N. 407 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1991
N. 407 Ordinanza emessa l'11 marzo 1991 dalla commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Battaglia Gianfranca contro l'intendenza di finanza di Novara Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Trattamento economico dei giudici tributari - Retribuzione determinata sulla base del numero dei ricorsi decisi - Irragionevolezza con incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione e su quello della indipendenza ed imparzialita' del giudice. Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Obbligo per il contribuente di versare parte dell'imposta da presumersi destinata alla produzione di armi - Prospettata violazione dei diritti inviolabili dell'uomo, della liberta' personale, religiosa e di manifestazione del proprio pensiero. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 12, primo e secondo comma; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). (Cost., artt. 2, 3, 11, 13, 19, 21, 97, 101 e 108).(GU n.23 del 12-6-1991 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Battaglia Gianfranca, residente in Omegna, via Comoli, n. 132, avverso l'intendenza di finanza di Novara; Letti gli atti; Sentita la ricorrente; Udito il relatore Mario Piscitello; RITENUTO IN FATTO Battaglia Gianfranca, residente in Omegna, premesso che in data 12 giugno 1990 aveva presentato istanza di rimborso di L. 30.000 per IRPEF 1989 all'Intendenza di finanza di Novara senza ricevere alcuna risposta, in data 10 ottobre 1990 proponeva ricorso a questa commissione tributaria. La ricorrente, dopo aver affermato di "essere contraria alla follia degli armamenti, che espone l'intera umanita' al pericolo dell'autodistruzione e condanna a morte ogni anno decine di milioni di persone, sterminate dalla fame; di essere contraria in maniera assoluta ad ogni guerra e quindi ad ogni sua preparazione; di giudicare non solo inutile alla difesa, ma addirittura attentatore della pace il militarismo sempre crescente, anche in uno Stato come l'Italia, che - stando all'art. 2 della Costituzione - ripudia la guerra.. .. .. come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;.. .. .. di dissociarsi totalmente dalla politica omicida e suicida dei governanti", dichiarava di aver praticato l'obiezione fiscale e di aver versato al "Movimento non violento", via Milano n. 65,' Brescia, L. 30.000, delle quali chiede il rimborso all'amministrazione finanziaria. La ricorrente eccepiva l'illegittimita' costituzionale delle norme tributarie che "obbligano il contribuente a versare quella parte di imposta che certamente (vedasi Bilancio dello Stato) verra' utilizzata per costruire e conservare armi omicide e criminose" per violazione degli artt. 2, 11, 13, 19 e 21 della Costituzione. L'intendenza di finanza di Novara resisteva al ricorso con deduzioni scritte con le quali eccepiva l'incompetenza territoriale di questa commissione tributaria e sosteneva la competenza della commissione tributaria di primo grado di Novara. 1. - L'Intendenza di finanza di Novara eccepisce l'incompetenza per territorio di questa commissione tributaria a decidere il ricorso proposto da Battaglia Gianfranca, la quale, invece, in via pregiudiziale solleva una questione di legittimita' costituzionale. Questo collegio o i suoi componenti, pero', non possono essere o, quanto meno, non possono apparire obiettivi e imparziali perche', se accolgono l'eccezione di incompetenza, ricevono, in base all'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, un certo compenso, mentre se respongono l'eccezione di incompetenza e sollevano la questione di legittimita' costituzionale avanzata dalla ricorrente non ricevono alcun compenso. Nella fattispecie in esame e in altre fattispecie analoghe i giudici tributari si trovano in una situazione di "non indipendenza", incompatibile con i principi costituzionali. La Corte costituzionale, infatti, ha affermato (Sentenze nn. 128/1974 e 60/1969) e anche recentemente riaffermato (Sentenza n. 18/1989) che "Il principio dell'indipendenza e' volto a garantire l'imparzialita' del giudice, assicurandogli una posizione super partes che escluda qualsiasi, anche indiretto, interesse alla causa da decidere. A tal fine la legge deve garantire l'assenza, in ugual modo, di aspettative di vantaggi e di situazioni di pregiudizio, preordinando gli strumenti atti a tutelare l'obiettivita' della decisione". Ma come puo' essere (o apparire) imparziale il giudice e obiettiva la sua decisione se al giudice viene (o non viene) corrisposto un certo compenso a seconda della decisione che emette? Ai componenti delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado (ma non ai componenti della commissione tributaria centrale), in base all'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, viene corrisposto un certo compenso per ogni ricorso deciso, ma non viene corrisposto alcun compenso quando essi, d'ufficio o su istanza di parte, sollevano una questione di legittimita' costituzionale. La "retribuzione a cottimo" non puo' non far sorgere nei giudici un interesse personale a decidere e a decidere subito, magari in modo sommario, il maggior numero di ricorsi, con la conseguenza che chi giudica puo' trovarsi spesso nella situazione di non poter essere (o se si preferisce, di non poter apparire) obiettivo e imparziale. Questo collegio si trova in una situazione di disagio perche' l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'intendenza di finanza di Novara potrebbe far sorgere il "fondato" sospetto che i componenti del collegio hanno emesso una decisione di incompetenza per conseguire un immediato e personale vantaggio economico. Per evitare questo sospetto o, comunque, illazioni poco piacevoli, nella fattispecie in esame e in fattispecie analoghe, a parere di questo collegio, e' opportuno e forse doveroso non emettere la decisione "vantaggiosa" per i giudici, ma trasmettere gli atti alla Corte costituzione perche' il giudice delle leggi possa pronunciare sulla legittimita' della norma che regola il trattamento economico dei giudici tributari (art. 12 d.P.R. n. 636/1972) e sulle eccezioni delle parti in causa. Pertanto, questo collegio sottopone all'esame della Corte costituzionale l'art. 12, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in relazione agli artt. 3 (razionalita'), 97, primo comma, (buon andamento e imparzialita' della amministrazione, anche dell'amministrazione della giustizia), 101, secondo comma, (soggezione del giudice soltanto alla legge) e 108, secondo comma, (indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali) della Costituzione. L'anzidetta questione, per le argomentazioni esposte, a questo collegio appare "non manifestamente infondata". Sulla "rilevanza" della questione, il giudice a quo non puo' che ripetere le stesse considerazioni di questa Corte che, in diverse occasioni (cfr Corte costituzionale 24 ottobre 1982, n. 196; 4 luglio 1977, n. 125; 15 maggio 1974, n. 128), ha esplicitamente ritenuto che debbono ritenersi influenti sul giudizio anche le norme che pur non essendo direttamente applicabili nel giudizio a quo, attengono allo status del giudice, alla sua composizione, nonche' in generale alle garanzie e ai doveri che riguardano il suo operare. L'eventuale incostituzionalita' di tali norme e' destinata a influire su ciascun processo pendente davanti al giudice del quale regolano lo status, la composizione, le garanzie e i doveri: in sintesi, la protezione dell'esercizio della funzione nella quale i doveri si accompagnano ai diritti. Questo collegio non ignora che la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, potrebbe far venir meno per i giudici tributari il diritto a un qualsiasi compenso, almeno fino ad una diversa regolamentazione legislativa della materia, tuttavia ritiene preferibile correre questo "rischio", piuttosto che mantenere un sistema retributivo che "vizia" o puo' viziare le decisioni delle commissioni tributarie. 2. - La decisione sulla domanda di rimborso Irpef, oggetto del ricorso in esame, deve essere preceduta dalla soluzione della questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla ricorrente, la quale eccepisce l'illegittimita' del d.P.R. n. 917/1986 (t.u. imposte sui redditi), in quanto le norme del citato decreto "obbligano il contribuente a versare quella parte di imposta che "certamente" verra' utilizzata per costruire e conservare armi omicide e criminose", per violazione degli artt. 2 (diritti inviolabili dell'uomo), 11 (ripudio della guerra), 13 (liberta' personale), 19 (liberta' religiosa) e 21 (liberta' di manifestazione del proprio pensiero) della Costituzione. Trattasi di questione che questo collegio, richiamate le considerazioni esposte sulla precedente questione di legittimita' e considerata l'assoluta mancanza di pronunce sulla materia della Corte costituzionale, ritiene "non manifestamente infondata" e anche rilevante, perche' se le impugnate norme fossero illegittime la domanda di rimborso dovrebbe essere accolta. Infine, appare opportuno evidenziare che la questione sollevata dalla ricorrente, la quale pone, per la prima volta, all'esame di un organo giurisdizionale anche il modo in cui lo Stato spende il denaro pubblico, e' divenuta di drammatica attualita' in seguito alla partecipazione dell'Italia alla nota "operazione di polizia internazionale" contro l'Iraq. E' auspicabile che la Corte costituzionale, in un momento particolarmente travagliato per la coscienza dei cittadini e degli uomini politici, voglia cogliere anche questa occasione, magari superando non insuperabili formalismi giuridici, per un suo autorevole intervento a difesa della Costituzione o delle nostre Istituzioni (governo e parlamento) che, a parere del (Rappresentante dell'unita' nazionale", sarebbero state ingiustamente criticate. E in proposito non si possono non riportare i brani piu' importanti di un appello (contro la guerra, le ragioni del diritto), sottoscritto, tra gli altri, da non pochi magistrati i quali, "senza dimettersi dalla magistratura", hanno osato manifestare il loro pensiero sulla partecipazione dell'Italia alla guerra. ".. .. .. La guerra viola innanzitutto la Carta dell'ONU, la quale si apre con il solenne impegno di "salvare le future generazioni dal flagello della guerra" e indica, fin dal suo primo articolo, il fine primario di "mantenere la pace e la sicurezza internazionale" e di "conseguire con mezzi pacifici la composizione o la soluzione delle controversie internazionali".. .. .. Ancor piu' palesemente la partecipazione del nostro Paese alla guerra e' contraria alla Costituzione italiana la quale - come quelle di altri Paesi occidentali che coerentemente non sono entrati in questa guerra - e' ispirata agli stessi principi della Carta dell'ONU. La maggioranza, nascondendosi dietro una misera truffa delle parole, non ha votato la guerra, che la Costituzione le impedisce di votare, ma "l'impiego della missione militare del Golfo per la attuazione della risoluzione 678": una simile reticenza verbale non muta la sostanza della decisione. E' stato cosi' calpestato uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione che nessuna maggioranza e nessun accordo internazionale possono alterare".
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara, d'ufficio, "non manifestamente infondata" la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, (Riforma del contenzioso tributario), in relazione agli artt. 3 (razionalita'), 97, primo comma, (buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione, anche dell'amministrazione della giustizia), 101, secondo comma, (soggezione del giudice soltanto alla legge) e 108, secondo comma, (indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali) della Costituzione e "rilevante" per quanto in motivazione; Dichiara, su istanza della ricorrente, "non manifestamente infondata" la questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u. imposte sui redditi), in quanto le norme del citato decreto "obbligano il contribuente a versare quella parte di imposta che certamente verra' utilizzata per costruire e conservare armi omicide e criminose", in relazione agli artt. 2, 11, 13, 19 e 21 della Costituzione e "rilevante" per quanto in motivazione; Sospende il procedimento in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alla ricorrente e all'intendenza di finanza di Novara e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Verbania, addi' 11 marzo 1991 Il presidente: PISCITELLO 91C0736