N. 535 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 1991

                                N. 535
 Ordinanza emessa il 13 giugno 1991 dal  tribunale  di  Benevento  nel
 procedimento penale a carico di Pasquarelli Luigi ed altri
 Processo penale - Dibattimento - Conoscenza degli atti delle indagini
    preliminari   per  avere  il  giudice  pronunciato  o  concorso  a
    pronunciare provvedimento di natura cautelare  o  quale  g.i.p.  o
    quale componente del tribunale della liberta' - Incompatibilita' a
    esercitare   le   funzioni  di  giudizio  -  Omessa  previsione  -
    Irragionevole violazione del  diritto  di  difesa  -  Lesione  dei
    principi di buon andamento e di imparzialita' della p.a.
 (C.P.P. 1988, art. 34).
 (Cost., artt. 3, 24, 27 e 97).
(GU n.34 del 28-8-1991 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Ritenuto  che  l'art.  431 del c.p.p. indica in modo tassativo gli
 atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento  e  che  fra  tali
 atti  non  sono  compresi le denunce, le richieste di applicazione di
 misure cautelari,  i  provvedimenti  di  irrogazione  delle  predette
 misure,  le ordinanze del tribunale della liberta' emesse in scale di
 riesame o di appello, i provvedimenti emanati dal g.i.p. sulle misure
 cautelari,  per  cui  tali  atti,  esistenti  nel  fascicolo  per  il
 dibattimento, vanno eliminati dal medesimo con restituzione al p.m.;
                               P. Q. M.
    Ordina  la  eliminazione  dal  fascicolo per il dibattimento della
 denuncia di cui ai fogli 20 e 21 della richiesta di cui al foglio 22,
 delle ordinanze di cui ai fogli 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31,  32,  33,
 34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41,  47,  58, 59, 60, 61 e 62 e la
 restituzione al p.m.
    Rilevato che l'eccezione  sollevata  dalla  difesa  relativa  alla
 prospettata  incostituzionalita'  dell'art.  34  del  c.p.p. sotto il
 profilo  che   la   mancanza   di   una   esplicita   previsione   di
 incompatibilita'  del  giudice  a  decidere  il  processo, qualora lo
 stesso abbia emesso  provvedimento  di  natura  cautelare,  viola  il
 dettato costituzionale di cui all'art. 24 della Costituzione, laddove
 il  diritto  di difesa viene compromesso dal fatto che il giudice del
 dibattimento, per pacifico principio informativo del nuovo codice  di
 rito  (vedi per tutti gli artt. 431 e 526 del c.p.p. nonche' l'intero
 capo III del libro VII concernente l'istruzione dibattimentale),  non
 deve   avere   alcuna   conoscenza   degli   atti   che  non  possono
 legittimamente far parte del fascicolo per il dibattimento, dovendosi
 la prova - sia relativamente agli indizi che alla prova  piena  -  ai
 fini  della  sentenza di affermazione di colpevolezza o di innocenza,
 formarsi esclusivamente a seguito delle  risultanze  dell'istruttoria
 dibattimentale.
    La  manifesta infondatezza e' da escludersi, alla luce del sistema
 processuale  adottato  dal  legislatore,  il   quale   ha   previsto,
 innanzitutto,   una  netta  distinzione  tra  fase  procedimentale  e
 processuale, della  prima,  invero,  fatta  eccezione  per  gli  atti
 irripetibili,  non  si  deve  tenere  in  alcun  conto  ai fini della
 formazione della prova nonche' della consequenziale valutazione della
 stessa.
    E'  pacifico,  infatti,  che  gli  atti  inerenti  alla  fase  dei
 provvedimenti  relativi alle misure cautelari, personali o reali, non
 possono certamente trasfondersi nel fascicolo del  dibattimento  ne',
 tantomeno,   utilizzarsi   ai  fini  della  formazione  della  prova;
 conseguentemente, pertanto,  i  provvedimenti  assunti  dagli  stessi
 giudici  in sede di applicazione di misure cautelari risultano essere
 lesivi dei suesposti principi costituzionali e processuali (vedi, tra
 l'altro, anche gli artt. 3, 27 e 97 della  Costituzione)  allorquando
 ai  medesimi  giudicanti viene anche demandata la funzione di giudici
 del dibattimento, poiche' fatti  oggetto  di  prova  risultano  dagli
 stessi   gia'   conosciuti  e  valutati  sia  pure  in  diversa  sede
 processuale.
   Nel caso di specie, invero, il Presidente del  Collegio  ha  emesso
 ordinanza  di  custodia cautelare in carcere ed i giudici a latere si
 sono pronunciati in sede cautelare sullo status libertatis di  alcuni
 imputati,  e  quindi,  sotto  tale profilo la eccezione della difesa,
 oltreche' non manifestamente infondata si appalesa anche rilevante.
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Ritenuta rilevante e non manifestamente  infondata,  in  relazione
 agli  artt.  3,  24,  27  e  97  della  Costituzione, la questione di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. nella parte  in
 cui  non  prevede  tra le ipotesi di incompatibilita' anche quella in
 cui  il  giudice  del  dibattimento  ha  pronunciato  o  concorso   a
 pronunciare  un  provvedimento  di  natura cautelare o quale g.i.p. o
 quale componente del tribunale della liberta';
    Ordina la trascrizione degli atti alla Corte costituzionale per la
 risoluzione della questione;
    Sospende il giudizio nei confronti di Pasquarelli  Luigi,  Mercone
 Guglielmo, Zito Andrea e D'Albiero Giuseppe;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  al
 Presidente  del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera
 dei deputati.
    Rilevato che il procedimento  puo'  proseguire  nei  confronti  di
 Farina  Giovanni  e di Donelli Michele Franco per i quali nessuno dei
 membri del collegio giudicante ha  adottato  alcun  provvedimento  in
 precedenza;
                               P. Q. M.
    Ordina  lo  stralcio degli atti e la prosecuzione del dibattimento
 nei confronti dei predetti Farina e Donelli.
      Benevento, addi' 13 giugno 1991
                  Il presidente: (firma illeggibile)

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