N. 529 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 maggio 1991
N. 529 Ordinanza emessa il 14 maggio 1991 dal pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Maestrello Tiziana e il prefetto della provincia di Verona Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Sanzioni - Pagamento in misura ridotta - Aumento della entita' della somma da pagare (da lire 5000 a lire 12000) con effetto retroattivo - Conseguente previsione di un trattamento sanzionatorio piu' sfavorevole in violazione del principio della irretroattivita' delle norme penali applicabile anche alle sanzioni amministrative. (Legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 20, terzo comma). (Cost., art. 25).(GU n.34 del 28-8-1991 )
IL PRETORE Nel procedimento n. 5222/1990 di opposizione ad ingiunzione amministrativa promossa da Maestrello Tiziana nei confronti del prefetto della provincia di Verona ha pronunciato la seguente ordinanza con memoria del 13 maggio 1991 l'opponente ha sollevato eccezione di legittimita' dell'art. 20, terzo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122, in relazione agli artt. 134, primo e secondo comma, 2, 3, 24, 25, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui prevede che la disposizione risultante dal combinato disposto degli artt. 11, quarto comma, della legge 14 febbraio 1974, n. 62, 113 e 114, della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere intrepretata nel senso che la somma di L. 5.000, sanzione prevista per la violazione degli artt. 4 e 115 del codice della strada, era dovuta, prima degli aumenti operati dalla legge n. 689/1981. La questione e' rilevante e non manifestamente infondata. Invero la rilevanza e' fondata sulla constatazione che la parte, in forza della disposizione denunciata, si trova a dover corrispondere non la somma di L. 5.000 cosi' come previsto dall'art. 11, quarto comma della legge 12 febbraio 1974, n. 72, articolo che ha modificato l'art. 138 del codice della strada e che e' espressamente richiamato dall'art. 16 della legge n. 689/1981, ma la somma superiore di L. 12.000. In merito alla non manifesta infondatezza della questione, va osservato che la legge n. 689/1981 con cui e' stato modificato il sistema penale, il legislatore, nel solco di una tradizione di cui precedenti piu' immediati sono costituiti dalle leggi del 3 maggio 1967, n. 317 e 24 gennaio 1965, n. 706, ha sostituito preesistenti sanzioni penali pecuniarie con sanzioni amministrative, com'e' appunto avvenuto con la fattispecie in discussione nel procedimento indicato. L'art. 1 della legge 24 novembre 1989, n. 681, pone fra i principi generali in tema di sanzioni amministrative il principio di legalita', prevedendo che: "nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerate". La norma richiamata stabilisce dunque per le sanzioni amministrative, fra cui vanno ricomprese, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 689/1981, anche quelle costituite dal "pagamento di una somma di denaro", il principio di irretroattivita' delle leggi che le disciplinano. Va ritrovato nel carattere afflittivo della sanzione, anche se commisto ad altre finalita', ma, almeno nella norma in discorso, assolutamente preponderante, conseguente alla violazione di un precetto secondo lo "schema" e la natura tipiche del reato, il fondamento dell'estensione dei principi vigenti per le sanzioni penali. In un sistema di norme che hanno preso il posto di ipotesi strutturate quali reati e che configurano un ambito in cui viene esercitata potesta', corrisponde a precise esigenze di attuazione e rispetto delle norme costituzionali in argomento, l'avere sancito il principio di legalita' prima richiamato come la stessa Corte costituzionale, sia dal 1967, con la sentenza n. 78, aveva indicato. Il terzo comma dell'art. 20 della legge 24 marzo 1989, n. 122, di interpretazione autentica della disposizione di cui all'art. 11, quarto comma della legge n. 62/1974 nel prescrivere che "la disposizione risultante dal comitato disposto dell'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e degli artt. 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla disposizione del quarto comma del citato art. 11, deve essere interpretata nel senso che somma L. 5.000 era dovuta soltanto fino alla vigenza delle sanzioni edittali previste prima degli aumenti operati dagli stessi artt. 113 e 114", stabilisce la pena per un fatto illecito commesso in epoca anteriore all'emanazione della norma stessa, e dunque in via retroattiva. Cio' premesso deve ritenersi non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'articolo di legge sopra indicato in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
P. Q. M. Ritenuto che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla questione di costituzionalita' prima enunciata; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122, in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione; Sospende il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della Cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Verona, addi' 14 maggio 1991 Il pretore: (firma illeggibile) 91C0997