N. 411 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 aprile 1991
N. 411 Ordinanza emessa il 24 aprile 1991 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Bartoletti Sauro e la S.p.a. Esselunga Elezioni - Operazioni elettorali - Addetti ai seggi elettorali - Diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni e conseguente considerazione dei giorni di assenza, a tutti gli effetti, come giorni di attivita' lavorativa - Esclusione della possibilita' di recuperare il giorno di domenica come giorno di riposo - Violazione del diritto al riposo settimanale e ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni omogenee con riferimento ai lavoratori che abbiano il giorno di riposo non di domenica. (Legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 11). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.24 del 19-6-1991 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Con ricorso depositato il 20 febbraio 1991 Bartoletti Sauro impugnava, davanti a questo tribunale, la sentenza 1831 gennaio 1991 con la quale il pretore di Firenze aveva rigettato la domanda intesa ad ottenere la dichiarazione di illegittimita' della sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione, inflittagli dalla Esselunga S.p.a., di cui era dipendente, per non avere ripreso il lavoro il giorno 10 maggio 1990, dopo avere partecipato nei quattro giorni precedenti alle operazioni elettorali, e nonostante avesse informato i superiori che avrebbe considerato il mercoledi' 10 maggio giorno di riposo, in sostituzione della domenica "elettorale". Il pretore ha ritenuto che in virtu' dell'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sostitutivo dell'art. 119 del t.u. n. 361/1957, il recupero della domenica quale giorno di riposo non fosse consentito. Di qui la questione di costituzionalita' della nuova normativa per violazione degli artt. 3 e 36, terzo comma, della Costituzione. Il tribunale ritiene non contestabile, sulla base del chiaro dettato normativo, la interpretazione della legge n. 53/1990 datane dal pretore, legge che al primo comma dell'art. 11 prevede che gli addetti ai seggi elettorali "hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni", e nel secondo comma statuisce che "i giorni di assenza dal lavoro, compresi nel periodo di cui al primo comma sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attivita' lavorativa". E poiche' la domenica, per i dipendenti della Esselunga S.p.a., e' giorno di riposo, resterebbe esclusa dalla possibilita' di considerarla "a tutti gli effetti", giorno di attivita' lavorativa. Non perderebbe la natura di riposo settimanale nonostante sia stata dedicata alle stesse operazioni elettorali del sabato, del lunedi' e del martedi', rispetto ai quali e', anzi, giornata di maggior lavoro, poiche', secondo le leggi elettorali, ha inizio alle ore sei e termine alle ore 22. Con la legislazione vigente e', dunque, precluso al lavoratore addetto ad operazioni elettorali recuperare il giorno di riposo in luogo della domenica "elettorale". E cio', ad avviso del collegio, comporta violazione dell'art. 36, terzo comma, della Costituzione, che sancisce esplicitamente il diritto al riposo settimanale, e, con riferimento a quei lavoratori che abbiano il giorno di riposo non di domenica, anche dell'art. 3 della Costituzione per evidente, ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni omogenee. Trattasi, quindi, di questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio.
P. Q. M. Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la rimessione degli atti della Corte costituzionale per la decisione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, laddove non prevede che la domenica dedicata alle operazioni elettorali possa essere dal lavoratore addetto a tali operazioni recuperata come giorno di riposo; Trattasi di questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio che viene sospeso; Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alla Presidenza del Conglio dei Ministri ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Firenze, addi' 24 aprile 1991 Il presidente: (firma illeggibile) 91C0747