N. 524 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 1991

                                N. 524
 Ordinanza emessa il 30 maggio  1991,  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  la  pretura  di  Udine nel procedimento penale a
 carico di Battel Silvano ed altro
 Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio
    di rifiuti tossici  e  nocivi  -  Ammasso  temporaneo  di  rifiuti
    tossici   e   nocivi   all'interno   dell'azienda   -   Necessita'
    dell'autorizzazione  regionale  -  Esercizio  abusivo   penalmente
    sanzionato   dalla  normativa  statale  -  Previsione,  con  legge
    regionale, della possibilita' di  continuare  l'esercizio  abusivo
    previa  presentazione  di  istanza di autorizzazione - Illegittima
    interferenza  legislativa  della  regione  in  materia  penale   -
    Ingiustificata disparita' di trattamento.
 (Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, art. 7,
    primo  e  secondo  comma;  legge  regione  Friuli-Venezia Giulia 3
    dicembre 1990, n. 53, art. 2).
 (Cost., artt. 3, 25 e 116).
(GU n.33 del 21-8-1991 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Letti  gli  atti  del  procedimento  n.  3860/91  r.g.  g.i.p.  nei
 confronti  di  Battel  Silvano e Battel Sandro, persone sottoposte ad
 indagini in ordine al reato p.  e  p.  dell'art.  26  del  d.P.R.  10
 settembre  1982,  n.  915,  per avere esercitato presso la sede della
 "Autodemolizioni di Battel  Silvano  &  Figlio  S.n.c."  corrente  in
 Basaldella   di  Campoformido,  e  di  cui  entrambi  risultano  soci
 amministratori, un'attivita' di  stoccaggio  provvisorio  di  rifiuti
 tossici  e nocivi in assenza dell'autorizzazione regionale prescritta
 dall'art.  6   lettera   d)   del   d.P.R.   cit.,   come   accertato
 dall'istruttore  ambientale  della  provincia  di Udine nel corso del
 sopralluogo effettuato presso la citata ditta in data 12 aprile 1991,
 all'epoca del quale erano detenuti presso i locali aziendali circa 30
 quintali di batterie esauste di autoveicoli;
    Vista la richiesta del p.m. dd. 23 maggio 1991 che  insta  per  il
 giudizio   di   costituzionalita'   e,   in   via   subordinata,  per
 l'archiviazione per infondatezza della  notizia  di  reato  ai  sensi
 dell'art. 554 del c.p.p.;
    Rilevato che dalla lettura della documentazione acquisita dal p.m.
 presso  la  direzione  regionale  dell'ambiente della regione Friuli-
 Venezia  Giulia  emerge  come  la  Societa'  "Autodemolizioni  Battel
 S.n.c."  avesse  presentato in data 24 febbraio 1989 e 20 aprile 1989
 denuncia di ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi costituiti
 da olii esausti e batterie usate di autoveicoli, nonche'  dalle  loro
 coperture e, quindi, in data 27 febbraio 1990 e 26 giugno 1990 avesse
 richiesto  l'autorizzazione regionale allo stoccaggio provvisorio dei
 medesimi rifiuti ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 agosto
 1989, n. 23 e succ. mod., peraltro non ancora rilasciata;
    Osservato  che  tale  ultima  norma,  approvata  a  seguito  della
 sentenza  n.  370  dd. 6 luglio 1989, con cui questa Corte dichiarava
 l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  15,  quinto  comma  della
 legge  regionale  Friuli-Venezia  Giulia  7  settembre  1987,  n.  30
 (escludente la necessita' dell'autorizzazione regionale per l'ammasso
 temporaneo  nella  stessa  azienda  produttrice  di rifiuti tossici e
 nocivi), viene a consentire, seppur in via  del  tutto  temporanea  e
 transitoria,  alle  ditte  che  gia'  avevano  presentato la denuncia
 d'ammasso in virtu' della  disciplina  successivamente  caducata,  di
 proseguire  in  detta  attivita',  purche' venga presentata entro sei
 mesi dall'entrata in vigore della legge e, quindi, entro il 30 giugno
 1990 (art. 100 della legge regionale 7 febbraio 1990, n.  3)  domanda
 di  autorizzazione  allo  stoccaggio provvisorio ai sensi dell'art. 2
 della  legge  regionale  n.  23/1989,  attivita'  consentita  sino  a
 pronunciamento della competente amministrazione regionale, e comunque
 sino al 31 dicembre 1990 (art. 7, secondo comma della legge regionale
 citata),  termine  quindi  prorogato  al 30 aprile 1991 (art. 2 della
 legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53);
    Considerato che in tal modo il legislatore regionale,  pur  avendo
 recepito   il   principio  della  non  differenziabilita'  a  livello
 concettuale  e  normativo  tra  ammasso   temporaneo   e   stoccaggio
 provvisorio di rifiuti tossici e nocivi (art. 2 della legge regionale
 n.  23/1989  sostitutivo  dell'art.  15,  quinto  comma  della  legge
 regionale n. 30/1987, dichiarato  illegittimo),  ha  cio'  nonostante
 riconosciuto  la  facolta'  ai  produttori di tali tipi di rifiuti di
 proseguire nell'attivita' di ammasso - pur con l'onere di  richiedere
 la  prescritta autorizzazione - sino al 30 aprile 1991 o alla diversa
 data del provvedimento  di  rilascio  o  di  diniego  della  domanda-
 autorizzazione   amministrativa,   cosi'  rendendo  lecita,  sino  al
 suddetto termine,  una  attivita'  altrimenti  penalmente  sanzionata
 dall'ordinamento  nazionale secondo il combinato disposto degli artt.
 16, primo comma, lett. b) e 26 d.P.R. n. 915/1982;
    Rilevato   che,   come   costantemente   ribadito   dalla    Corte
 costituzionale,   il   legislatore   regionale   non   dispone  della
 possibilita' di rimuovere o variare i  precetti  penali  statuali  o,
 comunque,  di negativamente interferire con le pene da questi fissate
 (sent. n. 309/1990; n. 487/1989; n. 179/1986), tantomeno  in  materia
 di  smaltimento dei rifiuti ove la potesta' legislativa regionale "e'
 destinata a cedere  all'intervento  statale  legislativo  ispirato  a
 criteri  di  omogeneita'  ed univocita' di indirizzo e generalita' di
 applicazione in tutto il territorio nazionale  con  specifiche  norme
 che  riguardano  anche  i  risvolti  penali  del  problema ed aventi,
 comunque, lo spessore di leggi attuative  di  obblighi  contratti  in
 sede  comunitaria"  (cosi'  Corte costituzionale n. 370/1989; idem n.
 43/1990; n. 117/1991 pronunciata in fattispecie analoga a  quella  in
 esame,  consentendo  l'art.  6  secondo  comma  della legge regionale
 Friuli-Venezia  Giulia  n.  23/1989  -  dichiarato  in  quella   sede
 illegittimo  -  di proseguire nell'attivita' di autorottamazione, pur
 in assenza della dovuta autorizzazione, a  condizione  di  presentare
 apposita istanza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
 legge medesima);
    Ritenuta,  pertanto, la non manifesta infondatezza della questione
 poiche' le norme di cui all'art. 7, primo e secondo comma della legge
 regionale  n.  23/1989,  come  modificato  dall'art.  2  della  legge
 regionale  n.  53/1990, paiono violare l'art. 25, secondo comma della
 Costituzione incidendo esse sulla esclusiva potesta'  punitiva  dello
 Stato;  l'art.  116  della  Costituzione  non  disponendo  la regione
 Friuli-Venezia  Giulia  di  una  potesta'  legislativa  esclusiva  in
 materia di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 6  n.  3  dello
 statuto  speciale di autonomia (legge Costituzionale 31 gennaio 1963,
 n. 1) ma di una  mera  potesta'  integrativa  ed  attuativa,  nonche'
 l'art.  3  della  Costituzione discrimando favorevolmente e seppur in
 via temporanea i produttori di  rifiuti  tossici  e  nocivi  operanti
 nell'ambito  regionale rispetto a tutti gli altri che esercitano tale
 attivita' sul territorio nazionale;
    Ritenuta altresi' la rilevanza in  fatto  della  questione  intesa
 quale  "semplice applicabilita' nel giudizio a quo della legge di cui
 si contesta la  legittimita'"  (Corte  costituzionale  n.  344/1990),
 poiche'  dalla  sua  supposta  vigenza  ne  discenderebbe  l'assoluta
 infondatezza della notizia di reato con la conseguente necessita'  di
 un'archiviazione  del  procedimento  per  tale ragione, avendo Battel
 Silvano  e  Sandro  proseguito,  in  modo  apparentemente  legittimo,
 l'attivita' di ammasso temporaneo di batterie esauste a seguito della
 tempestiva  presentazione  della  domanda  di  autorizzazione  per lo
 stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e  nocivi,  e  non  essendo
 comunque  ancora  decorso,  alla  data  di accertamento del fatto, il
 termine ultimo consentito del 30 aprile 1991; mentre altrettanto  non
 potrebbe concludersi ove si accertasse la non conformita' delle norme
 regionali  al  dettato  costituzionale, cio' che si rifletterebbe nei
 motivi della archiviazione, pur non potendosi peraltro  sanzionare  o
 rimproverare  la  condotta dei soggetti sottoposti ad indagine (Corte
 costituzionale n. 124/1990; n. 148/1983);
                                P.Q.M.
    Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  per  la  definizione  del  giudizio   e   non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 7, primo e secondo  comma  legge  regionale  Friuli-Venezia
 Giulia  del  28  agosto  1989, n. 23, nonche' dell'art. 2 della legge
 regionale Friuli-Venezia Giulia del 3 dicembre 1990, n. 53;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale   con  conseguente  sospensione  del  procedimento  n.
 5584/1991 r.g. n.r. e n. 3860/1991 r.g. g.i.p.;
    Ordina che la presente ordinanza venga, a cura della  cancelleria,
 notificata  al  p.m.,  a  Battel  Silvano, a Battel Sandro nonche' al
 presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia oltreche'
 comunicata al presidente del medesimo consiglio regionale.
      Udine, addi' 30 maggio 1991
                           Il giudice: ROJA
 91C0991