N. 369 ORDINANZA 11 - 23 luglio 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Parte offesa - Riconoscimento di una provvisionale - Mancata previsione - Difetto di rilevanza - Mancata esposizione del fatto e delle norme costituzionali violate - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., art. 563)(GU n.31 del 7-8-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 563 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1990 dal Vice- Pretore onorario di Vercelli nel procedimento penale a carico di Lumia Salvatore, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Lumia Salvatore il Vice-Pretore onorario di Vercelli, con ordinanza del 30 novembre 1990 (R.O. n. 221 del 1991), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 563 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la possibilita', per la parte offesa dal reato, di ottenere una provvisionale; che nel giudizio e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilita' o per la infondatezza della questione; Considerato che l'ordinanza di rimessione manca della esposizione del fatto e della indicazione delle norme costituzionali che sarebbero state violate, da porre come parametro; che non e' stato effettuato alcun esame della rilevanza della questione, e che non e' possibile nessun riscontro da parte di questa Corte; che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative dei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 563 del codice di procedura penale, sollevata dal Vice-Pretore onorario di Vercelli con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0958