N. 459 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 dicembre 1990- 24 giugno 1991
N. 459 Ordinanza emessa il 28 dicembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 giugno 1991) dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Bedello Rossana ed altre e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Settore siderurgico - Prepensionamento - Trattamento di quiescenza calcolato in base all'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di eta' per gli uomini, e del cinquantacinquesimo per le donne - Ingiustificata disparita' di trattamento delle lavoratrici del settore siderurgico rispetto ai lavoratori. (D.-L. 1º aprile 1989, n. 120, art. 2, secondo comma, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181). (Cost., artt. 3 e 37).(GU n.28 del 17-7-1991 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede, osserva: che le ricorrenti lamentano l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.-l. 1º aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in quanto operante un'arbitraria discriminazione tra lavoratori di sesso maschile e femminile; che il d.-l. n. 120/1989 prevede per i lavoratori del settore siderurgico che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d'eta' il diritto, in presenza di determinati presupposti, al pensionamento anticipato; che il citato secondo comma dell'art. 2 prevede che il trattamento di pensione venga calcolato sull'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto di lavoro e quello del compimento del sessantesimo anno d'eta' per gli uomini, e del cinquantacinquesimo per le donne; che la disparita' di trattamento nel riconoscimento dell'anzianita' contributiva appare effettivamente arbitraria in relazione agli artt. 3 e 37 della Costituzione; che infatti in base a dette norme sia l'uomo che la donna hanno il diritto di lavorare sino alla stessa eta' e, in caso di eccezionale cessazione anticipata del rapporto, hanno il diritto di vedersi riconosciuta la medesima anzianita' contributiva; che i principi suesposti sono stati piu' volte affermati dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 137/1986, 498/1988 e 371/1989); che la questione, oltre che non manifestamente infondata, appare rilevante in quanto l'eventuale dichiarazione di illegittimita' della norma comporterebbe il riconoscimento per le ricorrenti della maggiore anzianita' contributiva richiesta in ricorso; che deve essere quindi ordinata la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e disposta la sospensione del processo;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva eccezione di legittimita' costituzionale sull'art. 2, secondo comma, del d.-l. 1º aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in relazione agli artt. 3 e 37 della Costituzione nella parte in cui non prevede in favore delle lavoratrici del settore siderurgico, in caso di pensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo anno d'eta', il conseguimento della medesima anzianita' contributiva fino a sessanta anni come per il lavoratore; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Roma, addi' 28 dicembre 1990 Il pretore: BOCHICCHIO 91C0861