N. 321 ORDINANZA 8 - 10 luglio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposta di registro - Rettifica del valore  degli  immobili  e  delle
 aziende  -  Inapplicabilita'  della  disciplina di cui agli artt. 52,
 quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e 12  del  d.-l.  14
 marzo  1988,  n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, agli
 immobili non iscritti al catasto e trasferiti
 in  epoca  anteriore  al  14  marzo  1988  - Questione gia' decisa -
 Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, quarto comma; d.-l. 14 marzo
 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, art. 12).
 
 (Cost., artt. 3, 42, 53 e 97).
 
 Contezioso tributario  -  Commissioni  tributarie  -  Composizione  -
 Mancata  previsione  tra  coloro  che  non  possono  far  parte delle
 commissioni tributarie dei funzionari delle intendenze di  finanza  e
 delle  prefetture, degli avvocati di Stato e degli iscritti agli albi
 professionali indicati nell'art.  30,  terzo  comma,  del  d.P.R.  26
 ottobre   1972,   n.   636   -  Questione  gia'  decisa  -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 5).
 
 (Cost., artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma).
(GU n.29 del 24-7-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott.
    Francesco  GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv. Ugo SPAGNOLI,
    prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio  BALDASSARRE,  prof.
    Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.
    Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  52,  quarto
 comma,  del  d.P.R.  26  aprile  1986, n. 131 (Approvazione del testo
 unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), e 12 del
 decreto-legge 14 marzo 1988,  n.  70  (Norme  in  materia  tributaria
 nonche'  per  la  semplificazione  delle  procedure di accatastamento
 degli immobili urbani), convertito, con modificazioni, nella legge 13
 maggio 1988, n. 154 e dell'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.  636
 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con
 ordinanza  emessa  il 5 dicembre 1990 dalla Commissione tributaria di
 primo grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da  Rossi  Carla
 ed  altri  contro  l'Ufficio del Registro di Verbania, iscritta al n.
 182 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  22  maggio  1991  il  Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  emessa  il  5  dicembre  1990,  la
 Commissione tributaria  di  primo  grado  di  Verbania,  sui  ricorsi
 riuniti  proposti  da  Carla  Rossi  ed  altri  contro  l'Ufficio del
 Registro di Verbania  (R.O.  n.  182  del  1991),  ha  sollevato,  in
 riferimento agli artt. 3, 42, 53, 97 della Costituzione, questione di
 legittimita'  costituzionale degli artt. 52, quarto comma, del d.P.R.
 26 aprile 1986, n. 131 e 12 del decreto-legge 14  marzo  1988  n.  70
 convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, in
 quanto  detti articoli non si applicano agli immobili non iscritti in
 catasto con attribuzione di rendita catastale e trasferiti  in  epoca
 anteriore al 14 marzo 1988; nonche' dell'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre
 1972,  n. 636, in quanto detto articolo non comprende, tra coloro che
 non possono far parte delle Commissioni  tributarie  di  primo  e  di
 secondo  grado,  i  funzionari  delle  intendenze  di  finanza, delle
 prefetture e gli avvocati dello Stato, in riferimento agli artt. 101,
 secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione; nonche', in-
 fine, dell'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto detto
 articolo non comprende, tra coloro che non possono  far  parte  delle
 Commissioni  tributarie  di  primo  e  di  secondo  grado,  anche gli
 iscritti in uno degli albi indicati dall'art. 30, terzo comma,  dello
 stesso decreto - nel testo modificato dal d.P.R. n. 739 del 1981 - in
 riferimento  agli  artt.  97,  primo  comma, 108, secondo comma, e 3,
 primo comma, della Costituzione.
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.
    Considerato  quanto  alla  prima  questione che la stessa e' stata
 gia' dichiarata manifestamente infondata da ultimo con  ordinanza  n.
 582  del  1989  (cfr.  anche  n.  789  del 1988 e n. 586 del 1987) in
 riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione;
      che per quanto riguarda l'art. 42 della Costituzione non risulta
 addotta dal giudice specifica motivazione in ordine al profilo  sotto
 il quale detta norma dovrebbe ritenersi violata;
      che  del  pari le altre due questioni sono state gia' dichiarate
 manifestamente  infondate  con  ordinanza  n.  292   del   1990,   in
 riferimento  agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo
 comma e 108, secondo comma;
      che le  questioni,  pertanto,  vanno  dichiarate  manifestamente
 infondate.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
 costituzionale degli artt. 52, quarto comma,  del  d.P.R.  26  aprile
 1986,  n.  131  (Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
 concernenti l'imposta di registro) e 12 del  decreto-legge  14  marzo
 1988,   n.   70   (Norme   in   materia  tributaria  nonche'  per  la
 semplificazione delle  procedure  di  accatastamento  degli  immobili
 urbani),  convertito,  con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988,
 n.  154,  nonche'  dell'art.  5  del  d.P.R.  26 ottobre 1972, n. 636
 (Revisione della disciplina del contenzioso  tributario),  sollevate,
 in  riferimento  agli artt. 3, 42, 53, 97, 101, secondo comma, e 108,
 secondo comma, della Costituzione, dalla  Commissione  Tributaria  di
 primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                       Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0893