N. 523 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 maggio 1991

                                N. 523
 Ordinanza  emessa  il  29  maggio  1991  dal  pretore  di Firenze nel
 procedimento civile vertente tra Monti Luigi ed I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Riconoscimento dei periodi di
    malattia utili agli effetti del diritto a pensione - Previsione di
    un limite massimo fissato in dodici mesi anche in  caso  di  gravi
    malattie, diversamente da quanto previsto per i lavoratori affetti
    da  tbc,  per  i  quali  non sussiste alcun limite di durata della
    malattia - Ingiustificata disparita' di trattamento atteso che  la
    tbc ha perso le caratteristiche di malattia sociale per acquistare
    quella di grave malattia comune - Lamentata riduzione della tutela
    della vecchiaia ed invalidita'.
 (R.D.-L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 56, convertito, con
    modificazioni,  nella  legge  6  aprile  1936, n. 1155, modificato
    dalla legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 36).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.33 del 21-8-1991 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Rilevato  che  con  ricorso  al  pretore  del  lavoro  di  Firenze
 depositato il 5 settembre 1990, Monti Luigi ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 56 del r. d.-l. 4 ottobre 1935,
 n.  1827,  convertito, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936,
 n. 1155, nella parte in  cui  limita  a  dodici  mesi  i  periodi  di
 malattia utili agli effetti del diritto a pensione;
    Ritenuta  la  eccezione  rilevante  in  causa, perche' il Monti ha
 fruito nella sua vita lavorativa di 72 settimane di  sospensione  del
 rapporto  per  malattia  professionale (saturnismo) e di 32 settimane
 per malattia comune, tempestivamente accertate e  riconosciute  dagli
 istituti   previdenziali   competenti,  e  cosi'  in  totale  di  107
 settimane, di cui solo 52 sono  state  accreditate  dall'I.N.P.S.  ai
 fini  della  liquidazione  della pensione di invalidita' n. 15011731;
 sicche', ove fosse rimosso  il  limite  costituito  dall'art.  56  in
 questione,  egli  vedrebbe  ragguagliata  la  propria pensione ad una
 maggiore anzianita' contributiva di 55 settimane;
    Ritenuta la questione non risolvibile  sul  piano  interpretativo,
 perche' l'I.N.P.S., nel negare l'accredito figurativo delle settimane
 di  malattia oltre i dodici mesi, ha correttamente operato sulla base
 dell'interpretazione  consolidata  dell'art.  56,  che  riferisce  la
 nozione  di  malattia,  ivi contenuta, a qualsiasi affezione morbosa,
 qualunque ne sia la causa, la gravita'  e  la  durata,  con  il  solo
 limite  del  suo  carattere  transitorio  (Cass. 10 dicembre 1965, n.
 2446; 19 aprile 1968, n. 1345; 7 ottobre 1968, n. 3128;  18  novembre
 1971,  n.  3309);  con la conseguenza che, stante l'irrilevanza della
 causa, rientra nella nozione di malattia ai  fini  dell'art.  56  sia
 quella comune, sia quella professionale;
    Ritenuta la questione non manifestamente infondata, per violazione
 degli artt. 38, secondo comma, in quanto la disposizione in questione
 si   risolve   in  una  riduzione  della  tutela  della  vecchiaia  e
 dell'invalidita' per quei lavoratori che hanno  subito  in  corso  di
 rapporto  malattie  di  lunga  durata, e pertanto piu' bisognevoli di
 protezione, e 3 della Costituzione, per raffronto a situazioni che si
 devono considerare omologhe,  quali  quella  dei  lavoratori  affetti
 dalla malattia tbc, per i quali l'art. 3 della legge 4 marzo 1987, n.
 88,  riconosce, senza limiti di durata, e con effetto retroattivo dal
 26 ottobre 1935, i  periodi  di  degenza  in  regime  sanatoriale,  i
 periodi  di  trattamento  post-sanatoriale,  di  cura ambulatoriale e
 domiciliare e di godimento dell'assegno di cura e di sostentamento;
    Ritenute  le  due  situazioni  raffrontabili,  perche',   con   il
 progresso  della  medicina  e  della  prevenzione, la tbc ha perso il
 carattere di malattia sociale,  per  conservare  quello  di  malattia
 grave,  ma  non  piu'  grave di tante altre malattie, professionali e
 non, che  possono  dare  luogo  alla  sospensione  del  rapporto  per
 malattia oltre i dodici mesi, e la cui gravita', ai fini lavorativi e
 contributivo-pensionistici,    e'    implicita,    e   pertanto   non
 abbisognevole  di  particolare  prova,  nella  durata  stessa   della
 malattia;
    Ritenuto  per  gli  esposti  motivi rilevante e non manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla
 difesa del ricorrente;
                                P.Q.M.
    Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 56 del r. d.-l. 4  ottobre  1935,  n.  1827,
 convertito,  con  modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155,
 come modificato dall'art. 36 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nella
 parte in cui limita a dodici mesi i periodi di  malattia  utili  agli
 effetti del diritto a pensione;
    Dispone  la  sospensione  del  presente giudizio e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  ed  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
      Firenze, addi' 29 maggio 1991
                        Il pretore: DE MATTEIS
 91C0990