N. 448 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre - 18 giugno 1990

                                N. 448
 Ordinanza   emessa   il   28  novembre  1990  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  18  giugno  1990)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della Lombardia sul ricorso proposto da Basola Nemes Carla
 Maria ed altre contro E.N.P.A.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Impiego statale - Indennita' di
    buonuscita - Esclusione della indennita' integrativa speciale  dal
    computo  della  base  contributiva  da  considerarsi ai fini della
    liquidazione  della  buonuscita  -  Ingiustificata  disparita'  di
    trattamento  rispetto  ai lavoratori privati e ai dipendenti degli
    enti pubblici - Violazione del principio della retribuzione (anche
    differita) proporzionata ed adeguata alle esigenze di vita in caso
    di vecchiaia - Richiamo alla sentenza della  Corte  costituzionale
    n. 220/1988 (non fondatezza di analoga questione) e alle ordinanze
    nn.  641,  869,  1070  e  1072  del  1988  e  419/1989  (manifesta
    inammissibilita') ritenute superate  dal  giudice  rimettente  per
    l'inerzia  prolungata  del  legislatore,  invitato con le predette
    pronunce a provvedere all'omogenizzazione  dei  rapporti  di  fine
    servizio e alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale della Corte
    (sentenze nn. 763 e 821 del 1988).
 (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 27 maggio
    1959, n. 324, art. 1).
 (Cost., artt. 3, 36 e 38).
(GU n.27 del 10-7-1991 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 2137/87
 proposto da Basola Nemes Carla Maria, Nattola Franca, Pontillo  Tozzi
 Aurora e Giardina Salvaggio Silvana, rappresentate e difese dall'avv.
 Stefano  Nespor ed elettivamente domiciliate presso questi in Milano,
 via Cellini n.  1,  contro  l'E.N.P.A.S.  costituitosi  in  giudizio,
 rappresentato  e  difeso dall'avvocatura dello Stato ed elettivamente
 domiciliato  presso  questa  in  Milano,  via  Freguglia  n.  1,  per
 l'accertamento  e  la  declaratoria  del  diritto delle ricorrenti al
 computo, nell'indennita' di  buonuscita  E.N.P.A.S.,  dell'indennita'
 integrativa  speciale  nonche' del diritto delle medesime ad ottenere
 la corresponsione di interessi legali e rivalutazione  monetaria  per
 il  ritardo  nel  pagamento  della  somma  gia' versata e della somma
 spettante a conguaglio per il titolo di cui sopra;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato E.N.P.A.S.;
    Vista la memoria prodotta dalla parte  a  sostegno  della  propria
 difesa;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito,  alla  pubblica  udienza  del 28 novembre 1990, il relatore
 dott. Adriano Leo;
    Udito, altresi', l'avv. Nico  Cerana,  in  sostituzione  dell'avv.
 Nespor, per le ricorrenti l'avv. Maurizio Greco per la resistente;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con  il  ricorso  in  epigrafe,  notificato  il  10  luglio 1987 e
 depositato il 17 successivo, le istanti ex dipendenti  del  Ministero
 del  tesoro  collocate  a  riposo  alcune nel 1982 ed altre nel 1983,
 hanno  lamentato  di  aver  avuto   una   non   corretta   erogazione
 dell'indennita'  di  buonuscita  E.N.P.A.S.:  cio',  per essere stata
 determinata tale indennita' escludendo dalla relativa base di calcolo
 l'indennita' integrativa speciale e  per  essere  stata  tardivamente
 effettuata  la  corresponsione  delle somme versate a detto titolo ad
 esse istanti.
    Indi, queste hanno sostenuto  l'illegittimita'  del  comportamento
 dell'E.N.P.A.S.  per  violazione  di  legge  ed  hanno  concluso  sia
 chiedendo  la  declaratoria  del  loro  diritto   ad   ottenere   una
 rideterminazione  della  indennita' di buonuscita, con inclusione nel
 nuovo conteggio dell'indennita' integrativa speciale, e sia chiedendo
 la declaratoria del loro diritto ad ottenere la rivalutazione  e  gli
 interessi  al  tasso  legale relativamente alle somme spettanti e non
 erogate tempestivamente.
    In  via  subordinata,   per   l'ipotesi   che   questo   tribunale
 amministrativo  regionale non ritenga accoglibile la prima domanda di
 ricorso, le istanti hanno  eccepito  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  1,  terzo  comma,  della  legge 27 maggio 1959, n. 324, in
 relazione agli artt. 3, 36, primo comma, 38 e 97, della Costituzione.
    Si e' costituito in giudizio l'intimato E.N.P.A.S.
    Con  memoria  depositata  il  16  novembre  1990, le istanti hanno
 ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.
    Alla pubblica udienza del 28  novembre  1990,  sentiti  i  patroni
 delle parti, la causa e' stata assunta in decisione dal collegio.
                             D I R I T T O
    1.  -  Come  esposto  in  narrativa, con il ricorso in epigrafe le
 istanti, ex dipendenti del Ministero del tesoro collocate  a  riposo,
 chiedono  in via principale che venga ad esse riconosciuto il diritto
 ad  ottenere  la   riliquidazione   dell'indennita'   di   buonuscita
 E.N.P.A.S.   con   inclusione,   nella   relativa  base  di  calcolo,
 dell'indennita' integrativa speciale.
    2.  -  La  suindicata  domanda  delle   ricorrenti   non   sarebbe
 accoglibile,  dato che, alla stregua della normativa applicabile alla
 fattispecie (art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e artt.  3  e
 38  del  d.P.R.  29 dicembre 1973, n. 1032), l'indennita' integrativa
 speciale e' esclusa dalla base contributiva e - quindi -  dalla  base
 di calcolo dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S.
    Pertanto,   si   appalesa  rilevante  la  sollevata  questione  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 324/1959 e -
 conseguentemente - degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/1973,  nelle
 parti   escludenti   la   richiesta   computabilita'  dell'indennita'
 integrativa speciale ed in relazione agli artt. 3, 36,  primo  comma,
 38  e  97,  della  Costituzione:  infatti,  e'  fuor di dubbio che la
 predetta domanda delle ricorrenti potrebbe  essere  accolta  soltanto
 nell'ipotesi  di  un'eventuale pronuncia di incostituzionalita' della
 menzionata normativa in parte qua.
    3. - La questione di illegittimita' costituzionale in discorso  si
 appalesa  manifestamente  infondata  quanto al lamentato contrasto di
 detta normativa con l'art. 97 della  Costituzione  (giacche'  non  si
 vede  come  il  mancato  computo dell'indennita' integrativa speciale
 nell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. possa incidere negativamente
 sul buon andamento o sull'imparzialita' dell'azione  amministrativa),
 ma  appare non manifestamente infondata quanto al lamentato contrasto
 con gli artt. 3, 36, primo comma, e 38, della Costituzione.
    A dire il vero,  con  riferimento  a  questi  ultimi  profili,  la
 questione de qua e' gia' stata piu' volte sollevata.
    La  Corte  costituzionale  si  e'  al  riguardo pronunciata con la
 sentenza  n.  220/1988,  che  ha  dichiarato   l'infondatezza   della
 questione,  e,  di  poi,  con ordinanze di inammissibilita' (nn. 641,
 869, 1070 e 1072 del 1988 e n. 419/1989), pur riconoscendo l'esigenza
 di un intervento legislativo di omogeneizzazione - anche se  graduale
 - dei trattamenti di fine servizio nell'ambito del pubblico impiego.
    In  relazione al perdurare dell'inerzia legislativa in materia, il
 collegio ravvisa la necessita' di un ulteriore esame della  questione
 da parte della Corte costituzionale.
    Siffatta   considerazione  e'  suffragata  da  altre  due  recenti
 sentenze della stessa Corte.
    La prima e' la sentenza 30 giugno 1988, n. 763, con  la  quale  la
 Corte costituzionale, dopo aver rilevato che "tra le varie indennita'
 di  fine  rapporto  possono bensi' sussistere differenze di dettaglio
 inerenti alla peculiarita' propria di  ciascuna,  ma  nella  sostanza
 esse sono analoghe e omogenee per finalita' da realizzare, sicche' la
 loro   disciplina   sostanziale   e   fondamentale  non  puo'  essere
 differente" e che "proprio per la omogeneita'  delle  due  indennita'
 (premio di servizio e buonuscita).. .. .. non trova alcuna adeguata e
 razionale  giustificazione  la  sostanziale disparita' di trattamento
 degli iscritti all'I.N.A.D.E.L. rispetto ai dipendenti  statali",  ha
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  di  quelle disposizioni
 della  legge  8  marzo  1968,  n.  152  (Nuove   norme   in   materia
 previdenziale  per  il  personale degli enti locali) che prevedevano,
 per  il  conseguimento  dell'indennita'  di   premio   di   servizio,
 condizioni   piu'  restrittive  rispetto  a  quelle  dettate  per  il
 conseguimento dell'indennita' di buonuscita'.
    La seconda e' la sentenza 14 luglio 1988, n. 821, con la quale  la
 Corte  costituzionale,  dopo avere evidenziato che "le due indennita'
 (premio di  servizio  e  buonuscita)  risultano  ormai  completamente
 equiparate"  e  che  "pertanto  non trovano piu' razionale e adeguata
 giustificazione le norme  che  le  assoggettavano  ad  un  differente
 trattamento,  tanto  piu' che questa Corte piu' volte aveva segnalato
 al  legislatore  la  necessita'  di  dettare  una  disciplina   della
 indennita'  di fine servizio, erogata agli impiegati di enti pubblici
 e ai loro  superstiti,  uniforme  rispetto  a  quella  propria  della
 indennita'   di   buonuscita   erogata  ai  dipendenti  statali",  ha
 dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  di  quelle  disposizioni
 della  legge  n.  152/1968 che per i collaterali dei dipendenti degli
 enti locali subordinano  il  diritto  all'erogazione  dell'indennita'
 premio  di  servizio  a condizioni piu' restrittive rispetto a quelle
 previste per il conseguimento dell'indennita' di buonuscita da  parte
 dei collaterali dei dipendenti dello Stato.
    In  relazione  a quanto sopra, tenuto conto che ormai l'indennita'
 integrativa speciale ha natura squisitamente  retributiva  avendo  la
 funzione  di  mantenere  inalterato  nel  tempo il valore reale dello
 stipendio; che tale natura retributiva e' stata confermata  anche  da
 interventi  legislativi  in materia (e, in particolare, dalla riforma
 fiscale introdotta dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, ed  attuata  -
 per  quel  che  qui interessa - dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;
 dalla legge 3 giugno 1975, n. 160; dal d.-l. 11 ottobre 1976, n. 699,
 convertito - con modificazioni - nella legge 10  settembre  1976,  n.
 797);  che  le  modifiche strutturali intervenute nel tempo hanno del
 tutto assimilato l'indennita' integrativa speciale alla indennita' di
 contingenza  corrisposta  ai  lavoratori  privati  della  cui  natura
 retributiva non v'e' alcun dubbio; che l'indennita' di contingenza fa
 parte   degli   elementi   presi   in   riferimento  per  il  calcolo
 dell'indennita' di fine rapporto per i lavoratori dipendenti  privati
 (legge  n.  297/1982); che l'indennita' di contingenza (o le analoghe
 voci previste dalle varie disposizioni  normative)  viene  ugualmente
 computata  per la liquidazione del trattamento di fine rapporto ormai
 di  tutti  i  dipendenti  pubblici  non  statali;  che   pertanto   -
 considerato   il  peso  di  tale  voce  nel  complessivo  trattamento
 economico del personale dipendente - la discriminazione a carico  dei
 soli  lavoratori  dipendenti  statali appare particolarmente iniqua e
 abbisognevole di  un  intervento  della  Corte  costituzionale.  Cio'
 stante,  apparendo  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  va
 rimessa all'esame della Corte costituzionale, ai sensi  dell'art.  23
 della  legge  11  marzo  1953, n. 87, la questione sulla legittimita'
 degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e dell'art. 1
 della legge n. 324/1959 in relazione agli artt. 3, 36, primo comma, e
 38, della Costituzione.
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata, in relazione
 agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, della Costituzione, la questione
 di legittimita' costituzionale degli artt.  3  e  38  del  d.P.R.  29
 dicembre  1973,  n. 1032, e dell'art. 1 della legge n. 324/1959 nella
 parte in cui escludono l'indennita' integrativa speciale  della  base
 contributiva  e dalla conseguente base di calcolo della indennita' di
 buonuscita;
    Sospende la trattazione della presente causa e ordina  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria  la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
    Cosi' deciso in Milano, il 28 novembre 1990.
                        Il presidente: MANGIONE
   Il consigliere estensore: LEO
                                                Il consigliere: FRANCO
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