi' vanificando - in palese violazione sia dell'art. 3 che dell'art. 24 della Costituzione - il generale principio della prescrizione decennale sancito anche nell'art. 37 del d.P.R. cit.; b) dei secondi, perche' trovando applicazione nei confronti dei ricorrenti - esclusi dalla riliquidazione dell'imposta ai sensi del cit. art. 5 - la normativa abrogata con la legge citata, il contrasto degli artt. 12, 13 e 14 del d.P.R. n. 597 con gli artt. 3 e 53 della Costituzione e' stato gia' sollevato dalla stessa Corte, con l'ordinanza 19 giugno 1984, n. 179 (perche' non tiene conto delle caratteristiche proprie delle indennita' in questione, ne' dell'arco di tempo in cui e' andato maturando il relativo diritto); che la questione e' rilevante per la decisione dei ricorsi (nel piu' ampio petitum richiesto rientra infatti il controllo della misura dell'imposta); che nei confronti della ricorrente Gobbi Ottavia, dipendente pubblico, non potrebbe ricevere applicazione - in mancanza dell'istanza ex art. 38 cit. - nemmeno la sentenza della Corte n. 178/1986 pubblicata nel corso del processo.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende i giudizi in corso e dispone la trasmissione alla Corte costituzionale in Roma per il giudizio delle norme di cui sopra; Manda alla segreteria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Como, addi' 29 novembre 1986 Il presidente: (firma illeggibile) Il relatore: (firma illeggibile) 91C0696