N. 427 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 1991

                                N. 427
      Ordinanza emessa il 16 maggio 1991 dal tribunale di Ravenna
   nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. ed altro e Ghigi
 Romualdo ed altri
 Sanita' pubblica - Contributi di malattia dei liberi professionisti -
    Calcolo in base al reddito complessivo ai fini I.R.PE.F. - Mancata
    previsione del calcolo in base al reddito netto  -  Incidenza  sul
    principio della capacita' contributiva - Riferimento alle sentenze
    della Corte costituzionale nn. 167/1986 e 431/1987.
 (Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, ottavo comma; legge 11 marzo
    1988, n. 67, art. 10, sesto comma).
 (Cost., art. 53).
(GU n.25 del 26-6-1991 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Rilevato  che  con ricorso depositato il 29 maggio 1989 l'I.N.P.S.
 propose appello avverso la sentenza 3 febbraio 1989, con la quale  il
 pretore  di  Ravenna, in parziale accoglimento della domanda proposta
 da numerosi liberi professionisti  (avvocati  e  procuratori  legali)
 operanti  nell'ambito della provincia di Ravenna, aveva, fra l'altro,
 ritenuto che il reddito da assumere quale base per il  calcolo  della
 misura del contributo di malattia di cui alla legge 28 febbraio 1986,
 n.  41,  e' il reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. al netto di tutti
 gli  oneri  deducibili,  conseguentemente  condannando  l'I.N.P.S.  a
 rimborsare  ai  ricorrenti  le  differenze fra i contributi versati e
 quelli dovuti;
    Rilevato che in data 16 dicembre 1989 il Ministero del  tesoro  si
 costitui'   in   giudizio,   a  mezzo  dell'avvocatura  dello  Stato,
 proponendo a sua volta appello incidentale;
    Ritenuto che l'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n.
 67, nello stabilire che le quote di cui all'art. 31  della  legge  28
 febbraio  1986,  n.  41 "si intendono dovute salvo prova contraria da
 parte del contribuente, sulla  base  dell'aliquota  dovuta  ai  sensi
 dell'art.  31  della  medesima legge come modificato dalle precedenti
 disposizioni  e  dell'imponibile  effettivo",  non  ha  inciso  sulla
 determinazione della base sulla quale deve essere calcolata la misura
 del contributo di malattia, in quanto, come esattamente sostenuto nel
 presente   giudizio   dall'avvocatura  dello  Stato  e  dalla  difesa
 dell'I.N.P.S., con tale disposizione si e' inteso  soltanto  adeguare
 la  normativa  alla  sentenza  della  Corte costituzionale 5 dicembre
 1987, n. 431, dichiarativa della illegittimita'  della  normativa  in
 esame   nella  parte  in  cui  imponeva  ai  lavoratori  autonomi  un
 contributo  minimale  a  prescindere   dal   reddito   effettivamente
 prodotto,  come rivela l'espressione "imponibile effettivo" usato dal
 legislatore, che,  se  avesse  inteso,  come  ritenuto  dal  pretore,
 stabilire il principio che il contributo di malattia va calcolato sul
 reddito  netto  avrebbe potuto (e dovuto, non potendo ignorare ne' la
 prassi applicativa dell'I.N.P.S. ne' le relative contestazioni) farne
 ben piu' chiara menzione, usando espressioni come "reddito  effettivo
 al   netto   degli  oneri  deducibili  ai  fini  I.R.PE.F."  o  altra
 equivalente;
    Ritenuto  che,  di  conseguenza,  la  base  per  il  calcolo   del
 contributo  di malattia va tuttora sostanzialmente accertata ai sensi
 del disposto dell'art. 31, ottavo  comma,  della  legge  28  febbraio
 1986,  n.41,  con la sola precisazione che va escluso, in conformita'
 alla  decisione  della   Corte   costituzionale,   ogni   "imponibile
 contributivo presunto";
    Ritenuto  che pare fuori dubbio che tale disposizione col richiamo
 al "reddito complessivo ai fini dell'I.R.PE.F."  faccia  riferimento,
 al contrario di quanto ritenuto dal pretore, al reddito lordo (tranne
 le  deduzioni espressamente indicate dalla legge stessa), dal momento
 che le somme dedotte (in sede I.R.PE.F.)  dal  reddito  a  titolo  di
 oneri  deducibili  fanno  comunque parte del reddito complessivamente
 prodotto e appunto per questo possono essere  sottratte,  mentre,  se
 avesse  inteso  riferirsi  al reddito netto I.R.PE.F., il legislatore
 avrebbe quanto meno omesso l'aggettivo "complessivo" e  parlato  solo
 di "reddito ai fini I.R.PE.F.";
    Ritenuto  che tale interpretazione e' confermata dal fatto che per
 i lavoratori dipendenti il contributo  di  malattia,  trattenuto  dal
 datore   di   lavoro  e  da  questi  corrisposto  direttamente  (c.d.
 "trattenuta alla fonte") e' calcolato sul reddito  complessivo  lordo
 (va  precisato  che  tale  osservazione  viene  qui  svolta  solo  ad
 ulteriore  dimostrazione  dell'esattezza  dell'interpretazione  sopra
 indicata e non per proporre questioni di legittimita' del trattamento
 riguardante  i  lavoratori dipendenti, che potrebbero caso mai essere
 proposte, solo  li'  avendo  rilievo  ai  fini  decisionali,  in  una
 controversia che li concernesse);
    Ritenuto  che  la  disposizione  in  questione  cosi' interpretata
 (anche nella prassi  applicativa  dell'I.N.P.S.)  e,  ad  avviso  del
 tribunale, che ritiene di non potere fare propria l'opposta soluzione
 cui  e'  pervenuto nell'impugnata sentenza il pretore, non altrimenti
 interpretabile si appalesa  in  contrasto  con  i  principi  generali
 dell'ordinamento  in  materia  di  capacita'  contributiva e prelievo
 fiscale (in particolare  l'art.  53  della  Costituzione),  che,  pur
 dovendosi   escludere   la   natura   specificamente  tributaria  del
 contributo,   in    conformita'    all'insegnamento    della    Corte
 costituzionale, rilevano in materia in quanto, facendo riferimento al
 reddito  complessivo  ai  fini  I.R.PE.F., il legislatore ha comunque
 assunto  a  giustificazione  e  misura  del  dovere  del  singolo  di
 contribuire  alla  spesa  sanitaria  la  capacita' contributiva dello
 stesso, come indicato anche nella decisione di primo grado;
    Ritenuto che appare in contrasto con ogni principio  di  logica  e
 razionalita'  attribuire ad un medesimo soggetto differenti capacita'
 di concorrere alle spese pubbliche;
    Ritenuto che, di conseguenza, risulta non manifestamente infondato
 il dubbio  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  31,  ottavo
 comma,  della  legge  28 febbraio 1986, n. 41, e, per quanto occorrer
 possa ove sia  ritenuto  confermativo  della  predetta  disposizione,
 dell'art. 10, sesto comma, dell'11 marzo 1988, n. 67;
    Ritenuto   che   tale  questione,  concernente  esclusivamente  la
 legittimita' costituzionale della disposizione  individuatrice  della
 base  di calcolo per la determinazione della misura del contributo di
 malattia, e' rimasta estranea alle precedenti decisioni  della  Corte
 costituzionale in materia (1ยบ luglio 1986, n. 167, e 28 ottobre 1987,
 n. 431);
   Ritenuto  che  la  questione  e'  rilevante ai fini della decisione
 della presente controversa;
                               P. Q. M.
    Solleva  d'ufficio  questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  31,  ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e,
 per quanto occorrer possa, dell'art. 10, sesto comma, della legge  11
 marzo 1988, n. 67, in relazione ai principi costituzionali in materia
 di  prelievo  fiscale  e  capacita'  contributiva  e, in particolare,
 all'art. 53 della costituzione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale  ed
 ordina  che  copia  della  presente  ordinanza  venga  notificata  ai
 Presidenti dei due rami del Parlamento;
    Dispone che il presente procedimento rimanga sospeso all'esito del
 giudizio della Corte costituzionale.
      Ravenna, addi' 16 maggio 1991
                         Il presidente: AGNOLI
                            Il collaboratore di cancelleria: PIRACCINI
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