N. 335 ORDINANZA 10 - 11 luglio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposta sul  valore  aggiunto  (I.V.A.)  -  Dichiarazione  effettuata
 tempestivamente   ma  ad  ufficio  diverso  da  quello  competente  -
 Trattamento sanzionatorio non diverso da quello previsto in  caso  di
 tardiva  o  di  omessa  dichiarazione  -  Prospettato  contrasto  col
 principio di ragionevolezza -  Ius superveniens - Restituzione  degli
 atti al giudice  a quo.
 
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 40, secondo comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.29 del 24-7-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: prof. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele
    PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo CASAVOLA,
    prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.  Mauro
    FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
    GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  40,  secondo
 comma,  del  d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina
 dell'imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza  emessa  il
 28  novembre  1990  dalla  Commissione tributaria di secondo grado di
 Isernia nel ricorso proposto da  Ufficio  I.V.A.  di  Isernia  contro
 Fiore  Maria  Luisa, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1991 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  12,  prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  22  maggio  1991  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che, nel corso di un giudizio, la Commissione tributaria
 di secondo grado di Isernia, con  ordinanza  emessa  il  28  novembre
 1990, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 40,  secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
 disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), per  contrasto  con  il
 principio di ragionevolezza e con l'art. 3 della Costituzione;
      che  il  giudice  a  quo,  ritenuta la rilevanza della questione
 perche'  dall'esito  della  stessa   dipende   l'accertamento   della
 sussistenza  o  meno della violazione dell'obbligo di dichiarazione e
 della indebita detrazione d'imposta per acquisti  effettuati,  reputa
 che  la  norma  impugnata  "fa  dipendere  da  fattori  estranei alla
 volonta' del contribuente  la  tempestivita'  e  conseguentemente  la
 validita'  di  dichiarazioni  o  versamenti effettuati ad ufficio IVA
 diverso da quello  competente",  cosi'  generando  sperequazioni  tra
 contribuenti;
      che non si e' costituita la parte privata, mentre e' intervenuto
 il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  per eccepire, in primo
 luogo, la manifesta inammissibilita' della questione, non  contenendo
 l'ordinanza  di  rimessione ne' alcun cenno sull'oggetto del giudizio
 principale, ne' l'indicazione di  un  tertium  comparationis  per  la
 dedotta  sperequazione,  e  che,  nel  merito,  la difesa dello Stato
 ricorda che la regola iuris contenuta nella norma denunciata e' stata
 gia' sottoposta al vaglio di legittimita' di questa Corte in sede  di
 esame del corrispondente art. 12, comma quarto, del d.P.R. n. 600 del
 1973  in  materia  di  imposte  dirette  (sentenza  n.  82 del 1989 e
 ordinanze nn. 103 e 206 del 1990);
    Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione,  il
 decreto  legge  15  marzo  1991,  n. 83, convertito con modificazioni
 nella legge 15 maggio 1991, n. 154, ha nuovamente previsto  (art.  8)
 la possibilita' di definizione delle violazioni indicate nell'art. 21
 del  decreto  legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni
 nella legge 27 aprile 1989, n. 154, tra le quali rientra anche quella
 oggetto del giudizio principale;
      che  in  tale  situazione  gli  atti   vanno   restituiti   alla
 Commissione  tributaria  rimettente  perche' valuti la permanenza del
 requisito della rilevanza alla stregua della normativa sopravvenuta;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti alla  Commissione  tributaria  di
 secondo grado di Isernia.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                       Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0908