N. 474 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 1991

                                N. 474
     Ordinanza emessa il 4 giugno 1991 dal giudice per le indagini
                              preliminari
    presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di
                          Gasparato Celestino
 Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio
    di  rifiuti  tossici  e  nocivi  -  Ammasso  temporaneo di rifiuti
    tossici   e   nocivi   all'interno   dell'azienda   -   Necessita'
    dell'autorizzazione   regionale  -  Esercizio  abusivo  penalmente
    sanzionato  dalla  normativa  statale  -  Previsione,  con   legge
    regionale,  della  possibilita'  di continuare l'esercizio abusivo
    previa presentazione di istanza di  autorizzazione  -  Illegittima
    interferenza   legislativa  della  regione  in  materia  penale  -
    Ingiustificata disparita' di trattamento.
 (Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, art. 7,
    primo e secondo  comma;  legge  regione  Friuli-Venezia  Giulia  3
    dicembre 1990, n. 53, art. 2).
 (Cost., artt. 3, 25 e 116; statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 6, n.
    3).
(GU n.28 del 17-7-1991 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Letti  gli  atti  del  procedimento  n.  4077/191  r.g.  g.i.p. nei
 confronti di Gasparato Celestino, persona sottosposta ad indagini  in
 ordine al reato p. e p. dall'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n.
 915,  per  avere  esercitato  presso  la  sede  della Societa' "Trevi
 Friuli-Venezia Giulia S.r.l." corrente in Remanzacco  (Udine),  e  di
 cui   risulta   legale  rappresentante,  un'attivita'  di  stoccaggio
 provvisorio   di   rifiuti    tossici    e    nocivi    in    assenza
 dell'autorizzazione  regionale  prescritta dall'art. 6, lett. d), del
 d.P.R.  citato,  come  accertato  dall'istruttore  ambientale   della
 provincia  di  Udine  nel  corso  del sopraluogo effettuato presso la
 citata ditta in data  24  maggio  1991,  all'epoca  del  quale  erano
 detenute  presso  i  locali aziendali circa dieci batterie esauste da
 trazione;
    Vista  la  richiesta del pubblico ministero dd. 30 maggio 1991 che
 insta per il giudizio di costituzionalita' e, in via subordinata, per
 l'archiviazione per infondatezza della  notizia  di  reato  ai  sensi
 dell'art. 554 del c.p.p.;
    Rilevato  che  dalla  lettura  della documentazione acquisita agli
 atti emerge come la Societa' "Trevi S.r.l."  avesse  presentato  alla
 regione  in  data  17  marzo  1989  denuncia di ammasso temporaneo di
 rifiuti tossici e nocivi costituiti da olii  esausti  e  batterie  da
 trazione  e  di avviamento e, quindi, in data 15 febbraio 1990 avesse
 richiesto l'autorizzazione regionale allo stoccaggio provvisorio  dei
 medesimi  rifiuti  ai sensi dell'art. 7 della l.r. 28 agosto 1989, n.
 23, e succ. mod., peraltro non ancora rilasciata;
    Osservato  che  tale  ultima  norma,  approvata  a  seguito  della
 sentenza  n.  370  dd.  6 luglio 1989 con cui questa Corte dichiarava
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, quinto comma  del  l.r.
 Friuli-Venezia   Giulia  7  settembre  1987,  n.  30  (escludente  la
 necessita' dell'autorizzazione  regionale  per  l'ammasso  temporaneo
 nella  stessa  azienda produttrice di rifiuti tossi e nocivi) viene a
 consentire, seppur in via del tutto temporanea  e  transitoria,  alle
 ditte  che  gia'  avevano  presentato la denuncia d'ammasso in virtu'
 della disciplina successivamente caducata,  di  proseguire  in  detta
 attivita',  purche'  venga  presentata entro sei mesi dall'entrata in
 vigore della legge e, quindi, entro il 30 giugno 1990 (art. 100 della
 l.r. 7 febbraio 1990, n. 3) domanda di autorizzazione allo stoccaggio
 provvisorio ai sensi dell'art. 2 della  l.r.  n.  23/1989,  attivita'
 consentita  sino  al  pronunciamento della competente amministrazione
 regionale, e comunque sino al  31  dicembre  1990  (art.  7,  secondo
 comma, della l.r. citata), termine quindi prorogato al 30 aprile 1991
 (art. 2 della l.r. 3 dicembre 1990, n. 53);
   Considerato  che  in  tal modo il legislatore regionale, pur avendo
 recepito  il  principio  della  non  differenziabilita'   a   livello
 concettuale   e   normativo   tra  ammasso  temporaneo  e  stoccaggio
 provvisorio di rifiuti tossici e nocivi (art. 2 della l.r. n. 23/1989
 sostitutivo dell'art.  15,  quinto  comma,  della  l.r.  n.  30/1987,
 dichiarato  illegittimo), ma cio' nonostante riconosciuto la facolta'
 ai produttori di tali tipi di rifiuti di proseguire nell'attivita' di
 ammasso - pur con l'onere di richiedere la prescritta  autorizzazione
 -  sino  al  30  aprile 1991 o alla diversa data del provvedimento di
 rilascio o di diniego della  domanda  autorizzazione  amministrativa,
 cosi'  rendendo  lecita,  sino  al  suddetto  termine,  una attivita'
 altrimente penalmente sanzionata dall'ordinamento  nazionale  secondo
 il  combinato disposto degli art. 16, primo comma, lett. b), e 26 del
 d.P.R. n. 915/1982;
    Rilevato   che,   come   costantemente   ribadito   dalla    Corte
 costituzionale,   il   legislatore   regionale   non   dispone  della
 possibilita' di rimuovere o variare i  precetti  penali  statuali  o,
 comunque,  di negativamente interferire con le pene da questi fissate
 (sentenze nn. 309/1990; 487/1989; 179/1986), tantomeno in materia  di
 smaltimento  dei  rifiuti  ove  la potesta' legislativa regionale "e'
 destinata a cedere  all'intervento  statale  legislativo  ispirato  a
 criteri  di  omogeneita'  ed univocita' di indirizzo e generalita' di
 applicazione in tutto il territorio nazionale  con  specifiche  norme
 che  riguardano  anche  i  risvolti  penali  del  problema ed aventi,
 comunque, lo spessore di leggi attuative  di  obblighi  contratti  in
 sede  comunitaria"  (cosi'  Corte costituzionale n. 370/1989; idem n.
 43/1990; n. 117/1991 pronunciata in fattispecie analoga a  quella  in
 esame, consentendo l'art. 6, secondo comma, della l.r. Friuli-Venezia
 Giulia   n.   23/1989,  dichiarato  in  quella  sede  illegittimo  di
 proseguire nell'attivita' di autorottamazione, pur in  assenza  della
 dovuta  autorizzazione,  a  condizione di presentare apposita istanza
 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima);
    Ritenuta, pertanto, la non manifesta infondatezza della  questione
 poiche' le norme di cui all'art. 7, primo e secondo comma, della l.r.
 n. 23/1989, come modificato dall'art. 2 della l.r. n. 53/1990, paiono
 violare  l'art.  25, secondo comma, della Costituzione incidendo esse
 sulla esclusiva potesta'  punitiva  dello  Stato;  l'art.  116  della
 Costituzione  non  disponendo la regione Friuli-Venezia Giulia di una
 potesta' legislativa esclusiva in materia di smaltimento dei  rifiuti
 ai  sensi  dell'art.  6,  n.  3,  dello statuto speciale di autonomia
 (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1) ma di una mera  potesta'
 integrativa   ed  attuativa,  nonche'  l'art.  3  della  Costituzione
 discriminando favorevolmente e seppur in via temporanea i  produttori
 di rifiuti tossici e nocivi operanti nell'ambito regionale rispetto a
 tutti   gli  altri  che  esercitano  tale  attivita'  sul  territorio
 nazionale;
    Ritenuta altresi' la rilevanza in  fatto  della  questione  intesa
 quale  "semplice applicabilita' nel giudizio a quo della legge di cui
 si contesta la  legittimita'"  (Corte  costituzionale  n.  344/1990),
 poiche'  dalla  sua  supposta  vigenza  ne  discenderebbe  l'assoluta
 infondatezza della notizia di reato con la conseguente necessita'  di
 un'archiviazione   del  procedimento  per  tale  ragione,  avendo  la
 Societa' "Trevi S.r.l." proseguito, in  modo  apparentemente  lecito,
 l'attivita'  di  ammasso  temporaneo  di  batterie  a  seguito  della
 tempestiva presentazione  della  domanda  di  autorizzazione  per  lo
 stoccaggio   provvisorio  di  rifiuti  tossici  e  nocivi,  e  questo
 perlomeno sino al 30 aprile 1991,  ma  pure  successivamente  essendo
 continuato  l'ammasso  nella  legittima  aspettativa  della pronunzia
 sulla  domanda  di   autorizzazione   ad   opera   della   competente
 amministrazione  e  nelle more della decisione sulla medesima; mentre
 altrettanto  non  potrebbe  concludersi  ove  si  accertasse  la  non
 conformita' delle norme regionali al dettato costituzionale, cio' che
 si  rifletterebbe  nei  motivi  dell'archiviazione, pur non potendosi
 peraltro  sanzionare  o  rimproverare  la   condotta   del   soggetto
 sottoposto ad indagine (Corte costituzionale nn. 124/1990; 148/1983);
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   rilevante   per  la  definizione  del  giudizio  e  non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  7,  primo  e  secondo comma, della legge regionale Friuli-
 Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, nonche' dell'art. 2 della legge
 regionale Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale  con conseguente sospensione del procedimento nn. 7249
 r.g.n.r. e 4077 del 1991 r.g.g.i.p.;
    Ordina che la presente ordinanza venga, a cura della  cancelleria,
 notificata  al  pubblico  ministero, a Gasparato Celestino nonche' al
 presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia oltreche'
 comunicata al presidente del medesimo consiglio regionale.
      Udine, addi' 4 giugno 1991
                           Il giudice: ROJA
                                                 Il cancelliere: NESCA
 91C0876