N. 277 SENTENZA 3 - 12 giugno 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Carabinieri- Sottufficiali dal grado di vicebrigadiere  a  quello  di
 maresciallo  maggiore  aiutante-  Inquadramento- Equiparazione con le
 qualifiche del personaledella P.S.- Tabella C allegata alla  legge  1
 aprile  1981,  n.  121-  Mancata  inclusione  delle  qualifiche degli
 ispettori della Polizia di Stato-  Mancata  corrispondenza  tra  tali
 qualifiche  e  i  gradi dei sottufficiali dell'Arma ai fini meramente
 economici- Applicabilita' del  criterio  per  funzioni  relativamente
 all'aspetto retributivo- Esclusione irragionavole- Contraddizione tra
 la  norma  e  la  relativa  tabella-  Unitarieta'  del comparto della
 Polizia di sicurezza- Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge 1› aprile  1981,  n.  121,  art.  43,  diciassettesimo  comma;
 tabella    C  allegata alla stessa legge come sostituita dall'art.  9
 della legge 12 agosto 1982, n. 569, nonche' della nota in calce  alla
 tabella)
 
 (Cost., artt. 3, 36 e 97).
(GU n.24 del 19-6-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele
    PESCATORE, avv. Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo  CASAVOLA,
    prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro
    FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
    GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  43, comma
 diciassettesimo, e della tabella C della legge 1› aprile 1981, n. 121
 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione  della  pubblica  sicurezza),
 come  sostituita  dall'art.  9  della  legge  12  agosto 1982, n. 569
 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della polizia di
 Stato  e  modifiche  relative  ai  livelli  retributivi   di   alcune
 qualifiche  e  all'articolo  79  della legge 1› aprile 1981, n. 121),
 nonche' della nota in calce  alla  tabella,  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  12  febbraio  1991  dal  Consiglio  di  Stato, sezione IV
 giurisdizionale, nel ricorso proposto dal Ministero  dell'interno  ed
 altri  contro Asci Gabriele ed altri, iscritta al n. 252 del registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto di costituzione di Asci  Gabriele  ed  altri  nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore
 Vincenzo Caianiello;
    Uditi gli avvocati Lucio V. Moscarini, Fabrizio Fabrizi e Maurizio
 Gargiulo  per  Asci  Gabriele  ed  altri  e  l'avvocato  dello  Stato
 Francesco Cocco per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
                           Ritenuto in fatto
   1. - Nel corso del giudizio di  appello  per  l'annullamento  della
 sentenza  n. 1614 del 1989 del tribunale amministrativo regionale del
 Lazio, sez. I-bis,  che  aveva  attribuito  ad  alcuni  sottufficiali
 dell'arma  dei  carabinieri  il  trattamento  retributivo  di  talune
 qualifiche del personale della polizia di Stato (in luogo di  altre),
 sul   presupposto  dello  svolgimento  delle  medesime  funzioni,  il
 Consiglio di Stato, sez. IV, con  ordinanza  emessa  il  12  febbraio
 1991,  partendo  dalla  premessa  dell'inesistenza di disposizioni di
 legge sulle  quali  potesse  fondarsi  l'attribuzione,  ha  sollevato
 questione    di    legittimita'    costituzionale    dell'art.    43,
 diciassettesimo comma, della legge 1›  aprile  1981,  n.  121  (Nuovo
 ordinamento  dell'amministrazione  della  pubblica sicurezza) nonche'
 dell'allegata tabella C, come sostituita dall'art. 9 della  legge  12
 agosto  1982,  n.  569  (Disposizioni  concernenti  taluni  ruoli del
 personale  della  polizia  di  Stato  e modifiche relative ai livelli
 retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1›  aprile
 1981,   n.  121),  in  riferimento  agli  artt.  3,  36  e  97  della
 Costituzione.
    2. - Il giudice rimettente, dopo aver rilevato che le  funzioni  e
 le   mansioni   di   istituto   dei   sottufficiali  dei  carabinieri
 corrispondono a quelle degli ispettori della  polizia  di  Stato  (ad
 eccezione  del  vice  brigadiere  che  dovrebbe  essere equiparato al
 sovrintendente capo), secondo  le  corrispondenze  tra  qualifiche  e
 gradi  accertate  dal  giudice  di primo grado e non contestate dalle
 amministrazioni appellanti, e dopo aver ricordato, de iure  condendo,
 che  il  Governo  si  e'  reso promotore di un disegno di legge (atto
 Senato n. 2608) per la istituzione, nell'arma dei carabinieri  e  nel
 corpo  della  guardia  di finanza, del ruolo dei luogotenenti, con il
 dichiarato intento di sanare una situazione definita di sperequazione
 rispetto a categorie di personale che svolgono funzioni "in  tutto  o
 in  parte  identiche  o analoghe", sospetta di incostituzionalita' il
 combinato disposto dell'art. 43, diciassettesimo comma, (che  rinvia,
 per  l'equiparazione  del personale della polizia di Stato con quello
 delle altre forze  di  polizia,  all'allegata  tabella  C,  di  detta
 tabella  nonche'  della nota in calce ad essa (nella quale si precisa
 che "non sono incluse le qualifiche degli ispettori, in quanto non vi
 e' corrispondenza.. .. .. con i gradi del personale delle altre forze
 di polizia").
    In particolare, sul  punto  della  rilevanza,  il  giudice  a  quo
 sottolinea  che  l'intervento  della  Corte,  in caso di accoglimento
 della questione, dovrebbe essere duplice: da un canto,  di  carattere
 caducatorio  nei  confronti  della  nota in calce alla tabella, cosi'
 eliminando dall'ordinamento la dichiarata non corrispondenza  che  vi
 si legge, e, dall'altro, di carattere additivo per effetto del quale,
 in  seguito alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
 mancata  equiparazione  economica,   gli   appellati   del   giudizio
 principale  potrebbero  conseguire il trattamento economico superiore
 richiesto con l'originario ricorso al T.A.R.
    3. - Nel merito si sostiene,  nell'ordinanza  di  rimessione,  che
 l'art.  43, sedicesimo comma, della legge n. 121 del 1981, prevedendo
 che il trattamento economico del personale della polizia di Stato  e'
 esteso  all'arma dei carabinieri e agli altri corpi di polizia, fissa
 un  principio  fondamentale  che  riflette  una  precisa  scelta  del
 legislatore,  il  quale  pero'  non  detta  espressamente il criterio
 applicativo  di  detto  principio,  limitandosi   a   disporre   (nel
 successivo  diciassettesimo  comma)  che  la equiparazione tra le due
 categorie di personale avviene sulla base della contestata tabella.
    Dopo aver osservato  che  "l'equiparazione"  non  e'  un  criterio
 applicativo  del  principio  generale  di  estensione del trattamento
 economico, ma "un'operazione" che deve necessariamente  ispirarsi  ad
 un  criterio,  pena  la  assoluta  arbitrarieta' dei risultati cui si
 perviene,  il  giudice  a   quo   sostiene   che   l'unico   criterio
 legittimamente  applicabile debba essere quello funzionale, nel senso
 che ad identita' od omogeneita' di funzioni deve  corrispondere  pari
 trattamento economico.
    In  concreto  l'equiparazione  effettuata  con  la  tabella  e  la
 dichiarata mancata corrispondenza  tra  qualifiche  del  ruolo  degli
 ispettori  della  polizia  di  Stato  e  gradi  dei sottufficiali dei
 carabinieri si porrebbero in violazione del principio di perequazione
 retributiva,  desumibile  dal  combinato  disposto dell'art. 3, primo
 comma, e dell'art. 36, primo comma, parte prima, della  Costituzione,
 cui si richiama la legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983.
    4.  -  La  disciplina  denunciata  sarebbe poi in contrasto con il
 principio di razionalita' (art. 3, primo comma, della  Costituzione),
 in   quanto  un'equiparazione  disancorata  dal  criterio  funzionale
 violerebbe la  regola  sostanziale  dell'estensione  del  trattamento
 economico posta dall'art. 43, sedicesimo comma, della legge.
    Inoltre,  la  tabella,  che  doveva  individuare  la equiparazione
 voluta, avrebbe dovuto contenere solo due termini di  comparazione  e
 non  effettuare  invece,  come ha fatto, una duplice comparazione, la
 prima delle quali tra i gradi del disciolto corpo  delle  guardie  di
 pubblica sicurezza con le nuove figure dell'ordinamento del personale
 della polizia, di modo che la dichiarata mancata corrispondenza delle
 qualifiche  degli ispettori sembrerebbe frutto piu' del meccanismo di
 duplice comparazione, che non di una razionale scelta legislativa.
    5. - Da ultimo, la normativa denunciata si porrebbe in  violazione
 del  principio desumibile dal combinato disposto degli artt. 3, primo
 comma  e  97  della  Costituzione,  sia  sotto   il   profilo   della
 ragionevolezza,  per  cui  la  legge  deve trattare in maniera eguale
 situazioni uguali, sia sotto quello  dell'imparzialita'  intesa  come
 non arbitrarieta' della disciplina adottata.
    6.  -  E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, chiedendo il rigetto  della  questione  e  riservandosi  di
 formulare le proprie deduzioni.
    7.  -  Si sono costituite le parti private con unica memoria nella
 quale, a sostegno dell'ordinanza  di  rimessione,  ricordano  che  il
 previgente  assetto  giuridico della pubblica sicurezza prevedeva una
 struttura militare (il corpo delle guardie  di  pubblica  sicurezza),
 formata  da  ufficiali,  sottufficiali  e truppa, e, accanto ad essa,
 funzionari civili che rivestivano le varie qualifiche da  commissario
 in  su.  Lo  stato  economico  di  tutto  il  personale  militare era
 disciplinato  dalla  legge  11  luglio  1980,  n.  312,  secondo   un
 trattamento uniforme.
    Con l'entrata in vigore della legge 1› aprile 1981, n. 121, che ha
 smilitarizzato  il  corpo  delle  guardie  di  pubblica  sicurezza  e
 provveduto alla riforma dell'amministrazione, sono divenuti "forze di
 polizia"  quei  pubblici   dipendenti   che,   civili,   militari   o
 militarizzati  (v.  il  corpo  forestale  dello Stato), hanno compiti
 inerenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica;  si  e'
 cosi'  attuato lo sganciamento dei militari dell'arma dei carabinieri
 (e degli altri corpi) rispetto  al  restante  personale  militare,  e
 mentre ai primi il trattamento economico e' conferito ob relationem a
 quello  delle  forze di polizia, al secondo continua ad applicarsi il
 previgente sistema introdotto con la legge n. 312 del 1980.
    Fermo restando che lo stato giuridico (civile per gli appartenenti
 alla polizia di Stato e  militare  per  l'arma  dei  carabinieri)  e'
 assolutamente  ininfluente  rispetto  al  trattamento retributivo che
 deve  restare  unitario  per  effetto  del  principio   generale   di
 estensione  di  cui all'art. 43, sedicesimo comma, della legge n. 121
 del 1981, nella memoria si evidenzia che le  mansioni  attribuite  ai
 vari  gradi  del ruolo dei sottufficiali dell'arma sono omogenee, per
 quantita'  e  qualita',  a   quelle   corrispondenti   svolte   dagli
 appartenenti  al ruolo degli ispettori della polizia di Stato (con la
 sola eccezione del vice brigadiere che svolge mansioni equiparabili a
 quelle  del  sovrintendente  capo),  e  che  sulla  base   di   detta
 omogeneita'  non  puo' che spettare uno stesso trattamento economico,
 secondo l'orientamento consolidato in  varie  decisioni  della  Corte
 costituzionale.
    8.  -  In  prossimita'  dell'udienza,  l'avvocatura generale dello
 Stato   ha   presentato   una   memoria   nella    quale    eccepisce
 l'inammissibilita' della questione, sotto il profilo che l'intervento
 additivo   richiesto  esulerebbe  dai  limiti  che  la  stessa  Corte
 costituzionale ha posto ai poteri propri del giudice  delle  leggi  e
 cio'   sia   perche'   l'attribuzione   del  beneficio  invocato  non
 costituisce l'unico modo di disciplina adeguata o la  conseguenza  di
 un   procedimento   logico  necessitato,  sia  perche'  la  pronunzia
 suggerita dal giudice rimettente dovrebbe comunque  essere  preceduta
 da  un'indagine circa la asserita corrispondenza di mansioni, che non
 spetta alla Corte di effettuare.
    Nel merito, la difesa dello  Stato  ha  rilevato  la  infondatezza
 dell'incidente  di  costituzionalita',  perche',  pur  ammettendo  la
 corrispondenza delle funzioni, potrebbe al massimo ravvisarsi tra di-
 verse disposizioni legislative (art. 43, sedicesimo e diciassettesimo
 comma, e tabella), tutte di eguale rango, una contraddittorieta'  non
 costituzionalmente  rilevante  e,  comunque,  non  sanzionabile dalla
 Corte.
    Piuttosto  e'  da  sottolineare  che  la  carriera  del  personale
 dell'amministrazione  della polizia di Stato e quella dei carabinieri
 (la  prima  civile  e  la  seconda  militare)  sono  ben  distinte  e
 diversamente disciplinate, cosi' da potersi giustificare, quanto meno
 con  riferimento  ai  parametri  invocati,  un differente trattamento
 economico.
    9. - Nel corso dell'udienza pubblica le parti hanno  ulteriormente
 ribadito le rispettive posizioni.
                        Considerato in diritto
    1.  -  In  sede  di  giudizio  di  appello  promosso dai ministeri
 dell'interno, del tesoro e della difesa,  avverso  una  sentenza  del
 tribunale  amministrativo regionale del Lazio - che aveva determinato
 il trattamento retributivo spettante ai sottufficiali  dell'arma  dei
 carabinieri, mediante un' equiparazione tra i gradi dei sottufficiali
 predetti e le qualifiche del personale della polizia di Stato diversa
 da  quella  risultante  dalla tabella C allegata alla legge 1› aprile
 1981, n. 121 - il  Consiglio  di  Stato  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  43,  diciassettesimo  comma,
 della legge anzidetta, e dell'allegata tabella, come modificata dalla
 legge 12 agosto 1982, n. 569, "nella parte in cui i sottufficiali dei
 carabinieri dal grado di  vice-brigadiere  a  quello  di  maresciallo
 maggiore aiutante sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche da
 sovrintendente qualifica iniziale a sovrintendente qualifica finale",
 nonche'  della  "nota  in  calce alla tabella medesima nella quale si
 dichiara che nella tabella  non  sono  incluse  le  qualifiche  degli
 ispettori  in  quanto  non  vi  e'  corrispondenza  con  i  gradi del
 personale delle altre forze di polizia, relativamente  ai  gradi  dei
 sottufficiali dell'arma dei carabinieri".
   Ad  avviso  del  giudice  a  quo "l'equiparazione effettuata con la
 tabella.. .. .. nonche'  la  dichiarata  mancata  corrispondenza  tra
 qualifiche  del  ruolo  degli ispettori e gradi dei sottufficiali dei
 carabinieri" violano: a) "il principio  di  perequazione  retributiva
 rilevabile  dal  combinato  disposto degli articoli 3, primo comma, e
 36, primo comma, parte prima, della Costituzione"; b) l'art. 3, primo
 comma,  della  Costituzione,  "sotto  il  profilo  del  principio  di
 razionalita'  della  legge", in quanto l'effettuata equiparazione non
 tiene conto del contenuto delle funzioni proprie delle  qualifiche  e
 dei  gradi  messi  a  raffronto;  c)  "il  principio  desumibile  dal
 combinato  disposto  degli  articoli  3,  primo  comma,  e  97  della
 Costituzione,  sia  sotto  il  profilo  della  clausola  generale  di
 ragionevolezza per cui la  legge  deve  trattare  in  maniera  eguale
 situazioni     uguali,    sia    sotto    quello    piu'    specifico
 dell'imparzialita', intesa come non  arbitrarieta'  della  disciplina
 adottata".
    Nell'ordinanza  di  rinvio  si  precisa,  dal punto di vista della
 rilevanza della questione, che, "se accolta l'eccezione,  il  giudice
 delle  leggi  ben  potrebbe  operare  un  intervento  caducatorio nei
 confronti della nota  in  calce  alla  tabella  C,  cosi'  eliminando
 dall'ordinamento  la  dichiarata non corrispondenza che ivi si legge,
 ed un intervento conseguentemente additivo per effetto del quale - ed
 in   specie   dell'illegittimita'   costituzionale   della    mancata
 equiparazione  economica  -  gli  appellati  potrebbero conseguire il
 trattamento economico superiore da loro  richiesto  con  l'originario
 ricorso al T.A.R.".
    2.  -  Preliminarmente, al fine di precisare i termini e l'oggetto
 della questione, e' necessario chiarire che questa  non  puo'  essere
 intesa nel senso rappresentato in quel punto dell'ordinanza di rinvio
 soprariportato    che    indica    la    disposizione   sospetta   di
 incostituzionalita' in  "quella  risultante  dal  combinato  disposto
 dell'art.  43,  diciassettesimo  comma, della legge n. 121 del 1981 e
 della tabella C.. .. ..  nella  parte  in  cui  i  sottufficiali  dei
 carabinieri  dal  grado  di  vice-brigadiere  a quello di maresciallo
 maggiore aiutante sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche da
 sovrintendente qualifica iniziale a sovrintendente qualifica finale".
    In verita' nel punto teste' richiamato l'ordinanza di rinvio  (che
 pur  in  altre  parti  sembra  tener  presente l'esatta portata ed il
 preciso significato di detta disposizione), nell'individuare  in  tal
 modo le parti della normativa oggetto di censura, attribuisce loro un
 significato  che non risulta dal testo, perche' questo prevede non un
 inquadramento in qualifiche, come asserisce l'ordinanza,  bensi'  una
 equiparazione,   ai  soli  fini  del  trattamento  economico,  "degli
 appartenenti alla polizia di Stato con quelli delle  altre  forze  di
 polizia".  La  questione deve, percio', essere intesa correttamente e
 quindi esaminata nei termini risultanti dal tenore  della  disciplina
 oggetto  di  censura,  cioe'  nel  senso (di cui del resto sembra pur
 essere consapevole il giudice a quo) che essa riguarda  soltanto  gli
 aspetti relativi al trattamento economico dei sottufficiali dell'arma
 dei  carabinieri,  senza alcuna incidenza sull'ordinamento della loro
 carriera.
    3. - L'avvocatura generale dello Stato ha  formulato  un'eccezione
 di  inammissibilita',  sostenendo  che  il  giudice a quo "non chiede
 soltanto alla Corte una semplice sentenza che provochi la  cessazione
 di  efficacia  della  norma  impugnata  ai  sensi dell'art. 136 della
 Costituzione,  bensi'  anche  un  intervento  additivo..  .. .. (che)
 eccede i limiti che la stessa Corte ha posto al  potere  manipolativo
 proprio  del giudice delle leggi", essendo la Corte stata chiamata "a
 stabilire  essa  stessa   la   retribuzione   spettante   ad   alcuni
 sottufficiali   dell'arma  dei  carabinieri",  il  che  comporterebbe
 "un'indagine, che non sembra possibile inquadrare tra le attribuzioni
 della Corte".
    Da quanto precede risulta che l'eccezione,  ancorche'  tendente  a
 paralizzare  in  limine il giudizio della Corte nel suo complesso, in
 realta' per come e' formulata e per gli argomenti che adduce riguarda
 soltanto la seconda parte del petitum e quindi potra' essere  ripresa
 in  prosieguo,  dopo  la  pronuncia relativa alla prima parte di esso
 concernente la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale  della
 normativa denunciata, pronuncia questa pacificamente riconducibile ai
 poteri propri della Corte ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.
    4.1.   -   La   questione,   in  quanto  diretta  ad  ottenere  la
 dichiarazione  di  illegittimita'   costituzionale   della   suddetta
 normativa, e' fondata.
    L'art.  43  della legge n. 121 del 1981 estende (sedicesimo comma)
 all'arma dei carabinieri il trattamento  economico  previsto  per  il
 personale  della  polizia  di Stato e dispone (diciassettesimo comma)
 che l'equiparazione degli appartenenti alla  polizia  di  Stato  alle
 altre  forze  di  polizia,  tra  le  quali  e'  annoverata l'arma dei
 carabinieri, avviene sulla base della  tabella  allegata  alla  legge
 stessa.
    Devesi  in  proposito  notare che, prima dell'entrata in vigore di
 questa legge,  la  corrispondenza  del  trattamento  economico  degli
 appartenenti  al  corpo  delle guardie di pubblica sicurezza, essendo
 all'epoca anche quest'ultimo un corpo militare, con quello  dell'arma
 dei   carabinieri  era  assicurata  in  base  ad  un  dato  omogeneo,
 costituito dai gradi militari in  cui  ciascuna  di  dette  forze  si
 articolava.  Ma  una volta che, per effetto della riforma di cui alla
 citata legge n. 121 del 1981, il personale del corpo delle guardie di
 pubblica sicurezza e'  transitato  nella  polizia  di  Stato,  i  cui
 appartenenti  sono  inquadrati  nel pubblico impiego fra i dipendenti
 civili, la suddivisione di detto personale e' stata prevista (art. 36
 della legge, che all'uopo reca delega al Governo) non piu' in  gradi,
 bensi'  in  ruoli  e  precisamente  in  quelli  degli  agenti,  degli
 assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori, dei commissari e dei
 dirigenti, ciascuno dei quali caratterizzato dal tipo di  mansioni  o
 di  funzioni. In particolare dall'art. 36 citato risulta che il ruolo
 degli  ispettori  di  polizia,  da  articolarsi  in  almeno   quattro
 qualifiche,  e'  immediatamente  sottordinato a quello dei commissari
 (dal quale inizia, nella tabella, l'equiparazione retributiva  con  i
 gradi   degli   ufficiali   dei  carabinieri)  e  che  il  ruolo  dei
 sovrintendenti,  da  articolarsi  esso   pure   in   almeno   quattro
 qualifiche, e' immediatamente sottordinato al ruolo degli ispettori.
    Successivamente all'emanazione di detta legge, in attuazione della
 delega  ivi  prevista,  il d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 ha suddiviso
 (art. 25) in quattro qualifiche il ruolo degli ispettori determinando
 le relative funzioni (art. 26) e, parimenti, ha suddiviso  (art.  16)
 il  ruolo dei sovrintendenti in quattro qualifiche, individuandone le
 funzioni (art. 17).
    4.2.  -  L'assunto  da cui muove l'ordinanza di rinvio e' che, non
 avendo  la  legge  dettato  in  modo  espresso  il  criterio  per  la
 compilazione   della  tabella  di  equiparazione,  "l'unico  criterio
 legittimamente  applicabile..  ..  ..  non  puo'  che  essere  quello
 funzionale, quello cioe' che tiene conto che ad identita' di funzioni
 non  puo'  che  corrispondere  pari trattamento economico". L'assunto
 deve essere condiviso perche' il nuovo ordinamento della  polizia  di
 Stato  si  uniforma,  sul  punto della suddivisione del personale, al
 generale assetto dei dipendenti civili dello Stato,  che,  a  partire
 dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, si suddivide non piu' in carriere
 (ne'  tantomeno  in  gradi,  gia'  venuti  meno  con lo Statuto degli
 impiegati  civili  dello  Stato  del  1957)  bensi'  in   qualifiche,
 caratterizzate  dal  tipo  di  funzioni che le contraddistinguono, in
 attuazione del principio, ritenuto in generale  consono  all'art.  36
 della  Costituzione, della tendenziale corrispondenza del trattamento
 economico al tipo di funzioni esercitate, cioe' in base  al  criterio
 che l'ordinanza di rinvio definisce "funzionale".
    Ebbene,   dovendosi  convenire  che  e'  questo  il  criterio  che
 tendenzialmente ispira l'assetto retributivo dei dipendenti pubblici,
 una volta che lo stesso legislatore ha gia' ritenuto di estendere  ai
 carabinieri  (art. 43, sedicesimo comma, della legge n. 121 del 1981)
 il trattamento retributivo della polizia  di  Stato,  l'equiparazione
 prevista  dallo  stesso  art.  43,  diciassettesimo comma, fra i vari
 livelli delle due categorie di personale, suddivise la prima in gradi
 e  la  seconda  in  qualifiche,  sarebbe  dovuta   risultare,   nella
 richiamata   tabella   C,  come  determinata  in  base  al  "criterio
 funzionale", perche' il solo idoneo  a  rendere  omogeneo,  sotto  il
 denominatore  comune  delle  funzioni,  il  trattamento economico del
 personale inquadrato nei rispettivi  apparati  secondo  articolazioni
 diverse.
    La tabella, invece, non solo non lascia intendere se tale criterio
 sia  stato  seguito,  ma  conferma  l'ipotesi  opposta quando, avendo
 omessa l'indicazione delle qualifiche  degli  ispettori  di  polizia,
 spiega  l'esclusione  in  base alla considerazione, esplicitata nella
 nota in calce, secondo cui "non vi e' corrispondenza con i gradi e le
 qualifiche del precedente ordinamento della  pubblica  sicurezza  ne'
 con  i gradi del personale delle altre forze di polizia" e quindi, in
 particolare, con i gradi dei sottufficiali  dei  carabinieri  cui  si
 riferisce il giudizio a quo.
    Ma  tale  spiegazione,  oltre  ad  essere inappagante, e' comunque
 superflua se non addirittura fuorviante relativamente al punto in cui
 richiama  il  precedente  ordinamento  del  corpo  delle  guardie  di
 pubblica  sicurezza.  Inappagante,  perche',  una volta ritenutosi da
 parte del legislatore di spiegare in nota alla tabella che la ragione
 della non inclusione delle qualifiche degli ispettori  dipende  dalla
 loro  non  corrispondenza  ai  gradi dei sottufficiali, sarebbe stato
 necessario potersi dedurre, dal contesto  della  tabella  stessa,  la
 ragionevolezza  della  scelta  mentre,  in  mancanza  di  ogni  altra
 indicazione  circa   il   criterio   seguito,   l'esclusione   appare
 irragionevole. E cio' tanto piu' che la tabella, nella prima colonna,
 riporta   (peraltro  in  modo  incompleto)  i  gradi  del  precedente
 ordinamento del corpo delle guardie di pubblica sicurezza  dal  quale
 provengono,  tra  le  altre,  alcune  categorie  di sottufficiali (in
 precedenza equiparate ai  sottufficiali  dei  carabinieri)  confluite
 nelle  qualifiche degli ispettori. E poiche' almeno in un caso, cioe'
 proprio  relativamente  agli  appartenenti  ad  uno  dei  gradi   non
 riportati  nella  tabella dei sottufficiali di pubblica sicurezza (ma
 l'esempio e' indicativo dell'impossibilita' di rinvenire un  criterio
 ragionevole  nell'  effettuata equiparazione), l'inquadramento in una
 delle nuove qualifiche di ispettore e' previsto (art. 10  del  d.P.R.
 24  aprile 1982, n. 336) in modo automatico, in base cioe' all'ordine
 di graduatoria ed a  contingenti  numerici,  soltanto  un'  oggettiva
 diversita'  delle qualifiche, riscontrabile in base al criterio della
 specificita' delle funzioni ad  esse  connesse,  avrebbe  potuto  far
 ritenere  non  irragionevole  il  venir  meno  della  possibilita' di
 equiparazione dei sottufficiali dei carabinieri a quelli - cui  erano
 in   precedenza   equiparati   -   automaticamente  transitati  negli
 ispettori,  continuando  a  svolgere  funzioni  di  polizia.  Ne'  e'
 influente che le modalita' di inquadramento siano state previste solo
 successivamente,  con il citato d.P.R. n. 336 del 1982, cioe' dopo la
 legge n. 121 cui e' allegata  la  tabella.  Difatti  quest'ultima  e'
 stata  confermata  anche  successivamente  al  suddetto d.P.R., nella
 tabella  allegata  alla  legge  n.  569  del  1982  (tenuta  presente
 nell'ordinanza di rinvio che, come si e' detto, estende anche ad essa
 la  censura),  che  ha  mantenuto sul punto la precedente esclusione,
 nell'assunto,   esplicitato   sempre   nella   nota,    della    "non
 corrispondenza" con i gradi dei sottufficiali dei carabinieri.
    Ma  il  riferimento  della  nota  ai  gradi  e alle qualifiche del
 precedente ordinamento della pubblica sicurezza e', comunque, come si
 e' accennato, superfluo se non addirittura fuorviante  perche',  come
 esattamente  si  osserva  nell'ordinanza  di  rinvio,  la  tabella C,
 allegata alla legge, avrebbe "dovuto assolvere  al  solo  compito  di
 individuare   l'equiparazione   voluta   dal   diciassettesimo  comma
 dell'art. 43: avrebbe dovuto, cioe', essere una tabella con due soli
 termini di confronto", le nuove qualifiche della polizia di Stato  da
 una  parte,  i  gradi  dell'arma  dei carabinieri dall'altra, mentre,
 poiche' "nessuna disposizione letterale della legge n. 121  prevedeva
 la  prima  comparazione..  ..  ..,  e'  ragionevole  ritenere  che la
 dichiarata   mancata   corrispondenza    delle    qualifiche    degli
 ispettori........   sia   frutto   piu'  del  meccanismo  di  duplice
 comparazione  sopra  ricordato  che  non  di  una  razionale   scelta
 legislativa".  A  corroborare  questa conclusione sta non soltanto il
 rilievo che nella  prima  colonna  della  tabella  non  sono  neppure
 elencati tutti i gradi dei sottufficiali del preesistente corpo delle
 guardie   di  pubblica  sicurezza  -  il  che  altera  la  successiva
 comparazione con i gradi dei sottufficiali dei  carabinieri,  qualora
 questa  seconda  comparazione  sia stata compiuta tenendo conto della
 prima - ma anche la considerazione che la  confluenza  del  personale
 dei  sottufficiali  del  corpo delle guardie di pubblica sicurezza e'
 avvenuta nel nuovo ordinamento secondo modalita' che  non  consentono
 di utilizzare detta comparazione sotto il profilo funzionale.
    Tutto  cio' conferma la tesi dell'irragionevolezza dell'esclusione
 dalla  tabella  delle  qualifiche  degli  ispettori  di   polizia   e
 conseguentemente  della avvenuta equiparazione retributiva di tutti i
 gradi  dei  sottufficiali  dei  carabinieri  soltanto  al  ruolo  dei
 sovrintendenti  di  polizia  perche',  non  risultando  che  cio' sia
 avvenuto sulla base di  un  criterio  collegato  alla  corrispondenza
 delle  funzioni,  va  ravvisata un'intima contraddizione fra la norma
 (art.   43,   diciassettesimo   comma)  che  rinvia  alla  tabella  e
 quest'ultima, che non risponde allo scopo per cui e' prevista.
    4.3.  -  Ne'  sul  punto  puo'  condividersi  l'assunto  difensivo
 dell'avvocatura  generale  dello  Stato  secondo  cui,  "pur ritenuta
 quella  corrispondenza  di  funzioni  e  pur  interpretata  la  norma
 sull'estensione    del    trattamento    economico    come   riferita
 esclusivamente   alle   funzioni,    ne    deriverebbe    una    mera
 contraddittorieta'   che   peraltro   non   realizza   in   se'   una
 illegittimita' costituzionale rilevabile e sanzionabile dalla Corte".
 A questa conclusione non si puo' aderire in quanto  una  norma  (come
 quella  risultante,  nella  specie,  dall'art. 43 e dalla tabella cui
 questo rinvia), riconosciuta  contraddittoria  perche'  formulata  in
 modo  da  risultare  incoerente  rispetto  al  fine  che si prefigge,
 contrasta, in base al principio  di  ragionevolezza,  con  l'art.  3,
 primo  comma, della Costituzione, cui nella specie - vertendosi nella
 materia  dell'ordinamento   dei   pubblici   uffici   -   esattamente
 nell'ordinanza  di rimessione si e' fatto riferimento, in connessione
 con l'art. 97 della Costituzione.
    4.4. - Il canone della ragionevolezza  non  potrebbe,  d'altronde,
 ritenersi  rispettato  in  base  alla considerazione che l'esclusione
 sarebbe  fondata  sulla   "necessaria   correlazione   tra   carriere
 (esecutiva,  di concetto, direttiva) e trattamento economico", il che
 non consentirebbe al ruolo degli ispettori di  polizia  -  in  quanto
 "intermedio"  (anche  in  relazione  al  titolo di studio, in base al
 quale,  a  regime,  vi  si  accede)  tra  carriera  (direttiva)   dei
 commissari  (cui  sono  equiparati  i  primi gradi degli ufficiali) e
 carriera (esecutiva) dei sovrintendenti -  di  essere  equiparato  ad
 alcuno  dei  gradi  dei  sottufficiali dei carabinieri, in precedenza
 allineati alla carriera esecutiva indipendentemente  dal  tipo  delle
 funzioni esercitate.
    Infatti  una  prospettazione  del genere, tendente a rivalutare la
 suddivisione in "carriere"  (di  cui,  nella  specie,  verrebbero  in
 evidenza  quella  esecutiva e quella di concetto), a sua volta legata
 al livello del titolo di studio richiesto per l'accesso a ciascuna di
 esse, non solo non  ha  fondamento  nel  testo  normativo  del  nuovo
 ordinamento  della  polizia  di  Stato  (che  parla  di  ruoli  e  di
 qualifiche, contraddistinti  per  funzioni),  ma  non  trova  neppure
 riscontro   nell'ordinamento  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
 perche' la suddivisione in carriere, come ricordato in precedenza, e'
 stata da tempo superata per far luogo alla suddivisione in qualifiche
 funzionali del personale. Che quello delle carriere sia  un  concetto
 non   piu'  utilizzabile,  e'  desumibile  d'altronde,  come  osserva
 l'ordinanza di rinvio, dallo stesso art. 43 della legge  n.  121  del
 1981,  che  al  nono comma attribuisce ai marescialli maggiori carica
 speciale - cioe' a sottufficiali - lo  stesso  trattamento  economico
 previsto  per l'ispettore di terza qualifica di cui al settimo comma,
 lett. d), e che al settimo  comma,  lett.  e),  prevede  il  medesimo
 livello  retributivo tanto per l'ispettore di quarta qualifica quanto
 per le prime due qualifiche del ruolo direttivo.
    4.5. -  Ad  ulteriore  sostegno  della  irragionevolezza,  va  poi
 considerata  la  stessa prospettazione da cui muove il giudice a quo.
 Egli, infatti, dopo aver dichiarato di condividere in punto di  fatto
 l'equiparazione  compiuta  nella sentenza di primo grado - precisando
 di non poterne trarre conseguenze sul piano normativo in mancanza  di
 un atto avente forza di legge, che auspica possa essere sostituito da
 un  intervento  additivo  di  questa  Corte - sottolinea, senza pero'
 specificare   analiticamente   tutte    le    posizioni    soggettive
 raffrontabili,  che le analogie e le identita', tra i compiti assolti
 dagli ispettori  di  polizia  e  da  taluni  gradi  dei  carabinieri,
 avrebbero    dovuto    essere    considerate    proprio    ai    fini
 dell'equiparazione voluta dalla legge. Osserva in proposito la  Corte
 che,  invece,  la  tabella  risulta  compilata  in  modo  tale da non
 permettere  di  stabilire,  anche  a  causa  delle  omissioni   prima
 ricordate,  se  l'esclusione  delle  qualifiche degli ispettori dalla
 comparazione con  i  gradi  dei  sottufficiali  dei  carabinieri  sia
 avvenuta  in  ragione  di  un'effettiva  specificita'  delle funzioni
 connesse a quelle qualifiche  perche'  ritenute  non  assimilabili  a
 quelle dei predetti sottufficiali.
    4.6.  -  Nemmeno  puo'  stabilirsi  se  sia  stata  considerata la
 tradizionale unitarieta' del comparto  della  polizia  di  sicurezza,
 costituito  dalla  polizia  di  Stato  e  dall'arma  dei carabinieri,
 unitarieta'  che  si  desume  dalle  attribuzioni  previste   per   i
 rispettivi  ordinamenti e che congiuntamente li caratterizza, proprio
 sotto il profilo funzionale, rispetto ad altre forze di polizia.
    Questo concetto e' ribadito dall'art. 16, primo comma, della legge
 n. 121 del 1981, in virtu' del quale (lett. a) l'arma dei carabinieri
 e' posta sullo stesso piano della polizia di Stato  essendo  definita
 "forza  armata  in servizio permanente di pubblica sicurezza", mentre
 le altre forze di polizia, in quanto  istituzionalmente  titolari  di
 diverse  specifiche  funzioni,  sono nello stesso articolo menzionate
 solo  per  il  concorso  che  possano  essere  chiamate  a   prestare
 nell'espletamento di tale servizio.
    Non  essendovi  percio'  tra  il  complesso delle funzioni proprie
 della polizia di Stato e di quelle proprie dell'arma dei  carabinieri
 apprezzabili  diversita', l'esclusione dalla tabella di equiparazione
 delle qualifiche  degli  ispettori  non  trova,  anche  sotto  questo
 aspetto, ragionevole spiegazione.
    L'unitarieta'   del   comparto,   polizia   di   Stato,  arma  dei
 carabinieri, rende percio' ancora  piu'  difficile  ipotizzare  (come
 invece  si e' fatto quando si e' escluso dalla tabella il ruolo degli
 ispettori) funzioni assegnate alla  prima  che  non  corrispondano  a
 funzioni proprie dall'arma dei carabinieri, cio' risultando anche dai
 lavori preparatori della legge n. 121 del 1981, in cui si afferma che
 la nuova figura degli ispettori di polizia non puo' essere motivo per
 "rivendicare  la  scoperta  di  funzioni diverse" (Relazione della II
 Commissione permanente della Camera dei deputati - VIII legislatura -
 Atto Camera nn. 895 ed altri A, pag. 17).
    4.7. - Sulla base delle considerazioni che precedono  deve  essere
 dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale  dell'art.  43,  comma
 diciassettesimo, della legge 1› aprile 1981, n. 121, della tabella  C
 allegata a detta legge nonche' della nota in calce alla tabella,nella
 parte   in  cui  non  includono,  ai  fini  della  equiparazione  del
 trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri, le
 qualifiche degli ispettori della polizia di  Stato,  cosi'  omettendo
 l'individuazione  della  corrispondenza  con  le funzioni connesse ai
 gradi dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri.
    5. - Fatta salva naturalmente la possibilita' di continuare in via
 provvisoria  ad  erogare  agli  interessati  il trattamento economico
 risultante   dalla   tabella   dichiarata   illegittima   fino   alle
 determinazioni  conseguenti  alla presente pronuncia, questa non puo'
 spingersi oltre la dichiarazione di illegittimita' costituzionale nei
 sensi anzidetti. Un "intervento conseguentemente additivo", anch'esso
 espressamente richiesto nell'ordinanza di rinvio,  e'  precluso  alla
 Corte  dal  contenuto  del  quesito  (v.  ordinanza  n. 782 del 1988,
 sentenze nn. 44 del 1991, 82 del 1989 e ordinanza n. 722 del 1988; v.
 altresi': sentenze nn. 25 del 1991,  29  del  1990,  1107  del  1988,
 ordinanza  n.  475  del 1987, sentenze nn. 115 del 1987, 80 del 1987,
 109 del 1986, 39 del 1986; cfr. inoltre: sentenze nn. 497 del 1988  e
 560  del 1987; v. infine: sentenza n. 123 del 1987 e ordinanza n. 253
 del 1986), dovendo in  parte  qua  essere  condivisa  l'eccezione  di
 inammissibilita' dell'avvocatura generale dello Stato cui si e' fatto
 riferimento in precedenza (punto 3).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara     l'illegittimita'    costituzionale    dell'art.    43,
 diciassettesimo comma, della legge 1›  aprile  1981,  n.  121  (Nuovo
 ordinamento  dell'amministrazione  della  pubblica  sicurezza), della
 tabella C allegata a detta legge, come sostituita dall'art.  9  della
 legge  12  agosto 1982, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli
 del personale della polizia di Stato e modifiche relative ai  livelli
 retributivi  di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1› aprile
 1981, n. 121) nonche' della nota in calce alla tabella,  nella  parte
 in  cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, cosi'
 omettendo la individuazione  della  corrispondenza  con  le  funzioni
 connesse ai gradi dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte Costituzionale,
 Palazzo della Consulta il 3 giugno 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                       Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0777