N. 448 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre - 18 giugno 1990
N. 448 Ordinanza emessa il 28 novembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 giugno 1990) dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Basola Nemes Carla Maria ed altre contro E.N.P.A.S. Previdenza e assistenza sociale - Impiego statale - Indennita' di buonuscita - Esclusione della indennita' integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della buonuscita - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai lavoratori privati e ai dipendenti degli enti pubblici - Violazione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 220/1988 (non fondatezza di analoga questione) e alle ordinanze nn. 641, 869, 1070 e 1072 del 1988 e 419/1989 (manifesta inammissibilita') ritenute superate dal giudice rimettente per l'inerzia prolungata del legislatore, invitato con le predette pronunce a provvedere all'omogenizzazione dei rapporti di fine servizio e alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale della Corte (sentenze nn. 763 e 821 del 1988). (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1). (Cost., artt. 3, 36 e 38).(GU n.27 del 10-7-1991 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2137/87 proposto da Basola Nemes Carla Maria, Nattola Franca, Pontillo Tozzi Aurora e Giardina Salvaggio Silvana, rappresentate e difese dall'avv. Stefano Nespor ed elettivamente domiciliate presso questi in Milano, via Cellini n. 1, contro l'E.N.P.A.S. costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliato presso questa in Milano, via Freguglia n. 1, per l'accertamento e la declaratoria del diritto delle ricorrenti al computo, nell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S., dell'indennita' integrativa speciale nonche' del diritto delle medesime ad ottenere la corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria per il ritardo nel pagamento della somma gia' versata e della somma spettante a conguaglio per il titolo di cui sopra; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato E.N.P.A.S.; Vista la memoria prodotta dalla parte a sostegno della propria difesa; Visti gli atti tutti della causa; Udito, alla pubblica udienza del 28 novembre 1990, il relatore dott. Adriano Leo; Udito, altresi', l'avv. Nico Cerana, in sostituzione dell'avv. Nespor, per le ricorrenti l'avv. Maurizio Greco per la resistente; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Con il ricorso in epigrafe, notificato il 10 luglio 1987 e depositato il 17 successivo, le istanti ex dipendenti del Ministero del tesoro collocate a riposo alcune nel 1982 ed altre nel 1983, hanno lamentato di aver avuto una non corretta erogazione dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S.: cio', per essere stata determinata tale indennita' escludendo dalla relativa base di calcolo l'indennita' integrativa speciale e per essere stata tardivamente effettuata la corresponsione delle somme versate a detto titolo ad esse istanti. Indi, queste hanno sostenuto l'illegittimita' del comportamento dell'E.N.P.A.S. per violazione di legge ed hanno concluso sia chiedendo la declaratoria del loro diritto ad ottenere una rideterminazione della indennita' di buonuscita, con inclusione nel nuovo conteggio dell'indennita' integrativa speciale, e sia chiedendo la declaratoria del loro diritto ad ottenere la rivalutazione e gli interessi al tasso legale relativamente alle somme spettanti e non erogate tempestivamente. In via subordinata, per l'ipotesi che questo tribunale amministrativo regionale non ritenga accoglibile la prima domanda di ricorso, le istanti hanno eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324, in relazione agli artt. 3, 36, primo comma, 38 e 97, della Costituzione. Si e' costituito in giudizio l'intimato E.N.P.A.S. Con memoria depositata il 16 novembre 1990, le istanti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive. Alla pubblica udienza del 28 novembre 1990, sentiti i patroni delle parti, la causa e' stata assunta in decisione dal collegio. D I R I T T O 1. - Come esposto in narrativa, con il ricorso in epigrafe le istanti, ex dipendenti del Ministero del tesoro collocate a riposo, chiedono in via principale che venga ad esse riconosciuto il diritto ad ottenere la riliquidazione dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. con inclusione, nella relativa base di calcolo, dell'indennita' integrativa speciale. 2. - La suindicata domanda delle ricorrenti non sarebbe accoglibile, dato che, alla stregua della normativa applicabile alla fattispecie (art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032), l'indennita' integrativa speciale e' esclusa dalla base contributiva e - quindi - dalla base di calcolo dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. Pertanto, si appalesa rilevante la sollevata questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 324/1959 e - conseguentemente - degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/1973, nelle parti escludenti la richiesta computabilita' dell'indennita' integrativa speciale ed in relazione agli artt. 3, 36, primo comma, 38 e 97, della Costituzione: infatti, e' fuor di dubbio che la predetta domanda delle ricorrenti potrebbe essere accolta soltanto nell'ipotesi di un'eventuale pronuncia di incostituzionalita' della menzionata normativa in parte qua. 3. - La questione di illegittimita' costituzionale in discorso si appalesa manifestamente infondata quanto al lamentato contrasto di detta normativa con l'art. 97 della Costituzione (giacche' non si vede come il mancato computo dell'indennita' integrativa speciale nell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. possa incidere negativamente sul buon andamento o sull'imparzialita' dell'azione amministrativa), ma appare non manifestamente infondata quanto al lamentato contrasto con gli artt. 3, 36, primo comma, e 38, della Costituzione. A dire il vero, con riferimento a questi ultimi profili, la questione de qua e' gia' stata piu' volte sollevata. La Corte costituzionale si e' al riguardo pronunciata con la sentenza n. 220/1988, che ha dichiarato l'infondatezza della questione, e, di poi, con ordinanze di inammissibilita' (nn. 641, 869, 1070 e 1072 del 1988 e n. 419/1989), pur riconoscendo l'esigenza di un intervento legislativo di omogeneizzazione - anche se graduale - dei trattamenti di fine servizio nell'ambito del pubblico impiego. In relazione al perdurare dell'inerzia legislativa in materia, il collegio ravvisa la necessita' di un ulteriore esame della questione da parte della Corte costituzionale. Siffatta considerazione e' suffragata da altre due recenti sentenze della stessa Corte. La prima e' la sentenza 30 giugno 1988, n. 763, con la quale la Corte costituzionale, dopo aver rilevato che "tra le varie indennita' di fine rapporto possono bensi' sussistere differenze di dettaglio inerenti alla peculiarita' propria di ciascuna, ma nella sostanza esse sono analoghe e omogenee per finalita' da realizzare, sicche' la loro disciplina sostanziale e fondamentale non puo' essere differente" e che "proprio per la omogeneita' delle due indennita' (premio di servizio e buonuscita).. .. .. non trova alcuna adeguata e razionale giustificazione la sostanziale disparita' di trattamento degli iscritti all'I.N.A.D.E.L. rispetto ai dipendenti statali", ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di quelle disposizioni della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) che prevedevano, per il conseguimento dell'indennita' di premio di servizio, condizioni piu' restrittive rispetto a quelle dettate per il conseguimento dell'indennita' di buonuscita'. La seconda e' la sentenza 14 luglio 1988, n. 821, con la quale la Corte costituzionale, dopo avere evidenziato che "le due indennita' (premio di servizio e buonuscita) risultano ormai completamente equiparate" e che "pertanto non trovano piu' razionale e adeguata giustificazione le norme che le assoggettavano ad un differente trattamento, tanto piu' che questa Corte piu' volte aveva segnalato al legislatore la necessita' di dettare una disciplina della indennita' di fine servizio, erogata agli impiegati di enti pubblici e ai loro superstiti, uniforme rispetto a quella propria della indennita' di buonuscita erogata ai dipendenti statali", ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di quelle disposizioni della legge n. 152/1968 che per i collaterali dei dipendenti degli enti locali subordinano il diritto all'erogazione dell'indennita' premio di servizio a condizioni piu' restrittive rispetto a quelle previste per il conseguimento dell'indennita' di buonuscita da parte dei collaterali dei dipendenti dello Stato. In relazione a quanto sopra, tenuto conto che ormai l'indennita' integrativa speciale ha natura squisitamente retributiva avendo la funzione di mantenere inalterato nel tempo il valore reale dello stipendio; che tale natura retributiva e' stata confermata anche da interventi legislativi in materia (e, in particolare, dalla riforma fiscale introdotta dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, ed attuata - per quel che qui interessa - dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; dalla legge 3 giugno 1975, n. 160; dal d.-l. 11 ottobre 1976, n. 699, convertito - con modificazioni - nella legge 10 settembre 1976, n. 797); che le modifiche strutturali intervenute nel tempo hanno del tutto assimilato l'indennita' integrativa speciale alla indennita' di contingenza corrisposta ai lavoratori privati della cui natura retributiva non v'e' alcun dubbio; che l'indennita' di contingenza fa parte degli elementi presi in riferimento per il calcolo dell'indennita' di fine rapporto per i lavoratori dipendenti privati (legge n. 297/1982); che l'indennita' di contingenza (o le analoghe voci previste dalle varie disposizioni normative) viene ugualmente computata per la liquidazione del trattamento di fine rapporto ormai di tutti i dipendenti pubblici non statali; che pertanto - considerato il peso di tale voce nel complessivo trattamento economico del personale dipendente - la discriminazione a carico dei soli lavoratori dipendenti statali appare particolarmente iniqua e abbisognevole di un intervento della Corte costituzionale. Cio' stante, apparendo rilevante e non manifestamente infondata, va rimessa all'esame della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione sulla legittimita' degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e dell'art. 1 della legge n. 324/1959 in relazione agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, della Costituzione.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e dell'art. 1 della legge n. 324/1959 nella parte in cui escludono l'indennita' integrativa speciale della base contributiva e dalla conseguente base di calcolo della indennita' di buonuscita; Sospende la trattazione della presente causa e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Milano, il 28 novembre 1990. Il presidente: MANGIONE Il consigliere estensore: LEO Il consigliere: FRANCO 91C0822