N. 419 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 aprile 1991

                                N. 419
 Ordinanza  emessa il 23 aprile 1991 dalla corte di appello di Firenze
 nel procedimento penale a carico di Clarke Joseph
 Processo penale - Disciplina transitoria - Rito abbreviato -
    Decisione  -  Appello   -   Rilevata   necessita'   di   "parziale
    rinnovazione  del dibattimento" - Impossibilita' - Menomazione del
    potere-dovere del giudice d'appello a conoscere e  valutare  tutti
    gli  elementi necessari per la decisione - Violazione dei principi
    di  soggezione  del  giudice  alla  sola  legge  e   di   corretta
    motivazione dei provvedimenti.
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247, primo e secondo comma, in
    relazione al c.p.p. 1988, artt. 442 e 443).
 (Cost., artt. 101 e 111).
(GU n.24 del 19-6-1991 )
                          LA CORTE DI APPELLO
 ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Rilevata   la  assoluta  necessita'  di  procedere  alla  parziale
 rinnovazione  del  dibattimento  sia  con  l'esame  testimoniale  dei
 verbalizzanti in ordine alle modalita' di rilevamento dell'incidente,
 in  punto  di  eventuale rintraccio di segni o tracce riferibili allo
 scontro di cui e' processo nello spazio  compreso  tra  il  punto  di
 immissione  sulla  corsia  sud  dell'autostrada del Sole da parte del
 veicolo condotto dall'imputato Clarke Joseph e quello di  quiete  dei
 veicoli nonche' in ordine alla distanza tra i suddetti punti; sia con
 l'audizione  a  chiarimenti  del  perito d'ufficio sui criteri da lui
 seguiti  per  determinare   tale   distanza   nonche'   sulla   prima
 interpretazione  da  darsi ai dati di velocita' e di tempo desumibili
 dal disco del cronotachigrafo in atti e sulla compatibilita'  fra  la
 ricostruzione  dello stesso perito operata e la non rilevata presenza
 di segni o tracce nel tratto ricompreso tra i due anzidetti.
    Ritenuto che al compimento di  tali  imprescindibili  accertamenti
 istruttori  ostano  per  definizione  i  limiti  propri  del giudizio
 abbreviato,  quali  delineati  nell'art.  247  del  nuovo  c.p.p.  in
 relazione agli artt. 442 e 443 del nuovo c.p.p.;
    Ritenuto  che  la conseguente insuperabile limitazione del potere-
 dovere  di  accertamento  nonche'  di  quelli  di  decisione   e   di
 motivazione  da  parte  del giudice di appello sembra configurare una
 lesione dei principi costituzionali sanciti nell'art.  101  capoverso
 Costituzione,  secondo il quale i giudici sono soggetti soltanto alla
 legge e nell'art. 111, primo comma, della  Costituzione,  che  impone
 l'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali;
    Ritenuto,   in   altri   termini   che,   in  forza  delle  regole
 disciplinanti il giudizio abbreviato, viene  ad  essere  menomato  il
 potere-dovere  del  giudice  di appello di conoscere e valutare tutti
 gli elementi necessari ai fini del decidere in conformita' alla legge
 e correlativamente di dare corretta  motivazione  delle  ragioni  del
 decidere,  ai sensi degli artt. 192, primo comma, e 546, primo comma,
 lettera e), del nuovo c.p.p.;
    Ritenuto  che la prospettata questione di costituzionalita' appare
 rilevante ai fini del decidere giacche' solo la rimozione dei  limiti
 posti  alla  normativa  in  tema di giudizio abbreviato consentirebbe
 l'esperimento  di  tutti  i  mezzi  istruttori  ritenuti  come  sopra
 imprescindibili nel caso di specie;
                               P. Q. M.
   Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 e seguenti della legge
 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  247,  primo e secondo comma,
 delle disposizioni transitorie e di attuazione del nuovo  c.p.p.,  in
 rleazione agli artt. 442 e 443 del nuovo c.p.p., con riferimento agli
 artt. 101 capoverso, e 111, primo comma, della Costituzione;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il
 giudizio,  disponendo  che,  a  cura  della  cancelleria, la presente
 ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Sospende il giudizio in corso a carico di Clarke Joseph.
      Firenze, addi' 23 aprile 1991
                  Il presidente: (firma illeggibile)

 91C0755