N. 375 ORDINANZA 11 - 23 luglio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Corte d'assise - Sentenza - Processo di revisione -
 Devoluzione  della  competenza  alla  corte  d'assise  di appello del
 distretto sede della  corte  di  assise  di  primo  grado  -  Mancata
 previsione - Insussistenza della violazione del principio del giudice
 naturale precostituito - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P., artt. 633, 636 e 639).
 
 (Cost., art. 25).
(GU n.31 del 7-8-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  633,  636  e
 639  del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
 21 febbraio 1991 dalla Corte di appello di Catania  nel  procedimento
 penale a carico di La Guzza Antonino, iscritta al n. 288 del registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 10 luglio 1991 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che, con ordinanza del 21  febbraio  1991,  la  Corte  di
 appello  di  Catania,  chiamata  a  pronunciarsi  sulla  richiesta di
 revisione della  sentenza  con  la  quale  La  Guzza  Antonino  venne
 condannato  dalla  Corte  di  assise  di  Catania  per  il delitto di
 omicidio aggravato, ha sollevato, in riferimento  all'art.  25  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita' degli artt. 633, 636 e 639
 del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevedono  che
 il  procedimento di revisione di una sentenza pronunziata dalla Corte
 di assise venga devoluto alla competenza della  Corte  di  assise  di
 appello  del  distretto  in  cui  ha sede la Corte di assise di primo
 grado", assumendo che, da un lato, il  giudizio  di  revisione,  "pur
 avendo una sua autonomia rispetto al processo principale", impone "un
 riesame  nel  merito di fatti che hanno formato oggetto di precedenti
 valutazioni compiute da altri giudici predeterminati  per  legge",  e
 che,  dall'altro,  la  Corte  di  assise,  "per  la  sua  particolare
 composizione e per la sua autonomia funzionale rispetto alla funzione
 ordinaria.. .. .. deve ritenersi giudice precostituito per  legge  in
 relazione a tutti i reati che sono devoluti alla sua competenza";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che,  secondo  la  costante  giurisprudenza di questa
 Corte, il principio del giudice naturale precostituito per legge  non
 puo'  ritenersi  violato  quando,  come  nella  ipotesi  oggetto  del
 presente giudizio, l'organo giudicante venga  istituito  dalla  legge
 sulla  base  di  criteri  generali  fissati in anticipo e non gia' in
 vista di singole controversie, sicche' la devoluzione alla  Corte  di
 appello   del  giudizio  di  revisione  non  vulnera  in  alcun  modo
 l'invocato parametro costituzionale, mentre appare del tutto estranea
 al tema la ripartizione delle competenze fra  i  diversi  giudici  di
 merito,  ugualmente precostituiti, avendo questi per definizione gia'
 esaurito  nel  corrispondente  grado  di   giudizio   la   sfera   di
 giurisdizione loro rispettivamente assegnata dall'ordinamento;
      e  che,  di  conseguenza,  la  questione  deve essere dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 633, 636 e 639  del  codice  di  procedura
 penale,  sollevata,  in  riferimento  all'art. 25 della Costituzione,
 dalla Corte di appello di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: VASSALLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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