N. 527 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 1991

                                N. 527
 Ordinanza  emessa  il  20  marzo  1991  dal  tribunale amministrativo
 regionale del Lazio sul ricorso proposto da  Rossi  Folco  contro  il
 Ministero di grazia e giustizia
 Impiego pubblico - Dipendenti delle cancellerie e segreterie
    appartenenti  al  ruolo  ad esaurimento - Inapplicabilita' ad essi
    della disposizione che estende ai dirigenti civili dello Stato  la
    disciplina, gia' prevista per il personale scolastico, relativa al
    trattenimento  in  servizio  sino  al raggiungimento del numero di
    anni richiesto per conseguire il massimo della pensione e comunque
    non oltre il settantesimo anno di eta' - Ingiustificata disparita'
    di trattamento, data la comparabilita' delle  situazioni  poste  a
    raffronto,  in  considerazione del fatto che unica finalita' della
    disposizione e' quella di permettere  l'attribuzione  di  un  piu'
    elevato trattamento pensionistico.
 (D.-L. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-quinquies,
    convertito,  con  modificazioni,  nella legge 28 febbraio 1990, n.
    37).
 (Cost., art. 3).
(GU n.33 del 21-8-1991 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1998/1990
 proposto da Rossi Folco rappresentato e difeso dall'avv. Renato Recca
 ed  elettivamente  domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma,
 piazza Prati degli Strozzi, n. 31 contro il  Ministero  di  grazia  e
 giustizia  in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso
 dall'avvocatura  generale  dello   Stato   per   l'annullamento   del
 provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, al ricorrente reso
 noto  in  data  30  aprile 1990, con cui e' stata respinta la domanda
 dello stesso, dipendente del predetto Ministero, di essere trattenuto
 in servizio sino al raggiungimento del periodo massimo di servizio ai
 fini pensionistici;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia e
 giustizia;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito  alla  pubblica  udienza del 20 marzo 1991 il relatore Cons.
 Restaino e udito, altresi', l'avv. Recca per il ricorrente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Il ricorrente, dipendente del Ministero di grazia e giustizia  con
 qualifica  di  direttore  di  cancelleria  del  ruolo ad esaurimento,
 impugna la nota in data 28 aprile 1990, del  predetto  Ministero  con
 cui  e'  stata  respinta  la  di  lui  domanda  intesa ad ottenere il
 trattenimento in servizio sino al raggiungimento del periodo  massimo
 di   anzianita'   (quaranta   anni  di  servizio)  valevole  ai  fini
 pensionistici, nonche' il decreto del Ministero di grazia e giustizia
 concernente  il  suo collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno
 di eta'.
    Deduce come motivi di gravame la violazione  dell'art.  1,  ultimo
 comma,  del  decreto-legge  27  dicembre 1989, n. 413, (convertito in
 legge il 20 febbraio 1990, n. 37), dell'art. 15, secondo comma, della
 legge 30 luglio 1973, n. 477, dell'art. 10, sesto comma, del decreto-
 legge 6 novembre 1989, n. 357, (convertito in legge  il  27  dicembre
 1989,  n.  417) nonche' eccesso di potere per errore sui presupposti,
 difetto di istruttoria e  di  motivazione,  illogicita',  ingiustizia
 manifesta.
    Con  riferimento  all'art.  1, comma quarto-quinquies del decreto-
 legge 27 dicembre 1989, n. 413, (convertito con modifiche nella legge
 28 febbraio 1990, n. 37) estensivo ai dirigenti  civili  dello  Stato
 delle  disposizioni  di cui all'art. 15, secondo e terzo comma, della
 legge 30 luglio 1973, n. 477, che consentono al personale  ispettivo,
 direttivo,  docente  e  non  docente,  della  scuola  di  rimanere in
 servizio oltre la data del collocamento a riposo per eta' e  comunque
 non oltre il settantesimo anno, al fine di conseguire il minimo od il
 massimo  della pensione, evidenzia il ricorrente la applicabilita' di
 tale disposizione anche ai dipendenti con qualifica di  direttore  di
 cancelleria  del  ruolo  ad esaurimento, istituito in via transitoria
 dall'art. 60 del decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
 1972,   n.   748,   (all'atto   della   istituzione   della  carriera
 dirigenziale).
    Richiama al riguardo numerose disposizioni normative  dalle  quali
 sarebbe  a  suo  dire  desumibile  la  perfetta  equiparazione  della
 posizione giuridica ed economica dei dipendenti direttivi  dei  ruoli
 ad  esaurimento  con  quella  dei  dirigenti (art. 62 del decreto del
 Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, art. 73,  secondo
 comma,  dello stesso decreto del Presidente della Repubblica) nonche'
 provvedimenti  legislativi  (ancora   in   corso)   che   la   stessa
 equiparazione riconoscerebbero.
    In   via   alternativa   evidenzia   lo   stesso   ricorrente   la
 applicabilita'  nei  confronti  del   personale   delle   cancellerie
 giudiziarie  dell'art.  157,  della  legge 23 febbraio 1960, n. 1196,
 concernente il nuovo ordinamento di detto personale, a suo  dire  non
 abrogato  dal  successivo  decreto del Presidente della Repubblica 28
 dicembre 1970,  n.  1077,  sul  riordinamento  delle  carriere  degli
 impiegati  civili dello Stato, ne' dal testo unico sul trattamento di
 quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con
 decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1973,  n.  1092,
 che  riconosceva  allo  stesso  personale  la  possibilita' di essere
 collocato a riposo al compimento del settantesimo anno
 di eta'.
    Viene    comunque,    in    via    subordinata,    eccepita     la
 incostituzionalita'  dell'art. 1, comma quarto-quinquies del decreto-
 legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modifiche nella  legge
 28  febbraio  1990, n. 37, concernente estensione ai dirigenti civili
 dello Stato di disposizioni in  tema  di  trattenimento  in  servizio
 previste  per  il personale scolastico, per violazione degli artt. 3,
 36, primo comma e 97 della  Costituzione,  stante  la  ingiustificata
 esclusione   del   personale   delle  Cancellerie  giudiziarie  della
 facolta', consentita al personale della scuola ed estesa ai dirigenti
 civili dello Stato, di restare in servizio sino al settantesimo  anno
 di   eta'   per   conseguire   la   misura  massima  del  trattamento
 pensionistico, in spregio anche ai principi di ordine  costituzionale
 che  garantiscono il diritto ad ottenere un trattamento di quiescenza
 proporzionato alla quantita'  del  lavoro  prestato  e  sanciscono  i
 valori di imparzialita' dell'amministrazione.
    Il  contraddittorio e' stato istituito nei confronti del Ministero
 di grazia e giustizia che,  costituitosi  in  giudizio,  con  memoria
 depositata  in  data  6  marzo  1991, sostiene la totale infondatezza
 della pretesa del ricorrente chiedendo il rigetto del gravame.
    Con memoria depositata il 7 marzo 1991 il ricorrente insiste nella
 prospettazione  dei  denunciati  vizi  di  incostituzionalita'  della
 normativa   di  cui  trattasi  chiedendo  la  rimessione  alla  Corte
 costituzionale degli atti relativi al presente giudizio.
    Alla udienza del 20 marzo 1991 la causa e' passata in decisione.
                             D I R I T T O
    Il seguito del testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 526/1991).
 91C0994