N. 535 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 1991
N. 535 Ordinanza emessa il 13 giugno 1991 dal tribunale di Benevento nel procedimento penale a carico di Pasquarelli Luigi ed altri Processo penale - Dibattimento - Conoscenza degli atti delle indagini preliminari per avere il giudice pronunciato o concorso a pronunciare provvedimento di natura cautelare o quale g.i.p. o quale componente del tribunale della liberta' - Incompatibilita' a esercitare le funzioni di giudizio - Omessa previsione - Irragionevole violazione del diritto di difesa - Lesione dei principi di buon andamento e di imparzialita' della p.a. (C.P.P. 1988, art. 34). (Cost., artt. 3, 24, 27 e 97).(GU n.34 del 28-8-1991 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Ritenuto che l'art. 431 del c.p.p. indica in modo tassativo gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento e che fra tali atti non sono compresi le denunce, le richieste di applicazione di misure cautelari, i provvedimenti di irrogazione delle predette misure, le ordinanze del tribunale della liberta' emesse in scale di riesame o di appello, i provvedimenti emanati dal g.i.p. sulle misure cautelari, per cui tali atti, esistenti nel fascicolo per il dibattimento, vanno eliminati dal medesimo con restituzione al p.m.;
P. Q. M. Ordina la eliminazione dal fascicolo per il dibattimento della denuncia di cui ai fogli 20 e 21 della richiesta di cui al foglio 22, delle ordinanze di cui ai fogli 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 58, 59, 60, 61 e 62 e la restituzione al p.m. Rilevato che l'eccezione sollevata dalla difesa relativa alla prospettata incostituzionalita' dell'art. 34 del c.p.p. sotto il profilo che la mancanza di una esplicita previsione di incompatibilita' del giudice a decidere il processo, qualora lo stesso abbia emesso provvedimento di natura cautelare, viola il dettato costituzionale di cui all'art. 24 della Costituzione, laddove il diritto di difesa viene compromesso dal fatto che il giudice del dibattimento, per pacifico principio informativo del nuovo codice di rito (vedi per tutti gli artt. 431 e 526 del c.p.p. nonche' l'intero capo III del libro VII concernente l'istruzione dibattimentale), non deve avere alcuna conoscenza degli atti che non possono legittimamente far parte del fascicolo per il dibattimento, dovendosi la prova - sia relativamente agli indizi che alla prova piena - ai fini della sentenza di affermazione di colpevolezza o di innocenza, formarsi esclusivamente a seguito delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale. La manifesta infondatezza e' da escludersi, alla luce del sistema processuale adottato dal legislatore, il quale ha previsto, innanzitutto, una netta distinzione tra fase procedimentale e processuale, della prima, invero, fatta eccezione per gli atti irripetibili, non si deve tenere in alcun conto ai fini della formazione della prova nonche' della consequenziale valutazione della stessa. E' pacifico, infatti, che gli atti inerenti alla fase dei provvedimenti relativi alle misure cautelari, personali o reali, non possono certamente trasfondersi nel fascicolo del dibattimento ne', tantomeno, utilizzarsi ai fini della formazione della prova; conseguentemente, pertanto, i provvedimenti assunti dagli stessi giudici in sede di applicazione di misure cautelari risultano essere lesivi dei suesposti principi costituzionali e processuali (vedi, tra l'altro, anche gli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione) allorquando ai medesimi giudicanti viene anche demandata la funzione di giudici del dibattimento, poiche' fatti oggetto di prova risultano dagli stessi gia' conosciuti e valutati sia pure in diversa sede processuale. Nel caso di specie, invero, il Presidente del Collegio ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere ed i giudici a latere si sono pronunciati in sede cautelare sullo status libertatis di alcuni imputati, e quindi, sotto tale profilo la eccezione della difesa, oltreche' non manifestamente infondata si appalesa anche rilevante. P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 97 della Costituzione, la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede tra le ipotesi di incompatibilita' anche quella in cui il giudice del dibattimento ha pronunciato o concorso a pronunciare un provvedimento di natura cautelare o quale g.i.p. o quale componente del tribunale della liberta'; Ordina la trascrizione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione; Sospende il giudizio nei confronti di Pasquarelli Luigi, Mercone Guglielmo, Zito Andrea e D'Albiero Giuseppe; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Rilevato che il procedimento puo' proseguire nei confronti di Farina Giovanni e di Donelli Michele Franco per i quali nessuno dei membri del collegio giudicante ha adottato alcun provvedimento in precedenza; P. Q. M. Ordina lo stralcio degli atti e la prosecuzione del dibattimento nei confronti dei predetti Farina e Donelli. Benevento, addi' 13 giugno 1991 Il presidente: (firma illeggibile) 91C1003