N. 506 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo 1991

                                N. 506
 Ordinanza  emessa  il  6  marzo  1991  dalla  commissione  tributaria
 centrale sul ricorso proposto da intendenza di finanza di Roma contro
 Dattilo Arduino
 Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennita' di
    buonuscita    erogate     dall'E.N.P.A.S.     -     Determinazione
    dell'imponibile  da  assoggettare  ad imposta - Mancata previsione
    della   detrazione   delle   somme   afferenti    ai    contributi
    volontariamente   versati   dall'interessatoper   il  riscatto  di
    anzianita'  convenzionale  -  Violazione   del   principio   della
    capacita'  contributiva  -  Richiamo  alle  sentenze  della  Corte
    costituzionale nn. 178/1986, 877/1988 e 513/1990.
 (Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 2).
 (Cost., art. 53).
(GU n.33 del 21-8-1991 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE
    Ha   emesso   la   seguente   ordinanza   sul   ricorso   proposto
 dall'intendenza  di finanza di Roma contro Dattilo Arduino, contro la
 decisione della commissione di secondo grado di Roma n.  90110169  in
 data del 16 febbraio 1990.
    Con  istanza  in  data  25 febbraio 1987 il dott. Arduino Dattilo,
 magistrato a riposo, chiedeva all'intendenza di finanza di  Roma,  in
 applicazione   dei   principi  sanciti  dalla  sentenza  della  Corte
 costituzionale 27 giugno 1986, n. 178, la restituzione della somma di
 lire 16.561.089, trattenuta  dall'E.N.P.A.S.  a  titolo  di  ritenuta
 fiscale sull'indennita' di buonuscita.
    Contestualmente il dott. Dattilo, chiedeva inoltre la restituzione
 dell'ulteriore  somma  di  lire  20.294.163  anch'essa  per  ritenuta
 fiscale  eccedente  il  dovuto,   per   avere   l'ente   erroneamente
 considerato   di   natura  reddituale  la  quota  dell'indennita'  di
 buonuscita  di  lire  56.486.164,   formatasi   con   il   contributo
 previdenziale  dell'interessato  per  il riscatto di anni otto e mesi
 quattro di anzianita'  convenzionale  (studi  universitari,  servizio
 pre-ruolo, etc.).
    Il  dott.  Dattilo  chiedeva,  infine, il rimborso degli interessi
 maturati e maturandi, come per legge, sulle somme anzidette.
    Avverso il silenzio-rifiuto dell'intendenza egli proponeva ricorso
 alla commissione tributaria di primo grado di Roma che, con decisione
 12 ottobre 1988, n. 88130880, lo accoglieva parzialmente, condannando
 l'amministrazione  finanziaria  al  pagamento  della  somma  di  lire
 16.561.069  richiesta  con  la  prima domanda e dichiarava sottoposta
 allo  stesso  regime,  di  cui  alla  citata  sentenza  della   Corte
 costituzionale, la quota di lire 20.294.163 conseguente ai contributi
 posti a carico dell'interessato per il riscatto.
     Avverso  tale  decisione sia il dott. Dattilo sia l'intendenza di
 finanza proponevano appelli dinanzi alla  commissione  tributaria  di
 secondo  grado  di  Roma che, con pronuncia 15 aprile 1990, n. 10464,
 riunitili, accoglieva parzialmente il primo, ribadendo che anche alla
 quota dell'indennita' di  buonuscita  derivante  dalla  contribuzione
 voltontaria  a  titolo  di  riscatto dovevano applicarsi i richiamati
 principi affermati dalla Corte costituzionale e che la stessa andava,
 quindi,   esclusa   dall'imponibile.   Ribadita   poi   la   condanna
 dell'amministrazione  al  pagamento  degli  interessi  di  legge,  la
 commissione  respingeva  viceversa  la  richiesta del contribuente di
 liquidazione della rivalutazione monetaria, in quanto  domanda  nuova
 non fomulata il primo grado.
    Contro  tale pronuncia ricorre ora l'intendenza di finanza dinanzi
 a questa commissione tributaria centrale, rilevando che all'atto  del
 riscatto  il  dipendente  versa una quota contributiva corrispondente
 soltanto  alla  parte  a  suo  carico  e  che,  in  ogni   caso,   la
 determinazione  della quota di abbattimento e' tassativamente fissata
 dalla sentenza n. 178/1986 cit. della Corte  costituzionale  e  dalla
 legge  n.  154/1989 in misura cui l'Amministrazione deve strettamente
 attenersi.
    L'intedenza ha quindi concluso per l'annullamento della  decisione
 impugnata.
    Resiste il contribuente, che chiede il rigetto del ricorso.
                                 DIRITTO
    Secondo  quanto  rilevato  nella  pregressa  esposizione in fatto,
 nella specie si controverte in tema di imposizione fiscale  a  titolo
 di  I.R.PE.F.  sulla  parte  dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S.
 corrispondente al  riconoscimento  di  anzianita'  convenzionali  per
 servizi o periodi di tempo ammessi a riscatto con contributo a totale
 carico dell'interessato.
    Come  e' noto, la materia dell'imposizione fiscale I.R.PE.F. sulle
 indennita' di fine  rapporto  e  le  altre  indennita'  equipollenti,
 comunque  denominate,  commisurata alla durata dei rapporti di lavoro
 dipendente e' regolata dall'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973,  n.
 597,  modificato  prima, dall'art. 10 della legge 2 dicembre 1975, n.
 576, e, successivamente, dall'art. 2 della legge 26  settembre  1985,
 n.  482  (che  al susseguente art. 4 ha anche determinato l'ambito di
 applicazione dell'art. 2 ai rapporti pregressi o pendenti, giusta una
 disposizione che non viene peraltro nella presente sede  in  rilievo,
 vertendosi  ivi  in  ordine  a  rapporto di quiescenza sorto, in data
 posteriore, il 1º aprile 1986, a quella di entrata  in  vigore  della
 legge, il 1º ottobre 1985).
    E' altresi' noto poi che, con sentenza 27 giugno-7 luglio 1986, n.
 178,  la corte ha dichiarato l'incostituzionalita' dei predetti artt.
 2 e 4 della legge n. 482/1985 "..  ..  ..  nella  parte  in  cui  non
 prevedono   che  dall'imponibile  da  assoggettare  ad  imposta  vada
 detratta anche una somma pari  alla  percentuale  dell'indennita'  di
 buonuscita  (di  cui  all'art.  3  del  d.P.R.    n.  1032  del 1973)
 corrispondente al rapporto esistente alla  data  del  collocamento  a
 riposo  tra  il  contributo  del  2,50%  posto  a carico del pubblico
 dipendente e  l'aliquota  complessiva  del  contributo  previdenziale
 obbligatorio versato al fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.".
    In  tal  guisa,  dunque,  le norme in questione sono state espunte
 dall'ordinamento  nella  parte  disciplinante  l'imposizione  fiscale
 sull'ammontare     dell'indennita'     di    buonuscita    E.N.P.A.S.
 corrispondente,  secondo  il   rapporto   predetto,   al   contributo
 obbligatorio  a  carico  del  dipendente, mentre non sono state dalla
 pronuncia incise  nella  parte  disciplinante  l'imposizione  fiscale
 sull'ammontare dell'indennita' connesso ai contributi volontariamente
 versati  per  i servizi ed i periodi di tempo ammessi a riscatto, con
 onere  interamente  gravante  sul  dipendente  ai sensi dell'art. 15,
 comma quarto, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (v. anche l'art. 1
 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368).
    Per questa parte della normativa e  segnatamente,  per  quanto  di
 rilevanza  nella  specie  giusta innanzi accennato, dell'art. 2 della
 legge n. 482/1985, la sezione ritiene  peraltro  di  dover  sollevare
 dubbi  di costituzionalita', in riferimento all'art. 53, primo comma,
 della  Costituzione,  per  le  medesime  ragioni  evidenziate   dalla
 menzionata   sentenza   della  Corte  costituzionale  n.  178/1986  e
 successivamente piu' volte da essa ribadite  (sentt.  11-19  novembre
 1987,  n.  400; 7-26 luglio 1988, n. 877; 15 ottobre-2 novembre 1990,
 n. 513).
    Con tale sentenza, invero, l'assoggettamento  ad  I.R.PE.F.  della
 suindicata  quota  dell'indennita' di buonuscita e' stata dalla Corte
 ritenuta in contrasto con l'art. 53, comma primo, della  Costituzione
 non  potendo  la  stessa  rientrare nel concetto di "reddito", tenuto
 anche conto che, con il versamento, i contributi sono  affidati  alla
 esclusiva  ed  autonoma  gestione  di un apposito ente, quale appunto
 l'E.N.P.A.S., cui i relativi incrementi e redditi ridondano, senza la
 previsione di meccanismi di partecipazione agli stessi dei dipendenti
 interessati.
    Violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione e' stata,
 inoltre, dalla Corte ravvisata per il fatto che, in  virtu'  di  esso
 articolo,  a  situazioni  uguali  debbono corrispondere uguali regimi
 impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse  un  trattamento
 tributario  diseguale, laddove nella specie, relativamente alla parte
 dell'indennita'
   corrispondente ai contributi obbligatori versati,  le  disposizioni
 in questione stabilivano un regime tributario indifferenziato sia per
 la  quota  riferibile  ai  contributi a carico del dipendente sia per
 quella riferibile ai contributi a carico dello Stato.
    Queste medesime considerazioni sembrano destinate a valere  pur  a
 proposito  della parte dell'indennita' connessa ai contributi versati
 volontariamente a titolo di riscatto,  anche  per  essa  ben  potendo
 porsi in dubbio la reale natura di reddito e la legittimita', sul pi-
 ano  costituzionale,  della  assimilazione  del  suo  regime  fiscale
 I.R.PE.F. a quello proprio della parte dell'indennita' riferibile  ai
 contributi obbligatori a carico dello Stato.
    Ne'  e' da ritenere che sulla questione possa spiegare riflesso la
 natua volontaria dei contributi di riscatto.
    Va invero in contrasto  notato  come  in  ordine  alla  tassazione
 I.R.PE.F.  delle  indennita' basate su oneri del pari volontariamente
 assunti,  quali  quelle  percepite  in  relazione  a   contratti   di
 assicurazione  sulla  vita,  il legislatore ha disposto la detrazione
 dall'imponibile del coacervo dei premi versati (art. 6 della legge n.
 482/1985).  E  cio'  anche  se,  rispetto  a  quanto  avviene  per  i
 contributi  di  qualsiasi  specie  versati all'E.N.P.A.S., tali premi
 ricevono un trattamento addirittura poziore dal punto di vista  della
 redditivita',   in   virtu'  dei  meccanismi  collegati  al  rapporto
 assicurativo  che  consentono   all'interessato   di   fruire   degli
 accrescimenti via via maturantisi.
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
 all'art.  53,  primo  comma,  della  Costituzione,  la  questione  di
 costituzionalita'  dell'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482,
 nella parte in cui disciplina il  trattamento  fiscale  a  titolo  di
 I.R.PE.F. dell'ammontare dell'indennita' di buonuscita conseguente al
 riconoscimento  di  anzianita'  convenzionali  ammesse a riscatto con
 onere a totale carico dell'interessato;
    Dispone la sospensione del presente  giudizio  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che,  a  cura  della segreteria della sezione, la presente
 ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere;
    Manda alla segreteria di provvedere ai prescritti incombenti.
      Roma, addi' 6 marzo 1991
                       Il presidente: PIETRANERA
                                               Il relatore: GIOVANNINI
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