N. 357 SENTENZA 11 - 18 luglio 1991

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Trasporto pubblico - Regione Lazio - Tariffe - Violazione del termine
 di  giorni trenta per la promulga - Richiamo alla sentenza n. 40/1977
 della Corte - Mancato esercizio del potere di rinvio  del  Governo  -
 Inammissibilita'.
 
 (L. regione Lazio 12 gennaio 1991, n. 1)
 
 (Cost., art. 127).
(GU n.30 del 31-7-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele
    PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo CASAVOLA,
    prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.  Mauro
    FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
    GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  promosso  con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 ministri, notificato l'11 marzo 1991 e depositato in  cancelleria  il
 15 succesivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'atto
 di  promulgazione  della  legge  regionale  del 12 gennaio 1991, n. 1
 (Disposizioni di  prima  attuazione  per  la  regolamentazione  delle
 materie  di  cui  all'art.  3  della  legge 10 aprile 1981, n. 151 ed
 indirizzi circa i sistemi tariffari  da  applicarsi  sui  servizi  di
 pubblico  trasporto di persone di interesse locale) ed iscritto al n.
 15 del registro conflitti 1991;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
    Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore
 Antonio Baldassarre;
    Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del
 Consiglio dei Ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  regolarmente  notificato  e  depositato,   il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  proposto  conflitto di
 attribuzione nei confronti della Regione Lazio in relazione  all'atto
 di  promulgazione  della  legge  regionale  12  gennaio  1991,  n.  1
 (Disposizioni di  prima  attuazione  per  la  regolamentazione  delle
 materie  di  cui  all'art.  3  della  legge 10 aprile 1981, n. 151 ed
 indirizzi circa i sistemi tariffari  da  applicarsi  sui  servizi  di
 pubblico  trasporto  di  persone di interesse locale), pubblicata sul
 Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del  30  gennaio  1991,
 adducendo  che  tale  atto sia stato compiuto in violazione dell'art.
 127 della Costituzione.
    Il ricorrente premette che la  legge  regionale  in  questione  e'
 stata  approvata  una  prima  volta durante la legislatura precedente
 quella in corso, segnatamente il 21 marzo  1990,  e,  a  seguito  del
 rinvio  governativo, e' stata riapprovata a maggioranza assoluta, con
 modificazioni concernenti la sola parte  oggetto  del  rinvio,  nella
 legislatura   susseguente,   cioe'   quella   attualmente  in  corso,
 segnatamente il 28 novembre 1990. Secondo il  Governo,  al  quale  la
 riapprovazione  della  legge e' stata comunicata il 17 dicembre 1990,
 il Presidente della Regione non avrebbe dovuto  promulgare  la  legge
 regionale  prima  del decorso del termine di trenta giorni, stabilito
 dall'art. 127, primo comma, della Costituzione  per  l'esercizio  del
 controllo   governativo   e   l'apposizione  del  relativo  visto.  A
 giustificazione di questa posizione  il  ricorrente  afferma  che  il
 mutamento della composizione di un'assemblea legislativa, conseguente
 alla  rinnovazione  delle legislature, non potrebbe non comportare la
 novita' delle iniziative assunte dalla stessa assemblea  nella  nuova
 composizione,  anche  se  queste consistano soltanto nel riprodurre o
 nel  riproporre  testi  normativi  gia'  deliberati  dalla   medesima
 assemblea nella composizione propria della precedente legislatura.
    In  altri  termini, sostiene il ricorrente, in assenza di norme di
 statuto o di regolamento consiliare  dirette  a  introdurre  espresse
 deroghe,   occorrerebbe   ritenere  che  sia  principio  comune  alle
 assemblee  legislative  regionali  (cosi'  come  a  quelle   statali)
 considerare  decaduti  i  deliberati  pendenti  al momento della fine
 della  legislatura  e  supporre  che  l'eventuale  ripresentazione  e
 approvazione  nella  legislatura  susseguente  di  un  medesimo testo
 normativo debba qualificarsi, quantomeno ai fini  dell'esercizio  del
 potere   di   rinvio  governativo,  come  una  legge  nuova,  per  la
 promulgazione della quale, in mancanza del visto, deve attendersi  il
 termine  di trenta giorni, ai sensi dell'art. 127, primo comma, della
 Costituzione. Su tale base interpretativa,  l'atto  di  promulgazione
 impugnato  dovrebbe  considerarsi  illegittimo,  dal  momento  che e'
 intervenuto quando non  era  ancora  decorso  il  termine  di  trenta
 giorni.  In  tal  modo,  conclude  il  ricorrente, la Regione avrebbe
 ecceduto dalle proprie competenze, poiche',  pur  a  prescindere  dal
 rilievo  che  non ha trasmesso al Governo la prescritta comunicazione
 dell'avvenuta approvazione, ha considerato concluso  un  procedimento
 legislativo  che  non  lo  era  e non ha atteso le determinazioni del
 Governo.
    2. - La Regione Lazio ha presentato una memoria di costituzione in
 data 13 aprile 1991, vale a dire oltre il  termine  di  venti  giorni
 dalla  notifica  del  ricorso,  stabilito dall'art. 26, quarto comma,
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha sollevato
 conflitto di  attribuzione  nei  confronti  della  Regione  Lazio  in
 relazione  all'atto di promulgazione della legge regionale 12 gennaio
 1991,   n.   1   (Disposizioni   di   prima   attuazione    per    la
 regolamentazionedelle materie di cui all'art. 3 della legge 10 aprile
 1981, n. 151 ed indirizzi circa i sistemi tariffari da applicarsi sui
 servizi  di  pubblico  trasporto  di  persone  di  interesse locale),
 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3  del  30
 gennaio  1991.  Secondo  il  ricorrente,  poiche'  la legge era stata
 approvata e rinviata una prima volta nella legislatura  precedente  e
 poiche'  dunque  la  "riapprovazione"  della stessa nella legislatura
 susseguente avrebbe dovuto esser qualificata come prima  approvazione
 di una legge nuova, il Presidente della Regione, prima di promulgare,
 avrebbe  dovuto  attendere  il  termine  di trenta giorni, prescritto
 dall'art. 127, primo comma, della  Costituzione,  anziche'  procedere
 alla  promulgazione,  come  invece  ha  fatto,  nel termine inferiore
 previsto  per   il   caso   della   riapprovazione   di   una   legge
 precedentemente rinviata.
    2. - Il ricorso e' inammissibile.
    Il  conflitto  di  attribuzione  in  esame  sorge a seguito di una
 sequenza di avvenimenti che si e' svolta nel modo seguente.  In  data
 21  marzo 1990, durante la quarta legislatura, il Consiglio regionale
 ha approvato per la prima volta una legge che, nei termini prescritti
 dall'art. 127 della Costituzione, e' stata rinviata  dal  Governo  in
 data 19 maggio 1990, vale a dire dopo che si era verificata, ai sensi
 dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, la cessazione delle
 funzioni dello stesso Consiglio.
    Iniziata  la  quinta legislatura, il Consiglio regionale del Lazio
 ha approvato in data 28 novembre 1990 un testo legislativo identico a
 quello  deliberato  nella  legislatura   precedente,   salvo   alcune
 modifiche  alle  disposizioni oggetto del predetto rinvio. In data 17
 dicembre  1990,  l'avvenuta  deliberazione  e'  stata  comunicata  al
 Governo  con la formula che, "ai sensi del quarto comma dell'art. 127
 della Costituzione e dell'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 22 febbraio-3
 marzo 1989", la legge approvata dal Consiglio regionale nella  seduta
 del  21  marzo  1990 e rinviata dal Governo in data 19 maggio 1990 e'
 stata "riapprovata con votazione finale a maggioranza assoluta  nella
 seduta del Consiglio regionale del 28 novembre 1990".
    Poiche'  la  Regione  Lazio ha considerato l'approvazione avvenuta
 durante  la  quinta  legislatura  come  riapprovazione  della   legge
 deliberata  e  rinviata  nella  precedente  legislatura,  essa  si e'
 attenuta alle disposizioni  del  proprio  Statuto  che  impongono  al
 Presidente  della  Regione la promulgazione della legge riapprovata a
 seguito del rinvio entro il termine di 10 giorni dalla  scadenza  dei
 15 giorni nei quali il Governo, ai sensi dell'art. 127, quarto comma,
 della   Costituzione,   puo'   proporre   ricorso   di   legittimita'
 costituzionale davanti alla Corte costituzionale  o  puo'  promuovere
 questione  di  merito  di  fronte  alle  Camere.  La legge regionale,
 infatti, e' stata  promulgata  in  data  12  gennaio  1991,  e  cioe'
 l'ultimo  giorno  utile  del  periodo  concesso  dallo Statuto per la
 promulgazione delle leggi riapprovate. La stessa legge e' stata, poi,
 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio il 30 gennaio
 1991.
    Il Presidente del Consiglio dei ministri, muovendo  dalla  opposta
 premessa  che  ogni  legge  la  quale  non  sia stata definitivamente
 approvata entro la fine della legislatura in  cui  e'  stata  per  la
 prima  volta  deliberata  deve  considerarsi decaduta, ha ritenuto di
 valutare la deliberazione avvenuta nel corso della quinta legislatura
 come una prima approvazione della legge regionale, in relazione  alla
 quale  l'art. 127, primo comma, della Costituzione prevede un termine
 di trenta giorni per l'apposizione del visto. Sicche',  dopo  che  la
 legge  gli  era  stata  comunicata  il  17  dicembre  1991, lo stesso
 Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzione  nei confronti dell'atto di promulgazione avvenuto il 12
 gennaio 1991,  di  cui  era  venuto  a  conoscenza  a  seguito  della
 pubblicazione  della  legge  nel  Bollettino  ufficiale della Regione
 Lazio del 30 gennaio 1991.
    3. - Come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 40 del 1977,
 un conflitto di attribuzione  sollevato  dal  Governo  nei  confronti
 dell'atto  di  promulgazione  di  una  legge  regionale e' pienamente
 ammissibile, sempreche'  "dall'intervenuta  promulgazione  si  assuma
 risulti  menomato un potere costituzionalmente spettante al Governo e
 la proposizione del  conflitto  sia  l'unico  mezzo  del  quale  esso
 dispone  per  provocare  una  decisione  di questa Corte che restauri
 l'ordine delle  competenze".  E,  in  effetti,  nel  caso  citato  si
 assumeva  che  l'atto  di  promulgazione  impugnato  aveva  frustrato
 l'esercizio, concretamente effettuato allora, del potere di rinvio da
 parte del Governo nei confronti di una legge regionale.
    La  situazione,  tuttavia,  si  presenta  ben  diversa  nel   caso
 sottoposto ora al giudizio di questa Corte, poiche' la competenza che
 si  assume  lesa, cioe' il rinvio della legge regionale approvata per
 la prima volta, non e' stata esercitata affatto dal Governo,  che  ha
 lasciato  scorrere  inutilmente  il  termine  di  30  giorni previsto
 dall'art. 127, primo comma, della Costituzione.
    L'esercizio del potere di rinvio da parte del Governo, di fronte a
 una legge che era stata trasmessa  come  "riapprovata  ai  sensi  del
 quarto  comma  dell'art.  127 della Costituzione" e che ciononostante
 non era stata  impugnata  davanti  a  questa  Corte  nel  termine  di
 quindici  giorni  dalla  comunicazione, si imponeva, non soltanto per
 far  valere  nella  sede propria, quella del giudizio di legittimita'
 costituzionale, le  ragioni  circa  l'illegittimo  comportamento  del
 Consiglio  regionale,  ma soprattutto, per quel che qui interessa, al
 fine  di  qualificare  la  propria  posizione  come  non  priva   del
 necessario interesse a ricorrere. Infatti, in mancanza dell'esercizio
 del   potere  di  rinvio  del  Governo  nel  termine  di  30  giorni,
 l'eventuale accoglimento del ricorso per  conflitto  di  attribuzione
 promosso in relazione all'atto di promulgazione non potrebbe produrre
 l'effetto  di restaurare l'ordine delle competenze, nel senso che non
 potrebbe vincolare il Consiglio regionale  a  un  nuovo  esame  della
 legge,  ma  comporterebbe  soltanto il diverso effetto di imporre una
 nuova promulgazione della legge stessa, considerato  che  il  mancato
 esercizio  del  potere  di  rinvio nel termine prescritto comporta di
 ritenere come apposto il visto del Commissario del Governo.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile il ricorso  per  conflitto  di  attribuzione
 sollevato,  con  il  ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del
 Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Lazio in relazione
 all'atto di promulgazione della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1
 (Disposizioni di  prima  attuazione  per  la  regolamentazione  delle
 materie  di  cui  all'art.  3  della  legge 10 aprile 1981, n. 151 ed
 indirizzi circa i sistemi tariffari  da  applicarsi  sui  servizi  di
 pubblico  trasporto  di  persone di interesse locale), pubblicata nel
 Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 30 gennaio 1991, n. 3.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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