N. 397 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 1991
N. 397 Ordinanza emessa il 31 gennaio 1991 dal tribunale di amministrativo regionale del Veneto sul ricorso proposto da Camuffo Aldo contro il comune di Venezia ed altro Regione Veneto - Esercizio del servizio pubblico di trasporto di persone con natanti a motore - Prevista decadenza dell'autorizzazione al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' del titolare - Irrilevanza del possesso da parte del titolare dei requisiti di idoneita' fisica allo svolgimento del servizio - Ingiustificata disparita' di trattamento con gli esercenti il servizio di piazza con autovetture per i quali non e' previsto un limite di eta' ma semplicemente l'accertamento periodico dei requisiti di idoneita' psico-fisica - Violazione dei principi della legislazione statale di settore non recanti alcun limite di eta' per le autorizzazioni - Prospettato impedimento al libero svolgimento di un'attivita' economica privata. (Legge regione Veneto 8 maggio 1980, n. 47, art. 13, ultimo comma). (Cost., artt. 3, 4, 41 e 42).(GU n.23 del 12-6-1991 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2643/1989 proposto da Camuffo Aldo, rappresentato e difeso dagli avvocati Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Venezia-Mestre, via Ospedale n. 9/12, come da mandato a margine del ricorso, contro il comune di Venezia, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Gidoni e M. Maddalena Morino con elezione di domicilio presso la civica avvocatura nella sede municipale, come da mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio, la regione Veneto, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale, non costituita in giudizio, per l'annullamento: 1) del provvedimento, a firma dell'assessore delegato del comune di Venezia, in data 6 ottobre 1989, n. 6265, avente ad oggetto: "Restituzione autorizzazione taxi acqueo n. 247 sig. Camuffo Aldo scaduta il 9 settembre 1989"; 2) dell'art. 13 del presupposto regolamento comunale di attuazione della legge regionale del Veneto 8 maggio 1980, n. 47. Visto il ricorso, notificato il 14 novembre 1989 e depositato presso la segreteria il 18 novembre 1989, con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Venezia depositato il 17 novembre 1989; Viste le memorie prodotte dalle parti; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 1991 - relatore il consigliere Lorenzo Stevanato - gli avvocati Zambelli per il ricorrente e Manfren, in sostituzione dell'avv. Gidoni, per il comune di Venezia; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Il ricorrente espone di essere titolare dell'autorizzazione, rilasciatagli dal comune di Venezia, per l'esercizio del servizio pubblico di noleggio da banchina con conducente per il trasporto di persone con natanti a motore di portata non superiore a venti persone. Al compimento del sessantacinquesimo anno d'eta', il ricorrente riceveva dall'amministrazione comunale l'impugnato provvedimento assessorile del 6 ottobre 1989, n. 6265, che prendendo atto dell'intervenuta decadenza dall'anzidetta autorizzazione ai sensi dell'art. 13 del regolamento comunale di attuazione della legge regione Veneto, n. 47/1980, lo invitava a restituire il relativo documento. A sostegno del ricorso, diretto contro tale provvedimento assessorile nonche' contro il presupposto art. 13 del regolamento comunale, vengono dedotti i seguenti motivi: 1. - Erronea applicazione dell'art. 13 del regolamento comunale di attuazione della legge regione Veneto n. 47/1980. Difetto di presupposto. La norma regolamentare in rubrica puo' applicarsi soltanto alle autorizzazioni rilasciate posteriormente alla sua entrata in vigore, pertanto non si doveva applicare all'autorizzazione del ricorrente che e' stata rilasciata prima di quella data. 2. - Illogicita', incongruita', eccesso di potere, sviamento di potere, difetto di motivazione. L'art. 79 del vigente codice della strada non fissa un limite d'eta' per la guida delle autovetture da piazza, disponendo solo, agli artt. 81 e 88, accertamenti biennali delle condizioni psicofisiche per coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta' ed abbiano titolo a guidare autovetture in servizio da piazza. Conseguentemente, anche le autorizzazioni comunali in materia dovrebbero prescindere dall'anzidetto limite d'eta', tanto piu' che la legge 14 febbraio 1974, n. 62, che aveva introdotto tale limitazione, e' stata successivamente abrogata dalla legge 14 agosto 1974, n. 394. Pertanto l'art. 13 del regolamento comunale e' illogico, incongruo e privo di motivazione. Tali vizi riguardano pure l'art. 13 della legge regione Veneto, n. 47/1980, che inoltre si pone in contrasto con i principi fondamentali delle leggi dello Stato: infatti la controversa limitazione posta dalla norma legislativa non e' affatto prevista ne' dal codice della strada, ne' dal regolamento della navigazione interna, ne' dal decreto ministeriale 13 dicembre 1951, recante le norme per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone con natanti sulle vie d'acqua interne, di cui all'art. 129 del regolamento per la navigazione interna. 3. - Eccesso di potere per illogicita', incongruita', violazione delle norme in materia fissate dal codice della navigazione. Violazione sotto altro profilo dei principi di cui agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione. Violazione dell'art. 13 della legge regione Veneto, n. 47/1980. L'autorizzazione di cui e' titolare il ricorrente ha un rilevante valore economico, e ne e' possibile la volturizzazione, prevista espressamente dagli artt. 19 e 20 del regolamento comunale per il servizio dei taxi da piazza. Non si giustifica, quindi, la norma preclusiva dell'art. 13 del regolamento comunale per il servizio dei taxi acquei, ne' si giustifica quella recata dall'art. 13 della legge regione Veneto, n. 47/1980. Comunque, il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' non puo' precludere la trasferibilita' dell'autorizzazione, in quanto il potere amministrativo in materia deve essere unicamente finalizzato all'esercizio del servizio pubblico da parte di soggetti in possesso dei requisiti professionali, a nulla rilavando eventuali esigenze di ridistribuzione delle autorizzazioni. 4. - Eccesso di potere per violazione della procedura. L'amministrazione intimata avrebbe dovuto adottare un provvedimento di decadenza o di revoca dell'autorizzazione, seguendo la stessa procedura necessaria per il rilascio dell'autorizzazione. L'amministrazione comunale intima, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza del gravame concludendo per la sua reiezione. D I R I T T O Il ricorrente ha impugnato l'atto con cui gli e' stata intimata la decadenza dall'autorizzazione, precedentemente rilasciatagli dal comune di Venezia, all'esercizio del servizio pubblico di noleggio da banchina con conducente per il trasporto di persone con natanti a motore di portata non superiore a venti persone. L'atto impugnato assume a proprio presupposto l'art. 13 del regolamento comunale di attuazione della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47, e l'art. 13, della legge regionale medesima: conseguentemente il ricorrente ha pure impugnato l'anzidetta norma regolamentare, approvata con deliberazione del consiglio comunale di Venezia del 19 dicembre 1983, n. 1704, e con deliberazione della giunta regionale del Veneto del 24 luglio 1984, n. 4168. Tale norma regolamentare, peraltro, reca un mero rinvio all'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 47/1980, il quale stabilisce che le autorizzazioni all'esercizio del servizio pubblico di noleggio da banchina con conducente, decadono al compimento, da parte del titolare, del sessantesimo anno d'eta, salvo il rinnovo "fino al compimento del sessantacinquesimo anno, previo accertamento annuale della idoneita' fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dalla autorita' sanitaria competente per territorio". In proposito, occorre premettere che il servizio pubblico in controversia e' disciplinato dalla legge regionale n. 47/1980, in termini non milto dissimili dalla regolamentazione contenuta nel vigente codice della navigazione (agli artt. 225 e 226) e nel regolamento per la navigazione interna, approvato con d.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, (artt. 58, 59, 129 e 134). Si tratta di un'attivita' che, pur essendo assoggettata a regolamentazione (perche' interessa la collettivita', essendo svolta a favore del pubblico che occasionalmente richiede tale servizio di trasporto), rientra nella generale capacita' e liberta' di attivita' economica dei privati (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 111 del 12 luglio 1967). Per tale ragione, essa e' svolta in regime di autorizzazione (anciche' di concessioine, come nel caso del servizio pubblico di trasporto di linea, ex art. 225 del codice della navigazione), entro limiti preordinati alla sicurezza del suo esercizio ed al suo corretto svolgimento. La legge regionale n. 47/1980 invero delega ai comuni i relativi poteri amministrativi (spettanti alla regione ai sensi dell'art. 97 del d.P.R. n. 616/1977), tra cui quello di stabilire annualmente il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate (art. 21), nonche' di disciplinare con apposito regolamento (art. 22) i requisiti e la durata (che non puo' essere superiore a cinque anni, salvo rinnovo: artt. 12 e 13) e la formazione delle graduatorie degli aspiranti (art. 13). Tra le anzidette norme fissate legislativamente vi e' anche quella, ottetto di controversia, per cui le autorizzazioni decadono e non possono essere rinnovate al compimento del sessantacinquesimo anno d'eta' del titolare: la norma non e' ripresa dalla disciplina statale. La medesima norma, come si e' detto, e' recata dal regolamento comunale adottato dal comune di Venezia. Passando all'esame del ricorso, col primo motivo e' stato dedotto che tale norma non sia applicabile ad un rapporto sorto anteriormente alla sua entrata invigore. In realta', osserva il collegio, la censura e' infondata in punto di fatto, perche' l'autorizzazione in controversia e' stata rinnovata il 20 settembre 1988, con scadenza fissata al 9 settembre 1989: sotto il vigore, quindi, delle norme anzidette. Col secondo e col terzo motivo e' stato dedotto l'eccesso di potere sotto vari profili in relazione all'art. 79 del codice della strada, che non reca la controversa limitazione, anzi consente la prosecuzione, dopo il compimento del sessantacinquesimo anno d'eta', dell'attivita' di servizio pubblico con autovetture da piazza previo accertamento biennale delle condizioni psico-fisiche del titolare. Tali censure sono infondate per la semplice ragione che il regolamento comunale ed il provvedimento decadenziale impugnato sono vincolati all'osservanza della rigorosa disposizione contenuta nella legge regionale, per cui non e' nemmeno configurabile il vizio di eccesso di potere. E' pure infondato il quarto motivo, con cui si deduce che la decadenza sarebbe dovuta essere pronunciata seguendo la stessa procedura richiesta per il suo rilascio: invero, nel caso in controversia l'atto e' vincolato al semplice accertamento che si e' avverato il presupposto, senza che occorrano (ed infatti non sono previste) particolari procedure. Esaurito l'esame delle censure dirette contro il provvedimento decadenziale e contro la norma regolamentare presupposta, restano da valutare i profili di incostituzionalita' della norma legislativa regionale, profili sollevati col secondo e col terzo mezzo di gravame in relazione agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione ed alla violazione dei principi fondamentali della legislazione statale. Circa il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, il collegio dubita della costituzionalita' della norma legislativa regionale, che si palesa illogica ed irragionevole e, quindi, in contrasto col postulato fondamentatale recato dall'art. 3 della Costituzione. Invero, la norma vuole evidentemente garantire, per ragioni di sicurezza, che i titolari delle autorizzazioni siano fisicamente idonei, tanto che li sottopone, dopo il compimento del sessantesimo anno d'eta', ad accertamenti sanitari annuali al cui esito positivo e' condizionato il rinnovo dell'autorizzazione. Senonche', la stessa norma fissa poi una sorta di presunzione assoluta di inidoneita' per gli ultrasessantacinquenni: infatti esclude la possibilita' del rinnovo dell'autorizzazione per coloro che abbiano compiuto i sessantacinque anni d'eta'. Ora, sembra al collegio che anche in quel caso sarebbero stato ragionevole e sufficiente sottoporre anch'essi ad accertamenti sanitari, mentre nell'attuale formulazione la norma non sembra realizzare la finalita' che l'ha ispirata e la sua applicazione produce sul piano pratico disparita' di trattamento. In particolare, si determina un'ingiutificata disparita' di trattamento tra soggetti in possesso dei requisiti di idoneita' fisica allo svolgimento del servizio, i quali, secondo che abbiano compiuto o meno i sessantacinque anni d'eta', devono abbandonare oppure possono proseguire l'attivita' medesima. Sotto altro profilo, si determina un'ingiustificata disparita' di trattamento con gli esercenti il servizio da piazza con autovetture, per i quali e' escluso, ai sensi della legge 14 agosto 1974, n. 394, un limite massimo d'eta', essendo la relativa esigenza garantita dalla loro sottoposizione ad accertamenti sanitari biennali. Sotto l'anzidetto profilo, e' altresi' ravvisabile la violazione di un principio fondamentale della legislazione statale di settore, principio desumibile dalle norme del codice della navigazione e del regolamento della navigazione interna, che non recano alcun limite d'eta' per le controverse autorizzazioni. Infine, il collegio dubita pure che la norma legislativa regionale in controversia si ponga in contrasto con l'art. 41, primo comma, della Costituzione in quanto determina un impedimento al libero svolgimento di un'attivita' economica privata: impedimento non giustificato ne' in relazione al secondo comma dello stesso art. 41, ne' dalla necessita' di tutelare beni oggetto di altre norme costituzionali (in particolare, si tratterebbe nel caso della sicurezza delle persone e della navigazione) poiche' l'idoneita' psico fisica degli esercenti la controversa attivita' e' comunque garantita dalla loro sottoposizione ad accertamenti sanitari annuali.
P. Q. M. Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 13, ultimo comma, della legge regione Veneto 8 maggio 1980, n. 47, nella parte in cui esclude che l'autorizzazionepossa essere rinnovata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno d'eta' del titolare; Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente della giunta regionale del Veneto e sia comunicata a presidente del consiglio regionale del Veneto. Cosi' deciso in Venezia, in camera di consiglio il 31 gennaio 1991. Il presidente f.f.: (firma illeggibile) L'estensore: (firma illeggibile) Il segretario: (firma illeggibile) 91C0707