N. 289 ORDINANZA 23 maggio - 18 giugno 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. - Indicazioni al p.m.   della
 necessarieta'  di ulteriori indagini - Inottemperanza - Conseguenze -
 Mancata  previsione  -  Questione  gia'   dichiarata   manifestamente
 infondata (ordinanza n. 253/1991) - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P., art. 409, quarto comma, e 412, primo e secondo comma).
 
 (Cost., artt. 2, 3, 97 e 112).
(GU n.25 del 26-6-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott.
    Francesco GRECO, prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,
    prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
    Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.
    Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 409, comma
 quarto, e 412, primo e secondo comma, del codice di procedura penale,
 promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1990 dal Giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso il Tribunale di Ancona nel procedimento
 penale a carico di Settimini Franco ed altro, iscritta al n. 148  del
 registro  ordinanze  1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 maggio 1991 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il Giudice per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale  di Ancona, con ordinanza del 5 novembre 1990, ha sollevato
 questioni di legittimita' costituzionale:
       a) dell'art. 409, quarto comma, del codice di procedura penale,
 in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, "laddove  non
 contempla    esplicitamente   determinate   conseguenze   processuali
 nell'ipotesi di mancata ottemperanza (anche parziale)  da  parte  del
 pubblico   ministero   all'ordinanza  del  giudice  per  le  indagini
 preliminari che  indichi  ulteriori  indagini  allo  stesso  pubblico
 ministero  fissando  il  termine  indispensabile per il compimento di
 esse e nella parte in cui  non  specifica  la  natura  ordinatoria  e
 imperativa del provvedimento";
       b)  dell'art.  412,  primo  e  secondo  comma,  del  codice  di
 procedura penale, in riferimento  all'art.  112  della  Costituzione,
 "laddove  il  primo comma non comprende esplicitamente fra le ipotesi
 di  mancato  esercizio  dell'azione  penale,   tali   da   comportare
 l'obbligatoria  avocazione  delle  indagini  preliminari da parte del
 procuratore generale, quella in cui detto  mancato  esercizio  derivi
 dall'inottemperanza  del pubblico ministero all'ordinanza del giudice
 per le indagini  preliminari  di  formulare  l'imputazione  ai  sensi
 dell'art.  409,  quinto  comma,  del  codice  di  procedura penale, e
 laddove il secondo  comma  dell'art.  412  dello  stesso  codice  non
 contempla    detta    obbligatoria    avocazione    nell'ipotesi   di
 inottemperanza del pubblico ministero all'ordinanza del  giudice  per
 le   indagini   preliminari   che  dispone  supplemento  di  indagini
 preliminari";
    E che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
    Considerato che questa Corte con ordinanza n. 253 del 1991 ha gia'
 dichiarato manifestamente  infondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma,
 del codice di procedura penale sollevata  dal  medesimo  giudice,  il
 quale  in  questo  giudizio  non  adduce argomenti nuovi o diversi da
 quelli allora esaminati;
      che la ratio  decidendi  posta  a  fondamento  della  richiamata
 pronuncia  di  questa  Corte  vale  a  dissolvere anche la censura di
 incostituzionalita' sollevata in merito all'art.  412,  primo  comma,
 del codice di rito;
      e che, di conseguenza, entrambe le questioni qui proposte devono
 essere dichiarate manifestamente infondate;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di  legittimita'
 costituzionale  degli artt. 409, quarto comma, e 412, primo e secondo
 comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli
 artt. 2, 3, 97 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le  indagini
 preliminari   presso  il  Tribunale  di  Ancona  con  l'ordinanza  in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                        Il redattore: VASSALLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0798