N. 467 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 1991

                                N. 467
    Ordinanza emessa il 16 maggio 1991 dal giudice per le indagini
               preliminari presso il tribunale di Ivrea
          nel procedimento penale a carico di Bonato Roberto
 Processo penale - Indagini preliminari - Termini: sei mesi -
    Richiesta di proroga - Possibilita' di autorizzazione  solo  prima
    della  scadenza  -  Lamentata omessa previsione di richiesta prima
    della scadenza  e  di  disposizione  anche  a  termine  scaduto  -
    Disparita'  di  trattamento tra imputati - Irrazionale lesione dei
    principi    di    buona    amministrazione    della     giustizia,
    dell'obbligatorieta'  dell'azione  penale  e  della soggezione del
    giudice soltanto alla legge.
 (C.P.P. 1988, art. 406, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 97, 101 e 112).
(GU n.28 del 17-7-1991 )
                             IL TRIBUNALE
    Esaminati gli atti del procedimento penale n. 55/1991 r.g.  g.i.p.
 a   carico   di  Bonato  Roberto,  sulla  eccezione  di  legittimita'
 costituzionale proposta dal p.m. sull'art. 406 del c.p.p.
                             O S S E R V A
    Con rapporto in data 12 luglio 1990 il n.a.s. di Torino  denuncio'
 Bonato  Roberto,  odontotecnico,  per  il  reato di esercizio abusivo
 della professione di  odontoiatra  (art.  348  c.p.),  di  competenza
 pretorile.
    In  data  20  luglio  1990  il  p.m. formo' un nuovo fascicolo con
 inserimento di copia del suddetto rapporto, e iscrisse  il  nome  del
 Bonato  nel  registro  delle  notizie  di  reato  della Procura della
 Repubblica presso il tribunale, quale persona sottoposta ad  indagini
 per reati fiscali (art. 1 e 4 della legge 7 agosto 1982, n.516).
    Nel corso delle indagini preliminari sino ad ora svolte il p.m. ha
 provveduto  all'acquisizione  di  documenti  tributari,  contabili  e
 bancari, ai fini di  svolgere  su  di  essi  una  consulenza  tecnica
 contabile,  che  tuttavia  non  fu esperita perche' il termine di sei
 mesi per le indagini preliminari, stabilito  dall'art.  405,  secondo
 comma del c.p.p. venne a scadenza prima ancora del giorno fissato per
 l'affidamento dell'incarico al consulente (8 marzo 1991).
    Tuttavia nel frattempo con atto 18 febbraio 1991 il p.m. chiese la
 proroga   per   ulteriori  sei  mesi  del  termine  per  le  indagini
 preliminari, dichiarando che il termine originario veniva  a  scadere
 (tenuto  conto  della  sospensione feriale) il 7 marzo 1991, e che le
 difficolta' incontrate nell'acquisizione dei  documenti  bancari  non
 avevano consentito la conclusione degli accertamenti entro il termine
 originario.
    Detta  richiesta  e'  stata  notificata  a  cura  del  p.m. sia al
 Ministero delle finanze,  parte  offesa,  presso  l'Avvocatura  dello
 Stato  (in data 23 febbraio 1991) sia all'indagato Bonato Roberto (in
 data 6 marzo 1991); essa e' stata depositata  nella  cancelleria  del
 g.i.p.  il 20 febbraio 1991, ma le copie notificate alle parti (ed in
 particolare  quella  notificata  all'indagato)  sono  pervenute  allo
 stesso  ufficio  soltanto  alla  fine di marzo. Risulta infatti dalla
 attestazione 24 aprile 1991  del  funzionario  Gioia  Di  Muccio  che
 l'atto  portante  la relata di notifica al Bonato, eseguita dal messo
 di conciliazione del comune di Aglie', e' stato rispedito ad Ivrea  a
 mezzo  posta dall'ufficiale giudiziario della pretura di Strambino il
 23 marzo 1991.
    Poiche' nel frattempo il termine per le  indagini  preliminari  e'
 scaduto,   questo   g.i.p.   si  troverrebbe  nell'impossibilita'  di
 prorogare il termine (e per questo ha fissato udienza  in  camera  di
 consiglio ai sensi dell'art. 406, quinto comma, del c.p.p., in cui la
 eccezione   di   legittimita'  costituzionale  e'  stata  sollevata),
 nonostante  che  la  proroga  sia  in  concreto  giustificata   dalle
 difficolta'    incontrate    dal    p.m.    nell'acquisizione   della
 documentazione bancaria e contabile.
    Infatti l'art. 406, primo comma, del c.p.p. riconosce  al  giudice
 il potere di prorogare detto termine solo "prima della scadenza".
    Pare  impossibile,  a  fronte  del  chiaro  tenore letterale della
 norma, riferire la locuzione "prima della scadenza" alla formulazione
 di detta richiesta da parte del p.m.,  o  alla  sua  trasmissione  al
 g.i.p., o alla sua notifica all'indagato.
    Peraltro  e'  altrettanto  certo  che  il g.i.p. prima di decidere
 sulla richiesta di proroga deve attendere e  verificare  la  regolare
 notificazione   della  richiesta  alle  parti,  essendo  tra  l'altro
 riconosciuta dall'art. 406, terzo  comma,  del  c.p.p.  al  difensore
 della  persona  sottoposta  alle  indagini  il  diritto di presentare
 memorie entro cinque giorni dalla notificazione.
    Ma se e' cosi', e' possibile (ed anzi con ogni  probabilita'  puo'
 accadere  assai  frequentemente) che il termine per le indagini scade
 come nel caso di specie, prima che il  g.i.p.  possa  decidere  sulla
 richiesta di proroga, pur tempestivamente proposta.
    Tale  sistema  appare  irrazionale  e  contrastante  con  il  buon
 andamento dell'amministrazione giudiziaria  (art.  97,  prima  comma,
 della  Costituzione),  imponendo  al  pubblico  ministero  vincoli  e
 impedimenti all'esercizio dell'azione penale, pur  obligatoria  (art.
 112 della Costituzione), non stabiliti dalla legge (art. 101, secondo
 comma,  della  Costituzione),  ma  determinati  da situazioni esterne
 contingenti e non prevedibili neppure  dal  p.m.,  quali  un  ritardo
 nella  trasmissione a mezzo posta dell'atto notificato (come nel caso
 di specie) o la difficolta' di eseguire la notificazione.
    Si pensi  in  particolare  al  caso  di  persona  sottoposta  alle
 indagini  che  risulti  irreperibile  all'indirizzo noto al p.m.; per
 quanto questi richieda con ampio anticipo la proroga, e  la  relativa
 notifica,  la  necessita'  di  disporre  ricerche  e  di reiterare la
 notifica  ed  altro  indirizzo  comportera'   quasi   certamente   il
 superamento  del  termine  per  le indagini preliminari, che solo per
 questo non potrebbro piu' essere prorogate. Ne' puo' pretendersi  dal
 p.m.  di  formulare la richiesta di proroga con un anticipo maggiore,
 che  consenta  di  esaurire  entro  il  termine  tutte  le   ricerche
 eventualmente  necessarie,  perche'  allora  egli dovrebbe formularle
 quando ancora non ne ravvisa l'esigenza  e  non  sa  se  riuscira'  a
 concludere le indagini entro i sei mesi.
    Cio'  evidenzia  poi  una  grave disparita' di trattamento (art. 3
 della Costituzione) tra persone sottoposte ad indagini per  fatti  ed
 in   situazioni  processuali  sostanzialmente  identici,  perche'  la
 possibilita' di proroga del termine per  le  indagini,  e  quindi  di
 esercizio  dell'azione  penale con possibilita' di successo, discende
 irragionevolmente da condizioni che nulla hanno a che vedere  con  il
 fatto  addebitato,  ne'  con  l'attivita'  svolta  dal  p.m.,  ma  da
 situazioni  contingenti,  e  persino  dalla  condotta  dello   stesso
 indagato.
    La  questione  appare  percio'  a questo g.i.p. non manifestamente
 infondata.
    Essa e' altresi' rilevante, perche' se la proroga fosse consentita
 anche dopo la  scadenza  del  termine  per  le  indagini  preliminari
 (sempre  che  la  relativa  richiesta  sia stata proposta prima della
 scadenza), si potrebbe nel caso di specie disporre  la  proroga,  che
 appare  giustificata,  ma  non  piu'  consentita  dal  testo  attuale
 dell'art. 406, primo comma, del c.p.p.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 406, primo comma, del c.p.p.,
 nella parte in cui consente la proroga del termine  per  le  indagini
 preliminari  solo  "prima della scadenza", con riferimento agli artt.
 3, 97, primo comma, 101 secondo comma, e 112 della Costituzione;
    Ordina la sospensione del procedimento in corso;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale,  la  notifica  della presente ordinanza al Presidente
 del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai  Presidenti  dei
 due rami del Parlamento.
      Ivrea, addi' 16 maggio 1991
           Il giudice per le indagini preliminari: DE MARCHI
                              Il funzionario di cancelleria: DI MUCCIO
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