N. 350 SENTENZA 11 - 15 luglio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Caccia - Addestramento dei  cani  -  Ambiti  protetti  -  Trattamento
 sanzionatorio equiparato all'esercizio della caccia in zone vietate -
 Introduzione  di  nuovo  e  diverso  illecito  amministrativo  -  Non
 fondatezza.
 
 (Legge regione Emilia-Romagna 15 maggio 1987, n. 20, art.  61,  primo
 comma, lett.  d)).
 
 (Cost., art. 117).
(GU n.30 del 31-7-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Ettore GALLO;
 Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,   prof.   Francesco   Paolo   CASAVOLA,   prof.  Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  61,  comma
 primo, lettera d), della legge della Regione Emilia-Romagna 15 maggio
 1987,  n.  20  (Organizzazione  del  territorio nella regione Emilia-
 Romagna  ai  fini  della  protezione  della  fauna  selvatica  e  per
 l'esercizio controllato della caccia. Norme di adeguamento alla legge
 statale  27  dicembre 1977, n. 968. Abrogazione delle leggi regionali
 16 agosto 1978, n. 431, 17 agosto 1978, n. 33, 6 marzo 1980, n. 14  e
 loro  successive  modifiche  ed integrazioni), promosso con ordinanza
 emessa il 18 dicembre 1990 dal  Pretore  di  Parma  nel  procedimento
 civile vertente tra Gaboardi Alberto e Amministrazione provinciale di
 Parma  iscritta  al  n.  178 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  13,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1991;
    Udito  nell'udienza pubblica del 4 giugno 1991 il Giudice relatore
 Enzo Cheli;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel giudizio di  opposizione  promosso  da  Alberto  Gaboardi
 avverso due ingiunzioni dell'Amministrazione provinciale di Parma per
 violazione  di  una  norma  in materia di caccia (addestramento di un
 cane in  una  zona  di  ripopolamento),  il  Pretore  di  Parma,  con
 ordinanza  del  18 dicembre 1990 (R.O. n. 178 del 1991), ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61,  primo  comma,
 lettera  d), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 1987,
 recante "Organizzazione del territorio nella  regione  Emilia-Romagna
 ai  fini  della  protezione  della  fauna selvatica e per l'esercizio
 controllato della caccia. Norme di adeguamento alla legge statale  27
 dicembre  1977,  n.  968. Abrogazione delle leggi regionali 16 agosto
 1978, n. 431, 17 agosto 1978, n. 33, 6 marzo 1980, n. 14 e loro  suc-
 cessive modifiche ed integrazioni".
    Nell'ordinanza  si espone che la legge in questione individua come
 "ambiti protetti" vari tipi di zone per la protezione e  l'incremento
 della  fauna  selvatica  e  prevede, all'art. 18, zone nelle quali e'
 permesso l'addestramento e l'allenamento dei  cani,  da  ferma  e  da
 seguito,  previa  autorizzazione.  La  stessa legge regionale dispone
 poi, all'art. 61, primo comma, lettera d), che  "l'addestramento  dei
 cani  in ambiti protetti" venga punito con la sanzione amministrativa
 che  l'art.  31,  lettera c), della legge quadro statale sulla caccia
 (legge 27 dicembre 1977, n. 968) prevede per l'esercizio della caccia
 in periodi non consentiti o in zone in cui  sussiste  il  divieto  di
 caccia.
    Dal  raffronto  tra  la disposizione dettata dall'art. 31, lettera
 c), della legge  quadro  statale  e  la  norma  regionale  denunciata
 deriva,  secondo  il  giudice  a  quo,  il dubbio che la disposizione
 regionale sia lesiva dell'art. 117 della  Costituzione,  in  base  al
 quale il potere legislativo delle Regioni deve essere esercitato "nei
 limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato".
    Ad  avviso  del  giudice  remittente, infatti, l'addestramento del
 cane non puo' essere equiparato all'esercizio della  caccia  regolato
 dall'art.  8  della  legge  statale  n.  968,  poiche' il cane non e'
 considerato mezzo di caccia, ai sensi dell'art. 9 della stessa legge,
 che prevede come mezzi di caccia solo il fucile, l'arco ed il falco.
    Nell'ordinanza di rimessione si osserva,  infine,  che  la  stessa
 legge  della  Regione  Emilia-Romagna,  in  un'altra delle sue norme,
 mostra di non considerare l'addestramento del cane come esercizio  di
 caccia, dal momento che, quando tale addestramento avviene in periodi
 non  consentiti,  sia  pure  in  zone  in  cui  previa autorizzazione
 potrebbe avere  luogo,  la  sanzione  prevista  non  e'  piu'  quella
 dell'art.  31, lettera c), della legge n. 968 del 1977, bensi' quella
 piu' modesta indicata nella lettera n) dello stesso articolo.
    2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte non si e' costituita  nessuna
 delle parti ne' vi sono stati interventi.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  questione sollevata dal Pretore di Parma investe l'art.
 61,   primo   comma,    lettera    d),    della    legge    regionale
 dell'Emilia-Romagna  15  maggio 1987, n. 20, dove si prevede, per chi
 addestri cani  in  ambiti  protetti,  l'applicazione  della  sanzione
 amministrativa stabilita, per coloro che esercitano la caccia in zone
 in  cui  sussiste  il  divieto di cacciare, dall'art. 31, lettera c),
 della legge-quadro 27 dicembre 1977, n. 968.
    Ad avviso del giudice a quo, la norma in questione sarebbe incorsa
 nella violazione dell'art. 117 della Costituzione  per  il  fatto  di
 aver  esteso  la  nozione  di caccia - in deroga ai principi generali
 fissati dalla  legge-quadro  statale  in  tema  di  "esercizio  della
 caccia"  (artt.  8  e  9  l.  n.  968  del  1977) - anche all'ipotesi
 dell'"addestramento dei cani".
    2. - La questione e' infondata.
    Non  puo'  essere,  infatti,  condiviso  l'assunto  da  cui  muove
 l'ordinanza   di   rinvio,   secondo   cui   la   norma  impugnata  -
 nell'applicare all'ipotesi dell' "addestramento dei  cani  in  ambiti
 protetti" la sanzione amministrativa prevista dalla legge statale per
 la  caccia  in  zone in cui sussiste il divieto di cacciare - avrebbe
 indebitamente esteso la nozione di caccia fissata nell'art.  8  della
 legge  n.  968,  in  relazione  ai  "mezzi  di  caccia"  elencati nel
 successivo art. 9 (che non comprendono i cani).
    In realta', una corretta lettura della  norma  impugnata  convince
 del  fatto che il legislatore regionale non ha inteso ne' ampliare la
 nozione di caccia fissata nella  legge-quadro  statale,  ne'  variare
 l'elenco  dei  mezzi  destinati alla caccia di cui alla stessa legge,
 bensi'  soltanto  definire,  nell'ambito  della   materia   venatoria
 affidata  alla  sua  competenza concorrente, una nuova fattispecie di
 illecito  amministrativo che viene aggiunta all'elenco degli illeciti
 amministrativi di cui all'art. 31 della legge n. 968 e sanzionata per
 relationem, mediante il richiamo alla sanzione prevista  dalla  legge
 statale  per  una fattispecie diversa. Del resto, che la volonta' del
 legislatore regionale, nel porre la norma  impugnata,  fosse  diretta
 non  tanto  a  estendere la nozione di caccia quanto a introdurre una
 nuova  e  diversa  ipotesi  di   illecito   amministrativo,   risulta
 dimostrato  -  come  rileva  lo  stesso  giudice  a quo - anche dalla
 presenza, nella stessa legge regionale, di  una  norma  quale  quella
 espressa  nell'art. 61, sesto comma, lettera f), dove l'addestramento
 del cane nei periodi non consentiti va incontro ad una sanzione molto
 piu' lieve di quella prevista dall'art. 31, lettera c),  della  legge
 statale per l'esercizio della caccia negli stessi periodi.
    La  norma  regionale  di  cui  e' causa si sottrae, pertanto, alla
 censura  proposta,  dal  momento  che  -   come   questa   Corte   ha
 costantemente affermato (v. sentt. n. 21 del 1957; n. 72 del 1977; n.
 62  del  1979;  nn. 97 e 192 del 1987; nn. 729 e 1034 del 1988), - il
 legislatore regionale, nelle  materie  di  propria  competenza,  puo'
 definire  e  sanzionare, nel rispetto dei principi fondamentali posti
 dal legislatore nazionale, gli  illeciti  di  natura  amministrativa,
 anche in aggiunta o a specificazione di quanto prescritto dalla legge
 statale.
    Nella specie, nessun dubbio puo' sussistere ne' in ordine al fatto
 che  l'  "addestramento  dei  cani",  in quanto attivita' strumentale
 all'esercizio venatorio, debba ricondursi alla  materia  "caccia"  di
 cui  all'art.  117 della Costituzione, ne' in ordine alla rispondenza
 del nuovo illecito sanzionato dalla legge  regionale  alle  finalita'
 protezioniste  perseguite,  in  linea  preminente, dalla legge-quadro
 statale.
    Dal che l'infondatezza della questione proposta.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  61,  comma  primo,  lettera  d), della legge della Regione
 Emilia-Romagna 15 maggio 1987, n. 20 (Organizzazione  del  territorio
 nella  regione  Emilia-Romagna  ai  fini della protezione della fauna
 selvatica e  per  l'esercizio  controllato  della  caccia.  Norme  di
 adeguamento  alla legge statale 27 dicembre 1977, n. 968. Abrogazione
 delle leggi regionali 16 agosto 1978, n. 431, 17 agosto 1978, n.  33,
 6  marzo 1980, n. 14 e loro successive modifiche ed integrazioni), in
 riferimento all'art. 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di
 Parma con l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
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