N. 474 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 1991
N. 474 Ordinanza emessa il 4 giugno 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Gasparato Celestino Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda - Necessita' dell'autorizzazione regionale - Esercizio abusivo penalmente sanzionato dalla normativa statale - Previsione, con legge regionale, della possibilita' di continuare l'esercizio abusivo previa presentazione di istanza di autorizzazione - Illegittima interferenza legislativa della regione in materia penale - Ingiustificata disparita' di trattamento. (Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, art. 7, primo e secondo comma; legge regione Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, art. 2). (Cost., artt. 3, 25 e 116; statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 6, n. 3).(GU n.28 del 17-7-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti del procedimento n. 4077/191 r.g. g.i.p. nei confronti di Gasparato Celestino, persona sottosposta ad indagini in ordine al reato p. e p. dall'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere esercitato presso la sede della Societa' "Trevi Friuli-Venezia Giulia S.r.l." corrente in Remanzacco (Udine), e di cui risulta legale rappresentante, un'attivita' di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi in assenza dell'autorizzazione regionale prescritta dall'art. 6, lett. d), del d.P.R. citato, come accertato dall'istruttore ambientale della provincia di Udine nel corso del sopraluogo effettuato presso la citata ditta in data 24 maggio 1991, all'epoca del quale erano detenute presso i locali aziendali circa dieci batterie esauste da trazione; Vista la richiesta del pubblico ministero dd. 30 maggio 1991 che insta per il giudizio di costituzionalita' e, in via subordinata, per l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato ai sensi dell'art. 554 del c.p.p.; Rilevato che dalla lettura della documentazione acquisita agli atti emerge come la Societa' "Trevi S.r.l." avesse presentato alla regione in data 17 marzo 1989 denuncia di ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi costituiti da olii esausti e batterie da trazione e di avviamento e, quindi, in data 15 febbraio 1990 avesse richiesto l'autorizzazione regionale allo stoccaggio provvisorio dei medesimi rifiuti ai sensi dell'art. 7 della l.r. 28 agosto 1989, n. 23, e succ. mod., peraltro non ancora rilasciata; Osservato che tale ultima norma, approvata a seguito della sentenza n. 370 dd. 6 luglio 1989 con cui questa Corte dichiarava l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, quinto comma del l.r. Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 (escludente la necessita' dell'autorizzazione regionale per l'ammasso temporaneo nella stessa azienda produttrice di rifiuti tossi e nocivi) viene a consentire, seppur in via del tutto temporanea e transitoria, alle ditte che gia' avevano presentato la denuncia d'ammasso in virtu' della disciplina successivamente caducata, di proseguire in detta attivita', purche' venga presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e, quindi, entro il 30 giugno 1990 (art. 100 della l.r. 7 febbraio 1990, n. 3) domanda di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 23/1989, attivita' consentita sino al pronunciamento della competente amministrazione regionale, e comunque sino al 31 dicembre 1990 (art. 7, secondo comma, della l.r. citata), termine quindi prorogato al 30 aprile 1991 (art. 2 della l.r. 3 dicembre 1990, n. 53); Considerato che in tal modo il legislatore regionale, pur avendo recepito il principio della non differenziabilita' a livello concettuale e normativo tra ammasso temporaneo e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi (art. 2 della l.r. n. 23/1989 sostitutivo dell'art. 15, quinto comma, della l.r. n. 30/1987, dichiarato illegittimo), ma cio' nonostante riconosciuto la facolta' ai produttori di tali tipi di rifiuti di proseguire nell'attivita' di ammasso - pur con l'onere di richiedere la prescritta autorizzazione - sino al 30 aprile 1991 o alla diversa data del provvedimento di rilascio o di diniego della domanda autorizzazione amministrativa, cosi' rendendo lecita, sino al suddetto termine, una attivita' altrimente penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale secondo il combinato disposto degli art. 16, primo comma, lett. b), e 26 del d.P.R. n. 915/1982; Rilevato che, come costantemente ribadito dalla Corte costituzionale, il legislatore regionale non dispone della possibilita' di rimuovere o variare i precetti penali statuali o, comunque, di negativamente interferire con le pene da questi fissate (sentenze nn. 309/1990; 487/1989; 179/1986), tantomeno in materia di smaltimento dei rifiuti ove la potesta' legislativa regionale "e' destinata a cedere all'intervento statale legislativo ispirato a criteri di omogeneita' ed univocita' di indirizzo e generalita' di applicazione in tutto il territorio nazionale con specifiche norme che riguardano anche i risvolti penali del problema ed aventi, comunque, lo spessore di leggi attuative di obblighi contratti in sede comunitaria" (cosi' Corte costituzionale n. 370/1989; idem n. 43/1990; n. 117/1991 pronunciata in fattispecie analoga a quella in esame, consentendo l'art. 6, secondo comma, della l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 23/1989, dichiarato in quella sede illegittimo di proseguire nell'attivita' di autorottamazione, pur in assenza della dovuta autorizzazione, a condizione di presentare apposita istanza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima); Ritenuta, pertanto, la non manifesta infondatezza della questione poiche' le norme di cui all'art. 7, primo e secondo comma, della l.r. n. 23/1989, come modificato dall'art. 2 della l.r. n. 53/1990, paiono violare l'art. 25, secondo comma, della Costituzione incidendo esse sulla esclusiva potesta' punitiva dello Stato; l'art. 116 della Costituzione non disponendo la regione Friuli-Venezia Giulia di una potesta' legislativa esclusiva in materia di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 6, n. 3, dello statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1) ma di una mera potesta' integrativa ed attuativa, nonche' l'art. 3 della Costituzione discriminando favorevolmente e seppur in via temporanea i produttori di rifiuti tossici e nocivi operanti nell'ambito regionale rispetto a tutti gli altri che esercitano tale attivita' sul territorio nazionale; Ritenuta altresi' la rilevanza in fatto della questione intesa quale "semplice applicabilita' nel giudizio a quo della legge di cui si contesta la legittimita'" (Corte costituzionale n. 344/1990), poiche' dalla sua supposta vigenza ne discenderebbe l'assoluta infondatezza della notizia di reato con la conseguente necessita' di un'archiviazione del procedimento per tale ragione, avendo la Societa' "Trevi S.r.l." proseguito, in modo apparentemente lecito, l'attivita' di ammasso temporaneo di batterie a seguito della tempestiva presentazione della domanda di autorizzazione per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, e questo perlomeno sino al 30 aprile 1991, ma pure successivamente essendo continuato l'ammasso nella legittima aspettativa della pronunzia sulla domanda di autorizzazione ad opera della competente amministrazione e nelle more della decisione sulla medesima; mentre altrettanto non potrebbe concludersi ove si accertasse la non conformita' delle norme regionali al dettato costituzionale, cio' che si rifletterebbe nei motivi dell'archiviazione, pur non potendosi peraltro sanzionare o rimproverare la condotta del soggetto sottoposto ad indagine (Corte costituzionale nn. 124/1990; 148/1983);
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale Friuli- Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, nonche' dell'art. 2 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del procedimento nn. 7249 r.g.n.r. e 4077 del 1991 r.g.g.i.p.; Ordina che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata al pubblico ministero, a Gasparato Celestino nonche' al presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia oltreche' comunicata al presidente del medesimo consiglio regionale. Udine, addi' 4 giugno 1991 Il giudice: ROJA Il cancelliere: NESCA 91C0876