N. 419 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 aprile 1991
N. 419 Ordinanza emessa il 23 aprile 1991 dalla corte di appello di Firenze nel procedimento penale a carico di Clarke Joseph Processo penale - Disciplina transitoria - Rito abbreviato - Decisione - Appello - Rilevata necessita' di "parziale rinnovazione del dibattimento" - Impossibilita' - Menomazione del potere-dovere del giudice d'appello a conoscere e valutare tutti gli elementi necessari per la decisione - Violazione dei principi di soggezione del giudice alla sola legge e di corretta motivazione dei provvedimenti. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247, primo e secondo comma, in relazione al c.p.p. 1988, artt. 442 e 443). (Cost., artt. 101 e 111).(GU n.24 del 19-6-1991 )
LA CORTE DI APPELLO ha pronunciato la seguente ordinanza. Rilevata la assoluta necessita' di procedere alla parziale rinnovazione del dibattimento sia con l'esame testimoniale dei verbalizzanti in ordine alle modalita' di rilevamento dell'incidente, in punto di eventuale rintraccio di segni o tracce riferibili allo scontro di cui e' processo nello spazio compreso tra il punto di immissione sulla corsia sud dell'autostrada del Sole da parte del veicolo condotto dall'imputato Clarke Joseph e quello di quiete dei veicoli nonche' in ordine alla distanza tra i suddetti punti; sia con l'audizione a chiarimenti del perito d'ufficio sui criteri da lui seguiti per determinare tale distanza nonche' sulla prima interpretazione da darsi ai dati di velocita' e di tempo desumibili dal disco del cronotachigrafo in atti e sulla compatibilita' fra la ricostruzione dello stesso perito operata e la non rilevata presenza di segni o tracce nel tratto ricompreso tra i due anzidetti. Ritenuto che al compimento di tali imprescindibili accertamenti istruttori ostano per definizione i limiti propri del giudizio abbreviato, quali delineati nell'art. 247 del nuovo c.p.p. in relazione agli artt. 442 e 443 del nuovo c.p.p.; Ritenuto che la conseguente insuperabile limitazione del potere- dovere di accertamento nonche' di quelli di decisione e di motivazione da parte del giudice di appello sembra configurare una lesione dei principi costituzionali sanciti nell'art. 101 capoverso Costituzione, secondo il quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge e nell'art. 111, primo comma, della Costituzione, che impone l'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali; Ritenuto, in altri termini che, in forza delle regole disciplinanti il giudizio abbreviato, viene ad essere menomato il potere-dovere del giudice di appello di conoscere e valutare tutti gli elementi necessari ai fini del decidere in conformita' alla legge e correlativamente di dare corretta motivazione delle ragioni del decidere, ai sensi degli artt. 192, primo comma, e 546, primo comma, lettera e), del nuovo c.p.p.; Ritenuto che la prospettata questione di costituzionalita' appare rilevante ai fini del decidere giacche' solo la rimozione dei limiti posti alla normativa in tema di giudizio abbreviato consentirebbe l'esperimento di tutti i mezzi istruttori ritenuti come sopra imprescindibili nel caso di specie;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 247, primo e secondo comma, delle disposizioni transitorie e di attuazione del nuovo c.p.p., in rleazione agli artt. 442 e 443 del nuovo c.p.p., con riferimento agli artt. 101 capoverso, e 111, primo comma, della Costituzione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio, disponendo che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende il giudizio in corso a carico di Clarke Joseph. Firenze, addi' 23 aprile 1991 Il presidente: (firma illeggibile) 91C0755