N. 244 ORDINANZA 22 - 30 maggio 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - I.C.I.A.P. - Anno 1989 - Misura del tributo - Determinazione in base alla superficie dell'immobile utilizzato - Non consentita alcuna prova contraria - Identica questione gia' decisa con declaratoria di illegittimita' costituzionale e di non fondatezza (sentenza n. 103/1991) - Manifesta inammissibilita' e manifesta infondatezza. (D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 1, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, con modificazioni). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.22 del 5-6-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, con modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1990 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sui ricorsi riuniti proposti da Calzolari Enzo ed altri contro Comune di Castiglione del Lago ed altra, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 28 febbraio 1990 (pervenuta il 23 febbraio 1991) dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sui ricorsi riuniti proposti da Calzolari Enzo ed altri contro Comune di Castiglione del Lago ed altra (Reg. ord. n. 134 del 1991) e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui irrazionalmente fanno riferimento, per determinare la misura del tributo, soltanto alla superficie dell'immobile utilizzato e affidano, altresi', all'Ente impositore la determinazione della misura dell'imposta tra il minimo ed il massimo stabilito nella tabella allegata alla legge, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; che e' intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilita' ovvero l'infondatezza della questione; Considerato che questa Corte con sentenza n. 103 del 1991 ha gia' preso in esame identica questione dichiarando: l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, con modificazioni, nella parte in cui - relativamente all'applicazione per l'anno 1989 dell'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del Comune, di arti e professioni e di imprese - non consente ai soggetti d'imposta di fornire alcuna prova contraria in ordine alla propria effettiva redditivita'; nonche' la non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del dcreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, con modificazioni, per la parte in cui e' attribuito ai Comuni, nei confronti dell'imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni e di imprese, il potere di determinarne la misura; che pertanto la questione relativa all'art. 1 si appalesa manifestamente inammissibile essendo gia' stata accolta nel senso auspicato dal remittente; che, non essendo stati dedotti nuovi profili o argomentazioni tali da indurre la Corte a mutare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione concernente l'art. 2; Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989 n. 144, con modificazioni, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989 n. 144, con modificazioni, in riferimento agli artt.3 e 53 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0726