N. 411 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 aprile 1991

                                N. 411
 Ordinanza  emessa  il  24  aprile  1991  dal tribunale di Firenze nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Bartoletti  Sauro  e  la  S.p.a.
 Esselunga
 Elezioni - Operazioni elettorali - Addetti ai seggi elettorali -
    Diritto   di   assentarsi   dal   lavoro   per  tutto  il  periodo
    corrispondente alla durata delle relative operazioni e conseguente
    considerazione dei giorni di assenza, a tutti  gli  effetti,  come
    giorni  di attivita' lavorativa - Esclusione della possibilita' di
    recuperare  il  giorno  di  domenica  come  giorno  di  riposo   -
    Violazione  del  diritto  al  riposo  settimanale e ingiustificata
    disparita' di trattamento di situazioni omogenee  con  riferimento
    ai lavoratori che abbiano il giorno di riposo non di domenica.
 (Legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 11).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.24 del 19-6-1991 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Con  ricorso  depositato  il  20  febbraio  1991  Bartoletti Sauro
 impugnava, davanti a questo tribunale, la sentenza 1831 gennaio  1991
 con  la quale il pretore di Firenze aveva rigettato la domanda intesa
 ad  ottenere  la  dichiarazione  di  illegittimita'  della   sanzione
 disciplinare   della  multa  pari  a  quattro  ore  di  retribuzione,
 inflittagli dalla Esselunga S.p.a., di cui era  dipendente,  per  non
 avere  ripreso  il  lavoro  il  giorno  10  maggio  1990,  dopo avere
 partecipato nei quattro giorni precedenti alle operazioni elettorali,
 e nonostante avesse informato i superiori che avrebbe considerato  il
 mercoledi' 10 maggio giorno di riposo, in sostituzione della domenica
 "elettorale".
    Il  pretore  ha ritenuto che in virtu' dell'art. 11 della legge 21
 marzo 1990, n. 53, sostitutivo dell'art. 119 del t.u. n. 361/1957, il
 recupero della domenica quale giorno di riposo non fosse  consentito.
 Di  qui  la  questione di costituzionalita' della nuova normativa per
 violazione degli artt. 3 e 36, terzo comma, della Costituzione.
    Il tribunale ritiene  non  contestabile,  sulla  base  del  chiaro
 dettato  normativo,  la interpretazione della legge n. 53/1990 datane
 dal pretore, legge che al primo comma dell'art. 11  prevede  che  gli
 addetti  ai  seggi elettorali "hanno diritto di assentarsi dal lavoro
 per tutto  il  periodo  corrispondente  alla  durata  delle  relative
 operazioni",  e  nel secondo comma statuisce che "i giorni di assenza
 dal  lavoro,  compresi  nel  periodo  di  cui  al  primo  comma  sono
 considerati,  a tutti gli effetti, giorni di attivita' lavorativa". E
 poiche' la domenica, per i  dipendenti  della  Esselunga  S.p.a.,  e'
 giorno   di   riposo,   resterebbe   esclusa  dalla  possibilita'  di
 considerarla "a tutti gli effetti", giorno di attivita' lavorativa.
    Non perderebbe la natura  di  riposo  settimanale  nonostante  sia
 stata  dedicata  alle  stesse  operazioni  elettorali del sabato, del
 lunedi' e del martedi', rispetto  ai  quali  e',  anzi,  giornata  di
 maggior  lavoro, poiche', secondo le leggi elettorali, ha inizio alle
 ore sei e termine alle ore 22.
    Con la legislazione vigente e',  dunque,  precluso  al  lavoratore
 addetto  ad  operazioni  elettorali recuperare il giorno di riposo in
 luogo della domenica "elettorale". E cio', ad  avviso  del  collegio,
 comporta  violazione  dell'art.  36, terzo comma, della Costituzione,
 che  sancisce esplicitamente il diritto al riposo settimanale, e, con
 riferimento a quei lavoratori che abbiano il giorno di riposo non  di
 domenica,   anche   dell'art.  3  della  Costituzione  per  evidente,
 ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni omogenee.
    Trattasi, quindi, di  questione  non  manifestamente  infondata  e
 rilevante ai fini del giudizio.
                               P. Q. M.
    Letti  gli  artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone la rimessione degli atti della Corte costituzionale per la
 decisione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge  21
 marzo  1990, n. 53, laddove non prevede che la domenica dedicata alle
 operazioni elettorali possa essere  dal  lavoratore  addetto  a  tali
 operazioni recuperata come giorno di riposo;
    Trattasi  di questione non manifestamente infondata e rilevante ai
 fini del giudizio che viene sospeso;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  comunicazione  della   presente
 ordinanza  alla  Presidenza del Conglio dei Ministri ed ai Presidenti
 della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Firenze, addi' 24 aprile 1991
                  Il presidente: (firma illeggibile)

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