N. 414 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 aprile 1991
N. 414 Ordinanza emessa il 16 aprile 1991 dal pretore di Alba nel procedimento civile vertentre tra Pulina Giovanni e il sindaco di Alba ed altro Regione Piemonte - Edilizia residenziale pubblica - Provvedimenti del comune dichiarativi dell'annullamento o decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia popolare - Prevista ricorribilita' innanzi al pretore - Conseguente estensione con legge regionale della competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria - Incidenza su materia (ordinamento giudiziario) riservata alla esclusiva competenza statale. (Legge regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, artt. 20, ottavo comma, e 21, dodicesimo comma). (Cost., artt. 108 e 117).(GU n.24 del 19-6-1991 )
IL PRETORE Visti gli atti, le deduzioni e le produzioni delle parti, osserva: Giovanni Pulina ha proposto ricrso - con atto depositato il 7 marzo 1991 - avanti questa pretura avverso il provvedimento del 1ยบ febbraio 1991, notificato il successivo 6 febbraio 1991, dal sindaco del comune di Alba, ex art. 11 del d.P.R. n. 1035/1972; in atto lamentava che il provvedimento sindacale ordinava il rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Alba, entro il 31 luglio 1991, alloggio di cui l'esponente era assegnatario, e cio' sulla premessa che la commissione provinciale assegnazione alloggi, costituita presso la sede I.A.C.P. della provincia di Cuneo, aveva espresso parere favorevole, e vincolante, ex art. 20 della legge regione Piemonte n. 64/1984, alla revoca dell'assegnazione, per omessa documentazione relativa al reddito della coniuge Vittoria Masa (reddito che, se cumulato, portava al superamento del minimo per concorrere all'assegnazione); in particolare lamentava l'inesistenza di un formale, ma necessario, decreto di annullamento della assegnazione (presupposto per il rilascio), ex art. 20 citato, nonche', nel merito ed in subordine, la sussistenza comunque dei requisiti reddituali; pertanto chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. In realta' va ritenuto che nel caso in esame la previsione della facolta' di interporre ricorso in sede giurisdizionale ordinaria sia prevista non direttamente dall'art. 11 del d.P.R. n. 1035/1972, ma per effetto di rinvio a tale norma effettuato dagli artt. 20 e 21 della legge regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64. Peraltro gli ultimi tre commi del citato art. 11 prevedono che, nella sola ipotesi di decreto emanato dal presidente per l'Istituto autonomo delle case popolari per decadenza dell'assegnazione per mancata occupazione nel termine di legge, l'interessato possa proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento e' sito l'alloggio. E' quindi intervenuta la legge regione Piemonte n. 64 del 10 dicembre 1984 "Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457" che, nel disciplinare le ipotesi di annullamento dell'assegnazione, o decadenza dall'assegnazione, dell'alloggio, per motivi di merito espressamente elencati, prevede, negli artt. 20 e 21, la competenza, per l'emanazione del provvedimento di annullamento o decadenza, del sindaco; inoltre il comma ottavo dell'art. 20 e dodicesimo dell'art. 21 prevedono che avverso tali provvedimenti sindacali si applichino i rimedi di cui al tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. n. 1035/1972. Orbene, per effetto di detto rinvio, la previsione ipotesi di rimedi giurisdizionali avverso il decreto, del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari, di decadenza dall'assegnazione per inosservanza dell'onere di occupazione (previsione del tutto eccezionale rispetto all'ordinario regime di ripartizione della della giurisdizione ordinaria ed amministrativa, e pertanto non suscettibile di estensione alle ipotesi di ricorso avverso provvedimenti di annullamento dell'assegnazione, o decadenza per altri motivi, non comportanti lesione di diritti soggettivi: cfr. Cass. s.u. n. 5762 del 22 dicembre 1989, s.u. n. 3252 del 19 aprile 1940, s.u. n. 4185 del 15 maggio 1990) viene estesa a tutti gli atti del comune che pronunciano l'annullamento e la decadenza dell'assegnazione, ed in particolare anche quando il provvedimento sindacale assunto illegittimo venga disposto, come nel caso in esame, per ragioni diverse da quella cui fa riferimento la disposizione cui si rinvia. Le norme della legge regionale in questione non configurano quindi, secondo i principi costantemente affermati dalla Corte costituzionale (sentenze n. 615/1987 e 727/1988) un rinvio privo di autonomo significato normativo, ma, nel prevedere la recezione materiale della norma statale nella legislazione regionale, estendono i rimedi giurisdizionali avanti la magistratura ordinaria previsti dalla legge cui si rinvia ad ipotesi non espressamente da quella contemplata, e rispetto alle quali il ricorso al giudice ordinario appare escluso dai principi genrali e dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimita' in tema di ripartizione di giurisdizione. Per tali motivi, gli artt. 20, ottavo comma, e 21, dodicesimo comma, della legge regione Piemonte n. 66/1984 attribuiscono alla autorita' giudiziaria una competenza non prevista dalla legge statale, in violazione del principio della riserva statale in materia giurisdizionale, sancito dall'art. 108 della Costituzione, ed altresi' in violazione dei limiti della competenza regionale in materia legislativa posti dall'art. 117 della Costituzione. Conseguentemente risulta sussistente, e va sollevata d'ufficio, questione rilevante - giacche' la stessa giurisdizione del giudice adito discende dalla applicazione delle norme in questione - e non manifestamente infondata di costituzionalita', per violazione degli artt. 108 e 117 della Costituzione, delle richiamate disposizioni della legge regione Piemonte n. 64/1984, e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale per il relativo giudizio. Va infine richiamata la circostanza che, in fattispecie del tutto analoga, ed anzi pressoche' sovrapponibile a quella in esame per l'identita' delle questioni di diritto sollevate, la Corte costituzionale ha, con sentenza n. 594 del 12-28 dicembre 1990, dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 46, settimo comma, della legge regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6, nella parte in cui prevede che, a tutti gli atti dei comuni che pronunciano l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione, si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035. Peraltro, in applicazione della facolta' di concedere la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, prevista proprio in conseguenza del rinvio operato dalle norme di sospetta incostituzionalita', ed in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, poiche' il provvedimento sindacale impugnato costituisce titolo esecutivo e dispone il rilascio dell'alloggio nel prossimo luglio 1991, puo' essere concessa previamente la richiesta sospensione dell'esecuzione dell'ordine di rilascio.
P. Q. M. Dispone la sospensione dell'esecuzione del provvedimento sindacale oggetto di causa; Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 20, ottavo comma, e 21, dodicesimo comma, della legge regione Piemonte n. 64 del 10 dicembre 1984, con riferimento alla violazione degli artt. 108 e 117 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente della giunta regionale e sia comunicata al presidente del consiglio regionale della regione Piemonte. Il pretore: PASQUARIELLO 91C0750