N. 293 ORDINANZA 5 - 18 giugno 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Nuovo  codice   -   G.I.P.   -   Obbligatorieta'
 dell'udienza  preliminare  -  Controllo sulla scelta del rito operata
 dal p.m. - Esclusione  -  Questione  gia'  dichiarata  manifestamente
 infondata   (ordinanze   nn.   234   e  256  del  1991)  -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (C.P.P., art. 418, primo comma).
 
 (Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma).
 
 Processo penale -  Nuovo  codice  -  Udienza  preliminare  -  Rifiuto
 subordinato   alla   discrezionalita'   dell'imputato  -  Difetto  di
 rilevanza - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 419, quinto e sesto comma).
 
 (Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma).
(GU n.25 del 26-6-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele
    PESCATORE, avv. Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo  CASAVOLA,
    prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro
    FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
    GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 418, primo
 comma, e 419, quinto e sesto comma, del codice di  procedura  penale,
 promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il  15  dicembre  1990 dal Giudice per le
 indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona  nel  procedimento
 penale  a  carico  di Carbonari Elio, iscritta al n. 172 del registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 12, prima serie speciale dell'anno 1991;
      2) ordinanza emessa il 14  dicembre  1990  dal  Giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso il Tribunale di Ancona nel procedimento
 penale a carico di Spoletini Rosa, iscritta al n.  193  del  registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  5  giugno  1991  il  Giudice
 relatore Aldo Corasaniti.
    Ritenuto  che  il  giudice  per  le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Ancona, al quale il pubblico ministero  aveva  inoltrato
 richiesta  di rinvio a giudizio di Carbonari Elio, ai sensi dell'art.
 416 del codice di procedura penale, ritenendo che  nella  fattispecie
 sarebbe stato piu' opportuno, stante l'evidenza della prova, e previo
 interrogatorio  dell'imputato  entro  90  giorni  dall'iscrizione nel
 registro della notizia del reato, il ricorso, da parte  del  pubblico
 ministero,  al giudizio immediato ex art. 453 del codice di procedura
 penale, ha sollevato, con ordinanza emessa il 15 dicembre 1990  (R.O.
 n.  172/91), questione di legittimita' costituzionale, in riferimento
 agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della  Costituzione,  degli
 artt.  418,  primo  comma, e 419, commi quinto e sesto, del codice di
 procedura penale;
      che, in particolare, il giudice a quo sottopone  a  censura:  a)
 l'art.  418,  primo  comma,  in  quanto  rende obbligatoria l'udienza
 preliminare, inibendo al Giudice per  le  indagini  preliminari  ogni
 forma  di  controllo  sulla  scelta  del  rito  da parte del pubblico
 ministero, a differenza di  quanto  previsto  dall'art.  455  per  la
 richiesta  di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero, che
 puo' essere rigettata dal Giudice per le indagini preliminari;
  b) l'art. 419, commi  quinto  e  sesto,  in  quanto  subordinano  il
 rifiuto dell'udienza preliminare alla discrezionalita' dell'imputato;
      che,   ad   avviso   del   giudice   remittente,  le  suindicate
 disposizioni   determinano    "la    dequalificazione    dell'udienza
 preliminare,  che  cessa  in  tal  modo  di  essere  filtro selettore
 processuale", ed il suo "intasamento qualitativo e quantitativo", che
 tra l'altro pregiudica il buon andamento dell'"amministrazione  della
 giustizia ed organizzazione dei pubblici uffici";
      che  analoghe  questioni  lo  stesso  Giudice  per  le  indagini
 preliminari ha sollevato con ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 nel
 procedimento penale a carico di Spoletini Rosa (R.O. n. 193/91);
      che in entrambi i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri  rappresentato  dall'Avvocatura dello Stato,
 chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;
    Considerato che la questione  concernente  l'art.  419,  quinto  e
 sesto  comma,  sollevata  con  le  ordinanze  n.  172 e n. 193/91, va
 dichiarata manifestamente inammissibile, per  difetto  di  rilevanza,
 atteso  che  non  risulta  dalle  ordinanze  che nei relativi giudizi
 l'imputato avesse rinunciato all'udienza preliminare e  richiesto  il
 giudizio immediato;
      che  la  questione  concernente  l'art.  418,  primo comma, gia'
 sollevata dallo stesso giudice con  precedenti  ordinanze,  e'  stata
 dichiarata  manifestamente infondata da questa Corte con ordinanze n.
 234 e n. 256 del 1991;
      che le nuove ordinanze non prospettano argomenti o motivi nuovi;
      che  la  questione   va   pertanto   dichiarata   manifestamente
 infondata.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara   manifestamente   inammissibile   la   questione    di
 legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  agli artt. 2, 3, 97 e
 101, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 419, quinto e sesto
 comma, del codice di procedura penale, sollevata dal giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso il tribunale di Ancona con le ordinanze
 indicate in epigrafe;
      dichiara manifestamente infondata la questione  di  legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  ai  suindicati parametri, dell'art.
 418, primo comma, del  codice  di  procedura  penale,  sollevata  dal
 medesimo giudice con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 5 giugno 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                       Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0802