N. 458 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 gennaio 1991

                                N. 458
    Ordinanza emessa il 9 gennaio 1991 dal tribunale amministrativo
                        regionale delle Marche
  sul ricorso proposto da Picciotti Giuseppe contro l'u.s.l. n. 24 di
                             Ascoli Piceno
 Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle uu.ss.ll. -
    Medici  in posizione apicale - Collocamento a riposo al compimento
    del sessantacinquesimo anno di eta'  come  il  restante  personale
    medico  delle  uu.ss.ll. - Mancata previsione del trattenimento in
    servizio fino al settantesimo anno di eta' come  per  i  dirigenti
    civili  dello Stato ed i professori - Ingiustificata disparita' di
    trattamento di situazioni analoghe - Incidenza  sul  diritto  alla
    retribuzione  (anche differita) proporzionata ed adeguata, nonche'
    sui principi di  imparzialita'  e  buon  andamento  della  p.a.  -
    Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 207/1986,
    461/1989 e 440/1990.
 (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.-l. 27 dicembre 1989, n.
    413,  art.  1,  comma 4-quinquies, convertito in legge 28 febbraio
    1990, n. 37).
 (Cost., artt. 3, 38 e 97).
(GU n.28 del 17-7-1991 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sui  ricorsi  n.  24/1987
 proposto  da  Picciotti  Giuseppe,  rappresentato  e difeso dall'avv.
 Nicola Sbano, presso lo stesso elettivamente domiciliato  in  Ancona,
 via San Martino, 23, contro l'unita' sanitaria locale n. 24, con sede
 in  Ascoli Piceno, in persona del presidente pro-tempore del comitato
 di gestione, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Aliberti,  con
 domicilio  eletto in Ancona, corso Garibaldi, 110, studio avv. Franco
 Carile, per l'annullamento della deliberazione 10 dicembre  1986,  n.
 1649,  con  cui  il  comitato di gestione dell'u.s.l. n. 24 di Ascoli
 Piceno ha respinto la domanda del ricorrente volta  al  trattenimento
 in  servizio  oltre il sessantacinquesimo anno d'eta' per raggiungere
 il massimo di servizio  utile  a  pensione,  nonche'  degli  atti  di
 collocamento  a riposo del medesimo al compimento del detto limite di
 eta';
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio dell'u.s.l. n. 24 di
 Ascoli Piceno;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito,  alla  pubblica  udienza del 5 dicembre 1990, il magistrato
 relatore cons. Mario Di Giuseppe e udito, altresi',  l'avv.  Vincenzo
 Aliberti per l'amministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con  atto  notificato  in data 5 gennaio 1987 il ricorrente, quale
 dirigente medico dell'u.s.l. n. 24 di  Ascoli  Piceno  ed  ex  medico
 condotto,  ha  impugnato  la deliberazione 10 dicembre 1986, n. 1649,
 con cui il comitato di gestione della detta u.s.l. ha respinto la sua
 domanda volta ad ottenere  il  trattenimento  in  servizio  oltre  il
 sessantacinquesimo  anno  d'eta' e fino al raggiungimento di quaranta
 anni di servizio utile a fini pensionistici.
    Contestualmente il ricorrente ha impugnato gli atti concernenti il
 proprio collocamento a riposo per compimento  del  sessantacinquesimo
 anno d'eta' decorrente dal 25 gennaio 1987.
    A sostegno del gravame sono stati dedotti:
    1)  Violazione  e falsa applicazione della legge 7 maggio 1965, n.
 459, e della legge 2 aprile 1968, n. 517.
    Essendo  medico  condotto  interinale  sin  dal  1947  ed  essendo
 divenuto   titolare  di  condotta  medica  dal  24  aprile  1954,  il
 ricorrente aveva chiesto di poter beneficiare delle epigrafate  leggi
 e sostiene, in sintesi ed avverso l'impugnato diniego, che l'articolo
 unico  della  legge  n. 517/1968 citata, allorche' precisa, in via di
 interpretazione autentica della legge n.  459/1965  citata,  che  "il
 requisito  dell'ingresso in carriera fino al 31 dicembre 1952", quale
 condizione per il trattenimento in  servizio  ai  fini  predetti  dei
 sanitari  condotti,  comunque in servizio all'entrata in vigore della
 detta legge, deve intendersi riferito "all'ingresso in carriera,  per
 pubblico concorso, nei ruoli del personale sanitario, sia dello Stato
 che  degli  enti  locali".  Tanto consegue all'impossibilita' di dare
 interpretazione alla norma, se non nel senso che la titolarita'  (per
 pubblico  concorso) del ruolo va spostata dal 31 dicembre 1952 ad una
 data posteriore da individuarsi, o alla data  di  entrata  in  vigore
 della  citata legge del 1965 - analogicamente a quanto previsto dalla
 legge n. 336/1964, interpretata dalla legge n. 627/1982,  riguardante
 i  medici  ospedalieri  in  posizione apicale -, oppure a data ancora
 successiva purche' anteriore alla domanda.
    Diversamente opinando, per il ricorrente,  non  si  riuscirebbe  a
 spiegare  logicamente la contraddizione, contenuta nella stessa norma
 interpretativa,  che,  da  un   lato,   richiede   il   conseguimento
 dell'ingresso in ruolo al 31 dicembre 1952, e, dall'altro, stabilisce
 che,  alla  successiva  data (22 maggio 1965) di entrata in vigore di
 essa norma, il sanitario  sia  "comunque"  in  servizio  (e  cioe'  a
 qualsivoglia titolo e qualifica).
    2)  Violazione  dei  principi in tema d'equiparazione del servizio
 non di ruolo a quello ruolo: del t.u. 30  settembre  1938,  n.  1631,
 d.P.R.  27  marzo  1969,  n.  130,  delle disp. trans. della legge 23
 dicembre 1978, n. 833, art. 24 del d.P.R. 20 dicembre 1979,  n.  761,
 art. 21 del d.m. 30 gennaio 1982, n. 10.
    Secondo   il   ricorrente  appare  contrastante  col  sistema  una
 interpretazione che annulli la  valenza  del  servizio  prestato  per
 incarico  anteriormente  al  31 dicembre 1952, quando lo stesso viene
 assunto dalla citata legge del 1965  come  requisito  (anche  se  non
 esclusivo) ai fini del diritto al beneficio.
    Con  memoria  depositata in data 21 novembre 1990 il ricorrente ha
 insistito per l'accoglimento del  gravame,  nel  contempo  sollevando
 questione  di  costituzionalita'  delle leggi nn. 459/1965 e 517/1968
 per contrasto con gli artt. 3 e 97 delle  Costituzioni  a  causa  del
 diverso trattamento riservato ai medici condotti rispetto ai sanitari
 contemplati dalla legge n. 336/1964.
    Alla  pubblica  udienza  del  5  dicembre 1990 il ricorso e' stato
 posto in decisione.
                             D I R I T T O
    Il ricorso prospetta l'illegittimita' del  collocamento  a  riposo
 del  proponente,  dipendente da unita' sanitaria locale con qualifica
 apicale, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' senza aver
 conseguito il diritto al massimo della pensione, riservato  a  coloro
 che abbiano maturato l'anzianita' di quaranta anni di servizio.
    Fondamentale  e'  la  censura di incostituzionalita' dell'articolo
 unico della legge 2 aprile 1968, n. 517, e della legge 7 maggio 1965,
 n. 459, dal predetto autenticamente interpretata, nella misura in cui
 esse effettivamente precludano nel caso specifico del ricorrente - il
 quale non era (medico condotto) di ruolo al 31  dicembre  1952  -  il
 trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di eta' e,
 comunque,  non  oltre  il settantesimo, ai fini del conseguimento del
 menzionato diritto.
    Cio'  comporta  che,  sebbene  con  il  ricorso  si   chieda,   in
 principalita',  l'annullamento  dei  provvedimenti impugnati, siccome
 illegittimi per violazione di legge, assume assorbente  rilevanza  la
 censura  di  illegittimita' costituzionale riferita alle citate norme
 che tale accoglimento precludono, stante l'impossibilita', ad  avviso
 del  collegio,  di  condividere la interpretazione del loro contenuto
 precettivo propugnata con l'atto introduttivo.
    Ugualmente e' impossibile, ad avviso del  collegio,  aderire  alle
 argomentazioni  poste a sostegno della questione di costituzionalita'
 con riferimento alla disparita' di trattamento rispetto  ai  sanitari
 contemplati  dalla legge 10 maggio 1964, n. 336, essendo quest'ultima
 riferita  ad  una  particolare  categoria  di  sanitari  e  non  alla
 generalita' di essi.
    Il collegio rileva, peraltro, che il quadro legislativo, nel quale
 la   Corte  costituzionale  ha  dichiarato  manifestamente  infondate
 analoghe questioni, e' radicalmente mutato, come e'  stato  posto  in
 luce dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione
 staccata  di  Brescia, e da quello per la Campania, con le ordinanze,
 rispettivamente, nn. 510 del 27 aprile 1990 e 708 del 17 luglio 1990.
    Al mutamento di tale quadro ha concorso da ultimo, l'art. 1, comma
 4-quinquies, introdotto dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, in  sede
 di  conversione  del  d.l.  27  dicembre  1989,  n.  413, il quale ha
 stabilito che, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, le
 disposizioni di cui all'art. 15, secondo e terzo comma,  della  legge
 30  luglio  1973,  n.  477  e all'art.   10, sesto comma, del d.-l. 6
 novembre  1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
 dicembre 1989, n. 417 "sono estese ai dipendenti civili dello Stato".
    Come e' stato posto in  evidenza,  in  particolare,  nella  citata
 ordinanza  dal  tribunale  amministrativo  per  la Campania, con tale
 ultimo ampliamento della sfera  dei  destinatari  del  beneficio  del
 trattenimento  in servizio fino al settantesimo anno di eta', ai fini
 sopra  ricordati,  sono  venute  meno   quelle   ragioni   equitative
 (assicurare  un  regime  transitorio  nel passaggio da un regime piu'
 favorevole ad uno meno favorevole) che erano state  evidenziate,  per
 il  personale della scuola in servizio alla data del 1º ottobre 1974,
 dalla stessa Corte costituzionale nelle  sentenze  n.  207  del  9-24
 settembre 1986 e n. 461 del 19-27 luglio 1989.
    Senza  riproporre  in  questa  sede  le argomentazioni gia' svolte
 nelle recenti richiamate ordinanze del giudice amministrativo, sembra
 soltanto opportuno ribadire che la logica delle deroghe,  di  cui  un
 lungo  elenco  (di  tipo  esemplificativo) si rinviene nella sentenza
 della Corte costituzionale n. 134/1986 e nelle stesse  ordinanze  dei
 tribunali   amministrativi  regionali  per  la  Lombardia  e  per  la
 Campania, ancorata a principi di salvaguardia di posizioni  acquisite
 (come  e'  stato  detto  a proposito del personale del comparto della
 scuola), ha ceduto il passo a diverse esigenze, tra  cui  quella,  di
 valenza costituzionale, evidenziata dalla stessa Corte costituzionale
 nella  sentenza  n.  444  del  12  ottobre  1990, della piu' compiuta
 attuazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, auspicata
 dal giudice delle leggi in precedenti occasioni (n. 461/1989).
    Il  medesimo  giudice,  nella   piu'   recente   pronuncia   sopra
 richiamata,  ha  rilevato,  per  un  verso,  come  sia "meritevole di
 considerazione" l'interesse del lavoratore ad  essere  trattenuto  in
 servizio  per  il  tempo  necessario "al conseguimento della pensione
 normale .......", tenuto conto che "la  presunzione  secondo  cui  al
 compimento  dei  sessantacinque  anni  si  pervenga  a  una diminuita
 disponibilita' di  energie  incompatibile  con  la  prosecuzione  del
 rapporto  e'  destinata  ad  essere  vieppiu'  inficiata dai riflessi
 positivi del generale miglioramento delle condizioni di vita e di sa-
 lute dei lavoratori sulla capacita' di lavoro", e, per  altro  verso,
 proprio  riferendosi  all'intervenuta  legislazione  di estensione ai
 dirigenti civili dello Stato della legislazione  gia'  in  vigore  in
 favore  del  personale  della  scuola  in  servizio  alla data del 1º
 ottobre 1974, che tale  legislazione  "mira  ad  estendere  ad  altre
 categorie  le norme derogatorie dettate per il personale scolastico",
 nella ricordata ottica della piu'  compiuta  attuazione  del  diritto
 garantito dall'art. 38 della Costituzione.
    Con   quest'ultima   pronuncia   la   Corte  ha  riconosciuto  che
 l'esclusione del personale ultrasessantacinquenne,  assunto  dopo  la
 ripetuta data del 1º ottobre 1974, dal trattenimento in servizio, sia
 pure  fino  al  conseguimento  del  diritto  alla  pensione minima (e
 comunque non oltre il  settantesimo  anno  di  eta')  "non  risponde,
 nell'attuale  quadro  normativo,  al precetto contenuto nel parametro
 costituzionale dianzi citato", quadro che, viceversa, si  considerava
 di realizzazione dell'equilibrio faticosamente raggiunto allorche' la
 ripetuta  Corte  venne  investita  della  questione  di  legittimita'
 costituzionale della legge 3  settembre  1982,  n.  627  (sentenza  4
 giugno 1986, n. 134).
    In  tale  rinnovato  contesto  di  valutazioni  a fondamento della
 deroga al pensionamento dei pubblici dipendenti al raggiungimento del
 sessantacinquesimo anno di eta' non sembra  manifestamente  infondato
 al collegio il dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 53 del
 d.P.R. n. 761/1979 (in base al quale il ricorrente e' stato collocato
 a  riposo  al  compimento del sessantacinquesimo anno di eta', giusta
 deliberazione 10 ottobre  1986,  n.  1275)  e/o  dell'art.  1,  comma
 4-quinquies,  della  legge  n. 413/1989, che priva i dipendenti delle
 unita' sanitarie locali con funzioni primariali, in  servizio  al  1º
 ottobre  1974,  della  possibilita'  di permanere in servizio fino al
 conseguimento del diritto al massimo della pensione, come e', invece,
 consentito, ora, a tutti i dirigenti delle  amministrazioni  statali.
 Ne'  per  questi  ultimi, in difetto di qualsiasi ausilio ermeneutico
 desumibile dagli atti parlamentari, e' dato  rintracciare  una  ratio
 legis  diversa  da  quella  della  considerazione del normale ritardo
 dell'ingresso in carriera, dipendente dal completamento  di  un  piu'
 ampio  ciclo  di  studi,  tanto  piu'  verificabile  per il personale
 sanitario di qualifica apicale, attesa la lunghezza della durata  del
 corso di laurea in medicina e la necessita' di specializzazione.
    Conclusivamente  sembra  al  collegio  che  il  citato art. 53 del
 d.P.R. n. 761/1979 ovvero l'art. 1, comma 4-quinquies  del  d.-l.  n.
 413/1989,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge n. 37/1990,
 nella parte in cui non estende al personale medico o  veterinario  in
 posizione apicale il beneficio ivi previsto, contrasti:
      con   l'art.   3   della   Costituzione,  poiche'  il  deteriore
 trattamento  per  il  personale  di  che   trattasi   con   qualifica
 dirigenziale  non  si  dimostra  ne' logico ne' razionale a confronto
 della situazione del personale dirigente dello Stato;
      con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, poiche'  in  tal
 modo  la  pubblica  amministrazione  viene a privarsi di esperienza e
 professionalita' di  personale  qualificato,  la  cui  formazione  ha
 richiesto ingenti costi per la collettivita';
      con  l'art.  38, secondo comma, della Costituzione, in quanto la
 mancata estensione al  personale  sanitario  dirigente  delle  unita'
 sanitarie  locali  dell'art. 15, secondo e terzo comma della legge n.
 477/1973, la cui finalita' e' anche quella di  incrementare  la  base
 stipendiale pensionabile, rappresenta una minore garanzia del diritto
 alla  pensione  sotto  forma  del  diritto  alla  giusta retribuzione
 differita,  riconosciuto  a  tutti  i  lavoratori  (Corte  cost.   n.
 238/1988).
                               P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
    Ritenuta rilevante e non  manifestamente  infondata  in  relazione
 agli   artt.   3,  38,  secondo  comma,  e  97,  primo  comma,  della
 Costituzione, la questione  di  costituzionalita'  dell'art.  53  del
 d.P.R.  20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 1 comma 4-quinquies, del
 d.-l. 27 dicembre 1989,  n.  413,  come  convertito  dalla  legge  28
 febbraio  1990,  n.  37,  nella parte in cui non prevede l'estensione
 delle disposizioni dell'art. 15, secondo e terzo comma,  della  legge
 30  luglio  1973,  n.  477,  e dell'art. 10, sesto comma, del d.-l. 6
 novembre 1989, n. 357, come convertito dalla legge 27 dicembre  1989,
 n.  417,  anche  al personale medico delle unita' sanitarie locali in
 posizione apicale;
    Sospende il giudizio e ordina la immediata trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  a  cura  della  segreteria la presente ordinanza sia
 notificata a tutte le parti in causa e al  Presidente  del  Consiglio
 dei  Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
    Cosi' deciso in Ancona, nelle camere  di  consiglio  del  5  e  19
 dicembre 1990.
                         Il presidente: GRASSI
    Il consigliere estensore: DI GIUSEPPE
                                               Il consigliere: RANALLI
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