N. 29 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 luglio 1991

                                 N. 29
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 25 luglio 1991 (della provincia autonoma di Bolzano)
 Trasporti - Istituzione del Comitato interministeriale per la
    programmazione economica nel trasporto (C.I.P.E.T.) - Competenza -
    Aggiornamento da parte  del  C.I.P.E.T.  del  piano  generale  dei
    trasporti  senza  la  necessaria  previa  intesa  con  le province
    autonome - Attribuzione al  C.I.P.E.T.  di  poteri  di  indirizzo,
    coordinamento  e controllo nel settore dei trasporti incompatibili
    con il carattere  esclusivo  delle  competenze  riconosciute  alle
    province autonome dalle norme statutarie - Asserita violazione dei
    principi  costituzionali  relativi  alla  funzione  governativa di
    indirizzo e coordinamento.
 (Art. 2, primo comma, lettere a), b), c), e), g), h), i), m) ed n),
    della legge 4 giugno 1991, n. 186).
 (Statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8,
    nn. 5, 17 e 18; 14, primo comma; 16, primo comma e relative  norme
    di  attuazione  di  cui in particolare al d.P.R. 22 marzo 1974, n.
    381, art. 20; al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 e  al  d.lgs.  25
    gennaio 1991, n. 33).
(GU n.32 del 14-8-1991 )
    Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona del
 presidente  della   giunta   provinciale   pro-tempore   dott.   Luis
 Durnwalder,  giusta  deliberazione  della giunta provinciale n. 3978,
 del 15 luglio 1991, rappresentata e difesa, tanto  unitamente  quanto
 disgiuntamente,  in virtu' di procura speciale 16 luglio 1991, rogata
 dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta  ed
 ufficiale  rogante  (rep.  n. 16.154), dagli avvocati proff.ri Sergio
 Pannunzio e Roland Riz, e  presso  il  primo  di  essi  elettivamente
 domiciliata  in  Roma, Piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del
 Consiglio  dei  Ministri  in  persona del Presidente del Consiglio in
 carica; per la  dichiarazione  di  incostituzionalita'  dell'art.  2,
 primo  comma,  della  legge  4  giugno  1991, n. 186 (istituzione del
 comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica   nel
 trasporto  CIPET),  nonche'  di  ogni  altra  norma in essa contenuta
 lesiva delle competenze provinciali, per violazione dell'art. 8,  nn.
 5,  17,  e 18; art. 14, primo comma; art. 16, primo comma, del d.P.R.
 31 agosto 1972, n. 670 e alle relative norme d'attuazione, di cui  in
 particolare  al  d.P.R.  22 marzo 1974, n. 381, art. 20; al d.P.R. 19
 novembre 1987, n. 527; nonche'  al  decreto  legislativo  25  gennaio
 1991, n. 33.
                               F A T T O
    La  legge  impugnata  4 giugno 1991, n. 186 (Gazzetta Ufficiale 21
 giugno 1991, n. 144), istituisce nell'ambito  del  CIPE  il  Comitato
 interministeriale  per  la  programmazione  economica  nel  trasporto
 (d'ora in avanti CIPET) al quale sono assegnati  (dall'art.  2  della
 legge)  svariati  compiti,  ed  in  particolare compiti di direttiva,
 coordinamento e controllo in materia  di  disciplina  dei  trasporti,
 nonche'    quello    di    provvedere    esso   stesso   direttamente
 all'aggiornamento periodico del piano generale dei trasporti (di  cui
 alla legge 15 giugno 1984, n. 245).
    Va  premesso  che ai sensi dell'art. 1 della legge impugnata fanno
 parte del CIPET il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  (che  lo
 presiede), il Ministro del bilancio e della programmazione economica,
 i   Ministri   dei   trasporti  dei  lavori  pubblici,  della  marina
 mercantile, dell'ambiente e per i  problemi  delle  aree  urbane.  Su
 invito  del  Presidente  possono  altresi'  partecipare ai lavori del
 CIPET,  altri  Ministri  interessati  agli  argomenti  oggetto  delle
 sedute. Inoltre, devono essere chiamati ad intervenire per l'esame di
 argomenti  di  rispettivo  interesse,  ma  senza  diritto  di voto, i
 presidenti della regione e i presidenti delle  province  autonome  di
 Trento e di Bolzano.
    I  poteri  attribuiti  al CIPE dalla legge n. 186/1991 incidono su
 materie che sono di esclusiva competenza della provincia autonoma  di
 Bolzano.  A  questa, infatti, spetta in base allo statuto speciale di
 autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, n. 5, n. 10, n.  17
 e  n.  18)  una  competenza  legislativa  esecutiva  -  come  pure la
 corrispondente potesta' amministrativa (art. 16 dello statuto)  -  in
 materia,   rispettivamente,  di  "urbanistica  e  piani  regolatori",
 "edilizia", "viabilita', acquedotti e lavori pubblici e di  interesse
 provinciale",  "comunicazioni  e  trasporti di interesse provinciale,
 compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti  di
 funivia".  In particolare, poi, l'art. 14, primo comma, dello Statuto
 stabilisce che "E' obbligatorio il  parere  della  provincia  per  le
 concessioni  in  materia  di comunicazioni e trasporti riguardanti le
 linee che attraversano il territorio provinciale".
    Tale disciplina costituzionale trova poi integrazione nelle  rela-
 tive  norme di attuazione, di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (il
 cui art. 20, in particolare, stabilisce che ai  fini  dell'attuazione
 del  piano  urbanistico  provinciale  e  dei  piani  territoriali  di
 coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi
 di spettanza dello Stato in materia di viabilita', linee  ferroviarie
 e  aerodromi,  anche  se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono
 effettuati previa intesa con la provincia interessata), al d.P.R.  19
 novembre  1987, n. 527 (recante le "norme di attuazione dello statuto
 speciale per il T.-A.A. in materia di comunicazioni  e  trasporti  di
 interesse provinciale", ed al decreto legislativo 25 gennaio 1991, n.
 33 (che ha sostituito alcune norme del precedente decreto).
    Poiche'  le  disposizioni  dell'art.  2  della  legge  n. 186/1991
 risultano  essere  applicabili  anche  alla  provincia  autonoma   di
 Bolzano,   e  quindi  molte  di  esse  lesive  delle  sue  competenze
 costituzionalmente garantite, questa le impugna per i seguenti motivi
 di
                             D I R I T T O
    1. - Violazione, da parte dell'art. 2,  primo  comma,  lettera  i)
 della legge impugnata, delle competenze provinciali di cui agli artt.
 8, nn. 5), 10), 17), e 18); 14, primo comma; e 16, primo comma, dello
 Statuto speciale T.-A.A. e relativa norma d'attuazione (spec. art. 20
 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381).
    L'art.  2,  primo  comma, della legge n. 186/1991 stabilisce, alla
 lettera i), che il CIPET "provvede con cadenza triennale, sentite  le
 regioni,  all'aggiornamento  del  piano  generale  dei  trasporti che
 dovra' indicare per il triennio di riferimento l'ammontare di risorse
 pubbliche da destinare al finanziamento di interventi nel settore del
 trasporto rispettivamente di parte corrente e di parte  capitale:  e'
 conseguentemente abrogato il secondo comma dell'art. 4 della legge 15
 giugno 1984, n. 245".
    Per  meglio  illustrare  la  incostituzionalita' della surriferita
 disposizione  conviene  ricordare  brevemente   la   disciplina   del
 procedimento  di  approvazione  del  piano  generale  dei  trasporti,
 stabilita dalla legge n. 245/1994. Dapprima (art. 2, primo  e  quinto
 comma,  della  legge  n. 245/1984) un comitato di ministri approva lo
 schema del piano (secondo una procedura che  prevede,  per  tutte  le
 regioni, varie forme di partecipazione alla sua elaborazione); poi lo
 schema,  previo  esame  del  CIPE,  viene trasmesso al Parlamento per
 l'acquisizione del parere  delle  competenti  commissioni  permanenti
 (art. 2, sesto comma); infine il piano e' approvato dal Consiglio dei
 Ministri e adottato con decreto del Presidente del Consiglio.
    L'art.   4  della  legge  n.  245/1984  disciplina  il  successivo
 aggiornamento periodico del Piano generale dei trasporti. Al  secondo
 comma si stabiliva che il CIPE avrebbe provveduto, con cadenza almeno
 triennale  e  sentite  le regioni interessate, ad aggiornare il piano
 (si tratta della norma che, come si e' visto, e' stata abrogata dalla
 legge  n.  186/1991);  al  terzo  comma   si   stabilisce   che   gli
 aggiornamenti   del  Piano  sono  poi  traspessi  al  Parlamento  per
 l'acquisizione del parere, sono quindi approvati  dal  Consiglio  dei
 Ministri ed infine sono adottati anch'essi con decreto del Presidente
 del   Consiglio   (cioe'   la   stessa  procedura  stabilita  per  la
 approvazione ed adozione iniziale del piano).
    Per quanto riguarda pero'  la  provincia  autonoma  ricorrente  e'
 fondamentale  la  disciplina  stabilita  dal  terzo comma dell'art. 2
 della legge n. 245/1984, secondo cui "A norma dell'art. 20 del d.P.R.
 22 marzo 1974, n. 381, il piano di cui al precedente  art.  1  e  gli
 aggiornamenti  di  cui al successivo art. 4 sono predisposti d'intesa
 con le provincie autonome di Trento e Bolzano per quanto riguarda gli
 aspetti che attengono nell'ambito territoriale di tali provincie".
    In altri termini, per conformare le procedure di approvazione e di
 aggiornamento  del piano stabilite dagli artt. 2 e 4 della legge alle
 esigenze  scaturenti  dalle  competenze  esclusive  delle   provincie
 autonome  in  materia  di  trasporti,  la stessa legge n. 245/1984 ha
 stabilito  per  tali   Provincie,   in   deroga   (costituzionalmente
 necessitata)  alla  disciplina  comune  stabilita  per tutte le altre
 regioni, che sia  l'approvazione  iniziale  del  Piano  generale  dei
 trasporti   (   ex   art.   2),  sia  l'approvazione  dei  successivi
 aggiornamenti periodici ( ex art. 4), debbono sempre essere preceduti
 da una formale intesa fra lo  Stato  e  le  provincie  autonome:  una
 intesa che, correttamente, viene ricondotta dalla legge alla espressa
 previsione  in tal senso contenuta dall'art. 2 del d.P.R. n. 381/1974
 (il cui contenuto si e' gia' ricordato precedentemente).
    Ricordiamo a noi stessi come  la  provincia  autonoma  di  Bolzano
 avesse  a suo tempo impugnato la legge n. 245/1984 ritenendo, in base
 alla formulazione dell'art. 2,  che  essa  garantisse  l'intesa  solo
 nella  fase  iniziale  della predisposizione del progetto di piano, e
 non anche in  quelle  successive.  Ma  la  questione  viene  ritenuta
 manifestamente  infondata  da codesta Ecc.ma Corte con l'ordinanza n.
 525/1988. In quella occasione, infatti, codesta Ecc.ma Corte  chiari'
 che,  anche  alla  luce della legge n. 245/1984, l'intesa fra Stato e
 provincia ricorrente  e'  in  realta'  da  ritenersi  obbligatoria  e
 vincolante   anche  nelle  fasi  successive  (quindi  anche  per  gli
 aggiornamenti).
    Come si e' visto, invece, l'impugnata  disposizione  dell'art.  2,
 primo  comma,  lettera i)), della legge n. 186/1991 stabilisce che il
 CIPET provvede all'aggiornamento del  piano  generale  dei  trasporti
 "sentite  le regioni", senza prevedere espressamente la necessita' di
 una intesa con  le  provincie  autonome.  Ove  riferibile  in  questi
 termini  anche alla provincia ricorrente, tale disposizione e' dunque
 certamente lesiva delle sue competenze costituzionalmente  garantite,
 ed  in  particolare  del principio della previa intesa, espressamente
 richiesta per ogni aggiornamento e modificazione del  piano  generale
 dei  trasporti  anche  dall'art.  20  del d.P.R. n. 381/1974, secondo
 quanto ribadito da codesta Ecc.ma Corte.
    2. - Violazione, da parte di altre disposizioni dell'art. 2, prima
 comma, della legge impugnata delle competenze provinciali di cui alle
 norme  statutarie  e  d'attuazione  gia'  indicate.  Violazione   dei
 principi   costituzionali   relativi  alla  funzione  governativa  di
 indirizzo e coordinamento, e specialmente del principio di legalita'.
    2.1. - Altre  disposizioni  del  primo  comma  dell'art.  2  della
 impugnata  legge  n. 186/1991 attribuiscono - come gia' si e' detto -
 al CIPET poteri di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti
 degli enti e delle  amministrazioni  che  agiscono  nel  settore  del
 trasporto.  In molti casi la formulazione della legge fa ritenere che
 oggetto di tali poteri statali sia  anche  l'attivita'  svolta  dalla
 Provincia autonoma ricorrente nell'esercizio delle proprie competenze
 esclusive.
    Tali  disposizioni  sono  dunque incostituzionali, in primo luogo,
 perche' - come ora meglio si vedra' -  i  poteri  di  intervento  nel
 settore riconosciuti dalla legge al CIPET non sono compatibili con il
 carattere  esclusivo  delle  competenze  attribuite  in  materia alla
 provincia dalle norme statutarie sopra  indicate;  in  secondo  luogo
 perche',  ammesso  e  non  concesso che poteri di questo tipo possano
 essere legittimamente esercitati  dallo  Stato  anche  nei  confronti
 delle   attivita'   della   provincia  ricorrente  che  costituiscono
 esercizio delle proprie competenze esclusive, comunque  nel  caso  di
 specie la relativa disciplina legislativa e' incostituzionale perche'
 non  conforme  ai  principi  costituzionali che - secondo il costante
 insegnamento di codesta Ecc.ma Corte - presiedono all'esercizio della
 funzione governativa di indirizzo e coordinamento: in particolare con
 il principio di legalita', in base al quale la  legge  deve  indicare
 gli  interessi  costituzionalmente  rilevanti  in  vista dei quali la
 funzione  stessa  deve  essere   esercitata   e   quindi   delimitare
 previamente le modalita' del suo esercizio da parte del Governo.
    Cio'  premesso,  viene  innanzitutto in evidenza la lettera a) del
 primo comma dell'art. 2 della legge impugnata, secondo cui  il  CIPET
 "emana  direttive  per  coordinare  la programmazione nel settore del
 trasporto con la programmazione economica generale".
    Tale potere di direzione riconosciuto dalla legge al CIPET  incide
 direttamente sulla competenza esclusiva della provincia ricorrente in
 materia  di  trasporti,  ad essa attribuita dall'art. 8, n. 18, dello
 statuto, e meglio definita dalle  norme  d'attuazione  stabilite  dal
 d.P.R.  n. 527/1987 (che tassativamente individua anche i poteri e le
 modalita' di intervento residuati in materia alla  Stato).  Ne'  puo'
 esservi  dubbio  che fra le attribuzioni costituzionalmente riservate
 alla provincia ricorrente  in  materia  vi  e'  anche  il  potere  di
 programmazione degli interventi di propria competenza nel settore del
 trasporto.
    In  secondo  luogo  la  legge  non stabilisce in funzione di quali
 interessi costituzionali le  direttive  debbono  essere  emanate  dal
 CIPET  (salvo  il  generico  riferimento  ad  una non meglio definita
 "programmazione economica generale"), e quindi  non  predetermina  in
 alcun modo i contenuti delle direttive. Di qui la incostituzionalita'
 della  legge anche sotto il profilo della violazione del principio di
 legalita'.
    2.2.  -  Analoghe  censure  ed  argomentazioni  valgono  pure  nei
 confronti  della  lettera  b) del primo comma dell'art. 2 della legge
 impugnata, scondo cui il CIPET  "emana  direttive  per  coordinare  e
 semplificare  le  procedure  e l'azione delle amministrazioni ed enti
 pubblici nel settore del trasporto e per garantire  l'attuazione  del
 piano generale dei trasporti".
    Anche  qui,  da  un  lato,  si prevede l'esercizio di un potere di
 direttiva da parte  del  CIPET  nei  confronti  dell'esercizio  delle
 competenze esclusive della provincia ricorrente. Dall'altro il potere
 di  direttiva, come configurato dalla legge, risulta essere del tutto
 sganciato dalla predeterminazione di specifici obiettivi ed interessi
 costituzionali da soddisfare. Ne' si potrebbe obiettare, in relazione
 a questo secondo profilo di incostituzionalita', che il principio  di
 legalita'   puo'   considerarsi  soddisfatto  in  virtu'  del  rinvio
 contenuto nella legge al piano generale  dei  trasporti:  infatti,  a
 prescindere  da  altre  considerazioni,  sta comunque di fatto che la
 disciplina legislativa in questione attribuisce al CIPET un potere di
 direttiva esercitabile  anche  indipendentemente  dalle  esigenze  di
 attuazione  del  piano, ma al solo scopo di coordinare le procedure e
 le azioni delle amministrazioni pubbliche operanti  nel  settore  dei
 trasporti.
    2.3.  -  Ancora,  censure e considerazioni del tutto analoghe alle
 precedenti valgono anche per la lettera c) del primo comma  dell'art.
 2  della  legge  impugnata, secondo cui il CIPET "emana direttive per
 definire gli schemi di convenzione relativi ai progetti integrati nel
 settore del trasporto, nel rispetto dell'autonomia  delle  regioni  e
 degli enti locali".
    Non  puo'  certo  valere  ad  evitare la incostituzionalita' della
 disciplina legislativa impugnata il fatto che in essa si dica che  il
 potere   di   direttiva   deve   essere   esercitato   "nel  rispetto
 dell'autonomia delle regioni e degli enti locali".
    Una formula, questa, del tutto generica (ed ovvia) e priva di  uno
 specifico  contenuto prescrittivo di effettiva garanzia; una formula,
 inoltre, che mostra di ignorare del tutto la presenza nel settore  di
 competenze  riservate  che  sono espressioni della speciale autonomia
 della provincia ricorrente, che si pone, evidentemente, su di un  pi-
 ano   del  tutto  diverso  da  quello  delle  regioni  (ad  autonomia
 ordinaria) e degli enti locali.
   2.4. - Del pari incostituzionale e' la disciplina  stabilita  dalla
 lettera  e) del primo comma dell'art. 2, delle legge, impugnata, come
 pure quella - che per vari aspetti vi si collega  -  contenuta  nella
 lettera m) del medesimo comma.
    Secondo  la lettera e) il CIPET "emana direttive per l'adeguamento
 e il coordinamento, con il piano generale dei trasporti, dei piani  e
 programmi,  anche  gia'  adottati  o  in  corso  di realizzazione, di
 amministrazioni statali, regionali e locali, nonche' di enti pubblici
 e di  societa',  che  prevedano  interventi  comunque  incidenti  sul
 settore del trasporto. A tal fine le amministrazioni, enti e societa'
 di  cui sopra trasmettono al segretario del CIPET i piani e programmi
 gia' adottati o in  corso  di  realizzazione  e  quelli  in  fase  di
 elaborazione,  nonche'  tutte  le  informazioni  richieste o comunque
 ritenute  utili.  Entro   nonvanta   giorni   dall'emanazione   della
 direttiva,  le amministrazioni, enti e societa' di cui sopra adeguano
 i piani e  programmi  formulando,  ove  necessario,  piani  attuativi
 specifici, e li trasmettono al Segretario del CIPET".
    "Ai  sensi  della  lettera  m)  il CIPET valuta la conformita' dei
 piani  e  programmi  generali,  che  prevedono  interventi   comunque
 incidenti  sul  settore del trasporto, anche gia' adottati o in corso
 di realizzazione, di amministrazioni statali e regionali  nonche'  di
 enti  pubblici  e  societa',  agli  obiettivi  del piano generale dei
 trasporti ed alle direttive emanate ai sensi della lettera e). A  tal
 fine,  i  piani  e programmi generali sono trasmessi al CIPET, che si
 esprime entro novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente
 tale termine,  si  intende  espresso  parere  favorevole.  Il  parere
 contrario del CIPET determina la sospensione dell'efficacia del piano
 o  programma  generale,  che  si  trasmette  a  tutti gli strumenti e
 provvedimenti attuativi. Le opere  previste  dal  piano  o  programma
 generale  su  cui  il  CIPET ha espresso parere contrario non possono
 usufruire di finanziameni pubblici".
    Oltre che le censure e le argomentazioni gia' svolte in  relazione
 alle  disposizioni  precedenti (che qui si richiamano espressamente),
 per quanto riguarda in  particolare  la  disciplina  stabilita  dalla
 lettera  e)  va  anche  lamentato,  in primo luogo, il fatto che essa
 accomuni, assoggettandole  in  modo  del  tutto  indiscriminato  allo
 stesso  potere di direttiva, figure soggettive del tutto diverse (fra
 cui la provincia ricorrente),  senza  in  alcun  modo  distinguere  a
 seconda    della    loro   natura   e   della   posizione   ad   esse
 costituzionalmente spettante. Con la inammissibili e conseguenza  che
 la  provincia  ricorrente  e'  sottoposta  a quel potere, e' soggiace
 all'obbligo  di  "adeguamento"  dei   propri   piani   e   programmi,
 esattamente  allo  stesso  modo  delle  amministrazioni statali, o di
 imprese privateĀ³ Il che, evidentemente, viola la  speciale  autonomia
 della provincia ricorrente.
    Sotto  altro  profilo  si  deve  sottolineare (ed ancora una volta
 lamentare) il carattere peculiare delle "direttive"  in  questione  e
 del  rapporto  che  la  legge  configura fra le medesime ed i piani e
 programmi provinciali (o, se si vuole, fra il CIPET  e  la  provincia
 ricorrente).  Infatti con le "direttive" in questione il CIPET non si
 limita in realta' ad indirizzare, indicando  obiettivi  o  stabilendo
 criteri,  i  futuri  atti di programmazione degli enti (come dovrebbe
 essere se si trattasse di direttive vere e proprie), ma invece  viene
 riconosciuta  al  CIPET anche un potere di riesame di tutti i piani e
 programmi gia' adottati in passato, nei  cui  confronti,  l'esercizio
 successivo del potere di direttiva ha l'effetto di costringere l'ente
 che  ha  adottato l'atto a modificarlo in conformita' alla direttiva.
 In tal modo si ha anche che il CIPET puo'  imporre  prescrizioni  del
 tutto  puntuali  e specifiche, con un potere di riesame pieno di ogni
 altro aspetto, anche di dettaglio, dell'atto esaminato.
    Piu' che un potere di direttiva, dunque, si tratta di un potere di
 controllo atipico che, se puo' essere costituzionalmente  ammissibile
 che  venga  esercitato  nei confronti delle amministrazioni statali o
 dalle imprese private, certamente  non  puo'  essere  esercitato  dal
 CIPET nei confronti della provincia ricorrente.
    Ma  la  incostituzionalita'  di tale disciplina appare ancora piu'
 certa ed evidente ove la si consideri in relazione a quanto stabilito
 - come si e' visto - dalla successiva lettera  m).  Questa,  infatti,
 attribuisce al CIPET il potere di valutare la conformita' dei piani e
 programmi  generali  comunque  incidenti  nel  settore  del trasporto
 (anche qui di qualsivoglia soggetto: la  provincia  ricorrente  cosi'
 come  una  amministrazione  statale  od una impresa privata) non solo
 rispetto agli obiettivi del Piano generale dei  trasporti,  m)  anche
 rispetto  alle  direttive  emanate ai sensi della lettera e) (onde la
 disciplina stabilita  dalla  lettera  e)  trova  in  realta'  la  sua
 integrazione  in quella della lettera m), e gli effetti ultimi che le
 direttive di cui alla lettera e) possono esplicare sugli  atti  della
 provincia ricorrente sono in realta' quelli previsti negli ultimi due
 periodi  della  lettera  m)).  Ebbene  in  tal  caso la legge prevede
 addirittura  che  il  parere  contrario  del  CIPET   determina   "la
 sospensione dell'efficacia" dell'atto di programmazione (antecedente)
 non  conforme  alla  direttiva,  con  la  conseguenza ulteriore della
 inefficacia dei provvedimenti attuativi, e della  impossibilita'  per
 le opere previste di fruire di finanziamenti pubblici (anche - a quel
 che sembra - dei finanziamenti provinciali).
    Quello  che qui la legge attribuisce al CIPET, dunque, piu' che un
 potere di direttiva o di verifica di conformita',  e'  una  sorta  di
 potere  di  annullamento  degli atti provinciali, vorremmo quasi dire
 "straordinario" in considerazione della genericita'  dei  motivi  per
 cui potrebbe essere esercitato dal CIPET. Un potere la cui previsione
 da  parte  della legge impugnata lede in modo davvero macroscopico le
 competenze primarie riservate alla provincia: non solo
 quelle  strettamente  in  materia  di  trasporti (art. 8, n. 18 dello
 Statuto), ma anche quelle connesse in materia di urbanistica e  piani
 regolatori  (art.  8,  n.  5  dello statuto), di tutela del paesaggio
 (art. 8 n. 6), di edilizia (art. 8, n. 10) e di viabilita' acquedotti
 e lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17), dato  che
 la disciplina in questione contenuta nelle lettere e) ed m) del primo
 comma  dell'art.  2  della legge n. 186/1991 si riferisce a piani che
 prevedano "interventi comunque incidenti sul settore trasporto".
    Da ultimo osserviamo che tanto piu' gravemente  lesiva  (ed  ancor
 prima assurda) e' la disciplina in questione se si considera che, nel
 caso  della  provincia  autonoma ricorrente, l'obbligo di adeguamento
 (lettera e) o la sospensione di efficiacia (lettera m)  disposti  dal
 CIPET  potrebbero  in  molti  casi  avere  per  oggetto  delle  leggi
 provinciali con cui sono stati approvati piani e programmi  incidenti
 nel  settore  dei  trasporti.  E'  il  caso,  ad  esempio,  del piano
 territoriale provinciale che ha per oggetto, fra  l'altro,  anche  la
 rete   delle  comunicazioni  ed  i  principali  servizi  pubblici  di
 trasporto (art. 6 del t.u. delle leggi  provinciali  sull'ordinamento
 urbanistico,  approvato con d.P.G.R. del 23 giugno 1970, n. 20 e suc-
 cessive modificazioni), e  che  viene  appunto  approvato  con  legge
 provinciale (art. 9, n. co., t.u. n. 20/1970, cit.).
    2.5.  -  Per  gli stessi motivi di carattere generale che, secondo
 quanto    detto    all'inizio    (n.    2.1.),     determinano     la
 incostituzionalita'di tutte le disposizioni legislative impugnate che
 attribuiscono  al  CIPET  poteri  di  "direttiva, ma anche per i piu'
 specifici profili  di  incostituzionalita'  che  si  sono  da  ultimo
 dedotti (n. 2.4) in relazione alla disciplina stabilita dalle lettere
 e)  ed  m)  del  primo  comma,  dell'art.  2, della legge n. 186/1991
 parimenti incostituzionale e lesivo delle competenze della  provincia
 ricorrente  e'  la  lettera  h)  del  medesimo  comma. Ivi e' infatti
 stabilito  che  il  CIPET  "emana  direttive  per  l'elaborazione   e
 l'adeguamento  dei  piani  regionali  dei  trasporti.  A tal fine, le
 regioni trasmettono al segretariato del CIPET i piani  regionali  dei
 trasporti gia' approvati o in corso di elaborazione, nonche' tutte le
 informazioni richieste o comunque ritenute utili. Le regioni adeguano
 i  piani regionali dei trasporti entro novanta giorni dall'emanazione
 della direttiva e li trasmettono al segretariato del CIPET. Il  CIPET
 valuta   la  conformita'  dei  piani  regionali  dei  trasporti  agli
 obiettivi del piano generale dei trasporti e alle direttive  emanate,
 esprimendo,  entro  novanta  giorni  dalla  comunicazione  del  piano
 regionale, il proprio parere. Decorso inutilmente  tale  termine,  si
 intende espresso parere favorevole".
    Si  tratta  di  una disciplina analoga, soprattutto, a quella gia'
 esaminata della lettera e), che  come  quella  prevede  l'obbligo  di
 adeguare (e quindi di modificare in conformita') alle nuove direttive
 del CIPET i piani regionali (e, quindi, anche il piano provinciale).
    La  disciplina  stabilita  dalla lettera h) non dice espressamente
 quali siano le conseguene dell'eventuale inadempienza all'obbligo  di
 adeguamento  del  piano, ma sembra logico ritenere che la lacuna vada
 colmata con la disciplina stabilita dalla lettera m) (la quale,  come
 si  e'  visto,  e'  applicabile  anche  nel  caso analogo del mancato
 adeguamento alle direttive emanate dal CIPET ai sensi  della  lettera
 e)).
    Pertanto, la conseguenza del non adeguamento del piano provinciale
 dei  trasporti  alle  direttive  del  CIPET  di  cui  alla lettera h)
 dovrebbe essere  la  sospensione  dell'efficacia  del  piano  stesso,
 secondo  quanto  previsto  dalla  lettera  m). E' superfluo, a questo
 punto, stare ulteriormente a sottolineare la  incostituzionalita'  di
 una siffatta disciplina, gravemente lesiva della competenza esclusiva
 della  provincia  ricorrente  in materia di trasporti (art. 8, n. 18,
 statuto; e d.P.R. n. 527/87), e si  rinvia  pertanto  a  quanto  gia'
 detto in precedenza (n. 2.4.), a proposito delle lettere e) ed m).
   2.6.  -  Ancora  una  volta incostituzionale, anche per i motivi di
 carattere generale e comune illustrati all'inizio (2.1.), e'  poi  la
 lettera g) del primo comma dell'art. 2 della legge impugnata, secondo
 cui  il  CIPET "emana direttive concernenti nuove iniziative legisla-
 tive  e  regolamentari  in  ordine  all'adeguamento  della   politica
 tariffaria  e  della  disciplina  in materia di contributi a soggetti
 pubblici e  privati  che  operano  nel  settore  del  trasporto  agli
 obiettivi del piano generale dei trasporti".
    Con  piu'  specifico  riferimento  a  tale  particolare disciplina
 merita tuttavia ulteriormente osservare  come  la  previsione  di  un
 potere  di  direttiva  del  CIPET nei confronti degli organi titolari
 delle funzioni legislative sia gia' di per se' singolare se si tratta
 della funzione legislativa dello Stato.  Ma  certamente  incongruo  e
 comunque  incostituzionale  sarebbe quella norma ove le direttive del
 CIPET si debbano ritenere riferibili anche alla funzione  legislativa
 provinciale.
    Si  osservi  come,  in  tal caso, verrebbe direttamente colpita la
 competenza (in primo luogo legislativa) in materia,  particolarmente,
 di  servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di
 linea e non di linea, soggetti a concessione o ad autorizzazione  che
 si  svolgono  nell'ambito  della  provincia  (art.  1, secondo comma,
 d.P.R. n. 527/1987). E' chiaro che  nell'ambito  di  tale  competenza
 provinciale  rientra  pure la determinazione delle tariffe e relativi
 servizi  di  trasporto;  cosi'  come  vi  rientra  la  politica   dei
 contributi.
    2.7.  -  Infine  e' incostituzionale anche la lettera n) del primo
 comma dell'art. 2 della legge impugnata, secondo cui il  CIPET  "for-
 mula  proposte  circa  l'attivita'  di ricerche e studi dell'Istituto
 superiore dei  trasporti,  ISTRA  S.p.a.  e  di  altri  Istituti  con
 specifica specializzazione nel settore del trasporto".
    Tale   potere,   infatti,  ove  si  tratti  di  ricerche  e  studi
 riguardamenti il trasporto nell'ambito  provinciale,  e'  strumentale
 all'esercizio  delle  funzioni  legislative  ed  amministrative della
 provincia ricorrente in  materia  di  comunicazioni  e  trasporti  di
 interesse provinciale, e quindi rientra nella competenza esclusiva ad
 essa spettante ai sensi dell'art. 8, n. 18, dello statuto.
                                P. Q. M.
    Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente
 ricorso,  dichiarare  incostituzionale  in  parte  qua  le  impugnate
 disposizioni di cui alle lettere a), b), c), e), g), h),  i),  m)  ed
 n), dell'art. 2, primo comma, della legge 4 giugno 1991, n. 186.
      Roma, addi' 22 luglio 1991
          Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ

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