N. 444 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1990- 18 giugno 1991

                                N. 444
 Ordinanza   emessa   il   29  novembre  1990  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  18  giugno  1991)  dal  pretore  di  Milano   nei
 procedimenti  civili  riuniti  vertenti tra Arpino Carmine ed altri e
 l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Addetti ai pubblici servizi di
    trasporto - Ricongiunzione dei periodi  assicurativi  pregressi  -
    Mancata  previsione  dei  criteri  vincolanti  da  seguirsi  nella
    determinazione e variazione delle tariffe - Conseguente fissazione
    con decreto del Ministero del lavoro in data 19 febbraio  1981  di
    nuove  tariffe  irragionevolmente  discriminanti  nel  tempo  e in
    misura eccessivamente gravosa per i  lavoratori  -  Incidenza  sul
    principio  della  assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di
    vita in caso di vecchiaia.
 (Legge 7 febbraio 1978, n. 29, art. 2, terzo comma, del combinato
    disposto della legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.27 del 10-7-1991 )
                              IL PRETORE
    Nelle cause riunite promosse da Arpino Carmine ed altri con l'avv.
 Pennasilico, contro l'I.N.P.S. con l'avv. Casalvieri, il  pretore  di
 Milano,   dott.   Francesco   Frattin,  ha  pronunciato  la  seguente
 ordinanza.
                               FA T T O
    I  ricorrenti,  attualmente  dipendenti   dell'Azienda   trasporti
 municipali di Milano, hanno ritualmente chiesto, ai sensi dell'art. 2
 della  legge  7  febbraio  1979, n. 29, la ricongiunzione dei periodi
 assicurativi al fondo di previdenza addetti ai  pubblici  servizi  di
 trasporto,   per   i  periodi  da  ciascuno  indicati,  trascorsi  in
 precedenza alle dipendenze di datori di lavoro privati con  posizione
 previdenziale  I.N.P.S.  Si  sono sentiti richiedere dall'I.N.P.S. il
 dovuto pagamento, secondo la formula indicata dalla legge n. 29/1979,
 calcolato sui coefficienti  stabiliti  col  decreto  ministeriale  19
 febbraio  1981  anziche' su quelli stabiliti al d.m. 27 gennaio 1964,
 che erano rimasti identici per tutto il periodo  intermedio.  Ove  la
 pretesa  dell'I.N.P.S.  fosse  fondata, i ricorrenti hanno dimostrato
 che ne deriverebbe per essi e ne  sta  derivando  di  fatto,  essendo
 irretrattabile  la  domanda di ricongiunzione un carico assolutamente
 eccessivo, dovendo essi pagare importi mensili di 700, 800, 900  mila
 lire  per  poter  ottenere  la  valorizzazione degli anni contribuiti
 presso  l'a.g.o.;  essi  sono  comunque  costretti  a  completare  il
 riscatto  dalla  circostanza, vera per tutti, che altrimenti gli anni
 presso l'a.g.o. sarebbero totalmente perduti, il che rappresenterebbe
 una evidente ingiustizia, nonche' dall'altra,  vera  per  molti,  che
 essi non hanno neppure maturato, presso il Fondo trasporto, il numero
 minimo  di  anni  per  andare  in  pensione  e non potrebbero neppure
 maturarlo per superamento dei limiti di eta': col  che'  perderebbero
 totalmente,  in mancanza di ricongiunzione, il diritto alla pensione.
 Questa essendo la concreta situazione -  senza  reali  alternative  e
 decisamente  gravatoria  -  dei  ricorrenti,  essi hanno sollevato in
 principalita' la questione di legittimita' costituzionale della legge
 7 febbraio 1979, n. 29, nella parte in cui pone oneri  a  carico  del
 lavoratore,   per   disparita'   di  trattamento  nei  confronti  dei
 lavoratori di cui all'art. 6 stessa legge (i  dipendenti  degli  enti
 pubblici  disciolti trasferiti d'autorita' ad altri enti, caso in cui
 la ricongiunzione e' automatica e senza oneri);
      in subordine hanno chiesto  dichiararsi  il  diritto  anche  dei
 ricorrenti  all'applicazione  della tabella di cui al d.m. 27 gennaio
 1964, in base all'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299;
      in  ulteriore  subordine  hanno  sollevato   la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  4  della  legge  n. 299/1980
 appena citato, ove interpretato come operante un rinvio  dinamico  ai
 successivi  decreti  emanati  in  forza  dell'art.  13 della legge n.
 1338/1962:  cio'  per  contrasto  con  gli  artt.  3   e   23   della
 Costituzione.
    L'I.N.P.S. ha resistito alle domande chiedendone il rigetto.
                             D I R I T T O
    Il   pretore  ritiene  manifestamente  infondata  la  questine  di
 legittimita'   costituzionale    sollevata    dai    ricorrenti    in
 principalita':  mentre  il  passaggio del lavoratore dipendente dagli
 enti pubblici disciolti ad altro ente e ad  altra  previdenza  e'  un
 fatto  imposto  dalla legge, non e' cosi' per i ricorrenti, che hanno
 volontariamente cambiato  datore  di  lavoro  ed  ente  previdenziale
 presumibilmente  per i maggiori vantaggi derivatine: l'imposizione di
 oneri a loro carico non e' in linea di principio iniqua.
    E' infondata  la  domanda  proposta  in  via  subordinata  per  le
 ragiorni che seguono.
    I   ricorrenti  dipendenti  dell'A.T.M.  di  Milano,  non  possono
 beneficiare dell'art. 4 del d.-l. 7 maggio 1980, n. 153,  cosi'  come
 modificato  dalla  legge  7  luglio  1980, n. 299, di conversione, il
 quale art. 4  ha  fatto  espresso  riferimento,  per  le  domande  di
 ricongiunzione,  alle  tariffe  stabilite  dal  primo d.m. 27 gennaio
 1964, in quanto i beneficiari sono soltanto i dipendenti pubblici  in
 trattamento  pensionistico  a  carico  degli ordinamenti dello Stato,
 degli istituti di prevenzione presso il Ministero del tesoro e  degli
 altri  fondi o casse indicati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976,
 n. 177, tra i quali i ricorrenti certamente  non  rientrano.  Venendo
 alla seconda questione di costituzionalita' sollevata, deve ritenersi
 che  l'appena  citato  art.  4  della  legge  n.  299/1980  non possa
 incorrere in censure di costituzionalita' sotto  il  profilo  di  una
 violazione  dell'art.  3 della Costituzione, in quanto lo Stato, come
 datore di lavoro e contemporaneamente gestore della previdenza per  i
 propri  dipendenti,  e'  libero  di  praticare agli stessi condizioni
 previdenziali  di  miglior   favore   piuttosto   che   miglioramenti
 retributivi,  rientrando una tale scelta nella legittima autonomia di
 gestione del rapporto di impiego pubblico.
    Rilevato che la legge n. 29/1979 rinvia, ai fini del calcolo della
 somma da pagarsi dal lavoratore "ai criteri e  alle  tabelle  di  cui
 all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338";
      che tale norma, dettata per la costituzione di rendita vitalizia
 in  caso  di  omissione  contributiva definitiva, fa riferimento alla
 "riserva matematica  calcolata  in  base  alle  tariffe  che  saranno
 all'uopo  determinate  e  variate,  quando  occorra,  con decreto del
 Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il  consiglio
 di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale";
      che  tali  tariffe sono state in concreto fissate la prima volta
 in  una  certa  misura  con  d.m.  27  gennaio  1964,  esplicitamente
 attuativo della legge n. 1338/1962;
      che  esse  sono  state  modificate soltanto con d.m. 19 febbraio
 1981, che ne ha operato un drastico aumento applicabile, a tenore del
 decreto stesso, a tutte le domande (di costituzione  di  rendita,  ma
 anche,  per  effetto  del  rinvio  fatto  dalla  legge n. 29/1979, di
 ricongiunzione di periodi  assicurativi)  presentate  successivamente
 alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
      che  tutti  i  ricorrenti  hanno,  per  l'appunto, presentato la
 domanda di ricongiunzione dopo tale data, e si sono visti  richiedere
 il pagamento della parte a loro carico calcolata sulle nuove tariffe;
    Rilevato  che il rinvio operato dalla legge n. 29/1979 all'art. 13
 della  legge  n.  1338/1962  non  puo'  essere  inteso  come   rinvio
 "dinamico" atteso il tenore letterale di detto art. 13;
      che  tuttavia  il  disposto dell'ultimo comma di detto articolo,
 nella parte in cui non detta alcun criterio da seguirsi nella  futura
 determinazione  e  variazione delle tariffe, autorizza una fissazione
 delle stesse con criteri arbitrari o  comunque  legati  unicamente  a
 valutazioni  di  cassa  e  di bilancio dell'I.N.P.S., obliterando del
 tutto l'interesse dei lavoratori che richiedono la  ricongiunzione  a
 che  la  stessa  risulti  in concreto non eccessivamente gravosa, con
 vanificazione del diritto concesso dalla legge n. 29/1/979, attuativa
 dell'art. 38 della Costituzione;
      che lo stesso repentino innalzamento  delle  tariffe,  dopo  che
 erano  rimaste  ferme  per  piu'  di  quindici anni, manifesta la non
 ragionevolezza di una delega in bianco data dalla legge  al  Ministro
 del  lavoro,  il  cui  decreto  19 febbraio 1981 ha dato luogo ad una
 stridente disparita' di trattamento  tra  tutti  quelli  che  avevano
 fatto  domanda  di ricongiunzione fino al giorno prima del vigore del
 decreto a quelli che, nella stessa identica posizione sostanziale, lo
 hanno fatto successivamente;
      ravvisata pertanto in tale mancanza di criteri vincolanti per il
 Ministro, nelle fissazione e futura  variazione  della  tariffe,  una
 carenza  dell'art.  13  della  legge  n.  1338/1962  che  lo  pone in
 contrasto con l'art.  3  della  Costituzione,  per  la  irragionevole
 disparita'  di  trattamento  nel tempo di situazioni identiche cui ha
 dato luogo, nonche' con l'art.  38  della  Costituzione,  perche'  ha
 posto  i  lavoratori  interessati  che hanno gia' fatto la domanda di
 ricongiunzione  di  fronte  a  oneri  ingiusti  e  sproporzionati  al
 vantaggio  pensionistico, e tuttavia ineludubili per poter realizzare
 lo stesso diritto al pensionamento;
    Ritenuta la rilevanza, per i motivi indicati, e la  non  manifesta
 infondatezza della questione sollevata d'ufficio,
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, terzo
 comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e dell'art. 13 della legge
 12 agosto 1962, n. 1338, da esso richiamato nella parte in  cui,  non
 contenendo  l'art. 13 della legge n. 1338/1962 criteri vincolanti per
 il Ministro del lavoro in ordine alla  fissazione  delle  tariffe  di
 riscatto,   ha   consentito   di   fissare   nuove  tariffe  in  modo
 irragionevolmente discriminante nel tempo, e in misura eccessivamente
 gravatoria per i lavoratori che hanno diritto alla ricongiunzione, in
 violazione quindi degli artt. 3 e 38 della Costituzione;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ordina alla cancelleria l'immediata trasmissione degli  atti  alla
 Corte costituzionale;
    Sospende  il  giudizio  e  ordina che a cura della cancelleria, la
 presente ordinanza sia notificata alle  parti  e  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento.
      Milano, addi' 29 novembre 1990
                    Il pretore: (firma illeggibile)
                    Il funzionario di cancelleria: (firma illeggibile)
 91C0818