N. 528 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 1991

                                N. 528
 Ordinanza  emessa  il  20  marzo  1991  dal  tribunale amministrativo
 regionale del Lazio sul ricorso proposto da Bifulco Luigi  contro  il
 Ministero di grazia e giustizia
 Impiego pubblico - Dipendenti delle cancellerie e segreterie
    appartenenti  al  ruolo  ad esaurimento - Inapplicabilita' ad essi
    della disposizione che estende ai dirigenti civili dello Stato  la
    disciplina, gia' prevista per il personale scolastico, relativa al
    trattenimento  in  servizio  sino  al raggiungimento del numero di
    anni richiesto per conseguire il massimo della pensione e comunque
    non oltre il settantesimo anno di eta' - Ingiustificata disparita'
    di trattamento, data la comparabilita' delle  situazioni  poste  a
    raffronto,  in  considerazione del fatto che unica finalita' della
    disposizione e' quella di permettere  l'attribuzione  di  un  piu'
    elevato trattamento pensionistico.
 (D.-L. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-quinquies,
    convertito,  con  modificazioni,  nella legge 28 febbraio 1990, n.
    37).
 (Cost., art. 3).
(GU n.33 del 21-8-1991 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  2878/1990
 proposto  da  Bifulco  Luigi  rappresentato e difeso dall'avv. Renato
 Recca ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello  stesso  in
 Roma,  piazza Prati degli Strozzi n. 31 contro il Ministero di grazia
 e giustizia in  persona  del  Ministro  pro-tempore  rappresentato  e
 difeso  dall'avvocatura  generale  dello Stato per l'annullamento del
 provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, al ricorrente reso
 noto in data 30 aprile 1990, con cui e'  stata  respinta  la  domanda
 dello stesso, dipendente del predetto Ministero, di essere trattenuto
 in servizio sino al raggiungimento del periodo massimo di servizio ai
 fini pensionistici;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia e
 giustizia;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito alla pubblica udienza del 20 marzo 1991  il  relatore  Cons.
 Restaino e udito, altresi', l'avv. Recca per il ricorrente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Il  ricorrente, dipendente del Ministero di grazia e giustizia con
 qualifica di direttore  di  cancelleria  del  ruolo  ad  esaurimento,
 impugna  la  nota  in data 28 aprile 1990, del predetto Ministero con
 cui e' stata respinta  la  di  lui  domanda  intesa  ad  ottenere  il
 trattenimento  in servizio sino al raggiungimento del periodo massimo
 di  anzianita'  (quaranta  anni  di  servizio)   valevole   ai   fini
 pensionistici, nonche' il decreto del Ministero di grazia e giustizia
 concernente  il  suo collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno
 di eta'.
    Deduce come motivi di gravame la violazione  dell'art.  1,  ultimo
 comma,  del  decreto-legge  27  dicembre 1989, n. 413, (convertito in
 legge il 20 febbraio 1990, n. 37), dell'art. 15, secondo comma, della
 legge 30 luglio 1973, n. 477, dell'art. 10, sesto comma, del decreto-
 legge 6 novembre 1989, n. 357, (convertito in legge  il  27  dicembre
 1989,  n.  417) nonche' eccesso di potere per errore sui presupposti,
 difetto di istruttoria e  di  motivazione,  illogicita',  ingiustizia
 manifesta.
    Con  riferimento  all'art.  1, comma quarto-quinquies del decreto-
 legge 27 dicembre 1989, n. 413, (convertito con modifiche nella legge
 28 febbraio 1990, n. 37) estensivo ai dirigenti  civili  dello  Stato
 delle  disposizioni  di cui all'art. 15, secondo e terzo comma, della
 legge 30 luglio 1973, n. 477, che consentono al personale  ispettivo,
 direttivo,  docente  e  non  docente,  della  scuola  di  rimanere in
 servizio oltre la data del collocamento a riposo per eta' e  comunque
 non oltre il settantesimo anno, al fine di conseguire il minimo od il
 massimo  della pensione, evidenzia il ricorrente la applicabilita' di
 tale disposizione, anche ai dipendenti con qualifica di direttore  di
 cancelleria  del  ruolo  ad esaurimento, istituito in via transitoria
 dall'art. 60 del decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
 1972,   n.   748,   (all'atto   della   istituzione   della  carriera
 dirigenziale).
    Richiama al riguardo numerose disposizioni normative  dalle  quali
 sarebbe  a  suo  dire  desumibile  la  perfetta  equiparazione  della
 posizione giuridica ed economica dei dipendenti direttivi  dei  ruoli
 ad  esaurimento  con  quella  dei  dirigenti (art. 62 del decreto del
 Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, art. 73,  secondo
 comma,  dello stesso decreto del Presidente della Repubblica) nonche'
 provvedimenti  legislativi  (ancora   in   corso)   che   la   stessa
 equiparazione riconoscerebbero.
    In   via   alternativa   evidenzia   lo   stesso   ricorrente   la
 applicabilita'  nei  confronti  del   personale   delle   cancellerie
 giudiziarie  dell'art.  157,  della  legge 23 febbraio 1960, n. 1196,
 concernente il nuovo ordinamento di detto personale, a suo  dire  non
 abrogato  dal  successivo  decreto del Presidente della Repubblica 28
 dicembre 1970,  n.  1077,  sul  riordinamento  delle  carriere  degli
 impiegati  civili dello Stato, ne' dal testo unico sul trattamento di
 quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
 che riconosceva allo  stesso  personale  la  possibilita'  di  essere
 collocato a riposo al compimento del settantesimo anno di eta'.
    Viene     comunque,    in    via    subordinata,    eccepita    la
 incostituzionalita' dell'art. 1, comma quarto-quinquies del  decreto-
 legge  27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modifiche nella legge
 28 febbraio 1990, n. 37, concernente estensione ai  dirigenti  civili
 dello  Stato  di  disposizioni  in  tema di trattenimento in servizio
 previste per il personale scolastico, per violazione degli  artt.  3,
 36,  primo  comma  e  97 della Costituzione, stante la ingiustificata
 esclusione  del  personale  delle   Cancellerie   giudiziarie   della
 facolta', consentita al personale della scuola ed estesa ai dirigenti
 civili  dello Stato, di restare in servizio sino al settantesimo anno
 di  eta'  per  conseguire   la   misura   massima   del   trattamento
 pensionistico,  in spregio anche ai principi di ordine costituzionale
 che garantiscono il diritto ad ottenere un trattamento di  quiescenza
 proporzionato  alla  quantita'  del  lavoro  prestato  e sanciscono i
 valori di imparzialita' dell'amministrazione.
    Il contraddittorio e' stato istituito nei confronti del  Ministero
 di  grazia  e  giustizia  che,  costituitosi in giudizio, con memoria
 depositata in data 6 marzo  1991,  sostiene  la  totale  infondatezza
 della pretesa del ricorrente chiedendo il rigetto del gravame.
    Con memoria depositata il 7 marzo 1991 il ricorrente insiste nella
 prospettazione  dei  denunciati  vizi  di  incostituzionalita'  della
 normativa  di  cui  trattasi  chiedendo  la  rimessione  alla   Corte
 costituzionale degli atti relativi al presente giudizio.
    Alla udienza del 20 marzo 1991 la causa e' passata in decisione.
                             D I R I T T O
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 526/1991).
 91C0995