N. 444 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1990- 18 giugno 1991
N. 444 Ordinanza emessa il 29 novembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 giugno 1991) dal pretore di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Arpino Carmine ed altri e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Addetti ai pubblici servizi di trasporto - Ricongiunzione dei periodi assicurativi pregressi - Mancata previsione dei criteri vincolanti da seguirsi nella determinazione e variazione delle tariffe - Conseguente fissazione con decreto del Ministero del lavoro in data 19 febbraio 1981 di nuove tariffe irragionevolmente discriminanti nel tempo e in misura eccessivamente gravosa per i lavoratori - Incidenza sul principio della assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia. (Legge 7 febbraio 1978, n. 29, art. 2, terzo comma, del combinato disposto della legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.27 del 10-7-1991 )
IL PRETORE Nelle cause riunite promosse da Arpino Carmine ed altri con l'avv. Pennasilico, contro l'I.N.P.S. con l'avv. Casalvieri, il pretore di Milano, dott. Francesco Frattin, ha pronunciato la seguente ordinanza. FA T T O I ricorrenti, attualmente dipendenti dell'Azienda trasporti municipali di Milano, hanno ritualmente chiesto, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, la ricongiunzione dei periodi assicurativi al fondo di previdenza addetti ai pubblici servizi di trasporto, per i periodi da ciascuno indicati, trascorsi in precedenza alle dipendenze di datori di lavoro privati con posizione previdenziale I.N.P.S. Si sono sentiti richiedere dall'I.N.P.S. il dovuto pagamento, secondo la formula indicata dalla legge n. 29/1979, calcolato sui coefficienti stabiliti col decreto ministeriale 19 febbraio 1981 anziche' su quelli stabiliti al d.m. 27 gennaio 1964, che erano rimasti identici per tutto il periodo intermedio. Ove la pretesa dell'I.N.P.S. fosse fondata, i ricorrenti hanno dimostrato che ne deriverebbe per essi e ne sta derivando di fatto, essendo irretrattabile la domanda di ricongiunzione un carico assolutamente eccessivo, dovendo essi pagare importi mensili di 700, 800, 900 mila lire per poter ottenere la valorizzazione degli anni contribuiti presso l'a.g.o.; essi sono comunque costretti a completare il riscatto dalla circostanza, vera per tutti, che altrimenti gli anni presso l'a.g.o. sarebbero totalmente perduti, il che rappresenterebbe una evidente ingiustizia, nonche' dall'altra, vera per molti, che essi non hanno neppure maturato, presso il Fondo trasporto, il numero minimo di anni per andare in pensione e non potrebbero neppure maturarlo per superamento dei limiti di eta': col che' perderebbero totalmente, in mancanza di ricongiunzione, il diritto alla pensione. Questa essendo la concreta situazione - senza reali alternative e decisamente gravatoria - dei ricorrenti, essi hanno sollevato in principalita' la questione di legittimita' costituzionale della legge 7 febbraio 1979, n. 29, nella parte in cui pone oneri a carico del lavoratore, per disparita' di trattamento nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 6 stessa legge (i dipendenti degli enti pubblici disciolti trasferiti d'autorita' ad altri enti, caso in cui la ricongiunzione e' automatica e senza oneri); in subordine hanno chiesto dichiararsi il diritto anche dei ricorrenti all'applicazione della tabella di cui al d.m. 27 gennaio 1964, in base all'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299; in ulteriore subordine hanno sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge n. 299/1980 appena citato, ove interpretato come operante un rinvio dinamico ai successivi decreti emanati in forza dell'art. 13 della legge n. 1338/1962: cio' per contrasto con gli artt. 3 e 23 della Costituzione. L'I.N.P.S. ha resistito alle domande chiedendone il rigetto. D I R I T T O Il pretore ritiene manifestamente infondata la questine di legittimita' costituzionale sollevata dai ricorrenti in principalita': mentre il passaggio del lavoratore dipendente dagli enti pubblici disciolti ad altro ente e ad altra previdenza e' un fatto imposto dalla legge, non e' cosi' per i ricorrenti, che hanno volontariamente cambiato datore di lavoro ed ente previdenziale presumibilmente per i maggiori vantaggi derivatine: l'imposizione di oneri a loro carico non e' in linea di principio iniqua. E' infondata la domanda proposta in via subordinata per le ragiorni che seguono. I ricorrenti dipendenti dell'A.T.M. di Milano, non possono beneficiare dell'art. 4 del d.-l. 7 maggio 1980, n. 153, cosi' come modificato dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, di conversione, il quale art. 4 ha fatto espresso riferimento, per le domande di ricongiunzione, alle tariffe stabilite dal primo d.m. 27 gennaio 1964, in quanto i beneficiari sono soltanto i dipendenti pubblici in trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli istituti di prevenzione presso il Ministero del tesoro e degli altri fondi o casse indicati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, tra i quali i ricorrenti certamente non rientrano. Venendo alla seconda questione di costituzionalita' sollevata, deve ritenersi che l'appena citato art. 4 della legge n. 299/1980 non possa incorrere in censure di costituzionalita' sotto il profilo di una violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto lo Stato, come datore di lavoro e contemporaneamente gestore della previdenza per i propri dipendenti, e' libero di praticare agli stessi condizioni previdenziali di miglior favore piuttosto che miglioramenti retributivi, rientrando una tale scelta nella legittima autonomia di gestione del rapporto di impiego pubblico. Rilevato che la legge n. 29/1979 rinvia, ai fini del calcolo della somma da pagarsi dal lavoratore "ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338"; che tale norma, dettata per la costituzione di rendita vitalizia in caso di omissione contributiva definitiva, fa riferimento alla "riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale"; che tali tariffe sono state in concreto fissate la prima volta in una certa misura con d.m. 27 gennaio 1964, esplicitamente attuativo della legge n. 1338/1962; che esse sono state modificate soltanto con d.m. 19 febbraio 1981, che ne ha operato un drastico aumento applicabile, a tenore del decreto stesso, a tutte le domande (di costituzione di rendita, ma anche, per effetto del rinvio fatto dalla legge n. 29/1979, di ricongiunzione di periodi assicurativi) presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso; che tutti i ricorrenti hanno, per l'appunto, presentato la domanda di ricongiunzione dopo tale data, e si sono visti richiedere il pagamento della parte a loro carico calcolata sulle nuove tariffe; Rilevato che il rinvio operato dalla legge n. 29/1979 all'art. 13 della legge n. 1338/1962 non puo' essere inteso come rinvio "dinamico" atteso il tenore letterale di detto art. 13; che tuttavia il disposto dell'ultimo comma di detto articolo, nella parte in cui non detta alcun criterio da seguirsi nella futura determinazione e variazione delle tariffe, autorizza una fissazione delle stesse con criteri arbitrari o comunque legati unicamente a valutazioni di cassa e di bilancio dell'I.N.P.S., obliterando del tutto l'interesse dei lavoratori che richiedono la ricongiunzione a che la stessa risulti in concreto non eccessivamente gravosa, con vanificazione del diritto concesso dalla legge n. 29/1/979, attuativa dell'art. 38 della Costituzione; che lo stesso repentino innalzamento delle tariffe, dopo che erano rimaste ferme per piu' di quindici anni, manifesta la non ragionevolezza di una delega in bianco data dalla legge al Ministro del lavoro, il cui decreto 19 febbraio 1981 ha dato luogo ad una stridente disparita' di trattamento tra tutti quelli che avevano fatto domanda di ricongiunzione fino al giorno prima del vigore del decreto a quelli che, nella stessa identica posizione sostanziale, lo hanno fatto successivamente; ravvisata pertanto in tale mancanza di criteri vincolanti per il Ministro, nelle fissazione e futura variazione della tariffe, una carenza dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 che lo pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per la irragionevole disparita' di trattamento nel tempo di situazioni identiche cui ha dato luogo, nonche' con l'art. 38 della Costituzione, perche' ha posto i lavoratori interessati che hanno gia' fatto la domanda di ricongiunzione di fronte a oneri ingiusti e sproporzionati al vantaggio pensionistico, e tuttavia ineludubili per poter realizzare lo stesso diritto al pensionamento; Ritenuta la rilevanza, per i motivi indicati, e la non manifesta infondatezza della questione sollevata d'ufficio,
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, da esso richiamato nella parte in cui, non contenendo l'art. 13 della legge n. 1338/1962 criteri vincolanti per il Ministro del lavoro in ordine alla fissazione delle tariffe di riscatto, ha consentito di fissare nuove tariffe in modo irragionevolmente discriminante nel tempo, e in misura eccessivamente gravatoria per i lavoratori che hanno diritto alla ricongiunzione, in violazione quindi degli artt. 3 e 38 della Costituzione; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ordina alla cancelleria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio e ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, addi' 29 novembre 1990 Il pretore: (firma illeggibile) Il funzionario di cancelleria: (firma illeggibile) 91C0818