N. 501 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 giugno 1991

                                N. 501
 Ordinanza emessa il 12 giugno 1991 dal pretore  di  Udine  -  sezione
 distaccata  di  Codroipo  nel  procedimento penale a carico di Cicuto
 Nadia
 Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio
    di rifiuti tossici  e  nocivi  -  Ammasso  temporaneo  di  rifiuti
    tossici   e   nocivi   all'interno   dell'azienda   -   Necessita'
    dell'autorizzazione  regionale  -  Esercizio  abusivo   penalmente
    sanzionato   dalla  normativa  statale  -  Previsione,  con  legge
    regionale, della possibilita' di  continuare  l'esercizio  abusivo
    previa  presentazione  di  istanza di autorizzazione - Illegittima
    interferenza  legislativa  della  regione  in  materia  penale   -
    Ingiustificata disparita' di trattamento.
 (Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, art. 7,
    primo  e  secondo  comma;  legge  regione  Friuli-Venezia Giulia 3
    dicembre 1990, n. 53, art. 2).
 (Cost., artt. 3, 25 e 116).
(GU n.33 del 21-8-1991 )
                              IL PRETORE
    Letti gli atti del procedimento n. 3027/1991 del r.g. a carico  di
 Cicuto  Nadia  imputata  del reato previsto e punito dall'art. 26 del
 d.P.R. n. 915/1982, per avere, nella sua  qualita'  di  titolare  del
 lavasecco  omonimo,  corrente  in Codroipo, esercitato l'attivita' di
 stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e  nocivi  prodotti  dalla
 sua  attivita'  di  impresa,  fanghi  residui contenenti percloro, in
 assenza della prescritta autorizzazione regionale prevista  dall'art.
 16  del  d.P.R. n. 915/1982, avendo presentato la denuncia di ammasso
 temporaneo ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 30 del 1987
 in data 20 febbraio 1989 e domanda  di  autorizzazione  regionale  in
 seguito,  non  essendo ancora stata, la medesima, rilasciata ai sensi
 dell'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23. In  Codroipo
 dal 1988 fino al 24 gennaio 1991.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 500/1991).
 91C0949