N. 472 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 1991
N. 472 Ordinanza emessa il 2 maggio 1991 dal pretore di Pescara sul ricorso proposto da De Laurentiis Patrizia, per conto di Cavallo Claudia contro il Ministero dell'interno Previdenza e assistenza sociale - Diritto all'indennita' di accompagnamento in sostituzione della pensione per i ciechi assoluti di eta' inferiore a diciotto anni - Mancata previsione della spettanza della indennita' di accompagnamento in aggiunta alla pensione come per gli invalidi civili assoluti, per cause di- verse dalla cecita', di eta' inferiore a diciotto anni - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidita'. (Legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 5). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.28 del 17-7-1991 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva; R I L E V A Ai fini del decidere e' determinante stabilire se la pensione per cecita' assoluta ex art. 14-septies del d.-l. n. 663/1979 (convertito in legge n. 33/1980) siano cumulabili con l'assegno di accompagnamento per invalita' totale ex legge n. 18/1980 con specifico riguardo agli invalidi infradiciottenni che versino nelle condizioni per aver diritto a ciascuna di tali provvidenze. Infatti la ricorrente (che e', insieme, cieca assoluta ed invalida non deambulante e non autosufficiente, come risulta dalla espletata consulenza tecnica) contesta la legittimita' del provvedimento con cui il Ministero dell'interno le ha soppresso la pensione per la cecita', ritenendo quest'ultima non piu' cumulabile con l'assegno di accompagnamento in forza dell'art. 5 della legge n. 508/1988. E' opportuno richiamare brevemente in quadro normativo nel quale si colloca il provvedimento in contestazione. Il trattamento pensionistico per gli affetti da cecita' assoluta o parziale e' stato introdotto dalla legge n. 66/1962 in esclusivo favore dei ciechi ultra diciottenni e con specifico riguardo alle esigenze derivanti da tale menomazione. Per la medesima categoria (e sempre limitatamente agli ultra diciottenni) e' stata in seguito prevista, in via di tutela integrativa, anche l'erogazione dell'indennita' di accompagnamento (legge n. 406/1968). La successiva l. n. 382/1970 ha di nuovo regolamentato in modo organico i due benefici, continuando a condizionare l'operativita' al compimento del diciottesimo anno di eta'. Solo con la legge n. 663/1979 la pensione non reversibile per cecita' assoluta o parziale e' stata estesa anche agli infradiciottenni. D'altra parte la legge n. 18/1980 ha a sua volta esteso anche agli infradiciottenni, invalidi non deambulanti o non autosufficienti, il diritto all'asssegno di accompagnamento. Nel vigore delle leggi appena citate non v'erano dubbi sulla cumulabilita' di entrambi i benefici, ove ne ricorressero contemporaneamente i presupposti. Da ultimo, in materia di indennita' di accompagnamento e' intervenuta la legge n. 508/1988 (intesa ad una disciplina piu' organica dell'istituto) nella quale e' stato transitoriamente previsto (all'art. 5) che in favore dei ciechi assoluti infradiciottenni l'indennita' di accompagnamento fosse erogata in sostituizione della pensione non reversibile per cecita', con cio' escludendosi il cumulo dei due benefici. Questa disposizione sovverte il criterio di specificita' dei singoli trattamenti assistenziali (rispondenti ciascuno alle peculiari esigenti derivanti dalle malformazioni rispettivamente tutelate e percio' pienamente cumulabili) cui era improntata la legislazione previgente e finisce per ledere il precetto di cui all'art. 38 della costituzione nella misura in cui ne consegue, in danno dell'inabile, una parziale limitazione dei mezzi necessari per il mantenimento e l'assistenza in correlazione alle peculiari esigenze poste dalle sue specifiche malformazioni. E' da considerare inoltre che, per effetto di una tale disciplina, la perdita della pensione per cecita' (sostituita dalla sola erogazione dell'assegno di accompagnamento) colpisce soltanto il cieco infradiciottenneche sia nel contempo cieco totale e invalido civile non deambulante o non autosufficiente, mentre il cieco parziale, che pure si ritrovi in medesime condizioni di invalidita' civile, continua a ricevere le specifiche provvidenze per la cecita', di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 408/1988, in cumulo con l'indennita' di accompagnamento. Viene cosi' a determinarsi una grave ed ingiustificata disparita' di trattamento all'interno di una medesima categoria di invalidi, in danno dei soli soggetti piu' gravemente inabili e quindi piu' abbisognevoli di sostegno assistenziale, con manifesta violazione dei principi di eguaglianza sanciti dall'art. 3 della Costituzione. Ad avviso di questo pretore, dunque, e' da ritenere non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge n. 508/1988, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nei sensi innanzi esplicitati.
P. Q. M. Sospeso il presente procedimento, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il conseguente giudizio di legittimita' costituzionale; Ordina altresi' che a cura della cancelleria siano espletati gli adempimenti e le comunicazioni di cui all'art. 23 della legge n. 87/1953. Pescara, addi' 2 maggio 1991 Il pretore: DI PIETRO Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile) 91C0874