N. 329 ORDINANZA 8 - 10 luglio 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Esercizio abusivo di impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione - Sanzioni penali - Irragionevole previsione di un trattamento sanzionatorio identico a quello stabilito per la (ritenuta) piu' grave ipotesi di esercizio abusivo di impianti soggetti a concessione - Ius superveniens non considerato dal giudice a quo - Restituzione degli atti. (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195, come modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103). (Cost., art. 3).(GU n.29 del 24-7-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1991 dal Pretore di Saluzzo nel procedimento penale a carico di Vivone Fulvio, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che il Pretore di Saluzzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'esercizio senza autorizzazione di apparecchi radioelettrici di debole potenza, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (T.U. delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per la parificazione, ritenuta arbitraria, nel trattamento sanzionatorio dell'esercizio abusivo di impianti rispettivamente soggetti a concessione ovvero - come nella specie - ad autorizzazione (questi ultimi, a seguito della sentenza n. 1030 del 1988 di questa Corte); che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in entrambi i giudizi tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che dall'ordinanza non appare che il giudice rimettente abbia tenuto conto che, anteriormente alla sua emanazione, la disposizione impugnata e' stata sostituita con l'art. 30, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), che ha modificato il previgente regime sanzionatorio, differenziando tra impianti radioelettrici - tra cui quelli di debole potenza, soggetti ad autorizzazione in base alla predetta sentenza - e impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, soggetti a concessione: e cio', a prescindere da quanto considerato in ordine alla nuova disposizione nell'ordinanza n. 272 del 1991; che conseguentemente gli atti vanno restituiti al predetto giudice, perche' riesamini la rilevanza della questione alla stregua della nuova normativa;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Saluzzo. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0901