N. 450 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 febbraio 1991

                                N. 450
     Ordinanza emessa il 22 febbraio 1991 dal tribunale di Bolzano
   nel procedimento civile vertente tra Osele Mauro e l'Istituto per
 l'edilizia abitativa agevolata della provincia di Bolzano
 Provincia di Bolzano - Edilizia residenziale pubblica - Provvedimenti
    del    comune    dichiarativi    dell'annullamento   o   decadenza
    dall'assegnazione di  alloggi  di  edilizia  popolare  -  Prevista
    ricorribilita'  innanzi  al  pretore  - Conseguente estensione con
    legge  provinciale  della  competenza  dell'autorita'  giudiziaria
    ordinaria   -   Incidenza  su  materia  (ordinamento  giudiziario)
    riservata alla esclusiva competenza statale.
 (Legge provincia di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, artt. 5, decimo
    comma, e 10, ultimo comma; legge provincia di Bolzano,  20  agosto
    1972, n. 15, art. 46, decimo comma).
 (Cost., art. 108).
(GU n.27 del 10-7-1991 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
 al n. 1099/9/0 r.g. promossa da Osele Mauro, rappresentato  e  difeso
 dall'avv.  dott. Francesco Breglia, appellante, contro l'Istituto per
 edilizia   abitativa   agevolata   della   provincia   di    Bolzano,
 rappresentato e difeso dall'avv. dott. Peter Marseiler, appellato.
    In  punto:  appello  avverso la sentenza n. 53/1990 del pretore di
 Bolzano.
    Esaminati gli atti di causa, si osserva e ritiene: con decreto  n.
 3 di data 7 marzo 1988, il presidente dell'I.P.E.A.A. della provincia
 di  Bolzano,  ha  annullato l'assegnazione ad Osele Mauro di alloggio
 sito in Bolzano,  via  Cagliari  n.  50/17,  di  proprieta'  di  esso
 istituto,   per   ritenuta  arbitraria  occupazione  di  un  alloggio
 comunale, sito in Bolzano, via Fratelli Bronzetti n. 3/7, richiamando
 il disposto dell'art. 10 della legge provinciale di Bolzano 23 maggio
 1977, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni.
   Avverso il decreto del presidente  dell'I.P.E.A.A.  di  Bolzano  ex
 art.  10  della legge provinciale di Bolzano n. 13/1977, ai sensi del
 combinato disposto del quinto  comma  del  medesimo  articolo  e  del
 terz'ultimo  comma dell'art. 46 della legge provinciale di Bolzano 20
 agosto 1972, n. 15 "l'interessato puo' proporre  ricorso  al  pretore
 del  luogo nel cui mandamento e' situato l'alloggio, entro il termine
 perentorio di trenta giorni dalla notificazione del  decreto  stesso"
 (l'art.  46  della  legge  provinciale  di  Bolzano  n.  15/1972,  e'
 sostituito  dall'art.  5  della  legge  provinciale  di  Bolzano,  n.
 13/1977).
    Il presente giudizio, ora in grado di appello, e' radicato appunto
 su  ricorso  di  Osele  Mauro,  al pretore di Bolzano, ai sensi della
 menzionata normativa.
    Osele Mauro, nel merito soccombente in primo grado, ha  sollevato,
 in  grado di appello, questione sulla legittimita' costituzionale del
 combinato  disposto  dell'art.  10,   ultimo   comma,   della   legge
 provinciale  di  Bolzano  n.  13/1977, in relazione all'art. 46 della
 legge provinciale di Bolzano n. 15/1972  ed  all'art.  5,  undicesimo
 comma,  della  legge provinciale n. 13/1977, siccome in contrasto con
 l'art. 108 della Costituzione, richiamando, in  analoga  fattispecie,
 la  sentenza  della  Corte costituzionale 30 giugno 1988, n. 727, che
 dichiarava l'incostituzionalita' dell'art. 23,  quarto  comma,  della
 legge  regionale  Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, nella parte in
 cui  stabilisce  che   contro   la   decadenza   dalla   assegnazione
 dell'alloggio   popolare  e'  ammessa  opposizione  al  pretore,  per
 violazione dell'art. 108 della Costituzione, in  quanto  interferisce
 in materia giurisdizionale, riservata alla competenza statale.
    Ritiene  il  collegio  che  la  sollevata  questione, rilevante in
 giudizio, non e' manifestamente infondata.
    La rilevanza e' patente, investendo la questione la  normativa  in
 ottemperanza  alla quale il giudizio e' stato proposto avanti al pre-
 tore  di  Bolzano  e  questi  si  e'  pronunziato,   con   successiva
 devoluzione a questo giudice di appello.
    La  sollevata  questione  appare poi non manifestamente infondata,
 considerato che l'art. 108, primo comma, della Costituzione, sancisce
 che le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
 stabilite con legge, con riserva a  normativa  statale,  nella  quale
 interferisce la censurata normativa provinciale.
    Si deve pertanto disporre l'immediata trasmissione degli atti alla
 Corte  costituzionale  e  la  sospensione  del giudizio, ai sensi del
 secondo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
    L'ordinanza dovra' essere notificata alle parti  in  causa,  e  al
 presidente  della  giunta  provinciale  di  Bolzano  e  comunicata al
 presidente del consiglio provinciale di Bolzano, ai sensi del  quarto
 comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  in giudizio e non manifestamente infondata la
 questione sulla legittimita' costituzionale  degli  artt.  5,  decimo
 comma,  e  10,  ultimo  comma,  della legge provinciale di Bolzano n.
 13/1977, e 46, decimo comma, della legge provinciale  di  Bolzano  n.
 15/1972   per   contrasto   con   l'art.   108,  primo  comma,  della
 Costituzione;
    Dichiara sospeso il presente giudizio;
    Dispone che la presente ordinanza, a cura della  cancelleria,  sia
 notificata   alle  parti  in  causa  e  al  presidente  della  giunta
 provinciale di Bolzano  e  comunicata  al  presidente  del  consiglio
 provinciale di Bolzano.
      Cosi' deciso in Bolzano, addi' 22 febbraio 1991
                  Il presidente: (firma illeggibile)
    Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)
                                   Il cancelliere: (firma illeggibile)
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