N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 luglio 1991

                                 N. 30
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 29 luglio 1991 (della provincia autonoma di Trento)
 Trasporti - Istituzione del Comitato interministeriale per la
    programmazione economica nel trasporto (C.I.P.E.T.) - Competenza -
    Aggiornamento da parte  del  C.I.P.E.T.  del  piano  generale  dei
    trasporti  senza  la  necessaria  previa  intesa  con  le province
    autonome - Attribuzione al  C.I.P.E.T.  di  poteri  di  indirizzo,
    coordinamento  e controllo nel settore dei trasporti incompatibili
    con il carattere  esclusivo  delle  competenze  riconosciute  alle
    province autonome dalle norme statutarie.
 (Art. 2, primo comma, lettere a), b), c), e), g), h), i) ed m) della
    legge 4 giugno 1991, n. 186).
 (Statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8,
    (nn.  5,  17,  18)  e  16  e  relative  norme  di  attuazione  con
    particolare riguardo al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 382, e d.P.R.  19
    novembre 1987, n. 527).
(GU n.32 del 14-8-1991 )
   Ricorso   della  provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona  del
 presidente  della   giunta   provinciale   dott.   Mario   Malossini,
 autorizzato  con deliberazine della giunta provinciale n. 8942 del 15
 luglio 1991, rappresentato e  difeso  dagli  avvocati  prof.  Valerio
 Onida   e   Gualtiero  Rueca,  ed  elettivamente  domiciliato  presso
 quest'ultimo in Roma, Largo della Gancia, 1, come da mandato speciale
 a rogito notaio dott. Pierluigi Mott di  Trento  in  data  17  luglio
 1991,  n. 31647 di repertorio, contro il Presidente del Consiglio dei
 Ministri  pro  tempore  per  la   dichiarazione   di   illegittimita'
 costituzionale  dell'art. 2, primo comma, lettere a), b), c), e), g),
 h), i), ed m), della legge 4 giugno 1991, n.  186,  pubblicato  nella
 Gazzetta   Ufficiale   n.   144   del  21  giugno  1991,  concernente
 "Istituzione del comitato  interministeriale  per  la  programmazione
 economica  nel trasporto (CIPET)", in riferimento agli artt. 8, n. 5,
 n. 17 e n. 18, e 16 dello statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto
 1972, n. 670 e alle relative norme d'attuazione.
    La  provincia  autonoma  ricorrente  e'   dotata   di   competenza
 legislativa  primaria, e di competenza amministrativa, ai sensi degli
 artt. 8, n. 5, n. 17 e n. 18 e dell'art. 16 dello  statuto  speciale,
 in  materia  di  "urbanistica  e  piani  regolatori", di "viabilita',
 acquedotti  e  lavori  pubblici  di  interesse  provinciale"   e   di
 "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale".
    Il  rispetto  di  tale  competenza  primaria  ha comportato la non
 applicabilita' nella provincia, o l'applicabilita'  solo  in  base  a
 norme   speciali  che  salvagurdano  l'autonomia  provinciale,  delle
 disposizioni dettate dal legislatore statale  in  tema  di  trasporti
 locali e relativa pianificazione.
    Cosi'  i principi della legge 10 aprile 1981, n. 151 (legge quadro
 per  l'ordinamento,  la  ristrutturazione  e  il  potenziamento   dei
 trasporti  pubblici  locali)  non  sono  applicabili nella provincia,
 vincolando le sole regioni a statuto ordinario (art. 1, primo  comma,
 della legge stessa).
    Il  d.P.R.  22  marzo  1974,  n.  381,  nel  dettare  le  norme di
 attuazione  dello  statuto  in  materia  di  urbanistica   ed   opere
 pubbliche,  e nel trasferire alla provincia le competenze in materia,
 ha precisato fra l'altro all'art. 20 che "ai fini dell'attuazione del
 piano  urbanistico  provinciale   e   dei   piani   territoriali   di
 coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi
 di  spettanza dello Stato in materia di viabilita', linee ferroviarie
 e aeree, anche se  realizzati  a  mezzo  di  aziende  autonome,  sono
 effettuati previa intesa con la provincia interessata".
    Anche,   specificamente,   la  legislazione  statale  in  tema  di
 pianificazione nazionale dei trasporti era  stata  finora  rispettosa
 dell'autonomia  provinciale.  L'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n.
 245 "elaborazione del piano generale dei trasporti" - sulla cui  base
 e'  stato  poi approvato il piano generale dei trasporti con d.P.C.M.
 del 10 aprile 1986 (in
  Gazzeta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1986) - ha stabilito  che  "a
 norma dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, il piano........
 e gli aggiornamenti........ sono predisposti d'intesa con le province
 autonome  di  Trento  e  Bolzano  per quanto riguarda gli aspetti che
 attengono nell'ambito territoriale di tali province" (terzo comma).
    Tale  disposizione  e'  stata  oggetto  di  esame  e  di  rigorosa
 interpretazione  da parte di questa Corte, la quale, con ordinanza n.
 524 del 1988, nel  dichiarare  la  infondatezza  della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  sollevata in proposito, ha chiarito che
 l'intesa di cui e' parola nel citato art. 2, terzo comma, della legge
 n.  245  del  1984  "va  ritenuta  vincolante  anche  nelle  fasi  di
 approntamento  dello schema di piano e di approvazione del piano, nel
 senso che eventuali modifiche non possono che sottostare ad una nuova
 intesa".
    A sua volta il d.P.R. 19 novembre 1987, n.  527,  come  modificato
 dal d.lgs. 25 gennaio 1991, n. 33, nel dettare le norme di attuazione
 dello  statuto  in  materia di comunicazioni e trasporti di interesse
 provinciale, ha fra l'altro previsto all'art. 6 la costituzione di un
 "comitato  provinciale  di  coordinamento   delle   comunicazioni   e
 trasporti", a composizione paritetica Stato-provincia, col compito di
 "proporre,  in  armonia  con  il programma economico nazionale, con i
 piani urbanistico-territoriali  e  con  i  programmi  provinciali  di
 sviluppo,  misure  per un razionale coordinamento dei servizi e delle
 linee di comunicazione e di trasporto su strada, per via aerea e  sul
 lago di Garda, nell'ambito della provincia".
    Ora  pero'  la  legge  4  giugno  1991,  n.  186, nel prevedere la
 "istituzione del comitato  interministeriale  per  la  programmazione
 economica  nel  trasporto (CIPET)", ha trascurato le competenze della
 provincia   ricorrente,   assegnando   al   nuovo   comitato   alcune
 attribuzioni  che  risultano  lesive  dell'autonomia  di questa, e in
 contrasto con le previsioni delle norme di attuazione e della  stessa
 legge  n.  245, del 19984, circa la necessaria intesa con le province
 autonome.
    La legge n. 186, del 1991,  istituisce,  come  si  e'  detto,  "in
 attesa  della  legge  di  riforma  dei  Ministeri  e nel quadro delle
 previsioni di riordino di cui all'art. 7 della legge 23 agosto  1988,
 n.   400",   un  comitato  interministeriale  per  la  programmazione
 economica nel trasporto.
    In realta' tale norma non si inserisce  affatto  nella  logica  di
 riordino  dei  comitati di Ministri, di cui all'art. 7 della legge n.
 400, del 1988.
    La legge n. 245,  del  1984  aveva  gia'  creato  un  comitato  di
 ministri  nell'ambito CIPE per la elaborazione del piano generale dei
 trasporti: ad esso partecipavano, oltre ai  Ministri  dei  trasporti,
 del   tesoro,  del  bilancio,  della  difesa,  dei  lavori  pubblici,
 dell'industria,  della  marina mercantile, del turismo, e ai Ministri
 per  gli  interventi  straordinari  per  il  mezzogiorno  e  per   il
 coordinamento   delle   iniziative   per  la  ricerca  scientifica  e
 tecnologica, cinque presidenti di regioni designati dalla  conferenza
 Stato-regioni (art. 2, primo comma).
    Lo  schema  del piano era poi, previo esame del CIPE, trasmesso al
 Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni
 parlamentari,  e  quindi  approvato  dal  Consiglio  dei  Ministri  e
 adottato  con  decreto  del Presidente del Consiglio (art. 2, sesto e
 settimo comma).
    Anche gli aggiornamenti del piano dovevano essere predisposti  dal
 CIPE e approvati con la medesima procedura (art. 4).
    La  legge  n.  186  del  1991  segue  una logica ben diversa. Essa
 istituisce, nominalmente nell'ambito del CIPE, ma in realta' staccato
 da esso, un nuovo comitato di ministri, radicato presso il  Ministero
 dei trasporti ed ispirato a una logica schiettamente di settore (art.
 3).
    Tale comitato e' formato da soli Ministri, fra i quali solo alcuni
 di  quelli che gia' facevano parte del comitato istituito dall'art. 2
 della legge n. 245, del 1984 (mancano i Ministri  del  tesoro,  della
 difesa,  dell'industria,  del mezzogiorno, della ricerca scientifica,
 mentre entrano i Ministri per l'ambiente e per le aree  urbane);  non
 vi sono piu' i cinque presidenti di regioni.
    Al nuovo comitato si affidano compiti apparentemente attuativi del
 piano  generale  dei  trasporti,  ma in realta' di pianificazione del
 settore (cfr. l'art. 2, primo comma, all'inizio e in  varie  lettere,
 come  meglio si vedra' piu' avanti, e inoltre secondo e terzo comma),
 con poteri  autoritativi  e  vincolanti  anche  nei  confronti  delle
 regioni e delle province autonome.
    La  vera  natura  del CIPET risulta piu' chiaramente che mai dalla
 lettera i) dell'art. 2, secondo comma,  ove  si  affida  ad  esso  il
 compito,  gia'  demandato  al  CIPE dall'art. 4, secondo comma, della
 legge n. 245, del 1984, di provvedere all'aggiornamento triennale del
 piano  generale  dei  trasporti,  indicando  l'ammontare  di  risorse
 pubbliche da destinare al finanziamento di interventi nel settore del
 trasporto.
    In  sostanza,  la  pianificazione  dei  trasporti, per di piu' con
 effetti  e  caratteri   di   prevalenza   su   altri   strumenti   di
 pianificazione anche generale (cfr. art. 2, primo comma, lettere e) e
 m),   e'   affidata   a   questo   nuovo  organismo,  interamente  ed
 esclusivamente statale.
    Le disposizioni della legge n. 186 del 1991 - o alcune di  esse  -
 risultano sicuramente applicabili anche nei confronti della provincia
 ricorrente:  cio'  risulta  non  solo  dal  generico riferimento alle
 regioni in essa contenuto, ma altresi' dalla previsione dell'art.  1,
 quarto  comma, secondo cui ai lavori del CIPET devono essere chiamati
 ad intervenire, per l'esame di argomenti di rispettivo  interesse,  e
 senza  diritto  di  voto,  "i presidenti delle regioni e i presidenti
 delle province autonome di Trento e Bolzano".
    In particolare, appaiono lesive dell'autonomia della ricorrente le
 disposizioni di cui alle lett. a),  b),  c),  e),  g),  h),  i),  m),
 dell'art. 2, primo comma.
    Ai  sensi  della lett. a) il CIPET "emana direttive per coordinare
 la programmazione nel settore dei  trasporti  con  la  programmazione
 economica generale".
    Ove   tale   disposizione   si   ritenga  applicabile  anche  alla
 programmazione  dei  trasporti  nella  provincia  di  Trento,   essa,
 attribuendo   un   potere  unilaterale  di  direttiva  (evidentemente
 vincolante)  ai  fini  del  coordinamento   con   la   programmazione
 economica,   viola   il  criterio  della  necessaria  intesa  con  la
 provincia, sancito dall'art. 2, terzo comma, della legge n. 245,  del
 1984  (come  interpretato  anche  dall'ordinanza  n.  524 del 1988 di
 questa Corte),  ed  e'  in  contrasto  con  la  norma  di  attuazione
 statutaria  contenuta  nell'art.  6  del  d.P.R. n. 527 del 1987, che
 demanda a  un  comitato  paritetico  Stato-provincia  il  compito  di
 proporre  misure  di  coordinamento  dei  servizi  e  delle  linee di
 comunicazione e  di  trasporto,  in  armonia,  fra  l'altro,  con  il
 programma economico nazionale.
    La  let. b) prevede che il CIPET emani "direttive per coordinare e
 semplificare le procedure e l'azione delle  amministrazioni  ed  enti
 pubblici  nel  settore dei trasporti e per garantire l'attuazione del
 piano generale dei trasporti".
    Ancora  una  volta,  se  tale  potere  unilaterale  di   direttiva
 vincolante  si  considera  esercitabile  anche  nei  confronti  della
 provincia ricorrente,  esso  viola  la  competenza  di  questa  e  il
 criterio dell'intesa sancito dall'art. 2, terzo comma, della legge n.
 245  del  1984,  in  quanto  direttive (vincolanti) volte a garantire
 l'attuazione del piano non sono altro, in sostanza, che  disposizioni
 integrative del piano medesimo, e pertanto non possono non seguire lo
 stesso  procedimento,  comportante  l'intesa,  analogamente  a quanto
 questa Corte ha affermato (nella ord. n. 524 del  1988)  a  proposito
 delle modifiche allo schema di piano.
    La  let.  c)  prevede  l'emanazione di "direttive per definire gli
 schemi di convenzione relativi ai progetti  integrativi  nel  settore
 del trasporto, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti
 locali".
    Pure  tali  direttive  (evidentemente  rivolte anche alle regioni,
 come e' reso  chiaro  dall'ultimo  inciso),  se  si  ritiene  possano
 concernere  anche  la  provincia  ricorrente, concretizzano contenuti
 vincolanti integrativi del piano, e  pertanto  non  possono  sfuggire
 alla  procedura  di  intesa  prevista dall'art. 2, terzo comma, della
 legge n. 245 del 1984.
    La disposizione risulta dunque in tal caso illegittima e lesiva, a
 meno che la si possa interpretare nel senso che,  con  l'inciso  "nel
 rispetto  dell'autonomia  delle  regioni  e degli enti locali", si fa
 implicito  rinvio  alla  predetta  procedura   d'intesa,   rendendola
 applicabile anche agli schemi di convenzione applicabili in provincia
 di Trento.
    La  let.  g)  dell'art. 2, primo comma, prevede che il CIPET emani
 "direttive concernenti nuove iniziative legislative  e  regolamentari
 in   ordine   all'adeguamento   della  politica  tariffaria  e  della
 disciplina in materia di contributi a soggetti pubblici e privati che
 operano nel settore del trasporto agli obiettivi del  piano  generale
 dei trasporti".
    Anche tale disposizione, ove la si debba intendere come riferibile
 anche  alle  iniziative  legislative  e regolamentari della provincia
 ricorrente, risulta illegittima,  prevedendo  in  sostanza  direttive
 unilaterali  integrative del piano generale dei trasporti, formate al
 di fuori della  procedura  d'intesa  prescritta  dall'art.  2,  terzo
 comma, della legge n. 245 del 1984.
    Particolare considerazione meritano le lett. e), h) e m).
    Secondo  la  let. e) il CIPET "emana direttive per l'adeguamento e
 il coordinamento, con il piano generale dei trasporti,  dei  piani  e
 programmi,  anche  gia'  adottati  o  in  corso  di realizzazione, di
 amministrazioni statali, regionali e locali, nonche' di enti pubblici
 e di  societa',  che  prevedano  interventi  comunque  incidenti  sul
 settore  del  trasporto".  "A  tal  fine  -  prosegue la let. e) - le
 amministrazioni,  enti  e  societa'  di  cui  sopra  trasmettono   al
 segretariato  del  CIPET i piani e programmi gia' adottati o in corso
 di realizzazione e quelli in fase di elaborazione, nonche'  tutte  le
 informazioni  richieste  o  comunque  ritenute  utili.  Entro novanta
 giorni dall'emanazione della direttiva, le  amministrazioni,  enti  e
 societa'  di  cui  sopra adeguano i piani e programmi formulando, ove
 necessario,  piani  attuativi  specifici,   e   li   trasmettono   al
 segretariato del CIPET".
    Si  collega  a  quest'ultima  la  disposizione della let. m) dello
 stesso comma, ai cui sensi il CIPET "valuta la conformita' dei  piani
 e programmi generali, che prevedono interventi comunque incidenti sul
 settore   del   trasporto,   anche   gia'  adottati  o  in  corso  di
 realizzazione, di amministrazioni statali e regionali nonche' di enti
 pubblici e societa', agli obiettivi del piano generale dei  trasporti
 e  alle  direttive  emanate  ai  sensi della lettera e). A tal fine -
 prosegue la let. m) - i piani e programmi generali sono trasmessi  al
 CIPET,  che  si  esprime  entro  novanta  giorni dalla comunicazione.
 Decorso  inutilmente  tale  termine,  si  intende   espresso   parere
 favorevole.  Il  parere  contrario del CIPET determina la sospensione
 dell'efficacia del piano o programma generale,  che  si  trasmette  a
 tutti  gli strumenti e provvedimenti attuativi. Le opere previste dal
 piano o programma  generale  su  cui  il  CIPET  ha  espresso  parere
 contrario non possono usufruire di finanziamenti pubblici".
    Con  tali  disposizioni  si  incide  gravemente,  anzitutto, sulla
 competenza provinciale in materia di trasporti, prevedendo  direttive
 vincolanti,  integrative  del  piano  generale  dei trasporti, ma non
 formate secondo la procedura d'intesa prescritta dall'art.  2,  terzo
 comma, della legge n. 245, del 1984.
    Per  di piu' si incide anche sulla competenza provinciale primaria
 in  tema  di  programmazione   e   pianificazione,   in   particolare
 urbanistica  (art.  8  n. 5 statuto, e d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381),
 per il cui servizio sono gia'  previste  delle  norme  di  attuazione
 apposite  procedure  di coordinamento (cfr. art. 21 d.PR. n. 381, del
 1974). Si pretende qui infatti di vincolare all'adeguamento del piano
 generale di trasporti, e alle direttive unilaterali di cui alla lett.
 e), tutti i piani adottati o in corso di  elaborazione,  che  abbiano
 comunque  incidenza  nel  settore.  Si sancisce cosi' fra l'altro una
 sorta di superiorita' del piano dei trasporti rispetto ad ogni  altro
 strumento   di   pianificazione,   che   e'  illogica  e  contraddice
 direttamente sia il disposto dell'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974,
 secondo cui, al contrario, sono gli interventi di  spettanza  statale
 in  tema  di  viabilita',  linee  ferroviarie e aerodromi che debbono
 essere   adeguati   al  piano  urbanistico  provinciale  e  ai  piani
 territoriali di coordinamento, ed effettuati  previa  intesa  con  la
 provincia;  sia  il  dispsoto dell'art. 21 dello stesso d.P.R. n. 381
 del  1974,  che  prevede  osservazioni   ministeriali   a   fini   di
 coordinamento  sul progetto di piano urbanistico-provinciale o di pi-
 ano territoriale di  coordinamento,  dopo  di  che  tali  piani  sono
 definitivamente  approvati  con  legge provinciale, e vincolano anche
 gli interventi  di  competenza  statale;  sia,  infine,  il  disposto
 dell'art.  6  del  d.P.R.  n.  527  del  1987, ai cui sensi spetta al
 comitato paritetico ivi previsto proporre misure di coordinamento "in
 armonia con il  programma  economico  nazionale  e  con  i  programmi
 provinciali di sviluppo".
    Inammissibile  e' poi la previsione (let. m) di una valutazione di
 conformita' dei piani e programmi generali della provincia  al  piano
 generale  dei  trasporti,  rimessa  unilateralmente  ad  un organismo
 settoriale dello Stato come il CIPET, e con  effetto  di  sospensione
 dell'efficacia  del  piano o programma generale, nonche' di tutti gli
 strumenti e provvedimenti attuativi, in caso di parere negativo dello
 stesso CIPET.
    L'art. 21, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974 prevede che i
 piani urbanistici di  grado  subordinato  -  e  attuativi  del  piano
 urbanistico   -  siano  approvati  "con  deliberazione  della  giunta
 provinciale secondo le modalita' stabilite dalla legge  provinciale":
 e'  dunque  sotto  questo  profilo inammissibile la previsione di una
 sospensione di efficacia di tali strumenti attuativi per effetto  del
 parere negativo del CIPET.
    Da ultimo, la previsione secondo cui le opere previste dal piano o
 pragramma  generale,  su cui il CIPET abbia espresso parere negativo,
 non potrebbe usufruire di  "finanziamenti  pubblici",  in  ogni  caso
 lesiva   della   competenza   provinciale,  lo  sarebbe  ancora  piu'
 gravemente se si intendesse esteso il divieto -  secondo  la  lettera
 della  disposizione - anche a finanziamenti da parte della provincia,
 sempre per effetto del parere  negativo  di  un  orgnismo  settoriale
 dello Stato.
    Parimenti illegittima e' la previsione della lett. h) dell'art. 2,
 primo  comma,  secondo il CIPET "emana direttive per l'elaborazione e
 l'adeguamento dei piani regionali dei trasporti  al  piano  regionale
 dei  trasporti.  A  tal  fine - aggiunge la lettera in questione - le
 regioni trasmettono al segretario del CIPET  i  piani  regionali  dei
 trasporti gia' approvati o in corso di elaborazione, nonche' tutte le
 informazioni richieste o comunque ritenute utili. Le regioni adeguano
 i  piani regionali dei trasporti entro novanta giorni dall'emanazione
 della direttiva e li trasmettono al segretario del  CIPET.  Il  CIPET
 valuta   la  conformita'  dei  piani  regionali  dei  trasporti  agli
 obiettivi del piano generale dei trasporti e alle direttive  emanate,
 esprimendo,  entro  novanta  giorni  dalla  comunicazione  del  piano
 regionale, il proprio parere. Decorso inutilmente  tale  termine,  si
 intende espresso parere favorevole".
    Ancora   una   volta   si  prevedono  qui  direttive  (vincolanti)
 integrative del piano generale dei trasporti, imposte unilateralmente
 da un organismo statale settoriale come il CIPET, al di  fuori  della
 procedura  d'intesa  prescritta dall'art. 2, terzo comma, della legge
 n. 245, del, 1984. E  ancora  una  volta  si  prevede  un  potere  di
 valutazione  di  conformita'  dei  piani  provinciali  in  capo ad un
 organismo interamente statale come il CIPET.
    Infine  secondo  la  let.  i)  dell'art.  2, primo comma, il CIPET
 "provvede   con    cadenza    triennale,    sentite    le    regioni,
 all'aggiornamentodel piano generale dei trasporti che dovra' indicare
 per  il  triennio  di riferimento l'ammontare di risorse pubbliche da
 destinare al finanziamento di interventi nel  settore  del  trasporto
 rispettivamente   di   parte   corrente   e  di  parte  capitale;  e'
 conseguentemente abrogato il secondo comma dell'art. 4 della legge 15
 giugno 1984, n. 245".
    Il secondo comma, dell'art. 4, legge n. 245, prevedeva  che  fosse
 il   CIPE,  su  proposta  del  Ministro  dei  trasporti,  sentite  la
 conferenza  Stato-regioni,  nonche'   le   regioni   interessate,   a
 provvedere, con cadenza almeno triennale, ad aggiornare il piano.
    Ora, tali aggiornamenti del piano, per quanto riguarda gli aspetti
 attinenti   all'ambito   territoriale   della  provincia  ricorrente,
 dovevano essere predisposti, secondo l'espresso dettato dell'art.  2,
 terzo  comma,  della  legge  n. 245, del 1984 (che rinvia all'art. 4)
 d'intesa con la provincia medesima.
    Ora, essendo abrogato l'art. 4, secondo comma,  n.  245,  potrebbe
 intendersi  che  l'intesa  prescritta da tale art. 2, terzo comma, si
 applichi agli aggiornamenti del piano formati ai sensi  dell'art.  2,
 primo comma, let. i), della legge impugnata.
    Ma  potrebbe  anche  intendersi  che,  invece,  abrogata  la norma
 richiamata, l'art. 2, terzo comma, della legge n. 245, del  1984  non
 si  applichi  piu'. In tale ipotesi la competenza e l'autonomia della
 provincia  ricorrente  sarebbero  nuovamente  e  gravemente  violate,
 perche' gli aggiornamenti del piano generale dei trasporti - e quindi
 in  buona  sostanza  i  contenuti futuri del piano - sfuggirebbero al
 procedimento d'intesa, con cio' venendosi a vanificare del  tutto  la
 garanzia   predisposta,   appunto   con  la  previsione  dell'intesa,
 dall'art. 2, terzo comma, della legge n. 245 del 1984.
    Si noti peraltro che il nuovo  procedimento  di  formazione  degli
 aggiornamenti   del   piano   e'   meno  garantista  di  quello  gia'
 disciplinato dall'art. 4, secondo comma, della legge n. 245 del 1984:
 infatti, a parte la sostituzione della competenza del piu'  ristretto
 CIPET  a quella del CIPE, e' caduto il parere della conferenza Stato-
 regioni, che  si  aggiungeva  a  quello  delle  regioni  interessate,
 restando solo l'obligo di sentire le regioni.
                               P. Q. M.
    La  Provincia  ricorrente  chiede  che  la Corte voglia dichiarare
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma,  lett.  e),
 h),  e  m),  della legge 4 giugno 1991, n. 186; nonche', ove ritenute
 applicabili nei confronti della medesima ricorrente, delle lett.  a),
 b),  c),  g),  dello  stesso art. 2, primo comma, e della let. i) del
 medesimo art. 2, primo comma, ove la si intenda  nel  senso  che  gli
 aggiornamenti del piano ivi previsti non sono soggetti alla procedura
 di  intesa  con  la  provincia  di cui all'art. 2, terzo comma, della
 legge 15 giugno 1984, n. 245: il tutto con riferimento agli artt.  8,
 n. 5, n. 17 e n. 18, e 16 dello
 statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle rel-
 ative  norme  di  attuazione,  con  particolare riguardo al d.P.R. 22
 marzo 1974, n. 382 e al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 257.
      Roma, addi' 19 luglio 1991
            Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUCCA

 91C0969