N. 429 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 aprile 1991

                                N. 429
 Ordinanza  emessa  il  9  aprile  1991  dal  tribunale  di Verona nel
 procedimento penale a carico di Belhady Kamel ed altro
 Processo penale - Istruzione dibattimentale - Teste irreperibile gia'
    escusso dalla p.g. - Non acquisibilita' di tale  prova  agli  atti
    processuali  -  Testimonianza  indiretta  -  Divieto  solo per gli
    agenti e ufficiali di p.g. anche in caso di  infermita',  morte  o
    irreperibilita'   del  testimone  -  Violazione  dei  principi  di
    eguaglianza e pari dignita' tra cittadini.
 (C.P.P. 1988, art. 195, terzo comma, ultima parte, e quarto comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.27 del 10-7-1991 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale a
 carico di Delhady Kamel + 1 generalizzati come in atti  imputati  del
 reato di sequestro di persona (artt. 100, 605 del c.p.);
    Premesso  che all'esito dell'istruttoria dibattimentale, essendosi
 accertata la irreperibilita' - anche dopo le ulteriori ricerche -  di
 Borgato  Cristina,  teste  e  persona  offesa  dal  reato, il p.m. ha
 richiesto di procedere all'esame testimoniale degli agenti di polizia
 giudiziaria che raccolsero la denuncia della persona offesa;
      che il difensore degli imputati si e' opposto a detta richiesta,
 rilevando la inutilizzabilita' di eventuale testimonianza resa  dagli
 ufficiali  e  agenti di p.g. sul contenuto di dichiarazioni acquisite
 dal testimone, nella specie anche persona offesa;
    Rilevato che a tenore dell'art. 495, quarto comma, del  c.p.p.  il
 giudice,  nel corso dell'istruzione dibattimentale, sentite le parti,
 puo' ammettere con ordinanza prove che risultino necessarie e che  in
 relazione   alla   valutazione   della   necessita'  delle  richieste
 testimonianze degli agenti di p.g. assume rilevanza la  questione  se
 gli  stessi  - una volta ammessi a testimoniare - possano deporre sul
 contenuto delle dichiarazioni acquisite dalla denunciante  e  persona
 offesa Borgato Cristina;
    Considerato   che,   nel   caso   di   specie,   risulta   che  la
 irreperibilita' della Borgato  e'  iniziata  immediatamente  dopo  la
 denuncia  presentata dalla medesima, cosi' rendendo impossibile anche
 una sua eventuale audizione - in concreto, tra l'altro, tentata -  ad
 opera  del p.m., per gli effetti di cui all'art. 512 del c.p.p., o la
 richiesta di incidente probatorio.
    Ne'  tale  irreperibilita'  poteva  in   nessun   modo   ritenersi
 prevedibile,  sicche'  deve riconoscersi concretamente insussistente,
 nel caso, l'onere a carico delle parti di una eventuale richiesta  di
 incidente  probatorio ai sensi dell'art. 392, primo comma, lettere a)
 e b) del c.p.p.;
    Rilevato che ai sensi dell'art. 195, del c.p.p.  la  testimonianza
 de  relato  e' sempre possibile, salva la previsione che il giudice a
 richiesta di parte o anche d'ufficio disponga l'esame  delle  persone
 direttamente a conoscenza dei fatti. Per contro il quarto comma dello
 stesso  art.  195  detta  per  i  soli ufficiali o agenti di p.g. una
 regola opposta che preclude in modo assoluto  tale  testimonianza  de
 relato,   pertanto   escludendo   irragionevolmente   ogni  possibile
 distinzione di situazioni concrete e creando una sorta di  privilegio
 odioso  nei confronti di soggetti la cui attendibilita' non e' di per
 se' diversa da quella di ogni altro testimone;
    Ritenuto che l'irragionevolezza della norma  e  la  disparita'  di
 trattamento  sono  particolarmente  evidenti  nel caso in cui l'esame
 diretto del testimone di riferimento risulti impossibile  per  morte,
 infermita'  o irreperibilita' del medesimo, situazioni nelle quali e'
 sempre possibile l'utilizzazione della testimonianza de relato, salvo
 che la stessa provenga da ufficiali o agenti  di  p.g.  per  i  quali
 continua  a  valere  il  divieto  di  cui sopra, come risulta sia dal
 tenore letterale del quarto comma,  dell'art.  195  del  c.p.p.,  sia
 dalla  sua  collocazione dopo la disposizione che determina la deroga
 ai limiti di utilizzabilita' della testimonianza indiretta;
    Rilevato  che  risulta nella specie la irreperibilita' della teste
 stanti le plurime informazioni di p.g. in atti;
    Ritenuto che per effetto della indicata disparita' di  trattamento
 risultano   violati   i   canoni  di  coerenza  e  di  ragionevolezza
 dell'ordinamento ed in particolare  risulta  leso  il  principio  che
 vieta  disparita'  di  trattamento collegate a condizioni personali e
 sociali senza  una  razionale  giustificazione,  non  apparendo  tale
 quella  che  si  fonda  su un generale sospetto di inaffidabilita' di
 organi della pubblica amministrazione (art. 3 della Costituzione);
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  195,  quarto comma del c.p.p. in relazione
 all'art. 3 della Costituzione;
       a) nella parte in cui detta per i soli ufficiali  e  agenti  di
 p.g. una disciplina diversa da quella di cui al primo e secondo comma
 dello stesso art. 195;
       b)  nella  parte  in  cui detta una disciplina diversa anche in
 relazione alle situazioni indicate nell'ultima parte del terzo  comma
 dello stesso art. 195.
    Dispone  la sospensione del procedimento a carico di Belhady Kamel
 + 1;
    Ordina la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza venga notificata  al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata  ai presidenti delle due
 Camere del parlamento.
      Verona, addi' 9 aprile 1991
                       Il presidente: TAMBURINO

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