N. 499 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 1991

                                N. 499
 Ordinanza  emessa  il  28  maggio  1991  dal  giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Isernia nel procedimento penale  a
 carico di Maslouhi Allal
 Processo penale - Rito abbreviato - Decidibilita' allo stato degli
    atti  nella  prospettazione addotta dal p.m. - Diversita' rispetto
    alla ricostruzione del fatto proposta  dall'imputato  -  Lamentata
    omessa  previsione  della  facolta'  di integrazione probatoria da
    parte  del  g.i.p.  ex   art.   422   del   c.p.p.   -   Possibile
    condizionamento  della  difesa  per  avvalersi della diminuente ex
    art. 442, secondo comma del c.p.p. - Irrazionalita' -  Limitazione
    del diritto di difesa - Responsabilita' dell'imputato condizionata
    alla rapida definizione del processo - Violazione del principio di
    soggezione del giudice alla sola legge.
 (C.P.P. 1988, artt. 440, primo comma, e 441, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 24, 27 e 101).
(GU n.33 del 21-8-1991 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Il giudice dott. Giuseppe Pansini, letti gli atti del fascicolo n.
 242/91  mod.  21  p.m.  e n. 363/91 g.i.p. relativo a Maslouhi Allal,
 nato  il  6  giugno  1958  a  Casablanca   (Marocco),   residente   a
 Roccamandolfi  (Isernia)  via  Chiaia,  10,  imputato  del delitto di
 omicidio  volontario  aggravato  in  danno  del  connazionale   Louzi
 Azeddine;
   Rilevato  che su richiesta di rinvio a giudizio del detto Maslouhi,
 all'odierna udienza preliminare, in limine e'  stata  formulata,  con
 consenso  del  p.m.,  richiesta  di  giudizio  abbreviato,  ai  sensi
 dell'art. 438 e segg. del c.p.p.;
    Osservato   che   gli   elementi  raccolti  in  sede  di  indagini
 preliminari sembrerebbero offrire un quadro esauriente della vicenda,
 conforme a quanto assunto dall'accusa, non peraltro collimante con la
 ricostruzione  proposta  dall'imputato  (fornita   di   una   qualche
 plausibilita',  ma  sostanzialmente priva di elementi di riscontro, e
 quindi allo stato, in una sfera di pura congettualita') e concernente
 profili di legittima difesa, di provocazione da parte della vittima e
 comunque sia di modalita' del fatto che lo renderebbero meno efferato
 rispetto alla prospettazione accusatoria;
    Preso  anche  atto  che  i  difensori  -  sulla  presumibile  loro
 valutazione  che  in  sede  di  udienza  preliminare  comunque non si
 sarebbero configurati gli estremi per  l'applicazione  dell'art.  422
 del  c.p.p.,  quanto  alla  causa  di  giustificazione,  perche' essa
 risultava un mero assunto di parte, smentito dalle altre  risultanze,
 e, quanto agli altri due profili citati, per la loro non rilevanza ai
 fini  dell'accoglimento o meno della richiesta di rinvio a giudizio -
 ponendosi in posizione differenziata, anzi contrastante con  il  loro
 assistito,  quanto  alla  giudicabilita' allo stato degli atti, hanno
 formulato istanza per la integrazione di questo; tutto cio' premesso:
    Considerato che il limite posto al giudice  dell'art.  400,  primo
 comma,  del  c.p.p.  di decidere allo stato degli atti privilegia una
 ricostruzione del fatto alla stregua  essenzialmente  degli  elementi
 addotti  dall'accusa,  con  pregiudizio dei diritti della difesa alla
 piu' esatta e dunque piu' vera individuazione  di  esso,  cosi'  come
 effettivamente  commesso  dall'imputato;  ritenuto che l'interesse di
 quest'ultimo a  godere  della  riduzione  di  un  terzo  della  pena,
 interferisce  con quella - personale ma anche oggettiva - esigenza, e
 per l'appunto nel senso di condizionare esso imputato, in quanto apre
 la possibilita', ed anzi la favorisce,  di  indurre  a  dichiarazioni
 sostanzialmente  confessorie,  o  anche solo ad acquiescenze, gia' di
 per se' inquinanti l'oggettiva realta'  dei  fatti,  ogni  volta  che
 questa  potrebbe  risultare, al di la' dello "stato degli atti", solo
 dall'acquisizione di quegli elementi che appunto e' preclusa in  sede
 di  giudizio abbreviato, e che potrebbe percio' ottenersi soltanto al
 costo, da cui nel caso opposto per forza di cose e' immune  la  parte
 accusatoria, della rinuncia alla suddetta riduzione;
    Considerato  dunque che la difesa e' stretta nell'alternativa o di
 rinunciare al beneficio del giudizio abbreviato o di fare acquiscenza
 ad una ricostruzione non genuina del fatto addebitato;
    Osservato che in una giusta prospettiva la "premialita'" del  rito
 abbreviato  non  puo' trovare la sua ratio nell'accettazione, e cioe'
 sottomissione, da parte della difesa di un addebito non veritiero,  o
 anche  soltanto non esatto e non compiutamente delineato, giacche' in
 tal caso l'imputato finirebbe per essere responsabile e in un certa e
 non altra misura, non del fatto come da lui commesso, ma di un  fatto
 non  "suo",  e  soltanto  unilateralmente  ipotizzato  e  prospettato
 dall'accusa  (dovendosi)  invece  quella  "premialita'"  riferire   a
 null'altro  che  alla rinuncia del giudicabile alla maggiore garanzia
 offertagli dal rito ordinario, per i suoi tempi piu'  lunghi  e  piu'
 dialetticamente  articolati,  o  per il controllo della collettivita'
 attraversa   la   pubblicita'   dell'udienza,   o   per   l'eventuale
 composizione  collegiale dell'organo giudicante o per le libere forme
 dell'impugnazione;
    Osservato   pertanto   che   la   "premialita'"  sarebbe  comunque
 giustificata anche se gli elementi di giudizio fossero  non  soltanto
 quelli "allo stato degli atti" ma si arricchissero dell'apporto della
 difesa:  il  che  non  solo riequilibrerebbe le posizioni delle parti
 contrapposte,  ma  eviterebbe  l'inammissibile  implicazione  che  la
 responsabilita' dell'imputato fosse commisurata non al criterio della
 responsabilita'  personale  ma all'esigenza, di tutt'altro ordine, di
 una piu' rapida definizione del processo;
    Osservato altresi' che nella  descritta  situazione  il  principio
 costituzionale  che  il  giudice  e'  soggetto  soltanto  alla legge,
 verrebbe alterato e compromesso giacche' nel processo di applicazione
 della norma al fatto, esso giudice subirebbe  l'interferenza  di  una
 (in ipotesi) fittizia ricostruzione del fatto stesso, che appunto, al
 di   fuori   della   normale   dialettica   processuale,  verrebbe  a
 configurarsi non quale esso era effettivamente,  ma  quale  e'  stato
 assunto  dalla  unilaterale  e libera prospettazione dell'accusa, ove
 passivamente accettata dalla difesa, per  il  condizionamento  a  non
 privarsi della prevista riduzione di pena;
    Ritenuto  pertanto  non  manifestamente  infondato  il sospetto di
 incostituzionalita' della normativa in tema  di  giudizio  abbreviato
 (disposto  degli  artt.  440,  441  del c.p.p., per contrasto con gli
 altri artt. 3, 24, 27 e 101  della  carta  fondamentale,  ed  essendo
 ipotizzabile  il  rimedio  dell'applicabilita'  per tale procedimento
 speciale, della norma di cui all'art. 422 del c.p.p.  (che  peraltro,
 nell'applicarsi  in  funzione del mero rinvio a giudizio, non si vede
 perche' non debba applicarsi anche ai fini della ben  piu'  pregnante
 decisione di condanna o assoluzione);
    Ritenuto   che  nel  caso  di  specie  le  esposte  considerazioni
 attengono e si rendono rilevanti sotto il profilo  che  se  il  fatto
 fosse  diverso  quanto  meno  per  le  sue modalita' e circostanze da
 quanto appare allo stato degli atti, se non  altro  la  pena  sarebbe
 diversa  da  quella al momento prospettabile; la quale, anzi, potendo
 essere  in   concreto,   alla   stregua   dell'attuale   imputazione,
 addirittura   quella   dell'ergastolo,  escluderebbe  l'esperibilita'
 stessa del giudizio  abbreviato  (sentenza  n.  176/1991  di  codesta
 altissima Corte);
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli articoli 400, primo  comma  e  441,
 primo   comma,   del   c.p.p.   nella   parte   di   cui  si  esclude
 l'applicabilita' dell'art. 422 del c.p.p. con riferimento agli  artt.
 3, 24, 27 e 101 della Costituzione come sopra indicati;
    Ordina  la  sospensione  del  giudizio  in  corso nei confronti di
 Moslouhi Allal;
    Dispone l'immediata trasmissione di copia degli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
    Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per la comunicazione ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Isernia, addi' 28 maggio 1991
            Il giudice per le indagini preliminari: PANSINI

 91C0947