N. 386 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1986- 23 maggio 1991

                                N. 386
 Ordinanza   emessa   il   29  novembre  1986  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 23 maggio  1991)  dalla  comissione  tributaria  di
 primo grado di Como sui ricorsi riuniti proposti da Corbetta Leopoldo
 ed altra contro l'intendenza di finanza di Como.
 Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Indennita' di
    buonuscita   E.N.P.A.S.   -  Riliquidazione  della  imposta  sulla
    buonuscita, per effetto della sentenza della Corte  costituzionale
    n.  178/1986,  a  decorrere  dal 1º gennaio 1980 - Onere a pena di
    decadenza di  presentare  l'istanza  di  riliquidazione  entro  il
    termine di diciotto mesi dal versamento - Ingiustificato deteriore
    trattamento  dei  soggetti  che  hanno  percepito  l'indennita' di
    buonuscita prima di tale data - Incidenza sul  diritto  di  difesa
    del menzionato effetto preclusivo - Violazione del principio della
    capacita' contributiva.
 (Legge 26 settembre 1985, n. 482, artt. 4 e 5; d.P.R. 29 settembre
    1973, n. 602, art. 38; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12,
    13 e 14).
 (Cost., artt. 3, 24 e 53).
(GU n.23 del 12-6-1991 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
                           RITENUTO IN FATTO
      che  con  ricorso  12  ottobre  1984  Corbetta Leopoldo chiedeva
 disporsi il rimborso dell'imposta versata in relazione all'indennita'
 di anzianita' percepita dalla S.I.P. in conseguenza della  cessazione
 del  rapporto  di lavoro (30 settembre 1977), assumendo che l'istanza
 alla locale intendenza del 29 giugno 1984 era rimasta senza effetto;
      che  con ricorso 17 gennaio 1986 Gobbi Ottavia chiedeva disporsi
 il rimborso dell'imposta trattenuta  dall'E.N.P.A.S.  sull'indennita'
 di buonuscita erogata alla cessazione del rapporto d'impiego pubblico
 quale  dipendente  statale  (l'istanza  proposta  all'intendenza  era
 restata senza effetto);
      che all'udienza di discussione la commissione  si  riservava  di
 decidere;
      che  i  due  ricorsi  -  involgendo  la  soluzione  di  analoghe
 questioni - possono essere riuniti ex art. 34 del d.P.R. n. 636;
                        CONSIDERATO IN DIRITTO
      che nel corso del  giudizio  il  legislatore  ha  modificato  la
 disciplina   normativa  in  tema  di  tassazione  dell'indennita'  in
 questione con la  legge  26  settembre  1985,  n.  482,  e  la  Corte
 costituzionale - con la sentenza 27 giugno 1986, n. 178 - ha ritenuto
 la   natura  reddituale  dell'indennita',  respingendo  le  eccezioni
 sollevate;
      che i ricorsi vanno conseguentemente esaminati alla luce di tali
 provvedimenti;
      che l'art.  4,  primo  comma,  condizionando  la  riliquidazione
 dell'indennita'  all'osservanza  del  termine di diciotto mesi di cui
 all'art. 18 del d.P.R. n. 602, introduce  una  palese  disparita'  di
 trattamento  tra  coloro  che hanno percepito l'indennita' fino al 31
 dicembre 1979 e coloro che l'hanno percepita successivamente;
      che per questi ultimi, infatti, a norma del  successivo  art.  5
 "e' in ogni caso riliquidata...... l'imposta dovuta sull'indennita' e
 le   altre   somme  percepite  a  decorrere  dal  1º  gennaio  1980",
 indipendentemente,    dunque,    dalla    tempestiva    presentazione
 dell'istanza:  v. in tal senso circ. min. 2/8/040 del 5 febbraio 1986
 della direzione generale imposte dirette;
      che la data del 1º gennaio 1980 e' stata fissata al solo fine di
 contenere l'ammontare  delle  somme  da  restituire  (il  piu'  breve
 termine  previsto  nel  disegno  di  legge  fu esteso, poi, alla data
 anzidetta nel corso della discussione parlamentare);
      che l'art. 5, nella parte in cui esclude dalla riliquidazione  i
 soggetti  che  hanno percepito l'indennita' prima del 1º gennaio 1980
 sembra violare sia l'art. 3 della Costituzione, per  l'ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  tra  lavoratori,  sia  l'art.  24  della
 Costituzione, giacche' nei confronti dei  predetti  soggetti  risulta
 gravemente  ridotta  -  se  non esclusa - la possibilita' di agire in
 giudizio;
      che in ogni caso, ove  la  questione  sollevata  dovesse  essere
 ritenuta  inammissibile o infondata, assumerebbe rilievo la questione
 di legittimita' dell'art. 4, primo comma, e dell'art. 38  del  d.P.R.
 n.  602  nonche'  degli  artt.  12,  13 e 14 del d.P.R. n. 597 (testo
 originario):
       a)   dei   primi,   perche'   "essendo   inteso   il   disposto
 dell'impugnato  art.  38 d.P.R. n. 602/1973 a finalita' restitutoria,
 circoscritta agli ambiti connessi all'obbligo di versamento" (v. ord.
 19 novembre 1985, n. 305, della Corte), l'efficacia preclusiva  della
 mancata  presentazione  dell'istanza ex art. 38 incide gravemente sul
 diritto di difesa del lavoratore - sostituito  d'imposta,  nonostante
 la  dedotta  insussistenza  -  totale  o parziale - dell'obbligazione
 tributaria, cosi' vanificando - in palese violazione sia dell'art.  3
 che  dell'art.  24  della  Costituzione - il generale principio della
 prescrizione decennale sancito anche nell'art. 37 del d.P.R. cit.;
       b) dei secondi, perche' trovando applicazione nei confronti dei
 ricorrenti  -  esclusi dalla riliquidazione dell'imposta ai sensi del
 cit. art. 5 - la normativa abrogata con la legge citata, il contrasto
 degli artt. 12, 13 e 14 del d.P.R. n. 597 con gli artt. 3 e 53  della
 Costituzione   e'  stato  gia'  sollevato  dalla  stessa  Corte,  con
 l'ordinanza 19 giugno 1984, n. 179 (perche'  non  tiene  conto  delle
 caratteristiche  proprie delle indennita' in questione, ne' dell'arco
 di tempo in cui e' andato maturando il relativo diritto);
      che la questione e' rilevante per la decisione dei ricorsi  (nel
 piu'  ampio  petitum  richiesto  rientra  infatti  il controllo della
 misura dell'imposta);
      che nei confronti della  ricorrente  Gobbi  Ottavia,  dipendente
 pubblico,   non   potrebbe   ricevere   applicazione  -  in  mancanza
 dell'istanza ex art. 38 cit. - nemmeno la  sentenza  della  Corte  n.
 178/1986 pubblicata nel corso del processo.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Sospende  i  giudizi in corso e dispone la trasmissione alla Corte
 costituzionale in Roma per il giudizio delle norme di cui sopra;
    Manda  alla  segreteria  per  la  notificazione   della   presente
 ordinanza  alle  parti  in  causa  ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei
 deputati e del Senato della Repubblica.
      Como, addi' 29 novembre 1986
                  Il presidente: (firma illeggibile)
                                      Il relatore: (firma illeggibile)
 91C0696