N. 338 ORDINANZA 10 - 11 luglio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Rito abbreviato ordinario - Richiesta dell'imputato
 - Dissenso del p.m. - Sindacabilita' e obbligo  della  motivazione  -
 Omessa previsione - Conseguente inapplicabilita' della diminuente  ex
 art.  442,  secondo  comma,  del cod. proc. pen. anche a dibattimento
 concluso per ritenuto ingiustificato dissenso  del  p.m.  -  Ritenuta
 irragionevole    disparita'   di   trattamento   rispetto   al   c.d.
 patteggiamento  -  Lesione  del  diritto  di   difesa   -   Questione
 concernente norma gia'
 dichiarata incostituzionale - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., artt. 438, primo comma, e 442, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
 
 Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato -
 Dissenso  del  p.m. - Insindacabilita' - Conseguente inapplicabilita'
 della diminuente  ex art. 442, secondo comma, del  c.p.p.  -  Lesione
 del  diritto  ad  un'equa  pena  -  Questione  concernente norma gia'
 dichiarata incostituzionale - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 458, primo e secondo comma).
 
 (Cost., art. 27, terzo comma).
(GU n.29 del 24-7-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,  prof.   Francesco   Paolo   CASAVOLA,   prof.   Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 458, comma
 primo e secondo, 438, comma primo e 442, comma secondo, del codice di
 procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:
    1. - Ordinanza emessa il 28 gennaio 1991 dalla Corte d'appello  di
 Firenze  nel  procedimento  penale  a  carico  di  Messina Gianfranco
 iscritta al n. 228 del registro ordinanze  1991  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  16, prima serie speciale,
 dell'anno 1991;
   2. - Ordinanza emessa il 22 gennaio 1991 dal  Tribunale  di  Genova
 nel procedimento penale a carico di Fiorani Rinaldo ed altro iscritta
 al  n.  240  del  registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 16,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1991;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 19 giugno 1991 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che, con ordinanza in data 22 gennaio 1991 (r. o. n.  240
 del   1991),  il  Tribunale  di  Genova  ha  sollevato  questione  di
 legittimita' costituzionale:
       a) dell'art. 438, comma 1, del codice di procedura penale nella
 parte  in  cui  non  indica le ragioni sulla base delle quali il P.M.
 puo' negare il suo consenso alla richiesta di giudizio  abbreviato  e
 non  pone  a  carico  dello stesso l'obbligo di enunciarle in caso di
 dissenso;
       b) dell'art. 442, comma 2, del medesimo codice, nella parte  in
 cui  non  prevede  che  il  giudice,  alla chiusura del dibattimento,
 ritenendo ingiustificato il dissenso del P.M. sulla richiesta di rito
 abbreviato, debba comunque applicare la relativa riduzione di pena;
      che le norme impugnate si porrebbero in contrasto con gli  artt.
 3  e  24  della  Costituzione  creando un'irragionevole disparita' di
 trattamento rispetto  al  regime  previsto  per  il  "patteggiamento"
 dall'art.   448,   comma  1,  c.p.p.,  e  privando  l'imputato  della
 possibilita' di difendersi relativamente al diritto alla riduzione di
 pena connessa al rito abbreviato;
      che, con ordinanza in data 28 gennaio  1991  (r.o.  n.  228  del
 1991),  la  Corte  d'appello  di  Firenze  ha  sollevato questione di
 legittimita' costituzioanle dell'art. 458, comma 1 e 2, del codice di
 procedura penale, nella parte in cui, subordinando  al  consenso  del
 P.M.  l'adozione  del  rito abbreviato senza consentire al giudice di
 sindacare, anche nel merito, il dissenso  ai  fini  dell'applicazione
 dell'attenuante  prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p., si porrebbe
 in contrasto con l'art. 27, comma 3, della Costituzione,  poiche'  la
 preclusione  del  rito  abbreviato  ad  opera  del  P.M., impedirebbe
 all'imputato, nelle ulteriori fasi del giudizio di primo grado  e  di
 quello  di  appello, di ottenere la relativa riduzione di pena, cosi'
 compromettendo il suo diritto ad una pena equa;
      che non si sono costituite le parti, ne' ha spiegato  intervento
 l'Avvocatura generale dello Stato;
    Considerato  che  i  giudizi  cosi'  promossi  vanno  riuniti  per
 l'obbiettiva analogia delle censure con essi prospettate;
      che,  con  sentenza  n.  81  del  1991,  questa  Corte  ha  gia'
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  del  combinato disposto
 degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella
 parte in cui non prevede che il P.M., in caso di dissenso, sia tenuto
 a enunciarne le ragioni e che  il  giudice,  quando,  a  dibattimento
 concluso,   ritiene   ingiustificato  il  dissenso  del  P.M.,  possa
 applicare all'imputato la riduzione  di  pena  contemplata  dall'art.
 442, comma 2, del codice di procedura penale;
      che  nella  medesima  pronuncia  e' stata poi dichiarata, in via
 conseguenziale, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 458,  comma
 1 e 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
 che il P.M., in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni
 e   che   il   giudice,  quando,  a  dibattimento  concluso,  ritiene
 ingiustificato il dissenso del P.M., possa applicare all'imputato  la
 riduzione  di  pena  contemplata dall'art. 442, comma 2, dello stesso
 codice;
      che   le   questioni   sollevate   vanno   pertanto   dichiarate
 manifestamente inammissibili;
    Visti  gli  artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 la Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   delle  questioni  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 438 comma 1, 442  comma  2  e
 458  commi  1  e  2  del  codice  di  procedura penale, sollevate, in
 riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione,  dal  Tribunale
 di  Genova  e dalla Corte d'appello di Firenze con le ordinanze indi-
 cate in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0911