N. 516 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 novembre 1990- 19 luglio 1991

                                N. 516
 Ordinanza   emessa   il   9   novembre  1990  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  19  luglio  1991)  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  il tribunale di Ancona nel procedimento penale a
 carico di Trittenbach Otto Host
 Processo penale - Udienza preliminare - Fissazione entro gg. 30 dalla
    richiesta  -  Notificazioni  all'imputato  ed  alla parte offesa -
    Omessa  previsione  di  termini  differenziati  a  seconda  che  i
    notificandi  siano  residenti  in  Italia o all'estero - Lamentata
    disparita' di trattamento rispetto alle previsioni  del  c.p.c.  -
    Lesione   del   principio   di   buon   andamento  della  pubblica
    amministrazione.
 (C.P.P. 1988, art. 418, secondo comma, in relazione agli artt. 154,
    primo comma, e 157; c.p.c., art. 163-bis, primo comma).
 (Cost., artt. 2, 3 e 97).
(GU n.33 del 21-8-1991 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nei proc.  pen.  n.  381/1990
 r.g.n.r.; proc. pen. n. 871/1990 r.g.g.i.p.
    Oggetto:  atti  relativi  alle  indagini  preliminari sul conto di
 Trittenbach Otto Host n. Hellenbach (Repubblica Federale Tedesca)  il
 4  maggio  1939 residente in Dinkelsbuhl in Obere Schniedsgasse n. 26
 (alternativamente domiciliato in Ziegelgantenstasse 47143  Voihingen,
 E).
    Imputato del delitto di omicidio colposo p. e p. dall'art. 589 del
 codice  penale  per  aver  causato,  per colpa, la morte di Sieg anzi
 Seyfried Kathrin che  si  trovava  a  bordo  dell'auto  condotta  dal
 Trittenbach che perdeva il controllo dell'autovettura che fuoriusciva
 dalla  sede  stradale  ribaltandosi e causando la morte della persona
 citata.
    Per colpa consistita in imprudenza e negligenza ed in  particolare
 nell'aver  perduto  il controllo dell'autovettura per distrazione e/o
 colpo di sonno.
    In Camerano il 6 giugno 1989.  (Difensore  d'ufficio  avv.  Franco
 Fornarini  del Foro di Ancona nominato ex art. 97 del nuovo codice di
 procedura penale  in  sostituzione  del  difensore  di  ufficio  avv.
 Giuseppe Maggio del Foro di Ancona). (Parte offesa dal reato prossimi
 congiunti  di  Seyfried  Kathrin  residenti  in Plaffenhofen - D - in
 Hauptstrasse n. 6 (Repubblica Federale Tedesca).
    Dato atto che nella concreta fattispecie l'ordinanza del tribunale
 di Ancona sezione penale  ha  emesso  declaratoria  di  nullita'  del
 decreto  del  giudice  per  le  indagini preliminari del tribunale di
 Ancona  19  giugno  1990  che  ha  disposto  il  rinvio  a   giudizio
 dell'imputato  ritenendo la p. o. non ritualmente citata (v. comunque
 a  f.  77  del  fascicolo  l'avvenuta  spedizione  postale  da  parte
 dell'a.g.o. giudicante).
    Premesso  che  il  "buon  fine"  della  citazione  e'  stato  reso
 praticamente  impossibile   dalla   stessa   tassativa   formulazione
 perentoria  dalla  norma  418,  secondo  comma,  del  nuovo codice di
 procedura  penale   laddove   statuisce,   senza   tracciare   alcuna
 distinzione  fra  imputati  e  parti  offese residenti nel territorio
 della Repubblica italiana e imputati e  parti  offese  residenti  nel
 territorio  della Repubblica italiana e imputati e parti offese (come
 entrambi  nel  caso  in  esame)  residenti  all'estero,  che  fra  la
 richiesta   del   pubblico   ministero   ed  il  giorno  dell'udienza
 intercorrono oltre trenta giorni, mentre al contrario l'art. 163- bis
 del codice di procedura civile (come da Novella  1950)  primo  comma,
 penultima  parte,  statuisce  che  tra  il giorno della notificazione
 della citazione e  quello  della  comparizione  debbono  intercorrere
 termini  liberi  non  minori  di  novanta  giorni  se  il luogo della
 notificazione si trova in Stati europei  o  in  territori  posti  nel
 bacino  del  Mediterraneo,  ed  addirittura  l'ultima parte del detto
 comma individua in giorni  centoottanta  il  riferito  termine  nella
 ipotesi  di  altro  Stato o di notificazione per pubblici proclami ex
 art. 150 del codice di procedura civile.
    Atteso che l'art. 418 difetta in primo luogo,  quanto  al  secondo
 comma,   di   coordinamento   con  l'art.  154,  primo  comma,  sulle
 notificazioni  alla  persona  offesa  dal  reato,  eseguite  a  norma
 dell'art.  157,  tutte  norme  che non suppliscono alle macroscopiche
 lacune della cit. norma 418, ragion per cui soltanto la situazione in
 esame contrasta, stante il paragone con la procedura civile, con  gli
 artt.  2  e  3  della Costituzione ma urta palesemente con il dettato
 dell'art. 97 secondo cui i pubblici uffici sono  organizzati  secondo
 disposizioni  di legge in modo che siano assicurati il buon andamento
 e     l'imparzialita'     dell'amministrazione     (ivi      compresa
 l'amministrazione   della  giustizia),  limitandosi  ad  un  rispetto
 meramente formale dei 30 giorni e finendo con il  pregiudicare  o  la
 stessa  udienza  preliminare  o  al  limite l'udienza dibattimentale,
 traducendosi  in  autentico  disservizio   (ingenerando   addirittura
 nullita' processuali e dispersione delle energie processuali).
    Ritenendosi   iussu  udicis  l'eccezione  rilevante  nel  corrente
 giudizio e non manifestamente infondata.
                               P. Q. M.
    Letti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1  e
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone  con  la presente ordinanza l'immediata trasmissione degli
 atti processuali ivi compreso il fascicolo per il dibattimento,  alla
 Corte   costituzionale   per   la   risoluzione  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 418, secondo  comma  del  nuovo
 codice  di procedura penale in relazione agli artt. 154, primo comma,
 157 stesso cod. e 163-bis, primo comma, penultima  ed  ultima  parte,
 del  codice  di  procedura  civile,  violando la citata norma 418 gli
 artt. 2, 3 e 97 della Costituzione della Repubblica italiana  per  le
 specifiche  causali di cui in narrativa della presente ordinanza, non
 potendo il giudizio  in  oggetto  essere  definito  indipendentemente
 dalla  risoluzione  della  questione di legittimita' costituzionale e
 non ritenendosi che la questione sollevata  d'ufficio  dall'autorita'
 giurisdizionale sia manifestamente infondata;
    Ordina  che  a  cura  della  Cancelleria  l'attuale  ordinanza  di
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle
 parti in causa ed al pubblico ministero nonche' alla  Presidenza  del
 Consiglio  dei  Ministri e che venga comunicata anche alla Presidenza
 delle due camere del Parlamento;
    Letto da ultimo l'art. 143 n. 1 e 2 del nuovo codice di  procedura
 penale;
    Statuisce la sospensione del giudizio in corso;
    Dispone  che  copia  dell'ordinanza venga inoltrata per conoscenza
 alla sezione penale del tribunale di Ancona;
    Nomina interprete-traduttore di  lingua  germanica  nella  persona
 della  prof.ssa  Vera Scalcetti ved. Merli, Ancona, via Tommasi n. 1,
 con annessa citazione a comparire per la  traduzione  della  presente
 ordinanza  per  mercoledi'  14  novembre  1990, h. 12,30 avanti a se'
 medesimo secondo piano palazzo di giustizia del tribunale  di  Ancona
 ufficio del giudice per le indagini preliminari; avvisarsi di urgenza
 l'interprete  a  mezzo  telefono  ex art. 149, primo comma, del nuovo
 codice di procedura penale;
    Autorizza la Cancelleria a differire la  trasmissione  degli  atti
 alla Corte costituzionale all'esito dell'incombente di traduzione.
      Ancona, addi' 9 novembre 1990
           Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

 91C0983