N. 471 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 1990- 24 giugno 1991
N. 471 Ordinanza emessa il 5 dicembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 giugno 1991) dal pretore di Sassari nel procedimento penale a carico di Saba Valentino Depenalizzazione - Mancata estensione della depenalizzazione alla omessa custodia di bestiame bovino, tuttora prevista come reato dal r.d. 14 luglio 1898, n. 404, con riferimento alla Sardegna - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi di omessa custodia di animali di cui all'art. 672 del c.p. (dal giudice a quo ritenuta piu' grave) per la quale, a seguito della legge sulla depenalizzazione, e' oggi prevista la sola sanzione amministrativa. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 33). (Cost., art. 3).(GU n.28 del 17-7-1991 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 385/90 r.g. contro Saba Valentino. Saba Valentino venne rinviato al giudizio di questo pretore a seguito di emissione di decreto di citazione del procuratore della Repubblica presso questa pretura per rispondere della violazione degli artt. 16 e 17 del r.d. 14 luglio 1898, n. 404, poiche', si legge nel capo di imputazione, ometteva di custodire convenientemente il bestiame bovino di sua proprieta'. Il pubblico ministero sollevava eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 della legge n. 689/1981, sotto il profilo della disparita' di trattamento, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione in relazione al diverso trattamento sanzianatorio previsto, a seguito dell'entrata in vigore della detta legge n. 689/1981, dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 404/1898 e 672 del c.p. Ritiene questo pretore non manifestamente infondata la detta questione che e' altresi' rilevante ai fini del giudizio in corso. Invero si rileva come l'art. 672 del c.p. si occupi di distinte condotte: quella di colui che lascia liberi o non custodisce con le debite cautele o affida a persone inesperte animali pericolosi e chi in luoghi aperti abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, nelle due ipotesi che qui interessano. L'art. 33 della legge n. 689/1981 ha, con previsione espressa, depenalizzato la norma indicata sostituendo la sanzione prevista di arresto fino a tre mesi o ammenda fino a L. 600.000, con la sanzione amministrativa, escludendo in tal modo che la condotta descritta abbia rilevanza penale. Pertanto mentre chi non custodisce o lascia liberi animali pericolosi o da tiro, soma e corsa deve solo pagare una somma di denaro e chi invece nei propri fondi non custodisca convenientemente il proprio bestiame e in modo da evitare che sia danneggiata la altrui proprieta' e' punito, a seconda delle diverse interpretazioni sul punto, o con l'arresto fino a tre mesi o ammenda fino a L. 400.000 se si ritiene che l'art. 434 del c.p. abrogato sia stato sostituito dal vigente art. 650 del c.p., oppure fino alla pena massima dell'art. 636 del c.p. per chi ritenga invece che il riferimento vada fatto a questo articolo, pertanto perfino con la reclusione. Sotto diversi profili ritiene questo pretore sia leso il principio di uguaglianza, posto che ben diversi sono gli effetti della comminatoria di una sanzione amministrativa e di una penale che puo' giungere fino alla pena detentiva, di fronte a condotte che sanzionate cosi' diversamente dovrebbero avere diversa rilevanza sociale. Viene cosi' anzitutto in evidenza la disparita' di trattamento tra i cittadini che vivono nelle regioni ove trova applicazione il r.d. n. 404/1898 e quelli che vivono altrove, ove per i secondi, la omessa custodia di bestiame e' o una condotta punita con sanzione amministrativa o indifferente all'ordinamento. La disparita' di trattamento viene inoltre in evidenza sotto il profilo della irragionevolezza tra chi non custodisca convenientemente un leone - animale pericoloso - un cavallo imbizzarrito - animale da corsa (art. 672) - e chi un gregge di agnelli, o un allevamento di conigli o di maiali (vedi Cass. 4 dicembre 1951). In realta' e' sufficiente che uno solo di questi animali sfugga alla custodia, prevedendo l'art. 17 la omessa custodia di bestiame in genere e non necessariamente di un gregge o una mandria (conf. Cass. 14 marzo 1962). Mentre deve rilevarsi non solo che la condotta e' identica ma sicuramente un maggior allarme sociale e pericolo discende dalla prima, pertanto non si spiega la piu' grave sanzione inflitta invece per la seconda. Altra lesione del principio di eguaglianza ben puo' verificarsi nell'ipotesi di bestiame, ad esempio bovino, lo sconfinamento del quale potendo lo stesso essere destinato anche al tiro o alla soma, puo' ricadere nella violazione degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 404/1898 o nel 672 del c.p., pur senza reali differenze sostanziali. Ritiene pertanto questo pretore che l'art. 33 della legge n. 689 nel depenalizzare il solo art. 672 del c.p. abbia leso il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, giacche' per condotte analoghe o per condotte piu' gravi (672 del c.p.) la sanzione penale e' stata sostituita da quella amministrativa, mentre e' rimasta sanzionata penalmente una condotta sostanzialmente uguale o al limite meno grave sotto il profilo della tutela di beni rilevanti per l'ordinamento (r.d. n. 404/1898).
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 23 della legge citata. Sassari, 5 dicembre 1990 Il pretore: SORO 91C0873