N. 495 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 1990- 9 luglio 1991
N. 495 Ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 luglio 1991) dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Fattori Cesare Processo penale - Conflitto di competenza tra g.i.p. e giudice del dibattimento - Prevista prevalenza della decisione del giudice del dibattimento - Irragionevole violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di soggezione del giudice alla sola legge. Processo penale - Fascicolo per il dibattimento - Inserimento del verbale d'interrogatorio dell'imputato avanti al p.m., limitatamente alle dichiarazioni rese in materia anagrafica - Omessa previsione - Possibile declaratoria di nullita' del decreto di citazione per giudizio immediato - Restituzione degli atti al g.i.p. - Conseguente dovuta ultranea attivita' dello stesso - Irrazionalita' - Violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e del principio di soggezione del giudice alla sola legge. (C.P.P. 1988, artt. 28, secondo comma, e 431). (Cost., artt. 2, 3, 97 e 101).(GU n.33 del 21-8-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza a carico di Fattori Cesare come generalizzato in atti proc. pen. n. 593/1990 r.g.n.r., proc. pen. n. 799/1990 r.g.g.i.p., imputato del reato p. e p. dall'art. 628 del c.p. per avere sottratto, al fine di trarne profitto, un braccialetto d'oro a Ceccovecchi Massimo con violenza e minaccia consistita nel dire alla persona offesa "o mi dai il braccialetto o di qui non esci". In Falconara Marittima (Ancona) il 15 marzo 1990. Difensore d'ufficio avv. Marco Maria Brunetti del Foro di Ancona; Vista l'ordinanza sezione penale tribunale di Ancona del 29 ottobre 1990 declaratoria di nullita' del decreto di giudizio immediato del g.i.p. detto tribunale 11 maggio 1990, stante la mancata notifica del detto provvedimento all'imputato (v. in atti f. 30 relata di notifica inevasa 11 luglio 1990 aiutante ufficiale giudiziario c/o corte d'appello di Ancona "anzi non potuto notificare perche' non reperito al n. 38 in via N. Sauro. Vane numerose ricerche esperite sul posto"; poiche' gia' in sede di interrogatorio davanti al p.m. (ff. 12-13) l'attuale imputato aveva eletto domicilio presso la propria abitazione in Roma, via N. Sauro 39, dal momento che i suoi obblighi di leva sarebbero terminati alla fine del giugno 1990; Attesa l'erroneita' della detta declaratoria di nullita' in quanto all'eventuale vizio di notificazione del decreto di giudizio immediato (che rinviava a giudizio) avrebbe dovuto provvedere il giudice collegiale del dibattimento, anche e soprattutto per le suesposte ragioni oggettive, stante l'art. 485 n. 1) del c.p.p.; Constatato che l'attuale stasi processuale e' in sostanza equiparabile alle tipiche situazioni previste dall'art. 28, secondo comma, primo inciso nuovo del c.p.p. ("anche nei casi analoghi a quelli previsti dal primo comma") e che tuttavia, stando al detto 28, n. 2) del c.p.v., qualora il contrasto verta fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo, normativa chiaramente incostituzionale ex artt. 2, 3 e 97 della Costituzione perche' da un lato viola la parita' di trattamento "in ogni stato e grado del giudizio" discriminando l'udienza dibattimentale rispetto all'udienza non dibattimentale, dall'altro inficia il principio della efficiente organizzazione dei pubblici uffici e del buon andamento della p.a. - Amministrazione della Giustizia in quanto costringe p.m., g.i.p. e cancelleria di quest'ultimo ad uno spreco di energie lavorative e ad una superflua ultronea attivita' processuale, in quanto, si fa notare, l'attivita' del g.i.p. si esaurisce con l'articolo di legge sull'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, il tutto ex art. 455 del nuovo c.p.p., e nella conseguente formazione del fascicolo per il dibattimento ex art. 431 stesso cod. ("secondo le prescrizioni del giudice"); Atteso, per quanto concerne l'art. 28, secondo comma, secondo inciso, che il termine "giudice dell'udienza preliminare" e' anche oltremodo riduttivo perche' non prevede esplicitamente l'ipotesi (come l'attuale) extra-udienza preliminare, in cui il conflitto sorge fra giudice per le indagini preliminari e giudice del dibattimento a seguito di giudizio immediato, ritenendosi anche a questo proposito il concetto di casi analoghi a quelli previsti dal primo comma; Poiche' quindi il detto 28, secondo comma, secondo inciso del c.p.p. ha introdotto una norma foriera di possibili prevedibili enormi danni per la celerita' e snellezza del nuovo rito processuale (si rifletta, per esempio, alla tutt'altro che peregrina ipotesi di una macroscopica erronea declaratoria di nullita' in un processo con numerosi imputati), il tutto quindi in contrasto anche con l'art. 101, secondo comma della Carta costituzionale secondo cui "I giudici sono soggetti soltanto alla legge" e non quindi ad altra a.g.o. mentre nel caso in esame il g.i.p., in ossequio alla detta incostituzionale normativa, viene sostanzialmente "costretto" a porre in essere apposita attivita' al di fuori di ogni esplicita previsione di legge di fronte al quale egli non puo', allo stato della legislazione, far valere qualsivoglia giusta controdeduzione; Essendo la questione di legittimita' costituzionale, rilevata iussu indicis, non solo non manifestamente infondata, ma anche rilevante nel processo de quo poiche' dalla declaratoria di costituzionalita' la sopra descritta situazione di stasi processuale troverebbe sicuramente corretta e rituale soluzione giuridica ed autenticamente giurisdizionale in applicazione della lex generalis sui "casi analoghi" di cui all'art. 28, secondo comma, primo inciso del nuovo c.p.p.; Poiche' comunque ed oltretutto, anche a voler ammettere l'erronea tesi del Collegio secondo cui competeva al solo g.i.p. regolarizzare il vizio della non eseguita notifica, cio' urterebbe con la lettera dell'art. 432 secondo cui "Il decreto che dispone il giudizio e' trasmesso senza ritardo, con il fascicolo previsto dall'art. 431 etc. alla cancelleria del giudice competente per il giudizio"; Poiche' tuttavia alla riscontrata anomalia processuale si sarebbe potuto ovviare ove nel fascicolo per il dibattimento il collegio giudicante avesse potuto reperire il verbale d'interrogatorio dell'imputato (magari senza il contenuto ma con le relative generalita' anagrafiche, di per se' esatte, fatta salva ipotesi di reato nel caso di false, inidonee, insufficienti dichiarazioni rese al p.m., a.g.o. da parte dello stesso imputato), e quindi con conseguenti eventuali nuove ricerche anagrafiche o addirittura con conseguente decreto di irreperibilita' ex artt. 159 e 160 n. 2) del nuovo c.p.p.; poiche' dalle pregresse considerazioni scaturisce l'incostituzionalita' dell'art. 431 del c.p.p. laddove non contempla l'esplicita inserzione del detto verbale, che non condizionerebbe certo il giudicante nel merito (poiche' la prova si forma, e continuerebbe a formarsi, nel dibattimento) ma eviterebbe nullita' processuali, mentre l'attuale riduttiva formulazione della norma lede l'art. 97 della Costituzione; Poiche' infine con le dette pregresse argomentazioni e' stata spiegata la rilevanza di quest'ultima eccezione nel corrente giudizio;
P. Q. M. Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, non potendo il presente giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale, sollevata d'ufficio e non ritenuta manifestamente infondata, relativa all'art. 28, n. 2, del nuovo c.p.p. nella parte in cui esclude esplicitamente il ricorso al procedimento del conflitto di competenza nell'ipotesi di contrasto, in sede di decreto che dispone il rinvio a giudizio immediato, fra giudice per le indagini preliminari e giudice del dibattimento, ed all'art. 431 dello stesso c.p.p. laddove non contempla l'inserzione nel fascicolo per il dibattimento, secondo le prescrizioni del giudice, del verbale d'interrogatorio reso dall'imputato dinanzi al p.m. preliminarmente al giudizio immediato, quantomeno limitatamente alle dichiarazioni rese in materia anagrafica, ritenendosi quindi l'art. 28 lesivo degli artt. 2, 3, 97 e 101 secondo comma della Costituzione, l'art. 431 in violazione degli artt. 2, 3 e 97 della legge fondamentale dello Stato, con annessa sospensione del corrente giudizio; Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa (imputato, difensore d'ufficio avv. Marco Maria Brunetti del Foro di Ancona, persona offesa dal reato Ceccovecchi Massimo) ed al p.m. nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento e per conoscenza del Parlamento e per conoscenza alla sezione penale del tribunale di Ancona. Ancona addi', 7 dicembre 1990 Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO 91C0920