N. 414 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 aprile 1991

                                N. 414
 Ordinanza   emessa  il  16  aprile  1991  dal  pretore  di  Alba  nel
 procedimento civile vertentre tra Pulina Giovanni  e  il  sindaco  di
 Alba ed altro
 Regione Piemonte - Edilizia residenziale pubblica - Provvedimenti del
    comune      dichiarativi     dell'annullamento     o     decadenza
    dall'assegnazione di  alloggi  di  edilizia  popolare  -  Prevista
    ricorribilita'  innanzi  al  pretore  - Conseguente estensione con
    legge  regionale  della  competenza   dell'autorita'   giudiziaria
    ordinaria   -   Incidenza  su  materia  (ordinamento  giudiziario)
    riservata alla esclusiva competenza statale.
 (Legge regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, artt. 20, ottavo
    comma, e 21, dodicesimo comma).
 (Cost., artt. 108 e 117).
(GU n.24 del 19-6-1991 )
                              IL PRETORE
   Visti gli atti, le deduzioni e le produzioni delle parti,  osserva:
 Giovanni  Pulina  ha proposto ricrso - con atto depositato il 7 marzo
 1991 - avanti questa pretura avverso il provvedimento del 1ยบ febbraio
 1991, notificato il successivo  6  febbraio  1991,  dal  sindaco  del
 comune di Alba, ex art. 11 del d.P.R. n. 1035/1972; in atto lamentava
 che il provvedimento sindacale ordinava il rilascio di un alloggio di
 edilizia  residenziale  pubblica,  sito  in  Alba, entro il 31 luglio
 1991, alloggio di cui l'esponente  era  assegnatario,  e  cio'  sulla
 premessa   che   la  commissione  provinciale  assegnazione  alloggi,
 costituita presso la sede I.A.C.P. della provincia  di  Cuneo,  aveva
 espresso  parere  favorevole,  e  vincolante,  ex art. 20 della legge
 regione Piemonte  n.  64/1984,  alla  revoca  dell'assegnazione,  per
 omessa documentazione relativa al reddito della coniuge Vittoria Masa
 (reddito  che,  se  cumulato,  portava  al superamento del minimo per
 concorrere all'assegnazione); in particolare lamentava  l'inesistenza
 di   un   formale,  ma  necessario,  decreto  di  annullamento  della
 assegnazione (presupposto  per  il  rilascio),  ex  art.  20  citato,
 nonche',  nel  merito  ed  in  subordine, la sussistenza comunque dei
 requisiti reddituali; pertanto chiedeva l'annullamento dell'ordinanza
 impugnata.
    In realta' va ritenuto che nel caso in esame la  previsione  della
 facolta'  di interporre ricorso in sede giurisdizionale ordinaria sia
 prevista non direttamente dall'art. 11 del d.P.R.  n.  1035/1972,  ma
 per  effetto  di  rinvio  a tale norma effettuato dagli artt. 20 e 21
 della legge regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64.
    Peraltro gli ultimi tre commi del citato art.  11  prevedono  che,
 nella  sola  ipotesi di decreto emanato dal presidente per l'Istituto
 autonomo delle case  popolari  per  decadenza  dell'assegnazione  per
 mancata   occupazione  nel  termine  di  legge,  l'interessato  possa
 proporre ricorso al pretore del luogo  nel  cui  mandamento  e'  sito
 l'alloggio. E' quindi intervenuta la legge regione Piemonte n. 64 del
 10  dicembre  1984  "Disciplina  delle  assegnazioni degli alloggi di
 edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2,  secondo  comma,
 della  legge  5 agosto 1978, n. 457" che, nel disciplinare le ipotesi
 di annullamento  dell'assegnazione,  o  decadenza  dall'assegnazione,
 dell'alloggio,  per motivi di merito espressamente elencati, prevede,
 negli  artt.  20  e  21,  la   competenza,   per   l'emanazione   del
 provvedimento  di  annullamento  o decadenza, del sindaco; inoltre il
 comma ottavo dell'art. 20 e dodicesimo  dell'art.  21  prevedono  che
 avverso tali provvedimenti sindacali si applichino i rimedi di cui al
 tredicesimo,  quattordicesimo  e  quindicesimo comma dell'art. 11 del
 d.P.R. n. 1035/1972.
    Orbene, per effetto di detto  rinvio,  la  previsione  ipotesi  di
 rimedi   giurisdizionali   avverso   il   decreto,   del   presidente
 dell'Istituto  autonomo  per   le   case   popolari,   di   decadenza
 dall'assegnazione   per   inosservanza   dell'onere   di  occupazione
 (previsione del tutto eccezionale rispetto  all'ordinario  regime  di
 ripartizione della della giurisdizione ordinaria ed amministrativa, e
 pertanto  non  suscettibile  di  estensione  alle  ipotesi di ricorso
 avverso provvedimenti di annullamento dell'assegnazione, o  decadenza
 per altri motivi, non comportanti lesione di diritti soggettivi: cfr.
 Cass.  s.u.  n. 5762 del 22 dicembre 1989, s.u. n. 3252 del 19 aprile
 1940, s.u. n. 4185 del 15 maggio 1990) viene estesa a tutti gli  atti
 del   comune   che   pronunciano   l'annullamento   e   la  decadenza
 dell'assegnazione, ed in particolare anche  quando  il  provvedimento
 sindacale assunto illegittimo venga disposto, come nel caso in esame,
 per  ragioni diverse da quella cui fa riferimento la disposizione cui
 si rinvia.
    Le norme  della  legge  regionale  in  questione  non  configurano
 quindi,  secondo  i  principi  costantemente  affermati  dalla  Corte
 costituzionale (sentenze n. 615/1987 e 727/1988) un rinvio  privo  di
 autonomo  significato  normativo,  ma,  nel  prevedere  la  recezione
 materiale della norma statale nella legislazione regionale, estendono
 i rimedi giurisdizionali avanti la  magistratura  ordinaria  previsti
 dalla  legge  cui  si  rinvia  ad ipotesi non espressamente da quella
 contemplata, e rispetto alle quali il ricorso  al  giudice  ordinario
 appare   escluso  dai  principi  genrali  e  dalla  sopra  richiamata
 giurisprudenza  di  legittimita'   in   tema   di   ripartizione   di
 giurisdizione.
    Per  tali  motivi,  gli  artt.  20, ottavo comma, e 21, dodicesimo
 comma, della legge regione Piemonte  n.  66/1984  attribuiscono  alla
 autorita'   giudiziaria  una  competenza  non  prevista  dalla  legge
 statale, in violazione del principio della riserva statale in materia
 giurisdizionale,  sancito  dall'art.  108  della   Costituzione,   ed
 altresi'  in  violazione  dei  limiti  della  competenza regionale in
 materia legislativa posti dall'art. 117 della Costituzione.
    Conseguentemente risulta sussistente, e  va  sollevata  d'ufficio,
 questione  rilevante  -  giacche' la stessa giurisdizione del giudice
 adito discende dalla applicazione delle norme in questione  -  e  non
 manifestamente  infondata  di costituzionalita', per violazione degli
 artt. 108 e 117 della  Costituzione,  delle  richiamate  disposizioni
 della  legge  regione Piemonte n. 64/1984, e gli atti vanno trasmessi
 alla Corte costituzionale per il relativo giudizio.
    Va infine richiamata la circostanza che, in fattispecie del  tutto
 analoga,  ed  anzi  pressoche'  sovrapponibile  a quella in esame per
 l'identita'  delle  questioni  di   diritto   sollevate,   la   Corte
 costituzionale  ha,  con  sentenza  n.  594  del 12-28 dicembre 1990,
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  46,  settimo
 comma,  della  legge  regione  Liguria  28 febbraio 1983, n. 6, nella
 parte in cui prevede che, a tutti gli atti dei comuni che pronunciano
 l'annullamento o la decadenza  dell'assegnazione,  si  applicano  gli
 ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.
    Peraltro,   in   applicazione   della  facolta'  di  concedere  la
 sospensione dell'esecuzione del provvedimento di  rilascio,  prevista
 proprio  in  conseguenza  del  rinvio operato dalle norme di sospetta
 incostituzionalita',  ed  in  attesa  della  pronuncia  della   Corte
 costituzionale,   poiche'   il   provvedimento   sindacale  impugnato
 costituisce titolo esecutivo e dispone il rilascio dell'alloggio  nel
 prossimo  luglio  1991, puo' essere concessa previamente la richiesta
 sospensione dell'esecuzione dell'ordine di rilascio.
                               P. Q. M.
    Dispone la sospensione dell'esecuzione del provvedimento sindacale
 oggetto di causa;
    Visti  gli  artt.  134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli  artt.  20,  ottavo  comma,  e  21,
 dodicesimo  comma, della legge regione Piemonte n. 64 del 10 dicembre
 1984, con riferimento alla violazione degli artt.  108  e  117  della
 Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il presente giudizio  fino  alla  decisione  della  Corte
 costituzionale;
    Dispone  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata  alle  parti  in  causa  ed  al  presidente  della  giunta
 regionale  e  sia  comunicata  al  presidente del consiglio regionale
 della regione Piemonte.
                       Il pretore: PASQUARIELLO

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