N. 429 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 aprile 1991
N. 429 Ordinanza emessa il 9 aprile 1991 dal tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di Belhady Kamel ed altro Processo penale - Istruzione dibattimentale - Teste irreperibile gia' escusso dalla p.g. - Non acquisibilita' di tale prova agli atti processuali - Testimonianza indiretta - Divieto solo per gli agenti e ufficiali di p.g. anche in caso di infermita', morte o irreperibilita' del testimone - Violazione dei principi di eguaglianza e pari dignita' tra cittadini. (C.P.P. 1988, art. 195, terzo comma, ultima parte, e quarto comma). (Cost., art. 3).(GU n.27 del 10-7-1991 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Delhady Kamel + 1 generalizzati come in atti imputati del reato di sequestro di persona (artt. 100, 605 del c.p.); Premesso che all'esito dell'istruttoria dibattimentale, essendosi accertata la irreperibilita' - anche dopo le ulteriori ricerche - di Borgato Cristina, teste e persona offesa dal reato, il p.m. ha richiesto di procedere all'esame testimoniale degli agenti di polizia giudiziaria che raccolsero la denuncia della persona offesa; che il difensore degli imputati si e' opposto a detta richiesta, rilevando la inutilizzabilita' di eventuale testimonianza resa dagli ufficiali e agenti di p.g. sul contenuto di dichiarazioni acquisite dal testimone, nella specie anche persona offesa; Rilevato che a tenore dell'art. 495, quarto comma, del c.p.p. il giudice, nel corso dell'istruzione dibattimentale, sentite le parti, puo' ammettere con ordinanza prove che risultino necessarie e che in relazione alla valutazione della necessita' delle richieste testimonianze degli agenti di p.g. assume rilevanza la questione se gli stessi - una volta ammessi a testimoniare - possano deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dalla denunciante e persona offesa Borgato Cristina; Considerato che, nel caso di specie, risulta che la irreperibilita' della Borgato e' iniziata immediatamente dopo la denuncia presentata dalla medesima, cosi' rendendo impossibile anche una sua eventuale audizione - in concreto, tra l'altro, tentata - ad opera del p.m., per gli effetti di cui all'art. 512 del c.p.p., o la richiesta di incidente probatorio. Ne' tale irreperibilita' poteva in nessun modo ritenersi prevedibile, sicche' deve riconoscersi concretamente insussistente, nel caso, l'onere a carico delle parti di una eventuale richiesta di incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, primo comma, lettere a) e b) del c.p.p.; Rilevato che ai sensi dell'art. 195, del c.p.p. la testimonianza de relato e' sempre possibile, salva la previsione che il giudice a richiesta di parte o anche d'ufficio disponga l'esame delle persone direttamente a conoscenza dei fatti. Per contro il quarto comma dello stesso art. 195 detta per i soli ufficiali o agenti di p.g. una regola opposta che preclude in modo assoluto tale testimonianza de relato, pertanto escludendo irragionevolmente ogni possibile distinzione di situazioni concrete e creando una sorta di privilegio odioso nei confronti di soggetti la cui attendibilita' non e' di per se' diversa da quella di ogni altro testimone; Ritenuto che l'irragionevolezza della norma e la disparita' di trattamento sono particolarmente evidenti nel caso in cui l'esame diretto del testimone di riferimento risulti impossibile per morte, infermita' o irreperibilita' del medesimo, situazioni nelle quali e' sempre possibile l'utilizzazione della testimonianza de relato, salvo che la stessa provenga da ufficiali o agenti di p.g. per i quali continua a valere il divieto di cui sopra, come risulta sia dal tenore letterale del quarto comma, dell'art. 195 del c.p.p., sia dalla sua collocazione dopo la disposizione che determina la deroga ai limiti di utilizzabilita' della testimonianza indiretta; Rilevato che risulta nella specie la irreperibilita' della teste stanti le plurime informazioni di p.g. in atti; Ritenuto che per effetto della indicata disparita' di trattamento risultano violati i canoni di coerenza e di ragionevolezza dell'ordinamento ed in particolare risulta leso il principio che vieta disparita' di trattamento collegate a condizioni personali e sociali senza una razionale giustificazione, non apparendo tale quella che si fonda su un generale sospetto di inaffidabilita' di organi della pubblica amministrazione (art. 3 della Costituzione);
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195, quarto comma del c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione; a) nella parte in cui detta per i soli ufficiali e agenti di p.g. una disciplina diversa da quella di cui al primo e secondo comma dello stesso art. 195; b) nella parte in cui detta una disciplina diversa anche in relazione alle situazioni indicate nell'ultima parte del terzo comma dello stesso art. 195. Dispone la sospensione del procedimento a carico di Belhady Kamel + 1; Ordina la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del parlamento. Verona, addi' 9 aprile 1991 Il presidente: TAMBURINO 91C0803