N. 532 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 1991
N. 532 Ordinanza emessa il 22 giugno 1991 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Mazza Franco Processo penale - Istruzione dibattimentale - Reato commesso in concorso con minorenne - Separazione dei procedimenti - Conseguente esistenza di altro processo presso il tribunale dei minori - Richiesto esame dello stesso - Comparizione con rifiuto a sottoporvisi - Lettura delle dichiarazioni rese al p.m. - Esclusione - Lamentata disparita' di trattamento rispetto a coimputati nello stesso procedimento - Eccesso di delega. (C.P.P. 1988, art. 513, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 76, ultima parte).(GU n.34 del 28-8-1991 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento penale n. 2640/91 r.g. a carico di Mazza Franco, premesso che il p.m., nell'udienza del 3 giugno, ha ritualmente richiesto l'esame di Forlino Franco, imputato di concorso nello stesso reato di tentato omicidio ascritto a Mazza Franco, in procedimento separato, essendo Forlino minore di eta'; il mezzo di prova e' stato ammesso e, avendo nell'udienza del 21 giugno, Forlino rifiutato di sottoporsi all'esame, il p.m. ha chiesto la lettura delle dichiarazioni da costui precedentemente rese al p.m.; Il Tribunale ha rigettato la richiesta, ostandovi l'espresso disposto dall'art. 513, secondo comma, del c.p.p.; Nell'udienza odierna, ribadendo la richiesta, il p.m. ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non consente la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'art. 210 del c.p.p. che siano comparse ed abbiano rifiutato di sottoporsi all'esame, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 della costituzione; Sentito il difensore; O S S E R V A La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non consente la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'art. 210 del c.p.p., che siano comparse ed abbiano rifiutato di sottoporsi all'esame, ai sensi dell'art. 210, quarto comma, del c.p.p., e' rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 76 della Costituzione; E' rilevante poiche' il coimputato Forlino era sicuramente presente ai fatti (esame del teste Vagni e dell'imputato Mazza) e le sue dichiarazioni sono sicuramente utili per la ricostruzione dei fatti stessi e la valutazione della eventuale responsabilita' dell'imputato Mazza; e sarebbero acquisibilli se non vi ostasse il preciso disposto dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p.; Non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; Invero, in caso di coimputato in procedimento non separato, che rifiuti di sottoporsi all'esame, e' possibile dare lettura delle sue dichiarazioni ai sensi dell'art. 513, primo comma, del c.p.p., sicche', se Forlino fosse stato maggiorenne, ai sensi di tale nomina sarebbe stato possibile dare lettura delle sue dichiarazioni, pur avendo egli rifiutato di sottoporsi all'esame; la minore eta' di Forlino ha determinato la separazione dei procedimenti, sicche' egli risulta ora imputato di un procedimento commesso ai sensi dell'art. 12, lett. a), del c.p.p.; la separazione dei procedimenti, del tutto accidentale, finisce per aver un rilievo sostanziale nel procedimento a carico di Mazza: situazioni analoghe (imputati dello stesso reato giudicati separatamente o nello stesso procedimento) ricevono trattamenti irragionevolmente diversi, con pregiudizio della posizione delle parti, pubblica e privata per quel che concerne l'acquisizione della prova; e non e' manifestamente infondata in relazione all'art. 76 della Costituzione; l'ultima parte del n. 76 dell'art. 2, legge 16 febbraio 1987, n. 81 (legge delega) prevede "una specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero di cui e' sopravvenuta una assoluta impossibilita' di ripetizione", e l'art. 513, primo comma, del c.p.p. ha consentito la lettura delle dichiarazioni dell'imputato, che abbia rifiutato di sottoporsi all'esame, avendo ritenuto il legislatore delegato che tale rifiuto equivalesse ad una assoluta impossibilita' di ripetizione della prova, al pari della contumacia o dell'assenza dell'imputato; In assenza di una specifica distinzione nel criterio direttivo della legge delega e rilevato che lo stesso legislatore delegato ha equiparato, nell'art. 192, terzo comma, del c.p.p., le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato e da persone imputate in un procedimento commesso, ai fini della valutazione della prova, non si giustifica la diversita' di acquisizione di tali dichiarazioni precedentemente rese, sancita nei commi primo e secondo dell'art. 513 del c.p.p., diversita' che configura un vero e proprio eccesso di delega;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p. nella parte di cui in motivazione; Sospende il presente procedimento; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; La notifica della presente ordinanza che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 22 giugno 1991 Il presidente: (firma illeggibile) 91C1000