N. 29 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 luglio 1991
N. 29 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 luglio 1991 (della provincia autonoma di Bolzano) Trasporti - Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (C.I.P.E.T.) - Competenza - Aggiornamento da parte del C.I.P.E.T. del piano generale dei trasporti senza la necessaria previa intesa con le province autonome - Attribuzione al C.I.P.E.T. di poteri di indirizzo, coordinamento e controllo nel settore dei trasporti incompatibili con il carattere esclusivo delle competenze riconosciute alle province autonome dalle norme statutarie - Asserita violazione dei principi costituzionali relativi alla funzione governativa di indirizzo e coordinamento. (Art. 2, primo comma, lettere a), b), c), e), g), h), i), m) ed n), della legge 4 giugno 1991, n. 186). (Statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, nn. 5, 17 e 18; 14, primo comma; 16, primo comma e relative norme di attuazione di cui in particolare al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 20; al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 e al d.lgs. 25 gennaio 1991, n. 33).(GU n.32 del 14-8-1991 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale pro-tempore dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 3978, del 15 luglio 1991, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale 16 luglio 1991, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta ed ufficiale rogante (rep. n. 16.154), dagli avvocati proff.ri Sergio Pannunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio in carica; per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 2, primo comma, della legge 4 giugno 1991, n. 186 (istituzione del comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto CIPET), nonche' di ogni altra norma in essa contenuta lesiva delle competenze provinciali, per violazione dell'art. 8, nn. 5, 17, e 18; art. 14, primo comma; art. 16, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e alle relative norme d'attuazione, di cui in particolare al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 20; al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527; nonche' al decreto legislativo 25 gennaio 1991, n. 33. F A T T O La legge impugnata 4 giugno 1991, n. 186 (Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1991, n. 144), istituisce nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (d'ora in avanti CIPET) al quale sono assegnati (dall'art. 2 della legge) svariati compiti, ed in particolare compiti di direttiva, coordinamento e controllo in materia di disciplina dei trasporti, nonche' quello di provvedere esso stesso direttamente all'aggiornamento periodico del piano generale dei trasporti (di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 245). Va premesso che ai sensi dell'art. 1 della legge impugnata fanno parte del CIPET il Presidente del Consiglio dei Ministri (che lo presiede), il Ministro del bilancio e della programmazione economica, i Ministri dei trasporti dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane. Su invito del Presidente possono altresi' partecipare ai lavori del CIPET, altri Ministri interessati agli argomenti oggetto delle sedute. Inoltre, devono essere chiamati ad intervenire per l'esame di argomenti di rispettivo interesse, ma senza diritto di voto, i presidenti della regione e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. I poteri attribuiti al CIPE dalla legge n. 186/1991 incidono su materie che sono di esclusiva competenza della provincia autonoma di Bolzano. A questa, infatti, spetta in base allo statuto speciale di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, n. 5, n. 10, n. 17 e n. 18) una competenza legislativa esecutiva - come pure la corrispondente potesta' amministrativa (art. 16 dello statuto) - in materia, rispettivamente, di "urbanistica e piani regolatori", "edilizia", "viabilita', acquedotti e lavori pubblici e di interesse provinciale", "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia". In particolare, poi, l'art. 14, primo comma, dello Statuto stabilisce che "E' obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti le linee che attraversano il territorio provinciale". Tale disciplina costituzionale trova poi integrazione nelle rela- tive norme di attuazione, di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (il cui art. 20, in particolare, stabilisce che ai fini dell'attuazione del piano urbanistico provinciale e dei piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilita', linee ferroviarie e aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la provincia interessata), al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 (recante le "norme di attuazione dello statuto speciale per il T.-A.A. in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale", ed al decreto legislativo 25 gennaio 1991, n. 33 (che ha sostituito alcune norme del precedente decreto). Poiche' le disposizioni dell'art. 2 della legge n. 186/1991 risultano essere applicabili anche alla provincia autonoma di Bolzano, e quindi molte di esse lesive delle sue competenze costituzionalmente garantite, questa le impugna per i seguenti motivi di D I R I T T O 1. - Violazione, da parte dell'art. 2, primo comma, lettera i) della legge impugnata, delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, nn. 5), 10), 17), e 18); 14, primo comma; e 16, primo comma, dello Statuto speciale T.-A.A. e relativa norma d'attuazione (spec. art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381). L'art. 2, primo comma, della legge n. 186/1991 stabilisce, alla lettera i), che il CIPET "provvede con cadenza triennale, sentite le regioni, all'aggiornamento del piano generale dei trasporti che dovra' indicare per il triennio di riferimento l'ammontare di risorse pubbliche da destinare al finanziamento di interventi nel settore del trasporto rispettivamente di parte corrente e di parte capitale: e' conseguentemente abrogato il secondo comma dell'art. 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245". Per meglio illustrare la incostituzionalita' della surriferita disposizione conviene ricordare brevemente la disciplina del procedimento di approvazione del piano generale dei trasporti, stabilita dalla legge n. 245/1994. Dapprima (art. 2, primo e quinto comma, della legge n. 245/1984) un comitato di ministri approva lo schema del piano (secondo una procedura che prevede, per tutte le regioni, varie forme di partecipazione alla sua elaborazione); poi lo schema, previo esame del CIPE, viene trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti (art. 2, sesto comma); infine il piano e' approvato dal Consiglio dei Ministri e adottato con decreto del Presidente del Consiglio. L'art. 4 della legge n. 245/1984 disciplina il successivo aggiornamento periodico del Piano generale dei trasporti. Al secondo comma si stabiliva che il CIPE avrebbe provveduto, con cadenza almeno triennale e sentite le regioni interessate, ad aggiornare il piano (si tratta della norma che, come si e' visto, e' stata abrogata dalla legge n. 186/1991); al terzo comma si stabilisce che gli aggiornamenti del Piano sono poi traspessi al Parlamento per l'acquisizione del parere, sono quindi approvati dal Consiglio dei Ministri ed infine sono adottati anch'essi con decreto del Presidente del Consiglio (cioe' la stessa procedura stabilita per la approvazione ed adozione iniziale del piano). Per quanto riguarda pero' la provincia autonoma ricorrente e' fondamentale la disciplina stabilita dal terzo comma dell'art. 2 della legge n. 245/1984, secondo cui "A norma dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, il piano di cui al precedente art. 1 e gli aggiornamenti di cui al successivo art. 4 sono predisposti d'intesa con le provincie autonome di Trento e Bolzano per quanto riguarda gli aspetti che attengono nell'ambito territoriale di tali provincie". In altri termini, per conformare le procedure di approvazione e di aggiornamento del piano stabilite dagli artt. 2 e 4 della legge alle esigenze scaturenti dalle competenze esclusive delle provincie autonome in materia di trasporti, la stessa legge n. 245/1984 ha stabilito per tali Provincie, in deroga (costituzionalmente necessitata) alla disciplina comune stabilita per tutte le altre regioni, che sia l'approvazione iniziale del Piano generale dei trasporti ( ex art. 2), sia l'approvazione dei successivi aggiornamenti periodici ( ex art. 4), debbono sempre essere preceduti da una formale intesa fra lo Stato e le provincie autonome: una intesa che, correttamente, viene ricondotta dalla legge alla espressa previsione in tal senso contenuta dall'art. 2 del d.P.R. n. 381/1974 (il cui contenuto si e' gia' ricordato precedentemente). Ricordiamo a noi stessi come la provincia autonoma di Bolzano avesse a suo tempo impugnato la legge n. 245/1984 ritenendo, in base alla formulazione dell'art. 2, che essa garantisse l'intesa solo nella fase iniziale della predisposizione del progetto di piano, e non anche in quelle successive. Ma la questione viene ritenuta manifestamente infondata da codesta Ecc.ma Corte con l'ordinanza n. 525/1988. In quella occasione, infatti, codesta Ecc.ma Corte chiari' che, anche alla luce della legge n. 245/1984, l'intesa fra Stato e provincia ricorrente e' in realta' da ritenersi obbligatoria e vincolante anche nelle fasi successive (quindi anche per gli aggiornamenti). Come si e' visto, invece, l'impugnata disposizione dell'art. 2, primo comma, lettera i)), della legge n. 186/1991 stabilisce che il CIPET provvede all'aggiornamento del piano generale dei trasporti "sentite le regioni", senza prevedere espressamente la necessita' di una intesa con le provincie autonome. Ove riferibile in questi termini anche alla provincia ricorrente, tale disposizione e' dunque certamente lesiva delle sue competenze costituzionalmente garantite, ed in particolare del principio della previa intesa, espressamente richiesta per ogni aggiornamento e modificazione del piano generale dei trasporti anche dall'art. 20 del d.P.R. n. 381/1974, secondo quanto ribadito da codesta Ecc.ma Corte. 2. - Violazione, da parte di altre disposizioni dell'art. 2, prima comma, della legge impugnata delle competenze provinciali di cui alle norme statutarie e d'attuazione gia' indicate. Violazione dei principi costituzionali relativi alla funzione governativa di indirizzo e coordinamento, e specialmente del principio di legalita'. 2.1. - Altre disposizioni del primo comma dell'art. 2 della impugnata legge n. 186/1991 attribuiscono - come gia' si e' detto - al CIPET poteri di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli enti e delle amministrazioni che agiscono nel settore del trasporto. In molti casi la formulazione della legge fa ritenere che oggetto di tali poteri statali sia anche l'attivita' svolta dalla Provincia autonoma ricorrente nell'esercizio delle proprie competenze esclusive. Tali disposizioni sono dunque incostituzionali, in primo luogo, perche' - come ora meglio si vedra' - i poteri di intervento nel settore riconosciuti dalla legge al CIPET non sono compatibili con il carattere esclusivo delle competenze attribuite in materia alla provincia dalle norme statutarie sopra indicate; in secondo luogo perche', ammesso e non concesso che poteri di questo tipo possano essere legittimamente esercitati dallo Stato anche nei confronti delle attivita' della provincia ricorrente che costituiscono esercizio delle proprie competenze esclusive, comunque nel caso di specie la relativa disciplina legislativa e' incostituzionale perche' non conforme ai principi costituzionali che - secondo il costante insegnamento di codesta Ecc.ma Corte - presiedono all'esercizio della funzione governativa di indirizzo e coordinamento: in particolare con il principio di legalita', in base al quale la legge deve indicare gli interessi costituzionalmente rilevanti in vista dei quali la funzione stessa deve essere esercitata e quindi delimitare previamente le modalita' del suo esercizio da parte del Governo. Cio' premesso, viene innanzitutto in evidenza la lettera a) del primo comma dell'art. 2 della legge impugnata, secondo cui il CIPET "emana direttive per coordinare la programmazione nel settore del trasporto con la programmazione economica generale". Tale potere di direzione riconosciuto dalla legge al CIPET incide direttamente sulla competenza esclusiva della provincia ricorrente in materia di trasporti, ad essa attribuita dall'art. 8, n. 18, dello statuto, e meglio definita dalle norme d'attuazione stabilite dal d.P.R. n. 527/1987 (che tassativamente individua anche i poteri e le modalita' di intervento residuati in materia alla Stato). Ne' puo' esservi dubbio che fra le attribuzioni costituzionalmente riservate alla provincia ricorrente in materia vi e' anche il potere di programmazione degli interventi di propria competenza nel settore del trasporto. In secondo luogo la legge non stabilisce in funzione di quali interessi costituzionali le direttive debbono essere emanate dal CIPET (salvo il generico riferimento ad una non meglio definita "programmazione economica generale"), e quindi non predetermina in alcun modo i contenuti delle direttive. Di qui la incostituzionalita' della legge anche sotto il profilo della violazione del principio di legalita'. 2.2. - Analoghe censure ed argomentazioni valgono pure nei confronti della lettera b) del primo comma dell'art. 2 della legge impugnata, scondo cui il CIPET "emana direttive per coordinare e semplificare le procedure e l'azione delle amministrazioni ed enti pubblici nel settore del trasporto e per garantire l'attuazione del piano generale dei trasporti". Anche qui, da un lato, si prevede l'esercizio di un potere di direttiva da parte del CIPET nei confronti dell'esercizio delle competenze esclusive della provincia ricorrente. Dall'altro il potere di direttiva, come configurato dalla legge, risulta essere del tutto sganciato dalla predeterminazione di specifici obiettivi ed interessi costituzionali da soddisfare. Ne' si potrebbe obiettare, in relazione a questo secondo profilo di incostituzionalita', che il principio di legalita' puo' considerarsi soddisfatto in virtu' del rinvio contenuto nella legge al piano generale dei trasporti: infatti, a prescindere da altre considerazioni, sta comunque di fatto che la disciplina legislativa in questione attribuisce al CIPET un potere di direttiva esercitabile anche indipendentemente dalle esigenze di attuazione del piano, ma al solo scopo di coordinare le procedure e le azioni delle amministrazioni pubbliche operanti nel settore dei trasporti. 2.3. - Ancora, censure e considerazioni del tutto analoghe alle precedenti valgono anche per la lettera c) del primo comma dell'art. 2 della legge impugnata, secondo cui il CIPET "emana direttive per definire gli schemi di convenzione relativi ai progetti integrati nel settore del trasporto, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali". Non puo' certo valere ad evitare la incostituzionalita' della disciplina legislativa impugnata il fatto che in essa si dica che il potere di direttiva deve essere esercitato "nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali". Una formula, questa, del tutto generica (ed ovvia) e priva di uno specifico contenuto prescrittivo di effettiva garanzia; una formula, inoltre, che mostra di ignorare del tutto la presenza nel settore di competenze riservate che sono espressioni della speciale autonomia della provincia ricorrente, che si pone, evidentemente, su di un pi- ano del tutto diverso da quello delle regioni (ad autonomia ordinaria) e degli enti locali. 2.4. - Del pari incostituzionale e' la disciplina stabilita dalla lettera e) del primo comma dell'art. 2, delle legge, impugnata, come pure quella - che per vari aspetti vi si collega - contenuta nella lettera m) del medesimo comma. Secondo la lettera e) il CIPET "emana direttive per l'adeguamento e il coordinamento, con il piano generale dei trasporti, dei piani e programmi, anche gia' adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali, regionali e locali, nonche' di enti pubblici e di societa', che prevedano interventi comunque incidenti sul settore del trasporto. A tal fine le amministrazioni, enti e societa' di cui sopra trasmettono al segretario del CIPET i piani e programmi gia' adottati o in corso di realizzazione e quelli in fase di elaborazione, nonche' tutte le informazioni richieste o comunque ritenute utili. Entro nonvanta giorni dall'emanazione della direttiva, le amministrazioni, enti e societa' di cui sopra adeguano i piani e programmi formulando, ove necessario, piani attuativi specifici, e li trasmettono al Segretario del CIPET". "Ai sensi della lettera m) il CIPET valuta la conformita' dei piani e programmi generali, che prevedono interventi comunque incidenti sul settore del trasporto, anche gia' adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali e regionali nonche' di enti pubblici e societa', agli obiettivi del piano generale dei trasporti ed alle direttive emanate ai sensi della lettera e). A tal fine, i piani e programmi generali sono trasmessi al CIPET, che si esprime entro novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere favorevole. Il parere contrario del CIPET determina la sospensione dell'efficacia del piano o programma generale, che si trasmette a tutti gli strumenti e provvedimenti attuativi. Le opere previste dal piano o programma generale su cui il CIPET ha espresso parere contrario non possono usufruire di finanziameni pubblici". Oltre che le censure e le argomentazioni gia' svolte in relazione alle disposizioni precedenti (che qui si richiamano espressamente), per quanto riguarda in particolare la disciplina stabilita dalla lettera e) va anche lamentato, in primo luogo, il fatto che essa accomuni, assoggettandole in modo del tutto indiscriminato allo stesso potere di direttiva, figure soggettive del tutto diverse (fra cui la provincia ricorrente), senza in alcun modo distinguere a seconda della loro natura e della posizione ad esse costituzionalmente spettante. Con la inammissibili e conseguenza che la provincia ricorrente e' sottoposta a quel potere, e' soggiace all'obbligo di "adeguamento" dei propri piani e programmi, esattamente allo stesso modo delle amministrazioni statali, o di imprese privateĀ³ Il che, evidentemente, viola la speciale autonomia della provincia ricorrente. Sotto altro profilo si deve sottolineare (ed ancora una volta lamentare) il carattere peculiare delle "direttive" in questione e del rapporto che la legge configura fra le medesime ed i piani e programmi provinciali (o, se si vuole, fra il CIPET e la provincia ricorrente). Infatti con le "direttive" in questione il CIPET non si limita in realta' ad indirizzare, indicando obiettivi o stabilendo criteri, i futuri atti di programmazione degli enti (come dovrebbe essere se si trattasse di direttive vere e proprie), ma invece viene riconosciuta al CIPET anche un potere di riesame di tutti i piani e programmi gia' adottati in passato, nei cui confronti, l'esercizio successivo del potere di direttiva ha l'effetto di costringere l'ente che ha adottato l'atto a modificarlo in conformita' alla direttiva. In tal modo si ha anche che il CIPET puo' imporre prescrizioni del tutto puntuali e specifiche, con un potere di riesame pieno di ogni altro aspetto, anche di dettaglio, dell'atto esaminato. Piu' che un potere di direttiva, dunque, si tratta di un potere di controllo atipico che, se puo' essere costituzionalmente ammissibile che venga esercitato nei confronti delle amministrazioni statali o dalle imprese private, certamente non puo' essere esercitato dal CIPET nei confronti della provincia ricorrente. Ma la incostituzionalita' di tale disciplina appare ancora piu' certa ed evidente ove la si consideri in relazione a quanto stabilito - come si e' visto - dalla successiva lettera m). Questa, infatti, attribuisce al CIPET il potere di valutare la conformita' dei piani e programmi generali comunque incidenti nel settore del trasporto (anche qui di qualsivoglia soggetto: la provincia ricorrente cosi' come una amministrazione statale od una impresa privata) non solo rispetto agli obiettivi del Piano generale dei trasporti, m) anche rispetto alle direttive emanate ai sensi della lettera e) (onde la disciplina stabilita dalla lettera e) trova in realta' la sua integrazione in quella della lettera m), e gli effetti ultimi che le direttive di cui alla lettera e) possono esplicare sugli atti della provincia ricorrente sono in realta' quelli previsti negli ultimi due periodi della lettera m)). Ebbene in tal caso la legge prevede addirittura che il parere contrario del CIPET determina "la sospensione dell'efficacia" dell'atto di programmazione (antecedente) non conforme alla direttiva, con la conseguenza ulteriore della inefficacia dei provvedimenti attuativi, e della impossibilita' per le opere previste di fruire di finanziamenti pubblici (anche - a quel che sembra - dei finanziamenti provinciali). Quello che qui la legge attribuisce al CIPET, dunque, piu' che un potere di direttiva o di verifica di conformita', e' una sorta di potere di annullamento degli atti provinciali, vorremmo quasi dire "straordinario" in considerazione della genericita' dei motivi per cui potrebbe essere esercitato dal CIPET. Un potere la cui previsione da parte della legge impugnata lede in modo davvero macroscopico le competenze primarie riservate alla provincia: non solo quelle strettamente in materia di trasporti (art. 8, n. 18 dello Statuto), ma anche quelle connesse in materia di urbanistica e piani regolatori (art. 8, n. 5 dello statuto), di tutela del paesaggio (art. 8 n. 6), di edilizia (art. 8, n. 10) e di viabilita' acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17), dato che la disciplina in questione contenuta nelle lettere e) ed m) del primo comma dell'art. 2 della legge n. 186/1991 si riferisce a piani che prevedano "interventi comunque incidenti sul settore trasporto". Da ultimo osserviamo che tanto piu' gravemente lesiva (ed ancor prima assurda) e' la disciplina in questione se si considera che, nel caso della provincia autonoma ricorrente, l'obbligo di adeguamento (lettera e) o la sospensione di efficiacia (lettera m) disposti dal CIPET potrebbero in molti casi avere per oggetto delle leggi provinciali con cui sono stati approvati piani e programmi incidenti nel settore dei trasporti. E' il caso, ad esempio, del piano territoriale provinciale che ha per oggetto, fra l'altro, anche la rete delle comunicazioni ed i principali servizi pubblici di trasporto (art. 6 del t.u. delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con d.P.G.R. del 23 giugno 1970, n. 20 e suc- cessive modificazioni), e che viene appunto approvato con legge provinciale (art. 9, n. co., t.u. n. 20/1970, cit.). 2.5. - Per gli stessi motivi di carattere generale che, secondo quanto detto all'inizio (n. 2.1.), determinano la incostituzionalita'di tutte le disposizioni legislative impugnate che attribuiscono al CIPET poteri di "direttiva, ma anche per i piu' specifici profili di incostituzionalita' che si sono da ultimo dedotti (n. 2.4) in relazione alla disciplina stabilita dalle lettere e) ed m) del primo comma, dell'art. 2, della legge n. 186/1991 parimenti incostituzionale e lesivo delle competenze della provincia ricorrente e' la lettera h) del medesimo comma. Ivi e' infatti stabilito che il CIPET "emana direttive per l'elaborazione e l'adeguamento dei piani regionali dei trasporti. A tal fine, le regioni trasmettono al segretariato del CIPET i piani regionali dei trasporti gia' approvati o in corso di elaborazione, nonche' tutte le informazioni richieste o comunque ritenute utili. Le regioni adeguano i piani regionali dei trasporti entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva e li trasmettono al segretariato del CIPET. Il CIPET valuta la conformita' dei piani regionali dei trasporti agli obiettivi del piano generale dei trasporti e alle direttive emanate, esprimendo, entro novanta giorni dalla comunicazione del piano regionale, il proprio parere. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere favorevole". Si tratta di una disciplina analoga, soprattutto, a quella gia' esaminata della lettera e), che come quella prevede l'obbligo di adeguare (e quindi di modificare in conformita') alle nuove direttive del CIPET i piani regionali (e, quindi, anche il piano provinciale). La disciplina stabilita dalla lettera h) non dice espressamente quali siano le conseguene dell'eventuale inadempienza all'obbligo di adeguamento del piano, ma sembra logico ritenere che la lacuna vada colmata con la disciplina stabilita dalla lettera m) (la quale, come si e' visto, e' applicabile anche nel caso analogo del mancato adeguamento alle direttive emanate dal CIPET ai sensi della lettera e)). Pertanto, la conseguenza del non adeguamento del piano provinciale dei trasporti alle direttive del CIPET di cui alla lettera h) dovrebbe essere la sospensione dell'efficacia del piano stesso, secondo quanto previsto dalla lettera m). E' superfluo, a questo punto, stare ulteriormente a sottolineare la incostituzionalita' di una siffatta disciplina, gravemente lesiva della competenza esclusiva della provincia ricorrente in materia di trasporti (art. 8, n. 18, statuto; e d.P.R. n. 527/87), e si rinvia pertanto a quanto gia' detto in precedenza (n. 2.4.), a proposito delle lettere e) ed m). 2.6. - Ancora una volta incostituzionale, anche per i motivi di carattere generale e comune illustrati all'inizio (2.1.), e' poi la lettera g) del primo comma dell'art. 2 della legge impugnata, secondo cui il CIPET "emana direttive concernenti nuove iniziative legisla- tive e regolamentari in ordine all'adeguamento della politica tariffaria e della disciplina in materia di contributi a soggetti pubblici e privati che operano nel settore del trasporto agli obiettivi del piano generale dei trasporti". Con piu' specifico riferimento a tale particolare disciplina merita tuttavia ulteriormente osservare come la previsione di un potere di direttiva del CIPET nei confronti degli organi titolari delle funzioni legislative sia gia' di per se' singolare se si tratta della funzione legislativa dello Stato. Ma certamente incongruo e comunque incostituzionale sarebbe quella norma ove le direttive del CIPET si debbano ritenere riferibili anche alla funzione legislativa provinciale. Si osservi come, in tal caso, verrebbe direttamente colpita la competenza (in primo luogo legislativa) in materia, particolarmente, di servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e non di linea, soggetti a concessione o ad autorizzazione che si svolgono nell'ambito della provincia (art. 1, secondo comma, d.P.R. n. 527/1987). E' chiaro che nell'ambito di tale competenza provinciale rientra pure la determinazione delle tariffe e relativi servizi di trasporto; cosi' come vi rientra la politica dei contributi. 2.7. - Infine e' incostituzionale anche la lettera n) del primo comma dell'art. 2 della legge impugnata, secondo cui il CIPET "for- mula proposte circa l'attivita' di ricerche e studi dell'Istituto superiore dei trasporti, ISTRA S.p.a. e di altri Istituti con specifica specializzazione nel settore del trasporto". Tale potere, infatti, ove si tratti di ricerche e studi riguardamenti il trasporto nell'ambito provinciale, e' strumentale all'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative della provincia ricorrente in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, e quindi rientra nella competenza esclusiva ad essa spettante ai sensi dell'art. 8, n. 18, dello statuto.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare incostituzionale in parte qua le impugnate disposizioni di cui alle lettere a), b), c), e), g), h), i), m) ed n), dell'art. 2, primo comma, della legge 4 giugno 1991, n. 186. Roma, addi' 22 luglio 1991 Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ 91C0968