N. 391 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 1990- 23 maggio 1991
N. 391 Ordinanza emessa il 14 novembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 maggio 1991) dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Biagetti Giorgio Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione - Restituzione degli atti al p.m. per formulazione dell'imputazione - Adempimento - Conseguente fissazione del giudizio innanzi allo stesso magistrato - Lamentata omessa previsione di incompatibilita' di tale giudice - Contrasto con i principi e le direttive della legge delega - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 496/1990. (C.P.P. 1988, art. 34). (Cost., artt. 76 e 77; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 103).(GU n.23 del 12-6-1991 )
IL PRETORE Esaminati gli atti; O S S E R V A Giorgio Biagetti e' stato citato a giudizio dinanzi a questo pre- tore con decreto di citazione emesso in data 30 luglio 1990 dal procuratore della Repubblica presso questa pretura circondariale per rispondere del reato p.p. dall'art. 570 del c.p. L'azione penale e' stata esercitata a seguito di provvedimento di questo stesso magistrato, quale giudice per le indagini preliminari, emesso in base al disposto dell'art. 554, secondo comma, del c.p.p., in data 5 maggio 1990, dopo la richiesta di archiviazione da parte del p.m. Al dibattimento, nell'udienza del 14 novembre 1990 il pretore ha rilevato le circostanze sopra esposte; il p.m. ha chiesto di sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. vigente; il difensore si e' associato. Questo pretore ritiene che debba essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale della ricordata norma dell'art. 34 del c.p.p. vigente che, nel prevedere i casi di incompatibilita' con l'ufficio di giudice, non comprende tra gli stessi l'ipotesi descritta, e ricorrente nel caso concreto. In particolare la questione di legittimita' costituzionale si pone in relazione alla violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, per essere stata violata la direttiva n. 103 dell'art. 2 della l.d. del 16 febbraio 1987, n. 81, che impone la "distinzione delle funzioni di p.m. e di giudice", ai fini di garantire rigorosamente, in attuazione dei principi del sistema accusatorio, la terzieta' del giudice, conformemente a quanto gia' ritenuto dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 268/1986. La questione prospettata appare certamente non manifestamente infondata, considerando che nel caso concreto il giudice dovrebbe essere chiamato a pronunciarsi su un'imputazione formulata a seguito di un suo provvedimento, che ha costituito il meccanismo d'impulso determinante per giungere alla pronuncia di una sentenza. Non appare infatti discutibile che il giudice per le indagini preliminari abbia compiuto, nel respingere la richiesta di archiviazione ed ordinare al p.m. di formulare l'imputazione, una valutazione sostanziale sui fatti, al fine di giungere alla conclusione della necessita' di sottoporre l'imputato a giudizio. Si deve anche aggiungere che il nuovo c.p.p. nel dettare norme al fine di garantire il gia' ricordato principio della terzieta' del giudice, ha anche previsto che il giudice non possa conoscere, nella fase dibattimentale, gli atti compiuti durante le indagini preliminari, previsione che sarebbe certamente vanificata nel caso in cui non si prevedesse l'incompatibilita' di funzioni per il giudice che nella fase delle indagini preliminari, abbia conosciuto gli atti delle indagini senza limitazione. Appaiono ricorrere, in conclusione, nel caso in questione, le medesime ragioni ispiratrici che sono alla base delle previsioni dell'art. 34 del c.p.p. in materia di incompatibilita', anche se l'ipotesi in questione non e' stata compresa tra quelle indicate specificamente dalla norma. Si deve poi notare che il dubbio sulla legittimita' costituzionale della norma richiamata e' rafforzato dalla recente pronuncia della Corte costituzionale n. 496 el 15-26 ottobre 1990 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo codice, pronuncia che appare fondata sul riconoscimento del contrasto della norma denunciata con i medesimi principi costituzionali gia' esposti, e che, pur riferendosi ad una distinta ipotesi, appare sostenuta da ragioni giustificatrici che sembrano del tutto applicabili anche all'ipotesi in questione. La questione di legittimita' costituzionale, cosi' evidenziati i motivi della sua non manifesta infondatezza, appare rilevante, in quanto se accolta, comporterebbe l'incompatibilita' di questo pretore quale giudice del dibattimento.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio, nella fase dibattimentale, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo codice, in relazione alla violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, con riferimento all'art. 2, punto n. 103, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, in relazione al principio di terzieta' del giudice; Sospende il presente giudizio; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Livorno, addi' 14 novembre 1990 Il pretore: MARINARI 91C0701