N. 527 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 1991
N. 527 Ordinanza emessa il 20 marzo 1991 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Rossi Folco contro il Ministero di grazia e giustizia Impiego pubblico - Dipendenti delle cancellerie e segreterie appartenenti al ruolo ad esaurimento - Inapplicabilita' ad essi della disposizione che estende ai dirigenti civili dello Stato la disciplina, gia' prevista per il personale scolastico, relativa al trattenimento in servizio sino al raggiungimento del numero di anni richiesto per conseguire il massimo della pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di eta' - Ingiustificata disparita' di trattamento, data la comparabilita' delle situazioni poste a raffronto, in considerazione del fatto che unica finalita' della disposizione e' quella di permettere l'attribuzione di un piu' elevato trattamento pensionistico. (D.-L. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-quinquies, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37). (Cost., art. 3).(GU n.33 del 21-8-1991 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1998/1990 proposto da Rossi Folco rappresentato e difeso dall'avv. Renato Recca ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, piazza Prati degli Strozzi, n. 31 contro il Ministero di grazia e giustizia in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato per l'annullamento del provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, al ricorrente reso noto in data 30 aprile 1990, con cui e' stata respinta la domanda dello stesso, dipendente del predetto Ministero, di essere trattenuto in servizio sino al raggiungimento del periodo massimo di servizio ai fini pensionistici; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia e giustizia; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 20 marzo 1991 il relatore Cons. Restaino e udito, altresi', l'avv. Recca per il ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Il ricorrente, dipendente del Ministero di grazia e giustizia con qualifica di direttore di cancelleria del ruolo ad esaurimento, impugna la nota in data 28 aprile 1990, del predetto Ministero con cui e' stata respinta la di lui domanda intesa ad ottenere il trattenimento in servizio sino al raggiungimento del periodo massimo di anzianita' (quaranta anni di servizio) valevole ai fini pensionistici, nonche' il decreto del Ministero di grazia e giustizia concernente il suo collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di eta'. Deduce come motivi di gravame la violazione dell'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, (convertito in legge il 20 febbraio 1990, n. 37), dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, dell'art. 10, sesto comma, del decreto- legge 6 novembre 1989, n. 357, (convertito in legge il 27 dicembre 1989, n. 417) nonche' eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicita', ingiustizia manifesta. Con riferimento all'art. 1, comma quarto-quinquies del decreto- legge 27 dicembre 1989, n. 413, (convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1990, n. 37) estensivo ai dirigenti civili dello Stato delle disposizioni di cui all'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, che consentono al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, della scuola di rimanere in servizio oltre la data del collocamento a riposo per eta' e comunque non oltre il settantesimo anno, al fine di conseguire il minimo od il massimo della pensione, evidenzia il ricorrente la applicabilita' di tale disposizione anche ai dipendenti con qualifica di direttore di cancelleria del ruolo ad esaurimento, istituito in via transitoria dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, (all'atto della istituzione della carriera dirigenziale). Richiama al riguardo numerose disposizioni normative dalle quali sarebbe a suo dire desumibile la perfetta equiparazione della posizione giuridica ed economica dei dipendenti direttivi dei ruoli ad esaurimento con quella dei dirigenti (art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, art. 73, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica) nonche' provvedimenti legislativi (ancora in corso) che la stessa equiparazione riconoscerebbero. In via alternativa evidenzia lo stesso ricorrente la applicabilita' nei confronti del personale delle cancellerie giudiziarie dell'art. 157, della legge 23 febbraio 1960, n. 1196, concernente il nuovo ordinamento di detto personale, a suo dire non abrogato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, ne' dal testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che riconosceva allo stesso personale la possibilita' di essere collocato a riposo al compimento del settantesimo anno di eta'. Viene comunque, in via subordinata, eccepita la incostituzionalita' dell'art. 1, comma quarto-quinquies del decreto- legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, concernente estensione ai dirigenti civili dello Stato di disposizioni in tema di trattenimento in servizio previste per il personale scolastico, per violazione degli artt. 3, 36, primo comma e 97 della Costituzione, stante la ingiustificata esclusione del personale delle Cancellerie giudiziarie della facolta', consentita al personale della scuola ed estesa ai dirigenti civili dello Stato, di restare in servizio sino al settantesimo anno di eta' per conseguire la misura massima del trattamento pensionistico, in spregio anche ai principi di ordine costituzionale che garantiscono il diritto ad ottenere un trattamento di quiescenza proporzionato alla quantita' del lavoro prestato e sanciscono i valori di imparzialita' dell'amministrazione. Il contraddittorio e' stato istituito nei confronti del Ministero di grazia e giustizia che, costituitosi in giudizio, con memoria depositata in data 6 marzo 1991, sostiene la totale infondatezza della pretesa del ricorrente chiedendo il rigetto del gravame. Con memoria depositata il 7 marzo 1991 il ricorrente insiste nella prospettazione dei denunciati vizi di incostituzionalita' della normativa di cui trattasi chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale degli atti relativi al presente giudizio. Alla udienza del 20 marzo 1991 la causa e' passata in decisione. D I R I T T O
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 526/1991). 91C0994