N. 459 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 dicembre 1990- 24 giugno 1991

                                N. 459
      Ordinanza emessa il 28 dicembre 1990 (pervenuta alla Corte
                   costituzionale il 24 giugno 1991)
   dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Bedello
                     Rossana ed altre e l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Settore siderurgico -
    Prepensionamento  -  Trattamento  di  quiescenza calcolato in base
    all'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a  quello
    compreso  tra  la  data  di  risoluzione  del rapporto di lavoro e
    quella del compimento  del  sessantesimo  anno  di  eta'  per  gli
    uomini,  e  del  cinquantacinquesimo per le donne - Ingiustificata
    disparita'  di   trattamento   delle   lavoratrici   del   settore
    siderurgico rispetto ai lavoratori.
 (D.-L. 1º aprile 1989, n. 120, art. 2, secondo comma, convertito in
    legge 15 maggio 1989, n. 181).
 (Cost., artt. 3 e 37).
(GU n.28 del 17-7-1991 )
                              IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva che precede, osserva:
      che  le  ricorrenti  lamentano  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 2, secondo  comma,  del  d.-l.  1º  aprile  1989,  n.  120,
 convertito  in  legge  15  maggio  1989,  n.  181, in quanto operante
 un'arbitraria discriminazione tra  lavoratori  di  sesso  maschile  e
 femminile;
      che  il  d.-l.  n. 120/1989 prevede per i lavoratori del settore
 siderurgico che abbiano compiuto  il  cinquantesimo  anno  d'eta'  il
 diritto,  in  presenza  di  determinati presupposti, al pensionamento
 anticipato;
      che  il  citato  secondo  comma  dell'art.  2  prevede  che   il
 trattamento  di pensione venga calcolato sull'anzianita' contributiva
 aumentata di un periodo pari a quello  compreso  tra  la  data  della
 risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  e  quello  del compimento del
 sessantesimo anno d'eta' per gli uomini,  e  del  cinquantacinquesimo
 per le donne;
      che    la   disparita'   di   trattamento   nel   riconoscimento
 dell'anzianita'  contributiva  appare  effettivamente  arbitraria  in
 relazione agli artt. 3 e 37 della Costituzione;
      che  infatti in base a dette norme sia l'uomo che la donna hanno
 il  diritto  di  lavorare  sino  alla  stessa  eta'  e,  in  caso  di
 eccezionale  cessazione  anticipata del rapporto, hanno il diritto di
 vedersi riconosciuta la medesima anzianita' contributiva;
      che  i  principi suesposti sono stati piu' volte affermati dalla
 Corte costituzionale (sentenze nn. 137/1986, 498/1988 e 371/1989);
      che la questione, oltre che non manifestamente infondata, appare
 rilevante in quanto l'eventuale dichiarazione di illegittimita' della
 norma  comporterebbe  il  riconoscimento  per  le  ricorrenti   della
 maggiore anzianita' contributiva richiesta in ricorso;
      che  deve essere quindi ordinata la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale e disposta la sospensione del processo;
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Solleva  eccezione  di  legittimita'  costituzionale  sull'art. 2,
 secondo comma, del d.-l. 1º aprile 1989, n. 120, convertito in  legge
 15  maggio  1989,  n.  181,  in  relazione  agli  artt.  3 e 37 della
 Costituzione  nella  parte  in  cui  non  prevede  in  favore   delle
 lavoratrici   del  settore  siderurgico,  in  caso  di  pensionamento
 anticipato  al  compimento  del   cinquantesimo   anno   d'eta',   il
 conseguimento  della medesima anzianita' contributiva fino a sessanta
 anni come per il lavoratore;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  la  notifica  della  presente  ordinanza  alle parti ed al
 Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' la  sua  comunicazione
 ai   Presidenti   della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della
 Repubblica.
      Roma, addi' 28 dicembre 1990
                        Il pretore: BOCHICCHIO

 91C0861