N. 369 ORDINANZA 11 - 23 luglio 1991

 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale - Parte offesa - Riconoscimento di una provvisionale
 - Mancata previsione - Difetto di rilevanza - Mancata esposizione del
 fatto   e   delle   norme   costituzionali   violate   -    Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 563)
(GU n.31 del 7-8-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,   prof.   Francesco   Paolo   CASAVOLA,   prof.  Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 563 del  codice
 di  procedura  penale,  promosso  con ordinanza emessa il 30 novembre
 1990 dal Vice- Pretore onorario di Vercelli nel procedimento penale a
 carico di Lumia Salvatore, iscritta al n. 221 del registro  ordinanze
 1991  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16,
 prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 19 giugno 1991 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che nel procedimento penale a carico di  Lumia  Salvatore
 il  Vice-Pretore  onorario di Vercelli, con ordinanza del 30 novembre
 1990 (R.O. n. 221 del 1991), ha sollevato questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  563  del  codice di procedura penale nella
 parte in cui non prevede la possibilita', per  la  parte  offesa  dal
 reato, di ottenere una provvisionale;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
 che  ha  concluso per la inammissibilita' o per la infondatezza della
 questione;
    Considerato che l'ordinanza di rimessione manca della  esposizione
 del   fatto  e  della  indicazione  delle  norme  costituzionali  che
 sarebbero state violate, da porre come parametro; che  non  e'  stato
 effettuato  alcun esame della rilevanza della questione, e che non e'
 possibile nessun riscontro da parte di questa Corte;
      che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n.  87,  e
 9,  secondo  comma,  delle Norme integrative dei giudizi dinanzi alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  563  del codice di procedura
 penale,  sollevata  dal  Vice-Pretore  onorario   di   Vercelli   con
 l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0958