N. 477 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 1991

                                N. 477
     Ordinanza emessa il 16 marzo 1991 dal giudice per le indagini
                              preliminari
    presso la pretura di Verona nel procedimento penale a carico di
                            Ferraro Natale
 Processo penale - Indagini preliminari - Termine: sei mesi -
    Richiesta di proroga - Possibilita' di autorizzazione  solo  prima
    della  scadenza  - Lamentata omessa previsione di adozione di tale
    ordinanza anche dopo la scadenza ma entro i  quindici  giorni  dal
    decorso  dei  cinque giorni dalla notifica del p.m. all'indagato -
    Lesione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale  -  In
    alternativa:   violazione   del   principio   di   buon  andamento
    dell'amministrazione della giustizia -  In  subordine:  violazione
    dell'art.  3  della  Costituzione  -  Richiesta  di illegittimita'
    costituzionale conseguenziale.
 (C.P.P. 1988, art. 406, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 97 e 112).
(GU n.28 del 17-7-1991 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Il giudice, letta la richiesta  di  proroga  del  termine  per  il
 compimento  delle  indagini preliminari, tempestivamente proposta dal
 p.m. nel procedimento a carico di Ferraro Natale;
    Ritenuto  che  nella  specie  sussisterebbero  le  condizioni  per
 concedere  la  proroga  richiesta, costituendo - a giudizio di questo
 ufficio - giusta causa il fatto che il  p.m.  e'  tuttora  in  attesa
 dell'espletamento delle indagini delegate a diversi organi di polizia
 giudiziaria;
    Rilevato  peraltro  che la richiamata richiesta non risulta ancora
 notificata alla persona sottoposta alle  indagini,  nonostante  siano
 trascorsi  piu'  di  due mesi dalla consegna dell'atto agli ufficiali
 giudiziari competenti;
    Rilevato che il giudice  deve  provvedere  sulla  richiesta  prima
 della  scadenza  del  termine, ai sensi dell'art. 406, primo comma, e
 553.2 del c.p.p. e che il termine sta per scadere;
    Rilevato che tale decisione non puo' essere adottata senza che  vi
 sia  in  atti la prova dell'avvenuta notifica alla persona sottoposta
 alle indagini e che siano decorsi i cinque  giorni  di  cui  all'art.
 496, terzo comma, prima parte, del c.p.p., giacche' altrimenti appare
 senz'altro configurabile la nullita' del provvedimento, ex artt. 178,
 lett. c), e 180 del c.p.p.;
    Rilevato  che  l'emanazione  dell'ordinanza  di  proroga  dopo  la
 scadenza del termine si esporrebbe a fondate censure  di  carenza  di
 potere  e, comunque, renderebbe prospettabili fondati dubbi in ordine
 all'utilizzabilita' degli atti compiuti dal p.m. dopo la scadenza del
 termine, non potendosi desumere dal  sistema  la  natura  ordinatoria
 della previsione;
    Ritenuto  comunque  che il giudice ha l'obbligo di osservare tutte
 le norme processuali, secondo il disposto dell'art. 124 del c.p.p.
                             O S S E R V A
    L'attuale disciplina del procedimento per la proroga  del  termine
 delle  indagini  preliminari,  quale  risulta  dal combinato disposto
 degli artt. 406 e 553 del c.p.p., si appalesa  tale  da  giustificare
 dubbi  di costituzionalita' non manifestamente infondati, nella parte
 in cui prevede che il  giudice  per  le  indagini  preliminari  debba
 provvedere  prima della scadenza del termine, anziche' entro quindici
 giorni dallo scadere del termine di cinque giorni dalla notificazione
 prevista dall'art. 406.3, prima parte, del c.p.p. Di  fatto,  invero,
 l'attuale   disciplina  puo'  impedire  che  il  giudice  prenda  una
 tempestiva e quindi valida decisione, senza che alcun  appunto  possa
 essere  ragionevolmente  mosso  al pubblico ministero, cui compete la
 richiesta. Il tempo necessario per la notifica e' infatti  situazione
 che  sfugge  e  prescinde  dalla  diligenza  del  p.m.:  si  pensi in
 particolare  alle   ipotesi   in   cui,   apparendo   la   potenziale
 irreperibilita'  del sottoposto alle indagini, si debba doverosamente
 procedere agli accertamenti richiesti dagli artt. 159 del c.p.p. e 61
 delle disp. att. del c.p.p.    eventualmente  anche  all'estero.  Ne'
 sembra  adeguato  richiamarsi  alla  possibilita'  di  utilizzare  la
 polizia giudiziaria per le notifiche, ai sensi  dell'art.  151.1  del
 c.p.p.:  da  un  lato cio' non risolve il problema, non essendo certo
 che la struttura della p.g. consenta notifiche  utili  e  tempestive,
 dall'altro  il ricorso alla polizia giudiziaria per le notifiche deve
 essere assolutamente eccezionale, che'  altrimenti  distrarrebbe  dai
 propri  compiti  investigativi istituzionali uffici gia' oberati. Ne'
 si puo' pretendere che il p.m.  inizi la procedura per  la  richiesta
 di  proroga appena iscritto il nome della persona alla quale il reato
 e' attribuito, intuendo la prevedibile complessita'  delle  indagini;
 oltretutto,  nel  caso  di  richiesta  "troppo"  tempestiva, potrebbe
 addirittura difettare la giusta causa per la proroga.
    La disarmonia che la disciplina manifesta non soddisfa,  peraltro,
 alcuna esigenza di tutela di interessi apprezzabili delle altre parti
 (persona sottoposta alle indagini, persona offesa): il vero interesse
 che appare tutelabile (e riconosciuto dal legislatore) e' che il p.m.
 sia costretto a render conto della gestione delle indagini, nei tempi
 scelti   dal   legislatore   o  concludendole  con  la  richiesta  di
 archiviazione  o   con   l'esercizio   dell'azione   penale,   ovvero
 chiedendone la proroga.
    Ma  tale  interesse trova esaustiva soddisfazione nel fatto che la
 richiesta sia presentata entro il termine, non gia' nel fatto  -  del
 tutto  diverso - che il giudice, terzo, decida entro quel termine (si
 abbia presente la sentenza della Corte n. 461 del 26 settembre  -  16
 ottobre  1990, relativa a problematica che presenta talune analogie).
 Nessun  pregiudizio  pare  conseguire  al  fatto che il giudice possa
 provvedere anche dopo la scadenza del termine;  delle  due  l'una,  o
 concedera'  la  proroga (con decorrenza retroattiva alla scadenza del
 termine; in questo caso  gli  atti  di  indagine  eventualmente  gia'
 compiuti  dopo  la scadenza potranno essere utilizzati) o respingera'
 la relativa richiesta (e in questo caso gli atti che  il  p.m.  abbia
 eventualmente  compiuto  non  potranno  essere  utilizzati,  ai sensi
 dell'art. 407.3 del c.p.p.).
    La soluzione proposta  consentirebbe  di  conciliare  le  esigenze
 conseguenti all'obbligatorieta' dell'azione penale ed il principio di
 buon  andamento  della  pubblica  amministrazione  (con riguardo alla
 amministrazione della giustizia), con quelle derivanti dall'esercizio
 del diritto di difesa. Dal sistema si ricava anche il termine che  il
 giudice  dovrebbe  osservare  per  la sua decisione: esso deve essere
 quello, residuale, di cui all'art. 121.2 del c.p.p. Il giudice dovra'
 quindi provvedere entro quindici giorni dallo spirare del termine  di
 cinque  giorni dalla notifica della richiesta di proroga alla persona
 sottoposta alle indagini.
    Venendo, da ultimo solo per  ragioni  di  convenienza  espositiva,
 alla  indicazione  dei  parametri  di costituzionalita', essi possono
 essere  indicati  alternativamente  negli  artt.  97  e   112   della
 Costituzione.  Il  sistema  attuale  di  fatto  comporta  la paralisi
 nell'esercizio dell'azione  penale,  senza  che  cio'  dipenda  dalla
 mancanza di diligenza del pubblico ministero e dalla soddisfazione di
 altri  interessi  costituzionalmente garantiti. Ove si ritenesse che,
 in teoria, il grave inconveniente segnalato potesse  essere  superato
 con  una  richiesta  di  archiviazione ed una successiva richiesta di
 riapertura delle indagini, evidente sarebbe la irrazionale lesione di
 elementari principi di  buon  andamento  dell'amministrazione,  nella
 specie  della  giustizia. Solo in via subordinata potrebbe affermarsi
 anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione  in  un'esasperata
 lettura   del  processo  quale  confronto  di  parti  necessariamente
 contrapposte.
    La rilevanza della questione sollevata, nel presente procedimento,
 e' data dal fatto che, ferma restando  l'attuale  disciplina,  questo
 giudice  dovrebbe  respingere o dichiarare inammissibile la richiesta
 presentata dal p.m. o comunque restituirgli gli atti  dichiarando  la
 propria  "incompetenza"  nella decisione; ove la Corte accogliesse la
 questione di  costituzionalita'  proposta,  questo  giudice  potrebbe
 legittimamente decidere nel merito.
    La  soluzione  proposta  - prima indicata e nel dispositivo ancora
 precisata - si manifesta non frutto di scelta discrezionale,  propria
 del legislatore, ma ricavabile dal sistema vigente.
    Vanno  pertanto  adottati  i provvedimenti ordinamentali di cui al
 dispositivo.  Valutera'  la  Corte  se  l'eventuale  declaratoria  di
 incostituzionalita' possa essere estesa, in applicazione dell'art. 27
 della  legge  n.  87  dell'11  marzo  1953,  anche  al  secondo comma
 dell'art. 406 del c.p.p.
                               P. Q. M.
    Solleva d'ufficio questione di  legittimita'  costituzionale,  che
 dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata in relazione agli
 artt. 3, 97 e 112 della Costituzione,  dell'art.  406.1  del  c.p.p.,
 nella  parte in cui prevede che il giudice possa adottare l'ordinanza
 di proroga solo prima della scadenza del termine, previsto  dall'art.
 406 del c.p.p., anziche' entro quindici giorni dal decorso dei cinque
 giorni  dalla  notificazione  della  richiesta  del p.m. alla persona
 sottoposta alle indagini. Sospende il presente procedimento;
    Ordina la  comunicazione  della  presente  ordinanza  al  pubblico
 ministero  ed  ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e la sua
 notifica alla  persona  sottoposta  alle  indagini,  tramite  polizia
 giudiziaria  stante la urgenza, al suo difensore ed al Presidente del
 Consiglio;
    Manda alla cancelleria per l'esecuzione.
     Cosi' deciso in Verona, il 16 marzo 1991
           Il giudice per le indagini preliminari: CITTERIO
                             Il collaboratore di cancelleria: CAMINITI
 91C0879