N. 420 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 febbraio 1991
N. 420 Ordinanza emessa il 16 febbraio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Troncone Giuseppe ed altri Processo penale - Richiesta di archiviazione non condivisa dal g.i.p. - Restituzione degli atti al p.m. per ulteriori indagini - Ritenuta obbligatorieta' - Mancata o parziale ottemperanza - Inesistenza di conseguenze procedurali - Obbligatorieta' dell'avocazione del P.G. in caso di inottemperanza - Omessa previsione - Irragionevolezza - Violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e della soggezione del giudice alla sola legge. (C.P.P. 1988, artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma). (Cost., artt. 2, 3, 97 e 101).(GU n.24 del 19-6-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letta la richiesta del p.m. pervenuta il 9 febbraio 1991 con la quale si insiste nella archiviazione originariamente richiesta il 13 luglio 1990 nei confronti del Troncone e del Ferrara limitatamente all'accusa di tentato omicidio; Atteso che la rinnovata richiesta e' corredata da analitica esposizione, sia pure per nulla convincente, dei motivi che il p.m. ritiene plausibili in senso ostativo all'espletamento-ottemperanza del supplemento di indagini preliminari disposto da questo g.i.p. con ordinanza 2 novembre 1990; Non competendo al p.m., ad avviso dello scrivente, di contestare l'utilita' o meno delle indagini ai fini decisori, stante la formulazione tassativa e vincolante del quarto comma, art. 409, nuovo c.p.p. "il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al p.m., fissando il termine indispensabile per il compimento di esse"; Poiche' ottemperanza parziale e riduttiva come nel caso di specie (audizione in sede di s.i.t. di Schiaroli Alessandro teste oculare della tentata rapina e Amici Stefano parte lesa) equivale ad autentica inottemperanza, motivata che sia; Poiche' nessun effetto giuridico positivo (di sblocco della stasi processuale-procedurale) sortirebbe a tal punto dalla riconvocazione delle parti in camera di consiglio ex art. 409, n. 2) nuovo c.p.p. e dal rinnovo del contenuto dell'ordinanza nel senso della reitera (nei riguardi del p.m.) del precedente provvedimento, avendo egli gia' chiaramente esposto i motivi del rifiuto; Poiche' l'a.g.o. requirente non tiene alcun conto del ruolo assegnatogli dall'art. 326, nuovo c.p.p., secondo cui egli svolge, nell'ambito delle proprie attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e dall'art. 358, stesso codice, stante il quale egli non soltanto compie ogni attivita' necessaria ai fini indicati nell'art. 326 ma svolge altresi' accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona assoggettata a favore della persona sottoposta alle indagini, e quindi la c.t.u. endo-processuale (tale non essendo per colpa del singolo giudice ma per scelta univoca del legislatore); Rientra in tale quadro, cioe' nell'ottica delle indagini laddove il giudicante le ravvisi carenti; Atteso che l'ultima statuizione in ordine alla ricorrenza o meno, nella specie, dei requisiti di cui all'art. 125 delle disp. att. del nuovo c.p.p. compete al giudicante e non al p.m. (che si limita a fare la sua richiesta in tal senso); poiche' a priori non e' mai possibile giudicare se le c.t. si risolvano o meno a favore od a sfavore dell'indiziato, essendo comunque tanto il p.m. quanto il g.i.p. tenuti all'accertamento della verita' materiale (e non formale), anche in un sistema procedurale tendenzialmente accusatorio come l'attuale; Poiche' le c.t. servono a fini di giustizia ed il g.i.p. si limita soltanto ad attivare il meccanismo di cui alla norma 359 (od al limite, in altri casi, di cui al 360) allorche' detto meccanismo non sia stato attivato dal p.m.; Dovendo il processo tutelare tanto la parte privata indagata quanto la parte privata offesa (tutte parti con parita' sostanziale di diritti ex art. 121, secondo comma, nuovo c.p.p.) e ritornando in questo contesto il tema dell'accertamento della verita' materiale; Poiche' soltanto uno dei g.t. indicati (o designati) dal g.i.p. (dott. Domenico Pagani) ha declinato l'incarico mentre non vi e' prova che sia stato convocato l'altro; Poiche' a tal punto il p.m. ben avrebbe potuto o d'ufficio provvedere alla sostituzione (stante la collegialita' dell'incarico peritale) o restituire gli atti al g.i.p. perche' provvedesse in tal senso; Stante la pretestuosita' delle invocate ostative ragioni dell'erario, che non puo' certo opporsi a c.t. disposta dall'a.g.o. giudicante o indirettamente dal p.m. su disposizione ed ordine della predetta mentre chiaramente sarebbe contra legem una c.t. disposta da un p.m. o da un giudicante senza l'esistenza di alcun procedimento in corso; Poiche' in nessuna legge e' scritto che le c.t. debbono garantire il "buon fine" di un comportamento accusatorio dovendo il giudice valutarne le risultanze (pro o contro l'indagato), quel giudice che e' e rimane peritus pertorum; poiche' per il di piu' l'art. 359 facoltizza il p.m. ad avvalersi di c.t. ed a maggior ragione il g.i.p. puo' invece obbligarlo stante la gerarchia delle fonti normative (il 359 cede di fronte alla natura vincolante dal 409, n. 4); Poiche' anche una utilita' endoprocessuale puo' sortire l'effetto di deflazione dei dibattimenti o di consentire un rinvio a giudizio piu' ponderato e piu' scrupoloso e comunque detta inutilita' viene ingiustamente sottovalutata dal p.m.; poiche' in detto modo il quarto comma del 409, dandone un'interpretazione facoltativa (di mera richiesta del g.i.p. al p.m.) diventa lettera morta e ne viene vanificata la ratio di fornire al giudicante maggiori sufficienti elementi decisori (perche' se il g.i.p. ha deciso di non archiviare e di non ordinare al p.m. la formulazione del capo d'imputazione significa anzitutto che egli ha ritenuto di non disporre di sufficiente materiale decisorio in un senso o nell'altro; Poiche' detta interpretazione da parte della procura della Repubblica, oltre a non essere convincente per le ragioni gia' esposte, si appalesa riduttiva e formalistica perche' tende a sopprimere quel tertium genus di cui al quarto comma, del 409, intermedio fra archiviazione e formulazione del capo d'imputazione, cio' paradossalmente proprio nel momento in cui la stessa Corte costituzionale con sentenza n. 445 del 26 settembre 1990 (dep. il 12 ottobre 1990) ha dichiarato la illegittimita' dell'art. 157 delle disp. att. del nuovo c.p.p. e dell'art. 554, secondo comma, nuovo c.p.p. laddove detta normativa, nel procedimento pretorile, inibiva al g.i.p. di ordinare apposito supplemento di indagini, quello stesso supplemento di indagini, quello stesso supplemento che proprio l'interpretazione del p.m. tende a sopprimere; Non competendo al p.m. (meno che mai da un p.m. che ha gia' richiesto l'archiviazione) di sindacare la formulazione dei quesiti peritali che egli deve sic et simpliciter sottoporre ai c.t. in sede di comunicazione; Poiche' la lacuna del 409, n. 4), a fronte di detta riscontrata inerzia procedurale troverebbe sicura corretta soluzione tecnica nella riformulazione dell'art. 412, secondo comma, rendendosi l'avocazione delle indagini da parte della p.g. non piu' facoltativa (se non fino al momento della comunicazione ex art. 409, terzo comma) ma obbligatoria nell'ipotesi in cui il p.m. di seconda istanza verifichi la persistente detta inerzia, equiparandosi in tal caso la stati procedurale a quella di cui al primo comma, come se il p.m. non avesse formulato alcuna richiesta di archiviazione ne' esercitato l'azione penale, violando le dette lacune gli artt. 2, 3 e 97 sul buon andamento-efficienza organizzativa della p.a., amm.ne della Giustizia, 101, secondo comma, della costituzione, giacche' il giudice non e' piu' soggetto alla sola legge ma ad altra autorita' giudiziaria (quella requirente); Poiche' in sostanza, sfumature a parte, trattasi di questione sostanzialmente identica a quella di altre concrete fattispecie, oggetto di analoga ordinanza da parte di questo g.i.p., che si troverebbe quindi, nell'ipotesi di perdurare staticita' procedurale vincolato all'accettazione di richieste che egli allo stato non condivide (e che peraltro potrebbe condividere proprio all'esito del rifiutato supplemento di indagini), divenendo in tal modo atti dovuti ed automatici l'archiviazione o il rinvio a giudizio in sede di udienza preliminare; Atteso che quindi per detti motivi la questione e' rilevante nel caso di specie e che, comunque la rilevanza e' in re ipsa nella formulazione della norma "se ritiene necessarie ulteriori indagini" mentre di fatto si demanda ad un soggetto che e' parte (sia pure parte pubblica, componente della magistratura, non funzionario del potere esecutivo) di sindacare la detta necessita' e di porla nel nulla, imponendosi detta soluzione al giudice che e' piu' che mai (nel nuovo e nel vecchio processo) terzo e non parte; stante ragioni di economia precessuale a che, nell'ipotesi di mancata archiviazione, l'udienza preliminare si svolga nella sua interezza di imputazioni; Poiche' la parziale ventilata incostituzionalita' non vincolerebbe la p.g. sulle posizioni del g.i.p. (la cui unica posizione e' allo stato nel senso di disporre ulteriori indagini) ben potendo il p.m. di secondo grado o richiedere l'archiviazione all'esito del supplemento di indagini finalmente espletato o richiedere sentenza di n.l.p. nell'ipotesi di rinvio a giudizio all'udienza preliminare (come libero sarebbe il g.i.p. di provvedere autonomamente in un senso o nell'altro); Essendo prevedibili ulteriori stasi procedurali dello stesso genere;
P. Q. M. Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 9 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata d'ufficio, non manifestamente infondata e rilevante nel corrente giudizio, degli artt. 409, n. 4), e 412, n. 2), nuovo c.p.p., il primo nella parte in cui non provvede alcuno specifico rimedio tecnico-procedurale nell'ipotesi di inottemperanza (anche parziale) del p.m. all'ordinanza del g.i.p. che dispone ulteriori indagini preliminari ex art. 409, n. 4), il secondo nella parte in cui non rende obbligatoria l'avocazione delle indagini preliminari da parte della p.g. c/o la corte d'appello allorche', a seguito della avvenuta comunicazione di cui all'art. 409, n. 3), venga riscontrata l'inerzia procedurale (come descritta) da parte del p.m. di prima istanza, per violazione degli artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, della Costituzione; Sospende il corrente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale e notificata alle parti private in causa ed al p.m. nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento. Ancona, addi' 16 febbraio 1991 Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO 91C0756